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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/06/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
Causa civile n. 2272 /2020
All'udienza del 12/06/2024, alle ore 9,50
Sono presenti i procuratori delle parti che precisano le conclusioni come da note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi , ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2272 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. DEL MEDICO Parte_1 C.F._1
SERGIO,
-parte attrice- contro
1 , ), CP_1 C.F._2
, entrambi ,con l'Avv. MONTI Parte_2 C.F._3
SANTE,
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio i proprietari del fondo limitrofo a Parte_1
quella di sua proprietà al fine di chiedere al Tribunale “ accertata ai sensi dell'art. 950 c.c., l'esatta linea di confine tra il fondo identificato catastalmente al Foglio n. 42, particella 31, di proprietà dei Sig.ri , nato a [...]_1
il 12.03.1959, ( ) e residente a [...], in CodiceFiscale_4
C.da Campomaggio, nr. 120/A e Sig.ra nata a [...]_2
(MC) il 10.02.1947 (C.F.: ), residente in [...]
delle Frasche n. 43 – 62014 - Corridonia (MC) e il limitrofo fondo terriero distinto catastalmente al foglio, n. 42 part. 318 di proprietà del Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._1
10.04.1982 e residente a [...] in C.da Fontanelle n. 42 b, condannare i Sig.ri e , al rilascio della porzione CP_1 Parte_2
di terreno indebitamente occupata e di proprietà del Sig. ed al Parte_1
ripristino, a loro esclusive spese ed in solido tra loro, dei termini indebitamente rimossi in corrispondenza della linea di confine accertata”.
Si costituivano in giudizio e contestando CP_1 Parte_2
preliminarmnete la procedibilità della domanda , l'inammissibilità della stessa per mancanza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; ovvero, per far dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei presupposti ex art. 950 c.c. nel merito rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. .
2 La causa risulta istruita mediante l'assunzione di prove orali e dalla CT disposta al fine di verificare i confini tra le proprietà delle parti .
Non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità pregiudizialmente formulata da parte convenuta circa il mancato assolvimento da parte attrice alla procedura di mediazione , considerato che a fronte della prova dell'esperito tentativo di mediazione e dell'attestazione del mediatore a verbale circa la regolarità dell'invio alle parti convenute dell'invito a comparire, la difesa dei convenuti non ha allegato alcuna certificazione o documento idonei a superare la suddetta attestazione .
Appare ammissibile la domanda attorea volta alla regolamentazione dei confini atteso che, da quanto dedotto dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi, non risulta certezza di accordi precedenti tanto che, come dedotto da parte convenuta, la scrittura del 2003, di cui all'allegato 3 prodotta dalla stessa parte attrice non sarebbe stata accettata dal medesimo (come da Parte_1
comunicazione del 2003 prodotta all'allegato 2 della costituzione di parte convenuta ).
Non risultando dagli atti certezza della linea di confine tra le due proprietà, permanendo le contestazioni sia dell'attore che del convenuto anche in ordine alle circostanze su chi avesse divelto la rete di recinzione, originariamente apposta in prossimità del tratto oggetto di causa ( sul punto la prova testimoniale non è stata concludente) , deve ritenersi corretta la qualificazione dell'azione promossa da parte attrice quale regolamento di confini tenuto conto che secondo Cassazione “ pur in presenza di un confine apparente, laddove l'attore ne sostenga l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà….” la azione di regolamento di confini deve ritenersi ammissibile avendo come finalità quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria. ( Cass Civ Sez II n 2297/17)
3 La CT espletata in corso di causa , ha individuato gli esatti confini evidenziando come, in alcuni punti, alcuni termini già esistenti coincidessero con i confini di cui alle mappe catastali .
Non avendo le parti fornito elementi certi ed univoci sugli effettivi termini di confine reali da utilizzare, il confine deve ritenersi regolamentato secondo le mappe catastali , come individuato dal CT geometra a pag 8 Persona_1
dell'elaborato peritale in atti ed alle planimetrie allegate a cui per brevità e comodità espositiva integralmente si rimanda ( Per quanto sopra esposto il confine catastale tra i due fondi può ritenersi costituito dai vertici "V1" (termine di cemento) - "V2" (cambio di direzione) e "V3" (paletto di cemento) nella direttrice Nord-Sud e dai vertici "V3" e "P1" nella direttrice Est-Ovest …cfr perizia in atti del CT ) . Persona_1
IN ragione di quanto sopra deve dichiararsi che il confine tra le due proprietà limitrofe delle parti è quello come sopra indicato dal CT e riportato nell'elaborato peritale in atti a pag 8 e nell'elaborato planimetrico allegato.
Il CT , a seguito della regolamentazione effettuata verificava un seppur minimo sconfinamento della proprietà convenuta all'interno della proprietà attrice
Pur dovendo ritenersi implicito nel regolamento di confini la richiesta di liberazione della parte occupata, per l'effetto del confine così regolamentato, vista la domanda espressamente formulata da parte attrice , deve condannarsi parte convenuta al rilascio da parte dei convenuti della porzione di terreno insistente nella proprietà attorea.
Deve rigettarsi ogni altra domanda in mancanza di specifica e certa prova a riguardo
In ragione della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in misura di ½, tenuto conto della non provata imputabilità o volontarietà dello sconfinamento, a carico dei convenuti .
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica,
dichiara che il confine tra il fondo identificato al Foglio n. 42, particella 31, di proprietà dei convenuti e il fondo limitrofo distinto catastalmente al foglio, n.
42 part. 318 di proprietà del Sig. è quello individuato dal CT Parte_1
Geom a pag 8 dell'elaborato peritale e nell'elaborato Persona_1
planimetrico allegato .
Per l'effetto condanna i convenuti e , al rilascio CP_1 Parte_2
della porzione di terreno attualmente occupata e di proprietà di Parte_1
libera da cose di proprietà dei convenuti .
[...]
Visto l'art.91 cpc,
condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in misura di ½ in favore di parte attrice, che si liquidano in euro
1.350,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP,. Compensate tra le parti per la restnate quota di ½
Così deciso e pubblicato in Macerata il 12/06/2024, alle ore 17.15
.
Il giudice on.
Silvia Mosconi
5
All'udienza del 12/06/2024, alle ore 9,50
Sono presenti i procuratori delle parti che precisano le conclusioni come da note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi , ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2272 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. DEL MEDICO Parte_1 C.F._1
SERGIO,
-parte attrice- contro
1 , ), CP_1 C.F._2
, entrambi ,con l'Avv. MONTI Parte_2 C.F._3
SANTE,
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio i proprietari del fondo limitrofo a Parte_1
quella di sua proprietà al fine di chiedere al Tribunale “ accertata ai sensi dell'art. 950 c.c., l'esatta linea di confine tra il fondo identificato catastalmente al Foglio n. 42, particella 31, di proprietà dei Sig.ri , nato a [...]_1
il 12.03.1959, ( ) e residente a [...], in CodiceFiscale_4
C.da Campomaggio, nr. 120/A e Sig.ra nata a [...]_2
(MC) il 10.02.1947 (C.F.: ), residente in [...]
delle Frasche n. 43 – 62014 - Corridonia (MC) e il limitrofo fondo terriero distinto catastalmente al foglio, n. 42 part. 318 di proprietà del Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._1
10.04.1982 e residente a [...] in C.da Fontanelle n. 42 b, condannare i Sig.ri e , al rilascio della porzione CP_1 Parte_2
di terreno indebitamente occupata e di proprietà del Sig. ed al Parte_1
ripristino, a loro esclusive spese ed in solido tra loro, dei termini indebitamente rimossi in corrispondenza della linea di confine accertata”.
Si costituivano in giudizio e contestando CP_1 Parte_2
preliminarmnete la procedibilità della domanda , l'inammissibilità della stessa per mancanza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; ovvero, per far dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei presupposti ex art. 950 c.c. nel merito rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. .
2 La causa risulta istruita mediante l'assunzione di prove orali e dalla CT disposta al fine di verificare i confini tra le proprietà delle parti .
Non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità pregiudizialmente formulata da parte convenuta circa il mancato assolvimento da parte attrice alla procedura di mediazione , considerato che a fronte della prova dell'esperito tentativo di mediazione e dell'attestazione del mediatore a verbale circa la regolarità dell'invio alle parti convenute dell'invito a comparire, la difesa dei convenuti non ha allegato alcuna certificazione o documento idonei a superare la suddetta attestazione .
Appare ammissibile la domanda attorea volta alla regolamentazione dei confini atteso che, da quanto dedotto dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi, non risulta certezza di accordi precedenti tanto che, come dedotto da parte convenuta, la scrittura del 2003, di cui all'allegato 3 prodotta dalla stessa parte attrice non sarebbe stata accettata dal medesimo (come da Parte_1
comunicazione del 2003 prodotta all'allegato 2 della costituzione di parte convenuta ).
Non risultando dagli atti certezza della linea di confine tra le due proprietà, permanendo le contestazioni sia dell'attore che del convenuto anche in ordine alle circostanze su chi avesse divelto la rete di recinzione, originariamente apposta in prossimità del tratto oggetto di causa ( sul punto la prova testimoniale non è stata concludente) , deve ritenersi corretta la qualificazione dell'azione promossa da parte attrice quale regolamento di confini tenuto conto che secondo Cassazione “ pur in presenza di un confine apparente, laddove l'attore ne sostenga l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà….” la azione di regolamento di confini deve ritenersi ammissibile avendo come finalità quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria. ( Cass Civ Sez II n 2297/17)
3 La CT espletata in corso di causa , ha individuato gli esatti confini evidenziando come, in alcuni punti, alcuni termini già esistenti coincidessero con i confini di cui alle mappe catastali .
Non avendo le parti fornito elementi certi ed univoci sugli effettivi termini di confine reali da utilizzare, il confine deve ritenersi regolamentato secondo le mappe catastali , come individuato dal CT geometra a pag 8 Persona_1
dell'elaborato peritale in atti ed alle planimetrie allegate a cui per brevità e comodità espositiva integralmente si rimanda ( Per quanto sopra esposto il confine catastale tra i due fondi può ritenersi costituito dai vertici "V1" (termine di cemento) - "V2" (cambio di direzione) e "V3" (paletto di cemento) nella direttrice Nord-Sud e dai vertici "V3" e "P1" nella direttrice Est-Ovest …cfr perizia in atti del CT ) . Persona_1
IN ragione di quanto sopra deve dichiararsi che il confine tra le due proprietà limitrofe delle parti è quello come sopra indicato dal CT e riportato nell'elaborato peritale in atti a pag 8 e nell'elaborato planimetrico allegato.
Il CT , a seguito della regolamentazione effettuata verificava un seppur minimo sconfinamento della proprietà convenuta all'interno della proprietà attrice
Pur dovendo ritenersi implicito nel regolamento di confini la richiesta di liberazione della parte occupata, per l'effetto del confine così regolamentato, vista la domanda espressamente formulata da parte attrice , deve condannarsi parte convenuta al rilascio da parte dei convenuti della porzione di terreno insistente nella proprietà attorea.
Deve rigettarsi ogni altra domanda in mancanza di specifica e certa prova a riguardo
In ragione della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in misura di ½, tenuto conto della non provata imputabilità o volontarietà dello sconfinamento, a carico dei convenuti .
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica,
dichiara che il confine tra il fondo identificato al Foglio n. 42, particella 31, di proprietà dei convenuti e il fondo limitrofo distinto catastalmente al foglio, n.
42 part. 318 di proprietà del Sig. è quello individuato dal CT Parte_1
Geom a pag 8 dell'elaborato peritale e nell'elaborato Persona_1
planimetrico allegato .
Per l'effetto condanna i convenuti e , al rilascio CP_1 Parte_2
della porzione di terreno attualmente occupata e di proprietà di Parte_1
libera da cose di proprietà dei convenuti .
[...]
Visto l'art.91 cpc,
condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in misura di ½ in favore di parte attrice, che si liquidano in euro
1.350,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP,. Compensate tra le parti per la restnate quota di ½
Così deciso e pubblicato in Macerata il 12/06/2024, alle ore 17.15
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Il giudice on.
Silvia Mosconi
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