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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8422/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8422/2020
Oggi 12/03/2025 innanzi alla dott.s sa Grazia Roscigno sono comparsi:
per e per l'avv. DI SIRIO CP_1 Controparte_2
GAETANO, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alla memoria conclusiva autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è comparso per l'altra parte.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8422/2020 promossa da:
(C.F. e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. DI SIRIO GAETANO P.IVA_2
ATTORI contro
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Controparte_5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 13.01.2021, la e la CP_1 [...] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno , Controparte_2 [...]
e rassegnando le seguenti conclusioni: «1) In CP_3 CP_4 accoglimento della domanda, e previo accertamento dell'utilizzo in via esclusiva l'intero appartamento senza titolo giustificativo da parte dei coniugi convenuti Sig.ri e condannare Controparte_3 CP_4 quest'ultimi, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici CP_1
e di un indennizzo di €.1.537,50
[...] Controparte_2 mensili, pari al 50% di 3.075,00, dalla data di emissione del decreto di trasferimento (28.09.2006), per un importo complessivo di €.258.300,00 al pagina 2 di 14 28.09.2020 (14 anni), oltre alle ulteriori somme che matureranno fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
2) In accoglimento della domanda, condannare, in solido tra loro, i coniugi convenuti Sig.ri e al risarcimento dei Controparte_3 CP_4 danni per l'omessa manutenzione dell'immobile e per la perdita di valore dello stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
3)Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
A fondamento della domanda hanno dedotto:
- di aver acquistato con decreto di trasferimento del 28.09.2006 del
Tribunale di Salerno, nell'ambito della E.I. N.485/94 RGE, la quota del 50% di una villa in Salerno Frazione Pastorano, via Casa Leone della superficie complessiva di mq 595,25 circa;
- che l'ulteriore 50% era di proprietà di Controparte_3
- che quest'ultima, in uno al coniuge , successivamente CP_4 all'emissione del decreto di trasferimento del 28.09.2006 avevano impedito il godimento del suddetto immobile a esse comproprietarie, occupando lo stesso in modo esclusivo, in quanto ind ivisibile;
- che, nessun effetto hanno sortito i precedenti tentativi giudiziali e stragiudiziali di ottenere la divisione dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione;
- che, pertanto, è interesse di esse parti attoree accertare e dichiarare che dal 28.09.2006 utilizza in via esclusiva l'intero immobile, Controparte_3 senza titolo giustificativo e, conseguentemente, ottenere la condanna della stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalle società comproprietarie e al pagamento di un indennizzo ex art 1102 c.c., che tenga conto dei frutti civili ritraibili dall'immobile nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.537,50 mensili, o di quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo di c.t.u., e ritenuta di giustizia, a far data dalla data di emissione del decreto o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al perdurare dell'illegittimo utilizzo in via esclusiva, da parte della convenuta, oltre interessi e pagina 3 di 14 rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
- che, inoltre, evidenziavano che nell'ambito del giudizio di divisione della comunione (R.G. 8899/07), conclusosi con il rigetto della azione con sentenza n.1590/16, il valore locativo dell'immobile era stato stimato dal CTU Ing.
per l'intero in euro 3.075,00 mensili;
Persona_1
- che, quindi, la convenuta dovrà essere condannata a pagare la somma di euro 1.537,50 mensili, pari al 50% di 3.075,00, dalla data di emissione del decreto di trasferimento (28.09.2006), per un complessivo importo di euro
258.300,00 al 28.09.2020, oltre alle ulteriori somme che matureranno;
- che, inoltre, l'immobile risulta anche essere occupato dal coniuge convivente;
CP_4
- che questa condotta configura una occupazione senza titolo di un immobile altrui qualificabile come fatto illecito imputabile a più persone a norma degli artt. 2043 e 2055 c.c., il cui danno è configurabile in re ipsa.
Hanno, quindi, concluso come in premessa.
Alla prima udienza indicata nell'atto di citazione, poi, differita d'ufficio al
26.05.2021, la Giudice disponeva la rinotifica dell'atto introduttivo, che veniva ritualmente effettuato con atto del 1 8.06.2021.
Tardivamente si sono costituiti i convenuti e concludevano: «per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero per il rigetto, delle domande proposte nei loro confronti, con la condanna delle attrici al pagamento delle spese processuali».
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta hanno dedotto:
- di non aver mai impedito il compossesso ed il godimento del bene;
- che tale godimento era causato dalla interclusione dell'immobile, in quanto circondato da suolo non pignorato, espressamente escluso dalla vendita e non legato da alcun vincolo di accessorietà, né gravato da alcuna servitù di passaggio, ma rimasto in proprietà esclusiva e intangibile del proprio coniuge
; CP_4
- che alcuna indennità deve essere corrisposta , in quanto tale diritto sussiste solo quando l'occupazione dell'intero immobile da parte di uno od alcuni dei comproprietari sia stata ottenuta e mantenuta mediante la pagina 4 di 14 frapposizione di ostacoli al fine di impedire, per la propria esclusiva utilizzazione, agli altri comproprietari di godere dei frutti civili da esso ricavabili;
- che, pertanto, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comp roprietari;
- che, pertanto, le parti attoree non disponendo di un proprio accesso e non avendo fatto sinora nulla per procurarselo, non possono addebitare all'altra comproprietaria il mancato godimento del bene comune e non hanno nei suoi confronti alcun diritto ad indennità, ristori o frutti civili;
- che, inoltre, occupava il bene in dipendenza del titolo di CP_4 godimento della moglie, da cui non è separato e con cui, pertanto, legittimamente conviveva, per cui le attrici non avevano alcun titolo per pretendere alcuna indennità, frutto o risarcimento di sorta;
- che è proprietario esclusivo del suolo non edificato che CP_4 circonda lo stabile, e che tale suolo è libero e franco da vincoli pertinenziali servitù;
- che, quindi, legittimamente il proprietario consente alla moglie di attraversarlo per raggiungere l'edificio e, tra l'altro, in quanto coniuge con lei convivente, lo utilizza a sua volta per accedere alla casa coniugale;
- che, in ogni caso, contestano la utilizzabilità di quanto stimato in altre sedi senza che al riguardo si sia formato alcun giudicato, e comunque rilevano che il valore andrebbe stimato al netto della possibilità e del costo necessari per superarne la attuale interclusione;
Hanno, quindi, concluso per il rigetto della domanda .
Concessi i termini ex art 183 c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del
13.12.2023 per la precisazione delle conclusioni e successivamente all'udienza del 12.03.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. La proprietà comune: natura giuridica dell'istituto.
1.1. Della proprietà e, più in generale , dei diritti reali (di godimento) si può essere titolari tanto in forma solitaria quanto in forma comunitaria .
pagina 5 di 14 1.2. La contitolarità del diritto finisce, in tal modo, per creare un'ipotesi di comunione che, indipendentemente dal carattere volontario, legale, incidentale o forzoso di questa, trova un proprio statuto generale agli artt. 1100 e ss c.c.
1.3. A lungo si è discusso sulla natura giuridica della comunione, avanzando numerose ricostruzioni che possono ricondursi, in sostanza, a due approcci diversi: quello collettivista e quello individualista.
1.4. L'orientamento prevalente accoglie un approccio individualistico che mette insieme l'unicità del bene con la pluralità dei soggetti contitolari .
1.5. In questi termini, in dottrina, alcuni hanno parlato di una proprietà plurima integrale, altri di una proprietà plurima frazionata o parziaria .
1.6. Mentre i primi ravvisano nella comunione una pluralità di diritti dominicali, spettanti a ciascun compartecipe, aventi ad oggetto (almeno potenzialmente) l'intero bene e reciprocamente limitantisi, i secondi percepiscono l'esistenza di una pluralità di diritti di proprietà di natura parziaria, aventi ad oggetto, cioè, singole parti del medesimo bene.
1.7. A seconda dell'orientamento per il quale si propende ovviamente muta la concezione di quota.
1.8. Ed invero, per i sostenitori della proprietà plurima integrale la quota rappresenta, infatti, la misura del diritto, quale elemento in grado di creare un raccordo tra la pluralità dei soggetti e l'unicità del diritto.
1.9. In questa prospettiva la quota è intesa, dunque, come la grandezza che individua la partecipazione dei singoli comunisti al diritto, integrando la misura di esercizio e godimento del diritto in comune.
1.10. Viceversa, per i secondi la quota costituisce proprio l'oggetto del diritto, individuando le singole parti dell'unico bene su cui ciascuno contitolare proietta la propria potestà dominicale.
1.11. Tra le varie tesi proposte la giurisprudenza dominante sposa quella della proprietà plurima integrale, guardando alla comunione come a una situazione di compresenza di più proprietà aventi ad oggetto il medesimo e unico bene in cui il diritto del singolo è limitato alla concorrenza dell'analogo diritto altrui.
1.12. Questo concorso di proprietà integrali (almeno potenzialmente) risponde, infatti, al principio di elasticità del dominio e, diversamente dalla tesi della proprietà parziaria , spiega come mai quando dei contitolari si limit i a pagina 6 di 14 dismettere il proprio diritto senza trasferirlo , inter vivos o mortis causa, a terzi, la proprietà degli altri si (ri-)espanda, innescando il meccanismo dell'accrescimento.
1.13. La quota non è, dunque, l'oggetto del diritto , ma rappresenta la misura della singola partecipazione .
1.14. Ed è definita ideale proprio perché non è riferita a una specifica porzione materiale del bene.
1.15. Ricostruita la natura giuridica dell'istituto, ci si può soffermare sullo statuto giuridico della comunione e, in particolare, sull'attività di utilizzazione del bene comune ex art 1102 c.c.
1.16. In punto di diritto occorre osservare che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
(art. 1102 c.c.).
1.17. Il legislatore non ha operato una elencazione delle facoltà di godimento, attribuendo al partecipante il potere di servirsi della cosa comune in tutti i modi che non siano vietati.
1.18. Ciò significa che ogni compartecipe gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
1.19. In sostanza, tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione).
1.20. La regola generale in tema di godimento della cosa comune è l'uso promiscuo: ciascun compartecipante può servirsi della cosa comune in qualunque tempo.
1.21. La nozione di pari uso della cosa comune, però, non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res, poiché una lettura in tal senso della norma, in una dimensione spaziale o temporale,
pagina 7 di 14 comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
1.22. Dunque, la disposizione codicistica consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza, essendo pos to solo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
1.23. La norma di cui all'art. 1102 c.c., in altre parole, assicura al singolo partecipante, quanto all'esercizio con creto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità l'utilizzo da parte del singolo proprietari o, in sé lecito, non deve risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri comproprietari.
1.24. La valutazione circa la legittimità di un uso particolare va effettuata dal giudice di merito in base al confronto tra uso diverso e destinazione possibile della cosa.
1.25. È, quindi, imposta al giudice, ove sia denunciato il superamento dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione della cosa comune fatta da un comproprietario, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutam ento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti.
1.26. Ciò posto, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi di per sé un danno risarcibile: tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.
1.27. Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari una indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di uno di uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nel la comproprietà che investe tutta la cosa comune.
pagina 8 di 14 1.28. Pertanto, contrariamente da quanto sostenuto dalle odierne parti attoree, legittimante ha occupato il suddetto immobile e, Controparte_3 dunque, in presenza di un valido titolo.
1.29. Tuttavia, come osservato, il godimento della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
1.30. A rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni.
1.31. L'art 1102 c.c., in particolare, vieta la sottrazione o l'impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari solo se ciò si verifica, l'occupa zione dell'intero immobile ad opera del comunista che l'abbia destinato ad utilizzazione personale esclusiva diviene fonte di responsabilità risarcitoria.
1.32. In tal caso può ritenersi risarcibile il lucro cessante, con quantificazione del danno rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
1.33. Il godimento esclusivo, allora, si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., generando, soltanto da quel momento, un danno risarcibile.
1.34. È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei crit eri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite.
1.35. Nel caso in esame, risulta per tabulas che le odierne parti attoree risultano proprietarie della quota pari ad ½ (un mezzo) della piena proprietà di una villa e del circostante terren o di pertinenza, situata in Salerno alla pagina 9 di 14 Frazione Pastorano, via casa Leone, mentre il restante 50% è in capo all'odierna parte convenuta, . Controparte_3
1.36. La già menzionata villa si sviluppa su quattro livelli (piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e sottotetto) ed ha una superficie complessiva di mq 595,25 circa.
1.37. Risulta sempre per tabulas che tale villa risulta essere un bene indivisibile.
1.38. A tal proposito, infatti, ci si riporta al contenuto della relazione tecnica disposta nel giudizio riguardante le medesime parti e ritualmente allegata all'atto di citazione con cui il c.t.u. ha affermato che: «Per quanto riguarda l'immobile oggetto di causa vi sono da considerare i seguenti punti:
1) L'accesso alla villa è possibile soltanto attraverso la porta principale ubicata sul fronte Sud-Ovest del fabbricato e attraverso il varco carrabile ubicato nel piano seminterrato (vano adibito a garage). I piani della villa, pertanto, sono accessibili soltanto mediante la scala interna, a chiocciola, ubicata nel lato Nord-Est del fabbricato della cui struttura portante la stessa scala è parte integrante.
2) In piano terra, non è possibile individuare un accesso indipendente aggiuntivo dall'esterno per la peculiare disposizione dei vani de l primo piano rispetto all'intero fabbricato (i vani in primo piano sono del tipo "open -space" con un grande ingresso salone con accesso diretto senza porte o altri disimpegni- alla scala di collegamento agli altri piani della villa). Pertanto, una eventuale creazione di un accesso indipendente comporterebbe oneri e costi aggiuntivi di non piccola entità.
3) L'accesso alla villa, dalla strada comunale, e possibile soltanto attraversando in sequenza:
A) Il viale di accesso, privato, di proprietà di terzi, su cui esiste una servitù di solo passaggio definita nell'atto per notar (n. Rep. 122867, n. Per_2
Racc. 13024, del 31/05/1977 a favore del sig. - esecutato CP_4
(allegato alla presente relazione).
B) Il viale e il piazzale esterno alla villa, di proprietà esclusiva del sig.
e non facente parte degli immobili e -spropriati, su cui esiste CP_4 una servitù di passaggio non sancita in alcun atto notarile, ma di fatto
pagina 10 di 14 esistente poiché già permetteva al sig. l'accesso alla propria CP_4 porzione di villa attraverso la porta principale.
4) All'attualità, al fine di rendere indipendenti le utenze primarie, a causa della configurazione degli impianti (in particolare di quello idrico e di quello termico) si renderebbero necessari lavori di creazione di un nuovo impianto idrico e un nuovo impianto termico a servizio della metà non più servita dai relativi impianti centralizzati con relativi e conseguenti oneri economici.
5) Tutte le eventuali variazioni ricadrebbero nella voce "ope re di straordinaria manutenzione" e andrebbero sottoposte all'approvazione degli enti preposti.
Alla luce di ciò l'immobile oggetto di causa risulta, allo stato attuale, indivisibile in due porzioni ideali per i comproprietari». (cfr. relazione tecnica d'ufficio pag. 13 e ss.)
1.39. Applicando, quindi, i richiamati principi alla fattispecie in esame, data per pacifica, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, la circostanza che a decorrere dall'anno 2006 (28/09/2006 Controparte_3 data del decreto di trasferimento) abita e occupa l'immobile per cui è causa dei quali è contitolare nella misura della quota del 50% .
1.40. Risulta, altresì, acclarato che la odierna convenuta abbia impedito l'utilizzo del bene comune alle parti attoree all'esito dell'espressa richiesta di queste ultime (cfr. all.ti 4 e 5 dell'atto di citazione); di qui il riconoscimento in capo alle attrici di un indennizzo nei termini che di seguito verranno esaminati.
1.41. La circostanza sostenuta dalla convenuta secondo cui il mancato godimento del bene sia dipeso dalla sua interclusione sussistente fin dall'epoca dell'acquisto, non è rilevante ai fini che qui ci occupano.
1.42. Il diritto alla indennità, infatti, sorge in ragione della accertata natura indivisibile dell'immobile: «In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne
l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere
pagina 11 di 14 agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o com unque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti». (Cass.,
Sez. 2 -, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023 )
1.43. A tal fine la giurisprudenza: « in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023) .
1.44. Nel caso di specie, le parti attoree, titolari della quota indivisa del
50% pro-capite sull'immobile, hanno chiesto (con missive del 31.12.2019 e del
23.06.2020) di ricevere la loro parte dei frutti degli immobili in parola, che sono nella disponibilità della sola dunque, sicuramente Controparte_3 sussiste la legitimatio ad causam delle attrici alla domanda proposta e quella della convenuta a corrispondere i frutti eccedenti la sua quota, mentre appare, allo stato, non suffragata la domanda in solido formulata nei confronti dell'altro convenuto, marito di non configurandosi nella Controparte_3 sua una condotta illecita.
1.45. A tal fine, infatti, occorre rilevare che tra gli stessi intercorre un rapporto di coniugio e che, quindi, trovano applicazioni le norme del Codice civile ex artt. 143 e ss. del c.c. in cui appunto al comma secondo della su ddetta norma testualmente si prevede che: «Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione».
1.46. Pertanto, nei confronti di non meritano CP_4 accoglimento le domande spiegate.
pagina 12 di 14 2. In relazione al quantum, l'indennità di occupazione va commisurata al valore di mercato e, in particolare, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile in contestazione.
2.1. Con riferimento al valore locatizio dei beni in questione, il difensore ha, sulla base della c.t.u. allegata, affermato che l'immobile ha un valore locatizio mensile di euro 3.075,00 e, quindi, la parte a loro spettante risulterebbe pari a euro 1.537,50 mensile (la metà di euro 3.075,00) .
2.2. Diversamente da quanto sostenuto dall e parti attoree il calcolo dell'indennità non può farsi decorrere dalla data del decreto di trasferimento
(28.09.2006), per le ragioni espresse.
2.3. Ed invero, come sostenuto, in questo periodo Controparte_3 legittimamente ha occupato il suddetto immobile .
2.4. Pertanto, considerando il periodo dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta dal 31.12.2019 (data della prima diffida) ad oggi (data della pubblicazione della sentenza) , corrispondente a 5 anni e 2 mesi, per un totale di mesi 62 mesi, il complessivo valore locatizio per l'intera durata dell'occupazione è, quindi, pari ad euro 95.325,00.
2.5. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di e di CP_1 va condannata al pagamento Controparte_2 Controparte_3 in favore delle parti attoree della somma di euro 95.325,00 oltre rivalutazione e interessi, dalla scadenza delle men silità al saldo.
3. La domanda di risarcimento del danno per l'omessa manutenzione dell'immobile e per la perdita di valore dello stesso , invece, non merita accoglimento.
3.1. In particolare, nessun elemento è stato fornito in ordine ai possibili danni provocati all'immobile per l'omessa manutenzione dello stesso e per la perdita di valore dello stesso .
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (è tenuto conto che non è stata assunta nessuna prova, che i convenuti non hanno depositato la nota conclusiva e della semplicità delle questioni).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_3 al pagamento in favore di e di
[...] CP_1 Controparte_2 della somma di euro 95.325, 00 oltre interessi e rivalutazione , dalla scadenza delle mensilità al saldo, dalla messa in mora al saldo;
B) Condanna altresì a rimborsare alle attrici le spese Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 550 per spese vive, € 8.500,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge;
C) Condanna le parti attoree, in solido tra loro, a rimborsare a CP_4
le spese di lite, che si liquidano in € 7.100,00 per compenso d'avvocato,
[...] oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
12 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8422/2020
Oggi 12/03/2025 innanzi alla dott.s sa Grazia Roscigno sono comparsi:
per e per l'avv. DI SIRIO CP_1 Controparte_2
GAETANO, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alla memoria conclusiva autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è comparso per l'altra parte.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8422/2020 promossa da:
(C.F. e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. DI SIRIO GAETANO P.IVA_2
ATTORI contro
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Controparte_5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 13.01.2021, la e la CP_1 [...] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno , Controparte_2 [...]
e rassegnando le seguenti conclusioni: «1) In CP_3 CP_4 accoglimento della domanda, e previo accertamento dell'utilizzo in via esclusiva l'intero appartamento senza titolo giustificativo da parte dei coniugi convenuti Sig.ri e condannare Controparte_3 CP_4 quest'ultimi, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici CP_1
e di un indennizzo di €.1.537,50
[...] Controparte_2 mensili, pari al 50% di 3.075,00, dalla data di emissione del decreto di trasferimento (28.09.2006), per un importo complessivo di €.258.300,00 al pagina 2 di 14 28.09.2020 (14 anni), oltre alle ulteriori somme che matureranno fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
2) In accoglimento della domanda, condannare, in solido tra loro, i coniugi convenuti Sig.ri e al risarcimento dei Controparte_3 CP_4 danni per l'omessa manutenzione dell'immobile e per la perdita di valore dello stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
3)Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
A fondamento della domanda hanno dedotto:
- di aver acquistato con decreto di trasferimento del 28.09.2006 del
Tribunale di Salerno, nell'ambito della E.I. N.485/94 RGE, la quota del 50% di una villa in Salerno Frazione Pastorano, via Casa Leone della superficie complessiva di mq 595,25 circa;
- che l'ulteriore 50% era di proprietà di Controparte_3
- che quest'ultima, in uno al coniuge , successivamente CP_4 all'emissione del decreto di trasferimento del 28.09.2006 avevano impedito il godimento del suddetto immobile a esse comproprietarie, occupando lo stesso in modo esclusivo, in quanto ind ivisibile;
- che, nessun effetto hanno sortito i precedenti tentativi giudiziali e stragiudiziali di ottenere la divisione dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione;
- che, pertanto, è interesse di esse parti attoree accertare e dichiarare che dal 28.09.2006 utilizza in via esclusiva l'intero immobile, Controparte_3 senza titolo giustificativo e, conseguentemente, ottenere la condanna della stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalle società comproprietarie e al pagamento di un indennizzo ex art 1102 c.c., che tenga conto dei frutti civili ritraibili dall'immobile nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.537,50 mensili, o di quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo di c.t.u., e ritenuta di giustizia, a far data dalla data di emissione del decreto o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al perdurare dell'illegittimo utilizzo in via esclusiva, da parte della convenuta, oltre interessi e pagina 3 di 14 rivalutazione monetaria dalla data delle singole mensilità e fino all'effettivo soddisfo;
- che, inoltre, evidenziavano che nell'ambito del giudizio di divisione della comunione (R.G. 8899/07), conclusosi con il rigetto della azione con sentenza n.1590/16, il valore locativo dell'immobile era stato stimato dal CTU Ing.
per l'intero in euro 3.075,00 mensili;
Persona_1
- che, quindi, la convenuta dovrà essere condannata a pagare la somma di euro 1.537,50 mensili, pari al 50% di 3.075,00, dalla data di emissione del decreto di trasferimento (28.09.2006), per un complessivo importo di euro
258.300,00 al 28.09.2020, oltre alle ulteriori somme che matureranno;
- che, inoltre, l'immobile risulta anche essere occupato dal coniuge convivente;
CP_4
- che questa condotta configura una occupazione senza titolo di un immobile altrui qualificabile come fatto illecito imputabile a più persone a norma degli artt. 2043 e 2055 c.c., il cui danno è configurabile in re ipsa.
Hanno, quindi, concluso come in premessa.
Alla prima udienza indicata nell'atto di citazione, poi, differita d'ufficio al
26.05.2021, la Giudice disponeva la rinotifica dell'atto introduttivo, che veniva ritualmente effettuato con atto del 1 8.06.2021.
Tardivamente si sono costituiti i convenuti e concludevano: «per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero per il rigetto, delle domande proposte nei loro confronti, con la condanna delle attrici al pagamento delle spese processuali».
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta hanno dedotto:
- di non aver mai impedito il compossesso ed il godimento del bene;
- che tale godimento era causato dalla interclusione dell'immobile, in quanto circondato da suolo non pignorato, espressamente escluso dalla vendita e non legato da alcun vincolo di accessorietà, né gravato da alcuna servitù di passaggio, ma rimasto in proprietà esclusiva e intangibile del proprio coniuge
; CP_4
- che alcuna indennità deve essere corrisposta , in quanto tale diritto sussiste solo quando l'occupazione dell'intero immobile da parte di uno od alcuni dei comproprietari sia stata ottenuta e mantenuta mediante la pagina 4 di 14 frapposizione di ostacoli al fine di impedire, per la propria esclusiva utilizzazione, agli altri comproprietari di godere dei frutti civili da esso ricavabili;
- che, pertanto, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comp roprietari;
- che, pertanto, le parti attoree non disponendo di un proprio accesso e non avendo fatto sinora nulla per procurarselo, non possono addebitare all'altra comproprietaria il mancato godimento del bene comune e non hanno nei suoi confronti alcun diritto ad indennità, ristori o frutti civili;
- che, inoltre, occupava il bene in dipendenza del titolo di CP_4 godimento della moglie, da cui non è separato e con cui, pertanto, legittimamente conviveva, per cui le attrici non avevano alcun titolo per pretendere alcuna indennità, frutto o risarcimento di sorta;
- che è proprietario esclusivo del suolo non edificato che CP_4 circonda lo stabile, e che tale suolo è libero e franco da vincoli pertinenziali servitù;
- che, quindi, legittimamente il proprietario consente alla moglie di attraversarlo per raggiungere l'edificio e, tra l'altro, in quanto coniuge con lei convivente, lo utilizza a sua volta per accedere alla casa coniugale;
- che, in ogni caso, contestano la utilizzabilità di quanto stimato in altre sedi senza che al riguardo si sia formato alcun giudicato, e comunque rilevano che il valore andrebbe stimato al netto della possibilità e del costo necessari per superarne la attuale interclusione;
Hanno, quindi, concluso per il rigetto della domanda .
Concessi i termini ex art 183 c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del
13.12.2023 per la precisazione delle conclusioni e successivamente all'udienza del 12.03.2025, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. La proprietà comune: natura giuridica dell'istituto.
1.1. Della proprietà e, più in generale , dei diritti reali (di godimento) si può essere titolari tanto in forma solitaria quanto in forma comunitaria .
pagina 5 di 14 1.2. La contitolarità del diritto finisce, in tal modo, per creare un'ipotesi di comunione che, indipendentemente dal carattere volontario, legale, incidentale o forzoso di questa, trova un proprio statuto generale agli artt. 1100 e ss c.c.
1.3. A lungo si è discusso sulla natura giuridica della comunione, avanzando numerose ricostruzioni che possono ricondursi, in sostanza, a due approcci diversi: quello collettivista e quello individualista.
1.4. L'orientamento prevalente accoglie un approccio individualistico che mette insieme l'unicità del bene con la pluralità dei soggetti contitolari .
1.5. In questi termini, in dottrina, alcuni hanno parlato di una proprietà plurima integrale, altri di una proprietà plurima frazionata o parziaria .
1.6. Mentre i primi ravvisano nella comunione una pluralità di diritti dominicali, spettanti a ciascun compartecipe, aventi ad oggetto (almeno potenzialmente) l'intero bene e reciprocamente limitantisi, i secondi percepiscono l'esistenza di una pluralità di diritti di proprietà di natura parziaria, aventi ad oggetto, cioè, singole parti del medesimo bene.
1.7. A seconda dell'orientamento per il quale si propende ovviamente muta la concezione di quota.
1.8. Ed invero, per i sostenitori della proprietà plurima integrale la quota rappresenta, infatti, la misura del diritto, quale elemento in grado di creare un raccordo tra la pluralità dei soggetti e l'unicità del diritto.
1.9. In questa prospettiva la quota è intesa, dunque, come la grandezza che individua la partecipazione dei singoli comunisti al diritto, integrando la misura di esercizio e godimento del diritto in comune.
1.10. Viceversa, per i secondi la quota costituisce proprio l'oggetto del diritto, individuando le singole parti dell'unico bene su cui ciascuno contitolare proietta la propria potestà dominicale.
1.11. Tra le varie tesi proposte la giurisprudenza dominante sposa quella della proprietà plurima integrale, guardando alla comunione come a una situazione di compresenza di più proprietà aventi ad oggetto il medesimo e unico bene in cui il diritto del singolo è limitato alla concorrenza dell'analogo diritto altrui.
1.12. Questo concorso di proprietà integrali (almeno potenzialmente) risponde, infatti, al principio di elasticità del dominio e, diversamente dalla tesi della proprietà parziaria , spiega come mai quando dei contitolari si limit i a pagina 6 di 14 dismettere il proprio diritto senza trasferirlo , inter vivos o mortis causa, a terzi, la proprietà degli altri si (ri-)espanda, innescando il meccanismo dell'accrescimento.
1.13. La quota non è, dunque, l'oggetto del diritto , ma rappresenta la misura della singola partecipazione .
1.14. Ed è definita ideale proprio perché non è riferita a una specifica porzione materiale del bene.
1.15. Ricostruita la natura giuridica dell'istituto, ci si può soffermare sullo statuto giuridico della comunione e, in particolare, sull'attività di utilizzazione del bene comune ex art 1102 c.c.
1.16. In punto di diritto occorre osservare che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
(art. 1102 c.c.).
1.17. Il legislatore non ha operato una elencazione delle facoltà di godimento, attribuendo al partecipante il potere di servirsi della cosa comune in tutti i modi che non siano vietati.
1.18. Ciò significa che ogni compartecipe gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché, oltre a conservarne la destinazione originaria, non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
1.19. In sostanza, tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione).
1.20. La regola generale in tema di godimento della cosa comune è l'uso promiscuo: ciascun compartecipante può servirsi della cosa comune in qualunque tempo.
1.21. La nozione di pari uso della cosa comune, però, non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res, poiché una lettura in tal senso della norma, in una dimensione spaziale o temporale,
pagina 7 di 14 comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
1.22. Dunque, la disposizione codicistica consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza, essendo pos to solo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
1.23. La norma di cui all'art. 1102 c.c., in altre parole, assicura al singolo partecipante, quanto all'esercizio con creto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità l'utilizzo da parte del singolo proprietari o, in sé lecito, non deve risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri comproprietari.
1.24. La valutazione circa la legittimità di un uso particolare va effettuata dal giudice di merito in base al confronto tra uso diverso e destinazione possibile della cosa.
1.25. È, quindi, imposta al giudice, ove sia denunciato il superamento dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione della cosa comune fatta da un comproprietario, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutam ento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti.
1.26. Ciò posto, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi di per sé un danno risarcibile: tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.
1.27. Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari una indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di uno di uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nel la comproprietà che investe tutta la cosa comune.
pagina 8 di 14 1.28. Pertanto, contrariamente da quanto sostenuto dalle odierne parti attoree, legittimante ha occupato il suddetto immobile e, Controparte_3 dunque, in presenza di un valido titolo.
1.29. Tuttavia, come osservato, il godimento della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
1.30. A rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni.
1.31. L'art 1102 c.c., in particolare, vieta la sottrazione o l'impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari solo se ciò si verifica, l'occupa zione dell'intero immobile ad opera del comunista che l'abbia destinato ad utilizzazione personale esclusiva diviene fonte di responsabilità risarcitoria.
1.32. In tal caso può ritenersi risarcibile il lucro cessante, con quantificazione del danno rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
1.33. Il godimento esclusivo, allora, si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., generando, soltanto da quel momento, un danno risarcibile.
1.34. È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei crit eri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite.
1.35. Nel caso in esame, risulta per tabulas che le odierne parti attoree risultano proprietarie della quota pari ad ½ (un mezzo) della piena proprietà di una villa e del circostante terren o di pertinenza, situata in Salerno alla pagina 9 di 14 Frazione Pastorano, via casa Leone, mentre il restante 50% è in capo all'odierna parte convenuta, . Controparte_3
1.36. La già menzionata villa si sviluppa su quattro livelli (piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e sottotetto) ed ha una superficie complessiva di mq 595,25 circa.
1.37. Risulta sempre per tabulas che tale villa risulta essere un bene indivisibile.
1.38. A tal proposito, infatti, ci si riporta al contenuto della relazione tecnica disposta nel giudizio riguardante le medesime parti e ritualmente allegata all'atto di citazione con cui il c.t.u. ha affermato che: «Per quanto riguarda l'immobile oggetto di causa vi sono da considerare i seguenti punti:
1) L'accesso alla villa è possibile soltanto attraverso la porta principale ubicata sul fronte Sud-Ovest del fabbricato e attraverso il varco carrabile ubicato nel piano seminterrato (vano adibito a garage). I piani della villa, pertanto, sono accessibili soltanto mediante la scala interna, a chiocciola, ubicata nel lato Nord-Est del fabbricato della cui struttura portante la stessa scala è parte integrante.
2) In piano terra, non è possibile individuare un accesso indipendente aggiuntivo dall'esterno per la peculiare disposizione dei vani de l primo piano rispetto all'intero fabbricato (i vani in primo piano sono del tipo "open -space" con un grande ingresso salone con accesso diretto senza porte o altri disimpegni- alla scala di collegamento agli altri piani della villa). Pertanto, una eventuale creazione di un accesso indipendente comporterebbe oneri e costi aggiuntivi di non piccola entità.
3) L'accesso alla villa, dalla strada comunale, e possibile soltanto attraversando in sequenza:
A) Il viale di accesso, privato, di proprietà di terzi, su cui esiste una servitù di solo passaggio definita nell'atto per notar (n. Rep. 122867, n. Per_2
Racc. 13024, del 31/05/1977 a favore del sig. - esecutato CP_4
(allegato alla presente relazione).
B) Il viale e il piazzale esterno alla villa, di proprietà esclusiva del sig.
e non facente parte degli immobili e -spropriati, su cui esiste CP_4 una servitù di passaggio non sancita in alcun atto notarile, ma di fatto
pagina 10 di 14 esistente poiché già permetteva al sig. l'accesso alla propria CP_4 porzione di villa attraverso la porta principale.
4) All'attualità, al fine di rendere indipendenti le utenze primarie, a causa della configurazione degli impianti (in particolare di quello idrico e di quello termico) si renderebbero necessari lavori di creazione di un nuovo impianto idrico e un nuovo impianto termico a servizio della metà non più servita dai relativi impianti centralizzati con relativi e conseguenti oneri economici.
5) Tutte le eventuali variazioni ricadrebbero nella voce "ope re di straordinaria manutenzione" e andrebbero sottoposte all'approvazione degli enti preposti.
Alla luce di ciò l'immobile oggetto di causa risulta, allo stato attuale, indivisibile in due porzioni ideali per i comproprietari». (cfr. relazione tecnica d'ufficio pag. 13 e ss.)
1.39. Applicando, quindi, i richiamati principi alla fattispecie in esame, data per pacifica, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, la circostanza che a decorrere dall'anno 2006 (28/09/2006 Controparte_3 data del decreto di trasferimento) abita e occupa l'immobile per cui è causa dei quali è contitolare nella misura della quota del 50% .
1.40. Risulta, altresì, acclarato che la odierna convenuta abbia impedito l'utilizzo del bene comune alle parti attoree all'esito dell'espressa richiesta di queste ultime (cfr. all.ti 4 e 5 dell'atto di citazione); di qui il riconoscimento in capo alle attrici di un indennizzo nei termini che di seguito verranno esaminati.
1.41. La circostanza sostenuta dalla convenuta secondo cui il mancato godimento del bene sia dipeso dalla sua interclusione sussistente fin dall'epoca dell'acquisto, non è rilevante ai fini che qui ci occupano.
1.42. Il diritto alla indennità, infatti, sorge in ragione della accertata natura indivisibile dell'immobile: «In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne
l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere
pagina 11 di 14 agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o com unque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti». (Cass.,
Sez. 2 -, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023 )
1.43. A tal fine la giurisprudenza: « in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023) .
1.44. Nel caso di specie, le parti attoree, titolari della quota indivisa del
50% pro-capite sull'immobile, hanno chiesto (con missive del 31.12.2019 e del
23.06.2020) di ricevere la loro parte dei frutti degli immobili in parola, che sono nella disponibilità della sola dunque, sicuramente Controparte_3 sussiste la legitimatio ad causam delle attrici alla domanda proposta e quella della convenuta a corrispondere i frutti eccedenti la sua quota, mentre appare, allo stato, non suffragata la domanda in solido formulata nei confronti dell'altro convenuto, marito di non configurandosi nella Controparte_3 sua una condotta illecita.
1.45. A tal fine, infatti, occorre rilevare che tra gli stessi intercorre un rapporto di coniugio e che, quindi, trovano applicazioni le norme del Codice civile ex artt. 143 e ss. del c.c. in cui appunto al comma secondo della su ddetta norma testualmente si prevede che: «Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione».
1.46. Pertanto, nei confronti di non meritano CP_4 accoglimento le domande spiegate.
pagina 12 di 14 2. In relazione al quantum, l'indennità di occupazione va commisurata al valore di mercato e, in particolare, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile in contestazione.
2.1. Con riferimento al valore locatizio dei beni in questione, il difensore ha, sulla base della c.t.u. allegata, affermato che l'immobile ha un valore locatizio mensile di euro 3.075,00 e, quindi, la parte a loro spettante risulterebbe pari a euro 1.537,50 mensile (la metà di euro 3.075,00) .
2.2. Diversamente da quanto sostenuto dall e parti attoree il calcolo dell'indennità non può farsi decorrere dalla data del decreto di trasferimento
(28.09.2006), per le ragioni espresse.
2.3. Ed invero, come sostenuto, in questo periodo Controparte_3 legittimamente ha occupato il suddetto immobile .
2.4. Pertanto, considerando il periodo dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta dal 31.12.2019 (data della prima diffida) ad oggi (data della pubblicazione della sentenza) , corrispondente a 5 anni e 2 mesi, per un totale di mesi 62 mesi, il complessivo valore locatizio per l'intera durata dell'occupazione è, quindi, pari ad euro 95.325,00.
2.5. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di e di CP_1 va condannata al pagamento Controparte_2 Controparte_3 in favore delle parti attoree della somma di euro 95.325,00 oltre rivalutazione e interessi, dalla scadenza delle men silità al saldo.
3. La domanda di risarcimento del danno per l'omessa manutenzione dell'immobile e per la perdita di valore dello stesso , invece, non merita accoglimento.
3.1. In particolare, nessun elemento è stato fornito in ordine ai possibili danni provocati all'immobile per l'omessa manutenzione dello stesso e per la perdita di valore dello stesso .
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (è tenuto conto che non è stata assunta nessuna prova, che i convenuti non hanno depositato la nota conclusiva e della semplicità delle questioni).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_3 al pagamento in favore di e di
[...] CP_1 Controparte_2 della somma di euro 95.325, 00 oltre interessi e rivalutazione , dalla scadenza delle mensilità al saldo, dalla messa in mora al saldo;
B) Condanna altresì a rimborsare alle attrici le spese Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 550 per spese vive, € 8.500,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge;
C) Condanna le parti attoree, in solido tra loro, a rimborsare a CP_4
le spese di lite, che si liquidano in € 7.100,00 per compenso d'avvocato,
[...] oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
12 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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