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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Malattia professionale promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enza Maria Bartoli –
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso per procura generale, dall'avv. Sebastiano Maugeri, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A – CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro l'appellante, premettendo di aver lavorato dal 1973 sino al 29.08.2018 come operaio edile con la mansione e qualifica di carpentiere / ferraiolo, con un ora- rio lavorativo dalle 07:00 alle 16:00, per più di 8 ore al giorno, spostando ma- nualmente carichi (travi di ferro da 26 cm circa, con un peso oscillante dai
30Kg ai 60 Kg nonché pannelli di legno - “doghe” - di 20/25 KG, per sigillare le travi di cemento armato), assumeva di aver contratto, in conseguenza dell'attività svolta, una “tendinopatia alla spalla DX e SX”, erroneamente di-
R.G. 858_2022 2
sconosciuta dai sanitari dell . Chiedeva pertanto la condanna dell'ente CP_1 assicurativo al riconoscimento della rendita vitalizia o, in subordine il diritto all'adeguamento dell'indennizzo in capitale per le invalidità e le menomazioni permanenti lamentate nella misura accertata e documentata in atti, in particola- re nella misura del 14%, giusta consulenza di parte allegata.
Nella resistenza dell'ente, il Tribunale adito, istruita la causa con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, concludeva per l'assenza del requisito sanitario richiesto al fine del riconoscimento della provvidenza reclamata, richiamando interamente le conclusioni del C.T.U. - non oggetto di specifica contestazione nei termini assegnati - secondo il quale «il complesso patologico a carico delle spalle, a fronte della storia lavorativa del soggetto, non può essere riconosciu- to quale malattia professionale, non rispondendo a tutti criteri medico-legali di accertamento che la sottendono”.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 21.9.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note tele- matiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di valutare le contestazioni alla consulenza d'ufficio avanzate in primo grado dal proprio consulente di parte, che trascrive (pag. 5 A.) dolendosi, altre- sì, del mancato richiamo del CTU.
2. Con il secondo motivo di appello eccepisce la violazione da parte del tribu- nale dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia sulla richiesta di richiamo del consulente d'ufficio o di rinnovazione della CTU, reputando tale attività istruttoria «indispensabile alla soluzione del caso concreto».
Si duole, inoltre, della mancata concessione di un termine per la redazione di note conclusive.
3. Con il terzo motivo critica la sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e
167, 416 c.p.c. sostenendo che, a fronte della carenza di contestazione da parte
R.G. 858_2022 3
dell , «l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo». CP_1
3.1 I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono in- fondati.
Anzitutto va osservato che la doglianza relativa alla mancata concessione da parte del primo giudice di un termine per il deposito di note è destituita di fon- damento.
In proposito si osserva che è prevista dall'art. 429 co. 2 c.p.c. l'assegnazione, a richiesta delle parti, di un termine per il deposito di note difensive “se il giudi- ce lo ritiene necessario”. Non determina dunque un vizio della sentenza la cir- costanza che il giudice non ne abbia ritenuto necessaria la concessione alle par- ti.
In ogni caso è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la denuncia di un eventuale error in procedendo rileva solo nel caso in cui sia allegato un concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte, che non si configura, genericamente, per la mancata concessione dei termini per il deposito di scritti difensivi, essendo necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che l'assegnazione di un termine per note avrebbe consentito di evidenziare o appro- fondire, “colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi” (Cass. Sez. 5 ord. n. 1769 del 24/01/2025).
Nel caso di specie vale comunque ad escludere qualsivoglia pregiudizio al di- ritto di difesa della parte ricorrente il deposito - che si riscontra dagli atti del fascicolo di primo grado del ricorrente pure prodotti in appello - di plurime no- te contenenti ampie e articolate difese.
3.2 Il terzo motivo è infondato.
Come ribadito di recente dalla giurisprudenza della S.C. «Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sotte- si a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive de- sumibili dalla valutazione di documenti » (Cass. 7841/2025).
L , con la propria memoria di primo grado, ha puntualmente contestato CP_1 sia il profilo della eziologia professionale della malattia (cfr. pag. 2) che l'inquadramento della patologia quale “malattia tabellata” e, dunque, ha affron-
R.G. 858_2022 4
tato profili strettamente giuridici i quali esulano, per la natura valutativa, dall'ambito di applicazione del citato principio.
3.3 Nel merito, le doglianze dell'appellante non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui motivazione è stata resa, per relationem, con il richiamo alle conclusioni del consulente di primo grado;
metodo questo che implica “una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/07/2025, n. 19986).
Procedendo dunque all'esame dell'elaborato peritale richiamato dalla sentenza impugnata, correttamente il primo giudice ha ritenuto esaustive le valutazioni e le conclusioni del C.T.U., all'esito delle osservazioni del Consulente tecnico di parte ricorrente.
Va premesso sul punto che nelle tabelle di cui al D.M. 9.4.2008 (revisionate dall'art. 1, comma 1, D.M. 10 ottobre 2023, a decorrere dal 19 novembre 2023) la patologia in questione è indicata alla voce «78) malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore: a) tendinite del sovraspinoso (m75.1), corre- lata a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incon- grue”.
Pertanto, proprio la “postura incongrua” mantenuta in modo prolungato è indi- viduata come fattore avente rilievo causale nella determinazione della “sin- drome da sovraccarico biomeccanico della spalla”.
Sotto tale profilo si osserva che i testi sentiti in primo grado hanno concorde- mente riferito che il ricorrente «quotidianamente sollevava pesi, quali barre di ferro che pesavano circa 60 – 70 Kg.» (teste ); « confermo Testimone_1 che spostava quotidianamente pesi anche fino a 60 Kg, soprattutto di ferro.
Preciso che il ricorrente nel suo lavoro toglieva le tavole di legno che erano servite per le armature dove andava poi la gettata di cemento;
operazione che veniva eseguita con l'utilizzo del c.d. piede di porco e quindi manualmente e con sforzo» (teste . Testimone_2
La prova testimoniale assunta non offre tuttavia alcun riscontro dell'assunzione
R.G. 858_2022 5
da parte dell'odierno appellante, in modo continuativo, di posture incongrue consistite, secondo il CTP, nel «mantenere per ore le braccia sollevate al di sopra della testa».
Il C.T.U., con adeguata motivazione, ha riferito che nel caso del il com- Pt_1 plesso patologico a carico dell'apparato osteo-articolare (spalle) non può essere riconosciuto quale malattia professionale, non rispondendo a tutti criteri medi- co-legali di accertamento che la sottendono.
In particolare: “
1. la mansione lavorativa svolta, così come documentato in at- ti, non espone al rischio di sovraccarico biomeccanico delle spalle;
2. gli Or- ganismi nazionali e internazionali non documentano una correlazione scienti- fica tra la lavorazione svolta ed una aumentata incidenza della patologia de- nunciata;
3. l'esposizione lavorativa è discontinua (interrotta dall'ottobre
2014 e fino alla ripresa frammentaria dal gennaio 2017 ad agosto dello stesso anno, arrestata dunque per oltre 24 mesi);
4. la tipologia della malattia non è uguale a quella comunemente indotta dalla lavorazione svolta, che potrebbe al contrario eventualmente esporre al rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale;
5: l'esposizione all'eventuale rischio lavorativo è stata parziale e frammentaria negli oltre 24 mesi antecedenti alla denuncia di ma- lattia professionale”.
Tali elementi hanno quindi indotto il C.T.U. a ritenere che la patologia degene- rativa a carico delle spalle sofferta dal ricorrente, in base alla letteratura scienti- fica, si presenti come malattia comune non correlabile al rischio lavorativo cui ipoteticamente il lavoratore sarebbe stato esposto.
A fronte di tali elementi e delle puntuali considerazioni del C.T.U., il C.T.P. non ha addotto argomenti idonei a smentire le conclusioni rassegnate dal Con- sulente dell'ufficio.
Invero il C.T.P., partendo dall'assunto dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti ripetuta movimentazione di carichi e posture incon- grue, ritiene conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal predetto non solo la patologia (ernie) già accertata a carico della colonna vertebrale in zona lombo- sacrale, ma anche la tendinopatia pure riscontratagli, senza tuttavia confrontar-
R.G. 858_2022 6
si, in relazione agli elementi fattuali propri del caso concreto, con le precise considerazioni svolte sul punto dal C.T.U. – secondo il quale la mansione pro- pria del ricorrente non espone di per sé al rischio di sovraccarico biomeccanico le spalle e, in ogni caso, non è provata nel suo caso una esposizione a rischio con caratteristica di continuità – ed omettendo di specificare le circostanze, ac- certate con l'istruttoria espletata, da cui possa trarsi argomento per ritenere ac- certata la supposta derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa espletata dall'interessato.
3.4 Quando la malattia è inclusa nella tabella, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, il lavoratore deve dimostrare di essere stato addetto alla la- vorazione nociva e deve procedere alla denuncia nel termine massimo di in- dennizzabilità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, n. 13024; Cassa- zione civile, sez. VI, 04/02/2019, n. 3207).
In mancanza di tale prova la malattia deve considerarsi non tabellata;
è dunque onere dell'assicurato provare la riconducibilità della patologia lamentata alle modalità di svolgimento della prestazione, l'ambiente di lavoro e il tempo im- piegato in attività o ambienti rumorosi (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
03/01/2019, n. 61).
Nel caso di specie manca prova adeguata dell'adibizione dell'appellante a lavo- razioni implicanti “movimenti ripetuti a carico della spalla” e “posture incon- grue”, mentre a tal fine non rileva la movimentazione dei carichi, che, secondo la tabella richiamata, attiene ad altra patologia (ernia discale lombare, voce 77).
Pertanto, correttamente il C.T.U. nominato in primo grado ha concluso che la malattia riscontrata nell'appellante non corrisponde a quella comunemente in- dotta dalla lavorazione svolta, che espone invece al rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale.
Tale conclusione non risulta oggetto di alcuna specifica critica in sede di gra- vame.
4.
Per questi motivi
l'appello proposto dal deve essere respinto. Pt_1
5. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
6. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della
R.G. 858_2022 7
sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
spese irripetibili.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 858_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Malattia professionale promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enza Maria Bartoli –
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso per procura generale, dall'avv. Sebastiano Maugeri, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A – CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro l'appellante, premettendo di aver lavorato dal 1973 sino al 29.08.2018 come operaio edile con la mansione e qualifica di carpentiere / ferraiolo, con un ora- rio lavorativo dalle 07:00 alle 16:00, per più di 8 ore al giorno, spostando ma- nualmente carichi (travi di ferro da 26 cm circa, con un peso oscillante dai
30Kg ai 60 Kg nonché pannelli di legno - “doghe” - di 20/25 KG, per sigillare le travi di cemento armato), assumeva di aver contratto, in conseguenza dell'attività svolta, una “tendinopatia alla spalla DX e SX”, erroneamente di-
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sconosciuta dai sanitari dell . Chiedeva pertanto la condanna dell'ente CP_1 assicurativo al riconoscimento della rendita vitalizia o, in subordine il diritto all'adeguamento dell'indennizzo in capitale per le invalidità e le menomazioni permanenti lamentate nella misura accertata e documentata in atti, in particola- re nella misura del 14%, giusta consulenza di parte allegata.
Nella resistenza dell'ente, il Tribunale adito, istruita la causa con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, concludeva per l'assenza del requisito sanitario richiesto al fine del riconoscimento della provvidenza reclamata, richiamando interamente le conclusioni del C.T.U. - non oggetto di specifica contestazione nei termini assegnati - secondo il quale «il complesso patologico a carico delle spalle, a fronte della storia lavorativa del soggetto, non può essere riconosciu- to quale malattia professionale, non rispondendo a tutti criteri medico-legali di accertamento che la sottendono”.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 21.9.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note tele- matiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di valutare le contestazioni alla consulenza d'ufficio avanzate in primo grado dal proprio consulente di parte, che trascrive (pag. 5 A.) dolendosi, altre- sì, del mancato richiamo del CTU.
2. Con il secondo motivo di appello eccepisce la violazione da parte del tribu- nale dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia sulla richiesta di richiamo del consulente d'ufficio o di rinnovazione della CTU, reputando tale attività istruttoria «indispensabile alla soluzione del caso concreto».
Si duole, inoltre, della mancata concessione di un termine per la redazione di note conclusive.
3. Con il terzo motivo critica la sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e
167, 416 c.p.c. sostenendo che, a fronte della carenza di contestazione da parte
R.G. 858_2022 3
dell , «l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo». CP_1
3.1 I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono in- fondati.
Anzitutto va osservato che la doglianza relativa alla mancata concessione da parte del primo giudice di un termine per il deposito di note è destituita di fon- damento.
In proposito si osserva che è prevista dall'art. 429 co. 2 c.p.c. l'assegnazione, a richiesta delle parti, di un termine per il deposito di note difensive “se il giudi- ce lo ritiene necessario”. Non determina dunque un vizio della sentenza la cir- costanza che il giudice non ne abbia ritenuto necessaria la concessione alle par- ti.
In ogni caso è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la denuncia di un eventuale error in procedendo rileva solo nel caso in cui sia allegato un concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte, che non si configura, genericamente, per la mancata concessione dei termini per il deposito di scritti difensivi, essendo necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che l'assegnazione di un termine per note avrebbe consentito di evidenziare o appro- fondire, “colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi” (Cass. Sez. 5 ord. n. 1769 del 24/01/2025).
Nel caso di specie vale comunque ad escludere qualsivoglia pregiudizio al di- ritto di difesa della parte ricorrente il deposito - che si riscontra dagli atti del fascicolo di primo grado del ricorrente pure prodotti in appello - di plurime no- te contenenti ampie e articolate difese.
3.2 Il terzo motivo è infondato.
Come ribadito di recente dalla giurisprudenza della S.C. «Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sotte- si a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive de- sumibili dalla valutazione di documenti » (Cass. 7841/2025).
L , con la propria memoria di primo grado, ha puntualmente contestato CP_1 sia il profilo della eziologia professionale della malattia (cfr. pag. 2) che l'inquadramento della patologia quale “malattia tabellata” e, dunque, ha affron-
R.G. 858_2022 4
tato profili strettamente giuridici i quali esulano, per la natura valutativa, dall'ambito di applicazione del citato principio.
3.3 Nel merito, le doglianze dell'appellante non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui motivazione è stata resa, per relationem, con il richiamo alle conclusioni del consulente di primo grado;
metodo questo che implica “una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/07/2025, n. 19986).
Procedendo dunque all'esame dell'elaborato peritale richiamato dalla sentenza impugnata, correttamente il primo giudice ha ritenuto esaustive le valutazioni e le conclusioni del C.T.U., all'esito delle osservazioni del Consulente tecnico di parte ricorrente.
Va premesso sul punto che nelle tabelle di cui al D.M. 9.4.2008 (revisionate dall'art. 1, comma 1, D.M. 10 ottobre 2023, a decorrere dal 19 novembre 2023) la patologia in questione è indicata alla voce «78) malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore: a) tendinite del sovraspinoso (m75.1), corre- lata a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incon- grue”.
Pertanto, proprio la “postura incongrua” mantenuta in modo prolungato è indi- viduata come fattore avente rilievo causale nella determinazione della “sin- drome da sovraccarico biomeccanico della spalla”.
Sotto tale profilo si osserva che i testi sentiti in primo grado hanno concorde- mente riferito che il ricorrente «quotidianamente sollevava pesi, quali barre di ferro che pesavano circa 60 – 70 Kg.» (teste ); « confermo Testimone_1 che spostava quotidianamente pesi anche fino a 60 Kg, soprattutto di ferro.
Preciso che il ricorrente nel suo lavoro toglieva le tavole di legno che erano servite per le armature dove andava poi la gettata di cemento;
operazione che veniva eseguita con l'utilizzo del c.d. piede di porco e quindi manualmente e con sforzo» (teste . Testimone_2
La prova testimoniale assunta non offre tuttavia alcun riscontro dell'assunzione
R.G. 858_2022 5
da parte dell'odierno appellante, in modo continuativo, di posture incongrue consistite, secondo il CTP, nel «mantenere per ore le braccia sollevate al di sopra della testa».
Il C.T.U., con adeguata motivazione, ha riferito che nel caso del il com- Pt_1 plesso patologico a carico dell'apparato osteo-articolare (spalle) non può essere riconosciuto quale malattia professionale, non rispondendo a tutti criteri medi- co-legali di accertamento che la sottendono.
In particolare: “
1. la mansione lavorativa svolta, così come documentato in at- ti, non espone al rischio di sovraccarico biomeccanico delle spalle;
2. gli Or- ganismi nazionali e internazionali non documentano una correlazione scienti- fica tra la lavorazione svolta ed una aumentata incidenza della patologia de- nunciata;
3. l'esposizione lavorativa è discontinua (interrotta dall'ottobre
2014 e fino alla ripresa frammentaria dal gennaio 2017 ad agosto dello stesso anno, arrestata dunque per oltre 24 mesi);
4. la tipologia della malattia non è uguale a quella comunemente indotta dalla lavorazione svolta, che potrebbe al contrario eventualmente esporre al rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale;
5: l'esposizione all'eventuale rischio lavorativo è stata parziale e frammentaria negli oltre 24 mesi antecedenti alla denuncia di ma- lattia professionale”.
Tali elementi hanno quindi indotto il C.T.U. a ritenere che la patologia degene- rativa a carico delle spalle sofferta dal ricorrente, in base alla letteratura scienti- fica, si presenti come malattia comune non correlabile al rischio lavorativo cui ipoteticamente il lavoratore sarebbe stato esposto.
A fronte di tali elementi e delle puntuali considerazioni del C.T.U., il C.T.P. non ha addotto argomenti idonei a smentire le conclusioni rassegnate dal Con- sulente dell'ufficio.
Invero il C.T.P., partendo dall'assunto dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti ripetuta movimentazione di carichi e posture incon- grue, ritiene conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal predetto non solo la patologia (ernie) già accertata a carico della colonna vertebrale in zona lombo- sacrale, ma anche la tendinopatia pure riscontratagli, senza tuttavia confrontar-
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si, in relazione agli elementi fattuali propri del caso concreto, con le precise considerazioni svolte sul punto dal C.T.U. – secondo il quale la mansione pro- pria del ricorrente non espone di per sé al rischio di sovraccarico biomeccanico le spalle e, in ogni caso, non è provata nel suo caso una esposizione a rischio con caratteristica di continuità – ed omettendo di specificare le circostanze, ac- certate con l'istruttoria espletata, da cui possa trarsi argomento per ritenere ac- certata la supposta derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa espletata dall'interessato.
3.4 Quando la malattia è inclusa nella tabella, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, il lavoratore deve dimostrare di essere stato addetto alla la- vorazione nociva e deve procedere alla denuncia nel termine massimo di in- dennizzabilità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, n. 13024; Cassa- zione civile, sez. VI, 04/02/2019, n. 3207).
In mancanza di tale prova la malattia deve considerarsi non tabellata;
è dunque onere dell'assicurato provare la riconducibilità della patologia lamentata alle modalità di svolgimento della prestazione, l'ambiente di lavoro e il tempo im- piegato in attività o ambienti rumorosi (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
03/01/2019, n. 61).
Nel caso di specie manca prova adeguata dell'adibizione dell'appellante a lavo- razioni implicanti “movimenti ripetuti a carico della spalla” e “posture incon- grue”, mentre a tal fine non rileva la movimentazione dei carichi, che, secondo la tabella richiamata, attiene ad altra patologia (ernia discale lombare, voce 77).
Pertanto, correttamente il C.T.U. nominato in primo grado ha concluso che la malattia riscontrata nell'appellante non corrisponde a quella comunemente in- dotta dalla lavorazione svolta, che espone invece al rischio di sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale.
Tale conclusione non risulta oggetto di alcuna specifica critica in sede di gra- vame.
4.
Per questi motivi
l'appello proposto dal deve essere respinto. Pt_1
5. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
6. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della
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sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
spese irripetibili.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 858_2022