Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 398/2025, promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da Parte_1
entrambi con avv. VALLE PAOLA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 31/08/2013 a Trieste, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione sono nati: , l'11/03/2015, e. , l'1/03/2018. Persona_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e che vivranno Parte_1 Parte_2 separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO/TEMPI DI PERMANENZA: e sono affidati Persona_1 Per_2 in modo condiviso a entrambi i genitori e rimarranno collocati prevalentemente presso la madre con cui continueranno a vivere e mantenere la residenza.
3. TEMPI DI PERMANENZA:
a) le modalità di visita del padre/minori saranno libere e da gestirsi secondo gli accordi delle parti, tenuto conto dell'età e della volontà dei minori.
In assenza di accordo, i minori staranno con ciascun genitore nei fine settimana in modo alternato, dal venerdì, quando il padre li preleverà all'uscita da scuola e/o nei mesi di vacanza secondo gli accordi delle parti, alla domenica sera, quando il padre li accompagnerà presso la casa della mamma verso le 19:00 nei mesi scolastici e verso le 21:00 nei mesi di vacanza scolastica.
pagina 1 di 4
b) Festività e giorni di chiusura scolastica: le parti si accorderanno circa i migliori tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro in occasione di festività o giorni di chiusura scolastica;
in difetto di accordo, i minori trascorreranno sempre il 24/12 con il papà che li accompagnerà presso la casa della mamma verso le
09:30 del 25/12 e staranno con lei l'intera giornata del 25/12; le parti alternano il 31/12 negli anni (un anno con un genitore, quello successivo con l'altro); i minori trascorreranno il 1/1 sempre con la mamma;
le parti concordano di alternare negli anni e con la seguente ulteriore alternanza le seguenti festività: 1/11 con il 3/11,
Pasqua/Pasquetta, 25/4 con 1/5; per le altre festività, singolarmente considerate, concordano di alternarle negli anni: a titolo di esempio se i minori staranno con un genitore il 8/12, l'anno successivo lo trascorreranno con l'altro genitore;
le parti individueranno di comune accordo l'orario di riferimento scelto per i cambi genitoriali con un anticipo di almeno 5 giorni (documentabile con mail o sms).
c) Vacanze Estive: ciascuna parte trascorrerà con i figli due settimane consecutive da individuarsi di comune accordo entro il 30/3 di ogni anno. In caso di disaccordo, la scelta dell'individuazione delle settimane spetterà a ciascuna parte ad anni alterni, a nulla rilevando l'eventuale accordo delle parti e o la mancata formalizzazione della scelta che, in caso di mancato accordo e/o comunicazione da parte del genitore cui spetta il diritto di scelta per quell'anno, passerà all'altro genitore. Nel 2025 le parti concordano che la scelta spetti al papà.
d) Compleanni: i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori. Il giorno del compleanno del genitore, lo trascorreranno con il genitore che compie gli anni.
e) Malattia: i genitori si impegnano a riferirsi ogni indicazione sullo stato di salute dei figli e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento di eventuali terapie. Qualora i minori, nonostante la malattia, siano trasporta-bile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire i figli, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendoli nelle giornate che per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di loro.
f) GRADUALITA DELL'INTRODUZIONE TERZE FIGURE: le parti concordano di inserire con gradualità nella vita dei figli eventuali futuri loro compagni/e solo nei limiti in cui i rapporti relazionali siano divenuti stabili.
4. CASA FAMILIARE: la casa familiare sita alla via Mamenil 33/c (P.T. 8235 c.t. 1 e 2 di in comune Per_3 proprietà tra le parti, viene assegnata a dà atto di averla già Parte_1 Parte_2 rilasciata a dicembre 2024 e si impegna a liberarla di ogni suo effetto personale entro il 31/12/2025, previo accordo con la moglie.
5. MANTENIMENTO FIGLI
pagina 2 di 4 - ORDINARIO: fermo il mantenimento diretto per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si Parte_2 obbliga a contribuire al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro autonomia economica in forma diretta versando entro il 5 di ogni mese a 20,00€ (10,00€ a figlio), adeguabili Parte_1
ISTAT con decorrenza dal 03/06/2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato (Iban I
[...]).
- ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico venga interamente percepito da Parte_1
e che la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee spetti lei integralmente, a
[...] eccezione dei rimborsi per le spese cui il marito ha partecipato, nel qual caso, il rimborso andrà diviso alla metà tra le parti.
Le parti danno atto di aver tenuto in considerazione nell'individuare il contributo al mantenimento dei figli l'attuale importo dell'assegno unico che oggi ammonta a 400€; concordano che laddove l'assegno dovesse ridursi dal mese concorrente alla riduzione, integri il mantenimento dei figli con l'importo Parte_2 differenziale che si impegna a bonificare a entro il 28 del mese con bonifico Parte_1 bancario.
-SPESE STRAORDINARIE: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18/5/15 cui si richiamano e ogni ulteriore spesa da sostenersi nel loro interesse, tra queste e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per mensa, ricreestate, centri estivi, materiale didattico in corso d'anno, vestiario se previamente concordato, tagli capelli, ricariche telefoniche, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti ai mezzi di trasporto pubblico.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
a) le parti continueranno a pagare ciascuno per la propria quota i ratei del mutuo presso n.ri CP_1
7882406 (all. 4).
b) cessione autovetture:
- cede gratuitamente a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_2 Parte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà dell'autovettura Renault Twingo, nro A140264TV20, targa
FN672GP, carta circolazione nro AC 0851261, lui intestata, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva dei (all. 5); Parte_1
- cede gratuitamente a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Parte_2 del presente atto, la sua quota parte di proprietà dell'autovettura BMW, nro A076392S023, targa FP445BX, carta di circolazione lei intestata, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva dei NumeroD_1 Pt_2
(all. 6).
[...]
c) documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l' indicazione dei figli e dei figli in proprio. S i prestano reciproco consenso per il loro espatrio giornaliero con i figli in Slovenia, Austria, Croazia.
d) circostanze sopravvenute: le parti concordano che il reperimento da parte del marito di una nuova abitazione con contrazione di mutui o nuove diverse locazioni, non costituiscano circostanze sopravvenute utili a pagina 3 di 4 modificare gli accordi economici di cui al presente ricorso”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Risulta inoltre depositata la documentazione prescritta.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 114 parte II serie A anno
2013).
Così deciso in Trieste, il 15/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4