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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2043/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'avv.to Mariagrazia Luciano, con cui elett.te domicilia in Parte_1
Castellabate Fraz. San Marco, alla via C. da Annunziata snc, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/4/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-003105011, notificata il 2/4/2025,
con cui era richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.409,52, per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2022. Eccepito che il pagamento della contribuzione era intervenuto nei termini indicati dal prodromico avviso di accertamento notificato, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare. A seguito della notifica - intervenuta il 23/9/2024 - del prodromico avviso di accertamento, il ricorrente effettuava un pagamento di € 1.659,07 in data 4/12/2024, all'esito del quale residuava ancora un importo di € 939,68.
Infatti, la somma dei singoli versamenti effettuati entro la data di scadenza del 23/12/2024
(tre mesi dalla notifica dell'accertamento del 23/9/2024) non risulta avere interamente coperto le mensilità di gennaio (€ 680,58) e febbraio (€ 595,06) dell'anno 2022 omesse e oggetto di accertamento.
Pertanto, non vi è stato intero versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro la scadenza perentoria dei 3 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Di conseguenza, deve riconoscersi che l'illecito amministrativo si è consumato.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'avv.to Mariagrazia Luciano, con cui elett.te domicilia in Parte_1
Castellabate Fraz. San Marco, alla via C. da Annunziata snc, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/4/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-003105011, notificata il 2/4/2025,
con cui era richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.409,52, per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2022. Eccepito che il pagamento della contribuzione era intervenuto nei termini indicati dal prodromico avviso di accertamento notificato, ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare. A seguito della notifica - intervenuta il 23/9/2024 - del prodromico avviso di accertamento, il ricorrente effettuava un pagamento di € 1.659,07 in data 4/12/2024, all'esito del quale residuava ancora un importo di € 939,68.
Infatti, la somma dei singoli versamenti effettuati entro la data di scadenza del 23/12/2024
(tre mesi dalla notifica dell'accertamento del 23/9/2024) non risulta avere interamente coperto le mensilità di gennaio (€ 680,58) e febbraio (€ 595,06) dell'anno 2022 omesse e oggetto di accertamento.
Pertanto, non vi è stato intero versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro la scadenza perentoria dei 3 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Di conseguenza, deve riconoscersi che l'illecito amministrativo si è consumato.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo