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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249000910251000 BOLLO 2008
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001610074000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001610074000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Nominativo_1, nata a [...] il Data ed ivi residente alla Indirizzo_1, (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio di Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso intimazioni di pagamento n.13320249000910251000 e n.13320249001610074000 e le sottese cartelle n.13320140004721019000 e n.13320150007764122000, rispettivamente notificate in data 15.07.14 ed in data 12.05.15, dall'Agenzia entrate ON, con le quali, intimava la sunnominata al pagamento della somma complessiva di €.791,37, di cui €.277,17, pere omesso pagamento della tassa auto relativa all'anno
2008 ed €.514,20, per tassa auto relativa alle annualità 2009 e 2010, iscritte a ruolo dalla Regione Calabria.
Deduceva la nullità dell'intimazione opposta per i seguenti motivi: 1) Mancata notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata. Contrariamente a quanto indicato nell'atto opposto, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica delle presupposte cartelle n.13320140004721019000 e n.13320150007764122000, che l'Ente di riscossione asserisce essere state notificate rispettivamente, in data 15.07.14 ed in data
12.05.15. Orbene, la mancata notifica degli atti presupposti, per come affermato dalla prevalente giurisprudenza, atteso che la correttezza del procedimento di riscossione è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (art.24 Cost.); 2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. L'opposta intimazione è illegittima in quanto si fonda su crediti tributari ormai inesistenti, per intervenuta prescrizione dei termini triennali. La mancata notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'impugnata intimazione, determina la prescrizione dei crediti richiesti in pagamento con le cartelle esattoriali ivi indicate. Pertanto, a fronte della pretesa tributaria riferita ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, le presunte notifiche delle presupposte cartelle sono avvenute soltanto il 15.07.14 ed il 12.10.15, considerato che nel lasso temporale tra la data di notificazione delle cartelle presupposte e la data di notifica delle intimazioni opposte, non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione triennale, solleciti ed altri atti, va da sé che, nel caso di specie, risulta maturato il termine prescrizionale triennale;
3) Carenza di motivazione (mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, co.3, L.241/90 ed art.7, L.212/2000; 4) omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
5) Mancata indicazione dei termini e modalità di impugnazione. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia accogliere il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito di cui all'atto opposto. Il tutto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del costituito Avvocato difensore, ex art.93 c.p.c. dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio la
Regione Calabria che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per non aver la ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore, e ciò in virtù della novella di cui al d.lgs. 220/2023, Infatti, a partire dal
04.01.2024, il ricorrente è tenuto ad evocare in giudizio anche l'ente impositore. Quanto alla intervenuta prescrizione, la Regione Calabria ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamenti prodromici, in data
16.12.11 ed 11.12.12, entro il termine del terzo anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, come evincesi dalla documentazione in atti. Inoltre, occorre tenere in considerazione la sospensione Covid-19, ai sensi dell'art.68, co.1, lett.b), d.l.n.18/20. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente convenuto in giudizio l'Ente impositore. Come è noto è intervenuta la riforma con d.lgs. n.220/2023, ai sensi dell'art.4, co.1, che è entrato in vigore il 04.01.24.
Evidenziava che l'art.14 d.lgs.546/92 (litisconsorzio ed intervento), co.
6-bis, introdotto dall'art.1, co.1, lett.
d), d.lgs. n.220/2023 e che ai sensi dell'art.4, co.2, sopra citato, si applica ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto. Infatti, il comma 6-bis così recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Pertanto, l'Agente della riscossione chiedeva all'adita Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine, di ordinare la chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio con l'ente impositore a cura del ricorrente. Senza recesso da quanto sopra, l'Agente ha provveduto alla litis denuntiatio, ex art.39 d.lgs. n.112/1999, a mezzo pec nei confronti dell'Ente impositore.
La resistente precisava che prima degli atti impugnati, sono state notificate le cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, oggi non possono essere sollevate censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnando gli atti precedenti, per cui, il credito contestato è divenuto irretrattabile. Quanto alla notifica degli atti prodromici, l'Agente sosteneva come gli stessi, risultano notificati alla contribuente, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, alcuna prescrizione è decorsa, stante la notifica degli atti suddetti. A ciò si aggiunga che trova applicazione la sospensione del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale da Covid-19 (art.68. commi 1,2,2-bis e 4-bis del d.l.
n.18/2020). Concludeva, in via preliminare affinché l'adita Corta dichiari l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, l'Agente della
ON, prima dell'atto impugnato, ha provveduto a notificare alla contribuente Sig.ra Nominativo_1, le cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, come evicesi dalla documentazione versata in atti. Nello specifico: a) cartella n.13320140004721019000, è stata notificata in data 15.07.14, a mezzo messo abilitato e consegnata direttamente alla destinataria;
b) cartella n.13320150007764122000, è stata notificata il 12.10.15, a mezzo messo abilitato e consegnata direttamente alla destinataria, come evincesi relativa da documentazione versata in atti. Orbene, a fronte delle regolari notificazioni delle predette cartelle, parte ricorrente non può sollevare censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnandole nei termini di legge, di conseguenza tali cartelle sono divenute definitive ed il credito in esse contenuto è divenuto irretrattabile.
Quanto al secondo motivo di ricorso n ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa
Corte osserva che, come sopra già evidenziato ed acclarato, l'Agente della riscossione ha regolarmente notificato le due cartelle sottese all'opposta intimazione. Nel caso di specie, giova precisare che, la tassa automobilistica in contestazione si riferisce alle annualità 2008, 2009 e 2010 e che il termine di prescrizione triennale sarebbe scaduto rispettivamente il 31.12.2011, 31.12.2012 ed il 31.12.2013, tuttavia, giova precisare che l'Ente impositore (Regione Calabria), ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamenti prodromici, in data 16.12.11 ed in data 11.12.12, entro il termine del terzo anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, come evincesi dalla documentazione in atti. A ciò si aggiunga che nell'arco temporale tra le date di notificazioni delle presupposte cartelle (15.07.14 e 12.10.15) e la data di notifica delle impugnate intimazioni (30.05.24), la Sig.ra Nominativo_1 ha ricevuto i seguenti atti interruttivi;
a) Intimazione pagamento n.13320189000750948000, notificata in data 13.04.18, a mezzo messo abilitato e consegnata alla diretta destinataria;
b) Intimazione pagamento n.13320189000750948000, notificata il 25.01.22, ex art.140 c.p.c.;
c) Intimazione pagamento n.13320229000265555000, notificata il 31.05.2022, a mezzo Racc.a/r.
n.69511946435-9; d) n.13320249000910251000 opposta, notificata il 30.05.24; Intimazione di pagamento opposta n.133202490016100774000, notificata il 30.05.24.
Considerato che
, gli avvisi di accertamento prodromici sono stati notificati in data 16.12.2011 e in data 11.12.2012, a mezzo raccomandate a/r., consegnate alla destinataria, come evincesi dalla documentazione in atti, pertanto, tali notificazioni devono ritenersi regolari e tempestive. La Corte, evidenzia che ormai è noto che la prescrizione viene interrotta da una qualsiasi richiesta di pagamento, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi. Inoltre, si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 d.l.
n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Nel caso di specie, giova precisare che trattandosi di tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è quello di tre anni, ai sensi dell'art.5 del d.l.n.953/82, conv. con L.n.53/1983, modificato dall'art.3
d.l.n.2/86 convertito nella l.n.60/86, che, stabilisce il termine di tre anni successivi a quello in cui doveva essere pagato tale tributo. Orbene, questa Giudice, osserva precisando che, non avendo l'odierna ricorrente impugnato i prodromici avvisi di accertamento, regolarmente notificati dall'Ente impositore, gli stessi atti sono divenuti definitivi, quindi, irretrattabili ed il credito in essi riportati si è cristallizzato. A ciò si aggiunga si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Inoltre, va precisato che, per effetto dell'art.68, co.
4-bis, lett.b) d.l.n.18/2020, il legislatore ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione. Ne consegue che, la notifica dei predetti atti e le stesse intimazioni di cui oggi è causa, ha interrotto il termine di prescrizione triennale invocato dall'odierna ricorrente, ai sensi dell'art.5 d.l.n.953/82, conv. con L.n.53 del
1983, modificato dall'art.3 del d.l.n.2/86, convertito nella legge n.60/86, che non sono mai interamente decorsi, per cui, alcuna prescrizione si è consumata nel caso di specie, quindi, anche tale eccezione è infondata e quindi, và rigettata. Pertanto, il credito portato nell'opposta cartella è fondato, in quanto divenuto certo, liquido ed esigibile. Infine, va rilevato che l'intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata emessa ai sensi dell'art.50 DPR 602/73 ed è redatta in conformità al modello ministeriale approvato dal
Ministero delle Finanze e contiene tutti gli elementi necessari sia dell'an che del quantum debeatur, per cui, così come formulata ha soddisfatto l'obbligo motivazionale, inoltre, può essere impugnata solo per “vizi propri” e non anche per contestare il merito della pretesa tributaria. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia Entrate ON, delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.200,00, oltre oneri ed accessori, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249000910251000 BOLLO 2008
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001610074000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001610074000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Nominativo_1, nata a [...] il Data ed ivi residente alla Indirizzo_1, (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio di Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso intimazioni di pagamento n.13320249000910251000 e n.13320249001610074000 e le sottese cartelle n.13320140004721019000 e n.13320150007764122000, rispettivamente notificate in data 15.07.14 ed in data 12.05.15, dall'Agenzia entrate ON, con le quali, intimava la sunnominata al pagamento della somma complessiva di €.791,37, di cui €.277,17, pere omesso pagamento della tassa auto relativa all'anno
2008 ed €.514,20, per tassa auto relativa alle annualità 2009 e 2010, iscritte a ruolo dalla Regione Calabria.
Deduceva la nullità dell'intimazione opposta per i seguenti motivi: 1) Mancata notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata. Contrariamente a quanto indicato nell'atto opposto, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica delle presupposte cartelle n.13320140004721019000 e n.13320150007764122000, che l'Ente di riscossione asserisce essere state notificate rispettivamente, in data 15.07.14 ed in data
12.05.15. Orbene, la mancata notifica degli atti presupposti, per come affermato dalla prevalente giurisprudenza, atteso che la correttezza del procedimento di riscossione è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (art.24 Cost.); 2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. L'opposta intimazione è illegittima in quanto si fonda su crediti tributari ormai inesistenti, per intervenuta prescrizione dei termini triennali. La mancata notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'impugnata intimazione, determina la prescrizione dei crediti richiesti in pagamento con le cartelle esattoriali ivi indicate. Pertanto, a fronte della pretesa tributaria riferita ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, le presunte notifiche delle presupposte cartelle sono avvenute soltanto il 15.07.14 ed il 12.10.15, considerato che nel lasso temporale tra la data di notificazione delle cartelle presupposte e la data di notifica delle intimazioni opposte, non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione triennale, solleciti ed altri atti, va da sé che, nel caso di specie, risulta maturato il termine prescrizionale triennale;
3) Carenza di motivazione (mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, co.3, L.241/90 ed art.7, L.212/2000; 4) omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
5) Mancata indicazione dei termini e modalità di impugnazione. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia accogliere il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito di cui all'atto opposto. Il tutto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del costituito Avvocato difensore, ex art.93 c.p.c. dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio la
Regione Calabria che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per non aver la ricorrente chiamato in causa l'Ente impositore, e ciò in virtù della novella di cui al d.lgs. 220/2023, Infatti, a partire dal
04.01.2024, il ricorrente è tenuto ad evocare in giudizio anche l'ente impositore. Quanto alla intervenuta prescrizione, la Regione Calabria ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamenti prodromici, in data
16.12.11 ed 11.12.12, entro il termine del terzo anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, come evincesi dalla documentazione in atti. Inoltre, occorre tenere in considerazione la sospensione Covid-19, ai sensi dell'art.68, co.1, lett.b), d.l.n.18/20. Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente convenuto in giudizio l'Ente impositore. Come è noto è intervenuta la riforma con d.lgs. n.220/2023, ai sensi dell'art.4, co.1, che è entrato in vigore il 04.01.24.
Evidenziava che l'art.14 d.lgs.546/92 (litisconsorzio ed intervento), co.
6-bis, introdotto dall'art.1, co.1, lett.
d), d.lgs. n.220/2023 e che ai sensi dell'art.4, co.2, sopra citato, si applica ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto. Infatti, il comma 6-bis così recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Pertanto, l'Agente della riscossione chiedeva all'adita Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine, di ordinare la chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio con l'ente impositore a cura del ricorrente. Senza recesso da quanto sopra, l'Agente ha provveduto alla litis denuntiatio, ex art.39 d.lgs. n.112/1999, a mezzo pec nei confronti dell'Ente impositore.
La resistente precisava che prima degli atti impugnati, sono state notificate le cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, oggi non possono essere sollevate censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnando gli atti precedenti, per cui, il credito contestato è divenuto irretrattabile. Quanto alla notifica degli atti prodromici, l'Agente sosteneva come gli stessi, risultano notificati alla contribuente, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, alcuna prescrizione è decorsa, stante la notifica degli atti suddetti. A ciò si aggiunga che trova applicazione la sospensione del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale da Covid-19 (art.68. commi 1,2,2-bis e 4-bis del d.l.
n.18/2020). Concludeva, in via preliminare affinché l'adita Corta dichiari l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, l'Agente della
ON, prima dell'atto impugnato, ha provveduto a notificare alla contribuente Sig.ra Nominativo_1, le cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, come evicesi dalla documentazione versata in atti. Nello specifico: a) cartella n.13320140004721019000, è stata notificata in data 15.07.14, a mezzo messo abilitato e consegnata direttamente alla destinataria;
b) cartella n.13320150007764122000, è stata notificata il 12.10.15, a mezzo messo abilitato e consegnata direttamente alla destinataria, come evincesi relativa da documentazione versata in atti. Orbene, a fronte delle regolari notificazioni delle predette cartelle, parte ricorrente non può sollevare censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnandole nei termini di legge, di conseguenza tali cartelle sono divenute definitive ed il credito in esse contenuto è divenuto irretrattabile.
Quanto al secondo motivo di ricorso n ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa
Corte osserva che, come sopra già evidenziato ed acclarato, l'Agente della riscossione ha regolarmente notificato le due cartelle sottese all'opposta intimazione. Nel caso di specie, giova precisare che, la tassa automobilistica in contestazione si riferisce alle annualità 2008, 2009 e 2010 e che il termine di prescrizione triennale sarebbe scaduto rispettivamente il 31.12.2011, 31.12.2012 ed il 31.12.2013, tuttavia, giova precisare che l'Ente impositore (Regione Calabria), ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamenti prodromici, in data 16.12.11 ed in data 11.12.12, entro il termine del terzo anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, come evincesi dalla documentazione in atti. A ciò si aggiunga che nell'arco temporale tra le date di notificazioni delle presupposte cartelle (15.07.14 e 12.10.15) e la data di notifica delle impugnate intimazioni (30.05.24), la Sig.ra Nominativo_1 ha ricevuto i seguenti atti interruttivi;
a) Intimazione pagamento n.13320189000750948000, notificata in data 13.04.18, a mezzo messo abilitato e consegnata alla diretta destinataria;
b) Intimazione pagamento n.13320189000750948000, notificata il 25.01.22, ex art.140 c.p.c.;
c) Intimazione pagamento n.13320229000265555000, notificata il 31.05.2022, a mezzo Racc.a/r.
n.69511946435-9; d) n.13320249000910251000 opposta, notificata il 30.05.24; Intimazione di pagamento opposta n.133202490016100774000, notificata il 30.05.24.
Considerato che
, gli avvisi di accertamento prodromici sono stati notificati in data 16.12.2011 e in data 11.12.2012, a mezzo raccomandate a/r., consegnate alla destinataria, come evincesi dalla documentazione in atti, pertanto, tali notificazioni devono ritenersi regolari e tempestive. La Corte, evidenzia che ormai è noto che la prescrizione viene interrotta da una qualsiasi richiesta di pagamento, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi. Inoltre, si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 d.l.
n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Nel caso di specie, giova precisare che trattandosi di tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è quello di tre anni, ai sensi dell'art.5 del d.l.n.953/82, conv. con L.n.53/1983, modificato dall'art.3
d.l.n.2/86 convertito nella l.n.60/86, che, stabilisce il termine di tre anni successivi a quello in cui doveva essere pagato tale tributo. Orbene, questa Giudice, osserva precisando che, non avendo l'odierna ricorrente impugnato i prodromici avvisi di accertamento, regolarmente notificati dall'Ente impositore, gli stessi atti sono divenuti definitivi, quindi, irretrattabili ed il credito in essi riportati si è cristallizzato. A ciò si aggiunga si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.03.20 al 30.09.21, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Inoltre, va precisato che, per effetto dell'art.68, co.
4-bis, lett.b) d.l.n.18/2020, il legislatore ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione. Ne consegue che, la notifica dei predetti atti e le stesse intimazioni di cui oggi è causa, ha interrotto il termine di prescrizione triennale invocato dall'odierna ricorrente, ai sensi dell'art.5 d.l.n.953/82, conv. con L.n.53 del
1983, modificato dall'art.3 del d.l.n.2/86, convertito nella legge n.60/86, che non sono mai interamente decorsi, per cui, alcuna prescrizione si è consumata nel caso di specie, quindi, anche tale eccezione è infondata e quindi, và rigettata. Pertanto, il credito portato nell'opposta cartella è fondato, in quanto divenuto certo, liquido ed esigibile. Infine, va rilevato che l'intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata emessa ai sensi dell'art.50 DPR 602/73 ed è redatta in conformità al modello ministeriale approvato dal
Ministero delle Finanze e contiene tutti gli elementi necessari sia dell'an che del quantum debeatur, per cui, così come formulata ha soddisfatto l'obbligo motivazionale, inoltre, può essere impugnata solo per “vizi propri” e non anche per contestare il merito della pretesa tributaria. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia Entrate ON, delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.200,00, oltre oneri ed accessori, se dovuti.