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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/07/2024, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.7.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1272 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Miele e Michele Parte_1
Rosati presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via M. Ripa
n. 46;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Abete presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via B. Cirino n. 1;
- RESISTENTE - 2) , in Controparte_2
persona del Presidente p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 rappresentava di Parte_1
insorgere avverso la cartella di pagamento n. 10020230032518915000
notificatagli in data 26.1.2024 allo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata in relazione a debiti da omesso pagamento di contributi alla
[...]
per l'anno 2011 per un importo totale di € 244,20. CP_2
Eccepiva, infatti, di nulla dovere alla per il tramite dell CP_2 [...]
per diverse ragioni vuoi di ordine formale vuoi di merito. Controparte_1
In ordine alle prime eccepiva la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni con la conseguenza violazione della legge n. 241/90. In ordine alle seconde, invece, affermava che il credito della sarebbe ormai CP_2
prescritto. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa contributiva della CP_2
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva relativamente all'eccezione sollevata da parte ricorrente. Chiedeva,
pertanto, che il ricorso fosse rigettato. La , invece, nonostante Controparte_2
la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale ossia la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni con la conseguenza violazione della legge n. 241/90, fatte valere dal non può essere Pt_1
vagliata in quanto con riferimento a essa questi è decaduto dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio:
allorché - con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una cartella di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione (qual è anche la cartella di pagamento), poiché così
argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs.
46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615,
comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
ovverosia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo L. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1. gennaio 2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L.
17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1. marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617,
comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, stessa parte ricorrente nel proprio ricorso ammette di aver ricevuto la cartella di pagamento qui impugnata il 26.1.2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato l'1.3.2024. Ebbene dal 26.1.2024
all'1.3.2024 sono decorsi ben 35 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della cartella opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato invece l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Parte ricorrente sostiene che non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento n.
10020230032518915000 qui impugnata non sarebbe tenuto a pagare i contributi per l'anno 2011 essendo decorsi più di cinque anni dalla data in cui dovevano essere versati.
Orbene, nel caso in esame si controverte di crediti contributivi, accessori e sanzioni per le omissioni contributive per i quali va ricordato che il 2 febbraio
2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
, riportando il termine alla decennalità.
[...]
Dunque, per i contributi previdenziali dovuti dall'avvocato alla CP_2
il termine prescrizionale non è quinquennale ma decennale.
Ciò posto in ordine al dies a quo del termine prescrizionale, la Corte Suprema
con la sentenza del 18/03/2013 n. 6729 ha chiarito che il termine più ampio di
10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato. Ebbene, per quanto attiene al caso in esame, il credito contributivo per l'anno
2011 è sorto sì prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012, tuttavia alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, (2 febbraio 2013) il termine quinquennale non si era ancora maturato. Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, che trovi, dunque,
applicazione la prescrizione decennale.
Chiarito ciò occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella di pagamento siano passati più di dieci anni da quanto è
maturato il diritto alla riscossione del credito contributivo.
Sul punto l'art. 19 della l. n. 576/80 chiarisce che il termine comincia a decorrere dalla data in cui il professionista provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_2
La citata norma, infatti, recita testualmente che: “la prescrizione dei contributi
dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_2
dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione
alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e CP_2
23”.
Nel caso de quo, tuttavia, il non documenta e, quindi, non prova se per Pt_1
l'anno 2011 ha inviato la relativa dichiarazione reddituale (c.d. Modello 5) con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione decennale non ha avuto proprio inizio. Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte la quale con sentenza del 22.11.2021 n. 35873, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “L'art.19 della legge 20 settembre
1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei
relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della
, individua un distinto regime della prescrizione Controparte_2
medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in
relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia
stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo
al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione
decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto
termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione
all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (cfr. ex
multis Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass. 17.4.2007 n.9113; Cass, 14.3.2008
n.7000).
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente soltanto nei confronti dell' stante Controparte_1
la sua costituzione in giudizio. Nulla, invece, per le spese nei confronti della essendo la CP_2
stessa convenuta rimasta contumace e non avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 244,20). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato avvio del decorso del termine prescrizionale impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1272 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
e della , in
[...] Controparte_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 251,00 oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge.
Salerno, 5.7.2024. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.7.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1272 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Miele e Michele Parte_1
Rosati presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via M. Ripa
n. 46;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Abete presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via B. Cirino n. 1;
- RESISTENTE - 2) , in Controparte_2
persona del Presidente p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 rappresentava di Parte_1
insorgere avverso la cartella di pagamento n. 10020230032518915000
notificatagli in data 26.1.2024 allo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata in relazione a debiti da omesso pagamento di contributi alla
[...]
per l'anno 2011 per un importo totale di € 244,20. CP_2
Eccepiva, infatti, di nulla dovere alla per il tramite dell CP_2 [...]
per diverse ragioni vuoi di ordine formale vuoi di merito. Controparte_1
In ordine alle prime eccepiva la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni con la conseguenza violazione della legge n. 241/90. In ordine alle seconde, invece, affermava che il credito della sarebbe ormai CP_2
prescritto. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa contributiva della CP_2
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva relativamente all'eccezione sollevata da parte ricorrente. Chiedeva,
pertanto, che il ricorso fosse rigettato. La , invece, nonostante Controparte_2
la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale ossia la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni con la conseguenza violazione della legge n. 241/90, fatte valere dal non può essere Pt_1
vagliata in quanto con riferimento a essa questi è decaduto dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio:
allorché - con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una cartella di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione (qual è anche la cartella di pagamento), poiché così
argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs.
46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615,
comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
ovverosia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo L. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1. gennaio 2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L.
17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1. marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617,
comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, stessa parte ricorrente nel proprio ricorso ammette di aver ricevuto la cartella di pagamento qui impugnata il 26.1.2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato l'1.3.2024. Ebbene dal 26.1.2024
all'1.3.2024 sono decorsi ben 35 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della cartella opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato invece l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Parte ricorrente sostiene che non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento n.
10020230032518915000 qui impugnata non sarebbe tenuto a pagare i contributi per l'anno 2011 essendo decorsi più di cinque anni dalla data in cui dovevano essere versati.
Orbene, nel caso in esame si controverte di crediti contributivi, accessori e sanzioni per le omissioni contributive per i quali va ricordato che il 2 febbraio
2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
, riportando il termine alla decennalità.
[...]
Dunque, per i contributi previdenziali dovuti dall'avvocato alla CP_2
il termine prescrizionale non è quinquennale ma decennale.
Ciò posto in ordine al dies a quo del termine prescrizionale, la Corte Suprema
con la sentenza del 18/03/2013 n. 6729 ha chiarito che il termine più ampio di
10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato. Ebbene, per quanto attiene al caso in esame, il credito contributivo per l'anno
2011 è sorto sì prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012, tuttavia alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, (2 febbraio 2013) il termine quinquennale non si era ancora maturato. Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, che trovi, dunque,
applicazione la prescrizione decennale.
Chiarito ciò occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella di pagamento siano passati più di dieci anni da quanto è
maturato il diritto alla riscossione del credito contributivo.
Sul punto l'art. 19 della l. n. 576/80 chiarisce che il termine comincia a decorrere dalla data in cui il professionista provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_2
La citata norma, infatti, recita testualmente che: “la prescrizione dei contributi
dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_2
dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione
alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e CP_2
23”.
Nel caso de quo, tuttavia, il non documenta e, quindi, non prova se per Pt_1
l'anno 2011 ha inviato la relativa dichiarazione reddituale (c.d. Modello 5) con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione decennale non ha avuto proprio inizio. Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte la quale con sentenza del 22.11.2021 n. 35873, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “L'art.19 della legge 20 settembre
1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei
relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della
, individua un distinto regime della prescrizione Controparte_2
medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in
relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia
stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo
al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione
decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto
termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione
all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (cfr. ex
multis Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass. 17.4.2007 n.9113; Cass, 14.3.2008
n.7000).
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente soltanto nei confronti dell' stante Controparte_1
la sua costituzione in giudizio. Nulla, invece, per le spese nei confronti della essendo la CP_2
stessa convenuta rimasta contumace e non avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 244,20). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato avvio del decorso del termine prescrizionale impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1272 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
e della , in
[...] Controparte_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 251,00 oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge.
Salerno, 5.7.2024. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in