Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
Decreto cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Decreto cautelare 9 giugno 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 29/12/2022, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02078/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L'Approdo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Castrignano del Capo (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Molfetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT VIII Puglia Molise e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Porta D'Oriente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetana Sonia Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota 04/7//2022 prot. n. 8558 comunicata via pec il 5/7 successivo, con cui il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Castrignano del Capo ha comunicato il differimento dell'accesso agli atti già assentito con nota 13/5/2022 prot. n. 6025; nonché della autorizzazione paesaggistica 29/4/2022 n. 138 di contenuto sconosciuto e del titolo autorizzatorio, di estremi e contenuto sconosciuti, con cui è stata autorizzata su area di proprietà di Porta d'Oriente scrl la installazione di due bagni chimici; nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Castrignano del capo di provvedere all'immediato rilascio di copia degli atti richiesti con istanza 12/4/2022 per come reiterata con successiva 01/07/2022 e comunque e in ogni caso dell'illegittimità del silenzio tenuto quanto alla richiesta contenuta nelle stesse istanze di adottare ogni opportuno provvedimento volto ad inibire la illecita attività di parcheggio e di ristoro svolta da Porta d'Oriente sull'area antistante la terrazza panoramica dell'albergo gestito dalla ricorrente e comunque alla riduzione della prima in pristino stato, alla rimozione dei due bagni chimici e dell'obbligo del Comune di Castrignano di provvedere a riguardo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2022:
- della autorizzazione paesaggistica 29/4/2022 n. 138 già impugnata con il ricorso originario nonché del presupposto parere della Commissione locale paesaggio 11/2/2022 reso con verbale 02 – parere n. 16, nonché nonché della Relazione tecnica con proposta di provvedimento favorevole del RUP resa in data 21/02/2022;
- del silenzio serbato dalla Soprintendenza ove integri condivisione della predetta autorizzazione (assenso tacito);
- del parere di compatibilità urbanistica rilasciato a condizione dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Castrignano del Capo con atto 29/10/2021;
- del parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto ex art 55 cod.nav. con atto 19/1/2022 prot. n. 0001572;
- della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 19 d.lgs. n. 374/90 dalla Agenzia delle Dogane di data e numero di protocollo sconosciuti;
nonché per l'accertamento della non ammissibilità del progetto di cui alla istanza edilizia 20/1/2021 n. 713 sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo paesaggistico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porta D'Oriente S.r.l. e di Comune di Castrignano del Capo (Le) e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Capitaneria di Porto di Gallipoli e di Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT VIII Puglia Molise e Basilicata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- le domande articolate con i motivi aggiunti devono essere trattate con il rito ordinario;
- si rende quindi necessario, ai sensi degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., provvedere alla conversione del rito, fissandosi inoltre sin d’ora l’udienza pubblica del 19 aprile 2023 per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone la conversione del rito da camerale in ordinario e rimette la causa sul relativo ruolo.
Fissa per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti l’udienza pubblica del 19 aprile 2023.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO