Articolo 2 della Legge 29 giugno 1953, n. 463
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 luglio 1953
Art. 2.
Le norme della presente legge si osservano anche nell'applicazione delle altre disposizioni, compresi gli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e provvedimenti successivi, di estensione della tredicesima mensilita', alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.
Entrata in vigore il 1 luglio 1953