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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/08/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 628 /2024 R.G.
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria-endoesecutiva vertente tra
, con sede legale a Catania, Parte_1
Corso Italia n.104, c.f./p.iva: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Marsala, presso l'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti in atti del 24.04.2018 in autentica del Notaio
(rep.281509), Persona_1
-attore-
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via Persona_2
Poggioreale n.12 (c.f.: , C.F._1
, nata il [...] a [...] ed ivi residente nel viale della Parte_2
Conchiglia n.30 (c.f.: ), C.F._2 -convenuti-contumaci
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
- in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, debitamente notificato ai convenuti rispettivamente in data 9 aprile 2024 e 24 aprile
2024, creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare numero 66/2023 RGE Parte_1
pendente avanti al Tribunale di Marsala, ha chiesto lo scioglimento della comunione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, sui beni oggetto di pignoramento, pervenuti all'esecutato ed alla comproprietaria
Parte_2
Nello specifico, nel procedimento esecutivo sono stati sottoposti a pignoramento i 5/12 indivisi di un appartamento a piano terra sito in Mazara del Vallo, via Poggioreale n.12, composto da quattro vani ed accessori, censito nel N.C.E.U. di Mazara del Vallo al foglio 232 particella 51 sub 4 (cat. A/3, cl.5, vani
6,5, rendita catastale € 352,48) ed i 5/12 indivisi di un appartamento a piano secondo sito nel medesimo edificio, composto da cinque vani ed accessori, censito nel N.C.E.U. di Mazara del Vallo al foglio 232 particella 51 sub 2 (cat. A/3, cl.5, vani 6,5, rendita catastale € 352,48), di proprietà di Persona_2
risultando i rimanenti 7/12 di entrambi i beni di proprietà di
[...] Parte_2
L'attore, avendo interesse alla vendita coattiva delle quote in proprietà all'esecutato, ha introdotto il giudizio di divisione chiedendo, previo accertamento tecnico d'ufficio volto alla verifica della divisibilità o meno in natura dei beni, che venisse disposto lo scioglimento della comunione e, conseguentemente, la divisione dei beni.
Nella contumacia dei convenuti, il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza tecnica volta a verificare la divisibilità o meno in natura dei beni ed a stabilirne il loro valore.
Esaurita la fase istruttoria e disposta la comparizione delle parti per la discussione del progetto divisionale redatta da nominato ctu, stante la mancata comparizione dei convenuti il procedimento è stato assunto in decisione.
*******
La domanda di scioglimento della comunione, avanzata dall'odierno attore-creditore procedente nel giudizio esecutivo portante il n. 66/2023, è fondata e va accolta.
Il procedimento di divisione endoesecutiva è un istituto giuridico previsto nel contesto dell'esecuzione forzata immobiliare, utile quando il bene pignorato è in comproprietà tra il debitore e terzi estranei alla procedura esecutiva;
si tratta di un giudizio ordinario di cognizione che si innesta nel processo esecutivo, pur mantenendo la sua autonomia rispetto al primo.
La proposizione del giudizio di divisione appare necessaria al fine di evitare la vendita forzata della sola quota, circostanza che renderebbe ben poco appetibile il bene.
Nel caso specifico, risulta acquisita al giudizio tutta la documentazione ipocatastale volta ad acclarare la titolarità del bene in capo agli odierni convenuti e la ricostruzione dei vari passaggi avvenuti nel ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento.
Inoltre, sempre da tale documentazione non risultano iscrizioni pregiudizievoli.
Documentata, attraverso la relazione notarile già indicata, la legittimazione passiva dei convenuti e l'integrità del contraddittorio, il procedimento è stato ulteriormente istruito attraverso la ctu a firma
Pers dell'arch.
Il consulente d'ufficio, confermati gli esiti degli accertamenti già svolti in sede di perizia estimativa redatta in seno al procedimento esecutivo, ha accertato altresì che ogni unità immobiliare, proprio per le dimensioni e consistenza, non può essere oggetto di divisione in natura, nel rispetto delle quote di pertinenza di ogni singolo condividente, tenuto conto peraltro dei notevoli costi che una tale soluzione comporterebbe per la sua realizzazione.
Di contro, tenuto conto che trattasi di due unità immobiliari, con caratteristiche analoghe e rifiniture e stato d'uso pressoché similari, poste all'interno del medesimo edificio, ha esposto una proposta divisoria in natura mediante l'assegnazione ad ogni condividente dell'intera proprietà di ogni singolo appartamento.
Nello specifico, stabilito il valore di ogni singola unità di civile abitazione e, considerato che la convenuta
è proprietaria di 7/12 di entrambe le unità (per un complessivo valore pari ad € Parte_2
26.874,03), mentre l'esecutato è proprietario dei rimanenti 5/12 (per un Persona_2
complessivo valore pari ad € 19.195,74), ha ipotizzato l'assegnazione in piena proprietà a Parte_2
dell'unità posta al secondo piano, distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 2, del valore
[...]
di € 25.656,99, ed al convenuto esecutato dell'altra unità immobiliare, Persona_2
quest'ultima posta al piano terra del medesimo edificio, distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 4, del valore di € 20.412,78.
Tenuto conto poi del valore di ogni singola quota di pertinenza dei convenuti, il ctu ha altresì quantificato il conguaglio da porre a carico di ed a favore di Persona_2 Parte_2
nell'importo di € 1.217,04.
La soluzione prospettata dal ctu appare l'unica percorribile per contenere i costi ed evitare maggiori aggravi di esborsi per conguagli.
Per come già detto, infatti, la divisione in natura di ogni singola unità immobiliare, anche alla luce del modico valore delle stesse, non è una opzione valida per gli ingenti costi da sostenere per la realizzazione di due unità immobiliari indipendenti l'una dall'altra da ogni attuale appartamento.
Mentre l'ipotesi di assegnazione del piano terra alla comproprietaria e del piano Parte_2
secondo a graverebbe quest'ultimo di un conguaglio in favore della prima Persona_2
superiore ad € 6.000,00. Per tali motivi, condivisa integralmente la soluzione prospettata dal ctu e, tenuto conto che non sono state formulate osservazioni all'elaborato peritale, si dispone lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra gli odierni convenuti mediante assegnazione a dell'intera proprietà, Parte_2
pari a 1000/1000, dell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 2, ed assegnando a l'intera proprietà, pari a 1000/1000 dell'unità immobiliare Persona_2
posta al piano terra, distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 4.
Ogni singola unità immobiliare viene poi assegnata con le relative pertinenze, oneri e servitù, attive e passive, già previste nei precedenti titoli di proprietà.
Le spese di ctu vengono poste in solido tra le parti.
Le spese sostenute dall'attore, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico del convenuto esecutato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 628 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dispone lo scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria sui beni immobili distinti in catasto al foglio 232 particella 51 sub 4 (cat. A/3, cl.5, vani 6,5, rendita catastale € 352,48) ed al foglio 232 particella
51 sub 2 (cat. A/3, cl.5, vani 6,5, rendita catastale € 352,48).
Accertata la divisibilità in natura dei beni mediante assegnazione di ogni singola unità immobiliare ad ogni condividente, assegna a nata il [...] a [...] ed ivi residente nel viale della Parte_2
Conchiglia n.30 (c.f.: ), la piena proprietà per 1000/1000 dell'unità posta al C.F._2
secondo piano dell'edificio sito in Mazara del Vallo nella via Poggioreale al civico 12, distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 2, del valore di € 25.656,99, assegna al convenuto esecutato nato il [...] a [...] ed Persona_2
ivi residente nella via Poggioreale n.12 (c.f.: , la piena proprietà per 1000/1000 C.F._1
dell'unità immobiliare posta al piano terra del medesimo edificio sito in Mazara del Vallo nella via
Poggioreale al civico 12, distinta in catasto al foglio di mappa 232 part. 51 sub 4, del valore di € 20.412,78. Pone a carico di il conguaglio da versare in favore di Persona_2 Parte_2
dell'importo di € 1.217,04.
Pone le spese di ctu a carico delle parti in solido;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite, Persona_2 Pt_1
liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 19/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.