Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2025, proposto da
NZ BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
NO SA, FE AS, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimo silenzio serbato dal Comune di Vico Equense in ordine all’istanza/diffida prot. n. 1316/is del 7.11.2024
E PER LA DECLARATORIA
dell’obbligo del Comune di Vico Equense di riscontrare l’istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell’art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Vista la memoria del 2 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Vico Equense di riscontrare l’istanza/diffida prot. n. 1316/is del 7.11.2024 con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell’art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
Con memoria del 2 maggio 2025 parte ricorrente ha rappresentato che solo in data 23.04.2025, con nota prot. n. 16238/2025, ovvero dopo la presentazione del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare l’istanza/ diffida prot. n. 1316/is del 7.11.2024 e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario.
Il Comune ha chiesto invece disporsi la compensazione delle spese.
Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
In ragione dell’intervenuto provvedimento di riscontro dell’istanza di parte ricorrente, deve dichiararsi, conformemente alla dichiarazione di parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, posto che l’attività istruttoria del Comune, per provvedere sull’istanza, è iniziata dopo la proposizione del ricorso (apposito sopralluogo di verifica in data 20.03.2025, cui è seguito il rapporto tecnico n. 14416 del 10.04.2025), le spese del presente procedimento, compensate per metà in ragione dell’esito del giudizio, devono porsi per il resto a carico di parte resistente, e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per la metà e per il resto condanna il Comune di Vico Equense al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in eruo 750/00, da corrispondere al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO