Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 38393 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCANGELI BARBARA _ con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 38393/2024 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e
[...] dichiarare di trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art. 1 L. N. 18/80 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia
, oltre alla nota ipertensione arteriosa affrontata con un solo presidio CP_2 famacologico, un processo artrosico che interessa principalmente il tratto lombosacrale della colonna il cui riflesso funzionale può ben definirsi di entita'medio-lieve così come avanti obiettivato. Per l'insieme menomativo, è fuori dubbio che il ricorrente presenti una validità psicofisica totalmente e permanentemente compromessa, e tuttavia va detto con nettezza che Egli non ha ancora maturato i requisiti contemplati dal precetto normativo oggetto del contenzioso. Per quanto precede, giova rammentarlo, le patologie di cui è risultato affetto il Sig. on sono in grado di compromettere la capacità di eseguire materialmente gli Pt_1 atti fondamentali della vita giornaliera, né di determinare quelle ulteriori e più gravi alterazioni psicofisiche tali da influire sulla sua capacità di comprendere il significato, il valore e l'importanza di queste azioni, essendo il ricorrente sicuramente in grado di valutare autonomamente, se come e quando compierle, senza pericolo per sè e per gli altri. Lo stesso, dunque per tutte le patologie acclarate, non necessita a tutt'oggi, dell'assistenza continuativa di una terza persona, e non si trova perciò nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della L. 18/80 onde godere della cosiddetta Indennità di accompagnamento.
…. il sig. di aa 73, NON era al momento della Parte_1 produzione della domanda amministrativa e in nessuna epoca successiva – compreso la presente consulenza peritale – in possesso dei rigorosi requisiti biologici previsti dall'art. 1 della L. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni.". Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, il ctu ha precisato che “ La diagnosi su indicata, tiene conto dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata e da ultimo degli esami complementari resi disponibili “. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Del resto, il richiamo alla certificazione medica depositata successivamente non appare rilevante, tenuto conto di quanto nello stesso riportato in rapporto alle osservazioni puntuali contenute nella perizia in atti Tali conclusioni, inoltre, non possono ritenersi superate neppure dalla documentazione medica successivamente depositata dalla parte ricorrente, da cui non risultano evidenze tali da far modificare il quadro patologico complessivamente considerato dal CTU Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,10.1.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini