Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1271/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1271/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 26.02.25 e vertente
TRA
e , assistiti e difesi dall'avv. Andrea Colletti, giusta Parte_1 Parte_2 procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Raffaello n. 113.
APPELLANTI
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. Roberto M. Danesi De Luca, Foro di Pescara, domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, via G. D'Annunzio n. 229.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
pagina 1 di 15
<<voglia l corte di appello ogni contraria istanza disattesa ed in parziale riforma della impugnata sentenza n. pronunziata dal giudice unico del tribunale pescara dott.ssa>Patrizia Medica il 6.11.2023, pubblicata il 7.11.2023, impugnata con il presente atto: In via
Principale: - riformare, per i motivi suesposti, la sentenza impugnata e, per l'effetto, - condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni subiti Controparte_1
dagli odierni appellanti, iure proprio ed iure hereditatis, così come analiticamente elencati in prime cure e nel presente atto di appello, anche attraverso una valutazione equitativa del giudice utilizzando le Tabella di Roma e/o di Milano;
- riformare, anche (e non solo) per l'effetto dell'impugnazione, il capo relativo alla statuizione delle spese del giudizio condannando la Pt_3
alla refusione delle spese legali come da nota spese depositata agli atti del primo grado
[...]
secondo lo scaglione di riferimento. In via Istruttoria: - ammettere le prove testimoniali già richieste in primo grado. Con condanna dell'appellata alle spese di giudizio del presente grado. >>
Per la parte appellata:
<<tutto quanto innanzi premesso l come sopra rappresentata e difesa nel pt_4 riportarsi ancora una volta ai sensi per gli effetti dell c.p.c. a tutte le difese gi spiegate nei precedenti scritti chiede: il rigetto dei motivi di appello in infondati fatto ed diritto comunque non provati la conferma della sentenza del tribunale civile pescara>Dott. P. Medica, n. 1464/2023; Pubb. il 7/11/2023, Rep. n. 2474/2023 del 7.11.2023.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del RI di Pescara n. 1464/2023 pubblicata il
07.11.23. – Risarcimento del danno da responsabilità medica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1464/2023, il RI di Pescara ha parzialmente accolto la domanda di e , tesa a veder condannare l' Parte_1 Parte_2 Controparte_2
( breviter di seguito ) al risarcimento dei danni subìti, iure proprio e iure
[...] CP_1
hereditario, a seguito del decesso del proprio padre, , e determinati dalla illecita Persona_1 condotta dei sanitari dell'ospedale civile di Pescara, struttura ove questi era stato ricoverato il
26.06.2012 e sottoposto ad intervento chirurgico, a cui era seguita un'infezione da diversi agenti patogeni, per inadeguata preparazione antisettica.
Il RI ha riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sia iure hereditario ( per pregiudizio alla qualità della vita, ossia “danno biologico terminale” ), sia pagina 2 di 15 3
iure proprio ( per lesione del rapporto parentale dei prossimi congiunti ); ha rigettato la domanda nel resto.
2. Proponevano appello le parti attrici parzialmente soccombenti, affidando il gravame ai seguenti motivi:
a) Mancata liquidazione del cd. danno morale terminale.
Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del cd. danno “da lucida agonia”, o “terminale catastrofale”, deducendo che vi fossero le necessarie condizioni, ossia la lucida consapevolezza del paziente, affinché esso venga riconosciuto e, di conseguenza, risarcito.
b) Utilizzo delle tabelle di Roma del 2019, in luogo delle Tabelle del 2023.
Si contesta l'errore di applicazione delle tabelle di Roma ratione temporis.
c) Erronea personalizzazione del danno da lesione parentale.
Si deduce, più in dettaglio, la insussistenza dei motivi addotti dal RI alla base della riduzione operata, sia sul piano qualitativo ( 30%, per deterioramento del rapporto parentale stesso, causato dalla prospettiva probabile di una lungodegenza del paziente congiunto ), sia sul piano quantitativo ( 40%, dovuto alla comunque ridotta prospettiva di vita, dovuta al pregresso clinico del de cuius ).
d) Erroneo calcolo della diminuzione percentuale del danno da lesione parentale.
La doglianza contrasta il metodo applicato nella sentenza impugnata, utilizzato per ridurre la liquidazione del risarcimento del danno parentale: il Giudice ha ridotto del 70% la liquidazione base, sommando le due voci parziali di cui al punto precedente, pari rispettivamente al 30% e al
40%. Secondo l'appellante si sarebbe dovuto piuttosto procedere applicando le due riduzioni in maniera successiva, con la seconda sul risultato della riduzione per effetto della prima e non già sul totale iniziale fatto pari a 100.
e) Mancata condanna agli interessi legali processuali ex art. 1284, comma 4, c.c.
f) Erroneo calcolo della liquidazione delle spese legali. Si lamenta, in relazione a tale profilo, il mancato riconoscimento dell'aumento per la difesa di più parti, ex art. 4, comma 2, D.M.
55/2014.
3. La costituitasi, resiste chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
4. Il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
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Il danno da cd. “lucida agonia”, infatti, altrimenti detto danno catastrofale, è una componente didascalica del più ampio genus unitario del danno non patrimoniale, il quale si concreta, come evocato correttamente dalla sentenza impugnata, allorquando il paziente abbia piena consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, da cui ne conseguono inevitabilmente angoscia e prostrazione psichica.
Come chiarito dal Giudice di primo grado, facendo buon governo dei principi di diritto richiamati della Suprema Corte, perché esso danno sia risarcibile non è sufficiente una generica coscienza del proprio stato patologico, ancorché sia aggravato dal fatto illecito altrui. In altri termini, l'accertamento deve procedere attraverso due gradi logici successivi, legati in rapporto di crescente specificazione dall'uno all'altro: il primo, riguarda il generale stato di lucida percezione di ciò che accade attorno;
il secondo, più in dettaglio, la consapevole angosciosa consapevolezza di approssimarsi al proprio esito fatale.
Il principio di diritto, così come delineato, non è validamente contrastato dalla deduzione di parte appellante, allorquando sostiene che l'oggetto dello sforzo probatorio debba essere solo la mera
“lucidità agonica”, e non già “la consapevolezza che chi sta per morire sia a conoscenza della ineluttabilità degli eventi”. A sostegno del motivo di gravame infatti è stato allegato quanto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 11719 del 2021 e in particolare il principio, ivi espresso, secondo cui il grado di consapevolezza del paziente, qualora si sia manifestata inequivocabilmente, va considerato anche a prescindere dal fatto che la sopravvivenza sia stata molto breve.
Orbene, tale statuizione non contraddice affatto quanto prima affermato da questa Corte di merito, poiché l'asserzione riportata si limita a precisare che, poiché quella richiesta è un'indagine sul piano qualitativo, su di essa non influisce il tempo in cui si protrae lo stato di consapevole angoscia, dal momento che questa è considerazione che attiene piuttosto al piano logico della quantità.
Dovendosi rimanere dunque nell'alveo di ragionamento della “qualità”, è proprio la pronuncia allegata, letta più compiutamente, che sigilla il principio di diritto a cui si è allineata la sentenza impugnata e che questa Corte condivide, ossia: “Ai fini della ricorrenza di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, è necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata pagina 4 di 15 5
della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte.” ( Cass. sez. III, ord. n.
11719/21, punto 1 ).
La citata pronuncia, peraltro, si allinea a quanto già rassegnato dalla Corte di legittimità nella massima qui di seguito: “…nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.” ( Cass. sez. III, sent. n. 26727/18; nella specie, la Corte ha ritenuto fosse chiaramente manifestata la lucida consapevolezza del proprio destino nel paziente che, vittima di incidente stradale, ne ebbe a raccontare la dinamica ai sanitari del pronto soccorso. N.d.r. per quanto di seguito si vedrà ).
Ancor più nel particolare poi, occorre ulteriormente chiarire che l'allegazione attorea non tiene conto della circostanza che ad uno stato di vigilanza, cioè di attivazione del cervello, comprovato ad esempio dal riscontrato mantenimento della contattabilità con l'ambiente o da una reattività agli stimoli, non necessariamente corrisponde anche uno stato di coscienza, che, presupponendo quello, si caratterizza per la consapevolezza di sé e del mondo circostante e quindi somma in sé vari processi quali la vigilanza appunto, ma anche l'attenzione, l'ideazione, la memoria, l'affettività, il discernimento tra il sé ed il non sé,
l'orientamento e quindi, nello specifico, la capacità di percepire la propria imminente fine.
Le allegazioni allora esposte dalla difesa della parte appellante nulla offrono in punto di verifica del raggiungimento di uno stato non solo vigile, in quanto contattabile e reattivo, ma anche cosciente e quindi consapevole del proprio stato.
Risulta essere chiarito quindi anche quale deve essere il thema probandum.
Ora, nel caso per cui è processo, contrariamente a quanto dedotto dalle parti appellanti, né
l'allegazione fattuale né quella probatoria risultavano esaustive, né in ordine al primo grado di accertamento (ossia quello della capacità di percezione generale del paziente ), né tantomeno in relazione al secondo ( ovvero quello della coscienza dell'esito fatale imminente ).
In realtà, dalla documentazione medica in atti emerge che sin dal primo ricovero presso l'ospedale di Pescara, il 26.06.12, il paziente appariva disorientato e non collaborante e tale resterà, senza significative evoluzioni, per tutto il periodo di degenza a seguire. Questo è quanto si evince dalle cartelle cliniche da giugno in avanti, nelle quali è indicato che alternava Pt_1 pagina 5 di 15 6
sopore costante, afasia e momenti di apertura degli occhi solo su stimolo;
così come, sempre e solo su stimolo, eseguiva comandi elementari e mai aveva iniziativa di comportamenti complessi.
Tanto osservato non è contraddetto in punto di fatto né in punto di lettura logica del medesimo fatto da quanto sottolineato nel motivo di gravame, ossia che: “Il paziente era sveglio” ( 6 luglio )
o anche “Il paziente era tranquillo” ( 1 agosto ), poiché queste non sono condizioni che da sole implicano la prova che fosse anche lucido e cosciente;
per astrazione iperbolica, anche un paziente non più cosciente può ben essere sveglio e/o tranquillo, il contrario di queste condizioni essendo non già il concetto di “privo di coscienza”, ma piuttosto e semplicemente quello di dormiente e/o agitato.
Anzi, è dedotto proprio dalle parti che era “sveglio, presenta afasia” ( 9 luglio ): l'afasia è Pt_1
quanto di meno utile al thema probandum di specie, dal momento che essa definisce uno stato patologico caratterizzato dalla incapacità a comunicare e a comprendere, di regola dovuta proprio ad alterazione dei centri e delle vie nervosi superiori. Tanto ciò è vero che, ancora il 15 agosto successivo, veniva segnalato “miglioramento delle condizioni ovvero reagisce in maniera finalistica allo stimolo doloroso ed esegue ordini semplici”. Alla data del 15 agosto pertanto è certo che il paziente, che rispondeva solo “stimolo doloroso” ed eseguiva ordini semplici, fosse tutt'altro che vigile e consapevole di ciò che gli stesse accadendo e, soprattutto, di ciò gli sarebbe occorso nel prossimo futuro.
In ogni caso, se il raggiungimento di tali condizioni, dopo due mesi di degenza, possono essere stati definiti un “miglioramento” rispetto a quelle precedenti (che pertanto dovevano essere sicuramente ancora peggiori) sotto il profilo squisitamente clinico, cionondimeno esse non costituiscono sufficiente prova per ciò che in questa sede rileva.
A rafforzare la conclusione sin qui esposta, sta anche la valutazione comparativa tra la presente fattispecie e quella oggetto della notoria pronuncia della Corte di Cassazione avanti richiamata (
n. 26727/18 ), nell'ambito della quale il paziente era risultato in grado di raccontare ai sanitari la dinamica del proprio incidente le cui conseguenze ne causeranno il decesso. Nel caso al vaglio di questa Corte invece, il paziente non era stato neanche nelle condizioni di prestare il consenso al modulo informativo, sottoscritto infatti dalla moglie il 05.08.2012 e sul punto Parte_5
occorre rilevare come tale sostituzione nel rilascio del consenso sia notoriamente possibile solo quando “le condizioni psicofisiche del paziente non consentono di acquisire un consenso informato valido”, restando invece prioritario che “nel caso di paziente cosciente, sarà lui stesso a dare il consenso in oggetto”, come si evince dalla stessa didascalia esplicativa del modello considerato.
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Confermata allora l'inadeguatezza della stessa iniziale allegazione fattuale, va ulteriormente confermato pure come neanche dalla prova orale invocata dalle parti appellanti sarebbero comunque potute emergere evidenze favorevoli per gli stessi, in ragione del fatto che l'unico capitolo astrattamente idoneo all'uopo era il seguente: “ Vero che durante le visite al Sig. Pt_1 sia presso l'Ospedale Civile di Pescara che presso Villa Pini, il sig. manifestava Pt_1
consapevolezza e coscienza circa il peggioramento progressivo delle sue condizioni?”; capitolo, tuttavia, che non avrebbe consentito di ricavare la prova della percezione di una fine imminente, già invece esclusa sulla base della documentazione clinica finora osservata.
5. Il secondo ed il terzo motivo di appello, connessi logicamente, non sono parimenti fondati.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto ridurre la cifra base liquidata, in conseguenza del riconoscimento del danno da perdita parentale ( pari ad euro 225.554,10 per ciascuna parte, ossia per ciascun figlio del de cuius ) del 70%, di cui il 30% perché le condizioni cliniche pregresse dell'anziano genitore avrebbero, sul piano qualitativo, comunque ridotto grandemente le sue condizioni di vita autonoma anche nel caso di sopravvivenza;
e del 40% poiché, sul piano quantitativo, le medesime condizioni anamnestiche del paziente avrebbero assai probabilmente reso in ogni caso relativamente breve la sua speranza di vita residua.
Le parti appellanti contestano sia il merito della decurtazione, ossia la sussistenza delle ragioni stesse prese a suo fondamento, sia il metodo di calcolo operato nella sentenza impugnata.
5.1 La Corte ritiene che il RI abbia correttamente personalizzato con riduzione la liquidazione del danno in oggetto, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il danno da perdita parentale – anche questa una mera voce didascalica che va a comporre il più ampio genus unitario del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. – è risarcibile iure proprio ai familiari di una persona deceduta a causa di fatto illecito altri, in ragione ed in conseguenza della lesione del diritto ( tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. ) di continuare a godere
“del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (
Cass. sez. III, ord. n. 9196/18; Cass. sez. III, n. 10107/2011 e da ultimo nr. 2394/25 ).
In sede poi di concreta liquidazione del danno, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è necessario fare ricorso a valutazioni prognostiche e pertanto essa non può che avvenire secondo modalità equitativa “che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo pagina 7 di 15 8
familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata.” ( Ex multis, Cass. sez. III, ord. n. 907/2018 ).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, compendiata attendibilmente dalla CT ( cfr. pag.
9, Il signor nato il [...], con storia anamnestica di ictus cerebri, ipertensione Persona_1
arteriosa, cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, epatopatia, broncopatia polmonare cronica ostruttiva, K della prostata ) appare con tutta probabilità che il paziente, al netto del negligente trattamento antisettico previsto ma omesso dai sanitari del nosocomio, non avrebbe comunque riacquistato una valida autonomia di vita, con la conseguenza che sarebbe stato comunque necessario il protrarsi di lungo periodo di degenza ospedaliera. In tali condizioni, il rapporto parentale sarebbe stato comunque lontano, sul piano qualitativo, dalla “rassicurante quotidianità” dei rapporti familiari tanto da “non poter più fare ciò che per anni si era fatto”.
Per le stesse ragioni, ossia per il quadro anamnestico così delineato, questa Corte condivide anche le conclusioni a cui è giunto il primo Giudice sulla abbreviazione del rapporto parentale. Sul piano quantitativo di quella lesione cioè, rileva che il fatto illecito dei sanitari ha molto probabilmente solo contribuito, in presenza delle predette concause pregresse, ad una mera anticipazione di un effetto comunque pronosticabile come a breve esito.
Dalla medesima CT, infatti, emerge – contrariamente a quanto dedotto nel motivo di appello – che il quadro infettivo intracerebrale ha verosimilmente solo anticipato l'exitus del paziente ( cfr.
Relazione tecnica, pag. 26 ).
Ora, si sottolinea appena che “anticipare” esprime il concetto secondo cui è reso prima ciò che in ogni caso accadrà dopo e a non considerevole distanza temporale.
5.2 Quanto osservato in ordine al metodo equitativo della liquidazione del danno da perdita parentale, congiunto al principio di diritto della unitarietà della liquidazione del medesimo, giova anche a ritenere infondato il gravame teso a contraddire il calcolo, operato dal RI.
La sentenza impugnata, infatti, così motiva: “Tali somme devono, tuttavia, andare incontro ad una attenta personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto e, pertanto, ridotte, in via equitativa, di una quota percentuale del 70%...”, a cui si aggiunge, ma solo per mera completezza didascalica argomentativa, quali siano state le poste parziali, valide solo sul piano logico, che hanno indotto il Giudice a giungere a tale percentuale unitaria del 70%: ossia, una quota ( pari al
30% ) per il detrimento qualitativo del rapporto parentale, l'altra quota ( pari al 40% ) per quello quantitativo come visto al punto precedente.
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Appare chiaro dunque che il Giudice di primo grado, esplicitando quel criterio ma potendone adottare anche altri (esempio riducendo di un terzo, di un quarto o di due terzi e così via oppure utilizzando proprio il metodo indicato dalla parte appellante per pervenire ad una percentuale di riduzione complessiva minore) ha correttamente applicato la personalizzazione in diminuzione, nell'ambito della attività discrezionale che il metodo equitativo gli riconosce e peraltro in ottemperanza al principio di liquidazione unitaria che il danno non patrimoniale gli imponeva.
La modalità di calcolo invocata dagli appellanti, per diminuzioni percentuali successive, o “a cascata” (ciò a dire la seconda da applicarsi non sull'intero fatto 100, ma sul risultato ottenuto dalla prima diminuzione), concorrendo potenzialmente in astratto con le altre, mira allora sostanzialmente solo ad ottenere una riconsiderazione della percentuale complessiva infine riconosciuta dal giudice di prime cure (che infatti nel calcolo proposto dagli appellanti raggiungerebbe percentuali loro più favorevoli) ed allora, sul punto, non resta che confermare come nella determinazione della incidenza di quegli elementi di personalizzazione nella valutazione complessiva della voce di danno de quo, il determinare nel 70% complessivo la riduzione dell'importo in astratto maturato e nel suddividere ancora all'interno di questo 70% un'incidenza pari al 40% per alcuni elementi ed al 30% per altri, appare valutazione, secondo quanto visto, assolutamente aderente alla fattispecie concreta e condivisa da questa Corte.
Non risulta allegato né comprovato che in data ancora utile sulla possibilità di formazione di acquisizione del contraddittorio sul punto, fossero state pubblicate le tabelle RI Roma.
L'attualizzazione è ora assicurata dalla applicazione degli accessori.
6. Il quarto motivo non può essere accolto.
Esso è teso a riformare la sentenza impugnata in punto di condanna agli interessi legali processuali sulla somma liquidata a ristoro, ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Gli appellanti sostengono doversi applicare gli interessi maggiorati di cui al 4° comma della disposizione richiamata, in luogo di quelli “classici” previsti dal 1° comma.
La doglianza tuttavia incontra due eccezioni dedotte dalla parte appellata: la prima procedurale, in quanto domanda nuova proposta tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado;
la seconda nel merito, poiché l'applicazione degli interessi maggiorati sarebbero applicabili solo alle obbligazioni derivate da rapporti contrattuali, dovendosi dunque escludere l'ambito extracontrattuale.
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L'eccezione nel merito non è condivisibile, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, la quale ha recentemente chiarito l'orientamento da dare alla lettura dell'art. 1284 c.c., peraltro dirimendo un oggettivo contrasto giurisprudenziale sviluppatosi negli anni.
Essa ha valorizzato l'applicabilità del saggio cd. commerciale a tutte le obbligazioni pecuniarie a prescindere dalla natura del rapporto sottostante, dunque anche ai risarcimenti extracontrattuali come nel caso di specie, in quanto sostenuta dalle seguenti osservazioni critiche, che questa Corte condivide: a) “Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4,
c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.”; b) “Nel medesimo senso depongono, inoltre sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.” ( Cass. sez. III, ord. n. 61/23 ).
Pertanto, sia la ratio “deflattiva” della norma, sia il carattere generale della medesima suggeriscono correttamente in astratto l'applicabilità anche alle obbligazioni di natura extracontrattuale (che nel caso al vaglio di questa Corte attiene solo al danno liquidato agli appellanti iure proprio, in quanto sussumibile nell'archetipo di cui all'art. 2043 c.c., e non per quello iure successionis, poiché esso è stato riconosciuto per responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., derivata da rapporto negoziale tra il paziente e il presidio ospedaliero ).
Tuttavia, la domanda degli appellanti non può superare lo sbarramento opposto dalla preclusione di natura processuale: essa infatti è stata effettivamente formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e non può che dichiararsi tardiva.
La richiesta di applicazione del saggio commerciale, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, introduce invero una domanda autonoma, poiché la fattispecie richiamata è autonoma rispetto a quella prevista dal 1° comma della medesima disposizione, ossia del saggio ordinario di legge, con conseguente e necessario specifico accertamento da parte del giudice della sussistenza dei pagina 10 di 15 11
presupposti applicativi. In tal senso, Cass. SS.UU. n. 12449/2024 secondo cui: “…il quarto comma dell'art. 1284 c.c. non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.” .
In particolare, con il citato arresto la Corte ha chiarito che, in disparte il requisito della natura della obbligazione, ritenuto comunque superabile dalle più recenti pronunce (si veda sopra), la previa richiesta della parte si ponga come necessario presupposto per l'accertamento comunque dell'esistenza o meno di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale nonché per l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione (può infatti essere controverso se l'epoca della domanda giudiziale debba risalire ad una domanda cautelare, come, ad esempio, l'istanza di sequestro conservativo di cui all'art. 671 C.p.c. o di CTP/ATP; o se la decorrenza vada applicata sin dal momento della domanda di mediazione ante processo).
Tanto chiarito, e ritenuto che la generica richiesta di corresponsione degli interessi legali non potesse comprendere anche la richiesta di corresponsione dell'interesse ex art. 1284 quarto co. cpc, se ne deduce che la domanda, siccome posta solo in sede di conclusionale, sia da qualificare come domanda nuova, non essendo stata avanzata sin dall'atto introduttivo del giudizio o almeno entro il termine preclusivo per le allegazioni fattuali e pertanto vada dichiarata inammissibile.
7-Con l'ultimo motivo si impugna la sentenza de qua nella parte in cui avrebbe omesso di motivare sul mancato aumento per la difesa di più parti – art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 – in quanto richiesto, avendo il legale difeso gli interessi di 2 parti aventi la stessa posizione processuale ed avendo evitato di dover procedere a due distinti procedimenti nonché nella parte in cui non avrebbe applicato l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che aiutano il giudice nella consultazione dell'atto.
7.1- In relazione al primo profilo, non ritiene la Corte di doversi distaccare da quanto condivisibilmente e autorevolmente sostenuto dalla recente Cass. nr. 10367/24.
Per quanto allora in questa sede rileva, la Suprema Corte ha nell'occasione affermato che le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del pagina 11 di 15 12
06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez.
L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n.
2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962).
Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2,
Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01); tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 – ,
Sentenza n. 26614 del 21/12/2016).
Stabilito, coi criteri appena indicati, quale debba essere il valore della causa da porre a base del calcolo di liquidazione dei compensi professionali, ed individuata la misura “base” della liquidazione, occorrerà procedere alle variazioni in aumento od in diminuzione imposte o consentite dalla legge. Nei processi litisconsortili, per quanto in questa sede rileva, tali variazioni son previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio c.d. “del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2,
d.m. 55/14).
La seconda delle suddette previsioni (art. '4, e::omma 4, d.m. 55/14) prevede un temperamento alla regola per cui il “compenso unico” va maggiorato in proporzione al numero delle parti assistite. Stabilisce infatti che il compenso “altrimenti liquidabile” all'avvocato che ha assistito più parti debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato
“l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica esposta nella decisione qui esposta, si traggono i seguenti principi:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4″ comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pagina 12 di 15 13
pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora si verte in ipotesi di attività professionale conclusasi in data antecedente il 23.10.2023, rilevando tale data in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147, in quanto l'ultimo atto difensivo risulta depositato da parte del difensore istante in data 9.10.2023 (memoria di replica), mentre la sentenza è stata depositata in data 6.11.2023.
Per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto
(avvenuta per l'appunto il 23.10.2023), l'aumento, come detto, poteva applicarsi “di regola” e dunque in base alle circostanze del caso.
“Di regola”, tuttavia, non vuol dire né “ad arbitrio”, né “a sensazione” del giudice. Se la regola era quella dell'aumento, e l'eccezione quella della misura standard, ciò vuol dire che mentre il giudice il quale avesse applicato l'aumento non aveva alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l'aumento imponeva al giudice l'obbligo di indicare le ragioni per cui intese derogare alla regola generale.
A tale esplicitazione provvede allora questa Corte d'Appello, evidenziando come le posizioni degli attori fossero assolutamente tra loro sovrapponibili, in quanto entrambi figli del de cuius,
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adducenti gli stessi elementi fattuali e diritto sottesi alla proprie pretese. Affermazione che trova conferma nella circostanza che risulta agli atti come in relazione ad altra erede , la Parte_5
cui posizione fattuale e giuridica non è esattamente sovrapponile alla posizione degli odierni appellanti, sia stato proposto, con assistenza dello stesso difensore, altro procedimento.
7.2- Quanto all'invocato aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, osserva questa
Corte, sulla scia di quanto affermato da Cass. Ordinanza 23 dicembre 2022, n. 37692, da un lato come gli appellanti non indichino i punti specifici della sentenza da cui si evinca la prova che l'utilizzo di tali collegamenti abbia facilitato il compito del giudice e dall'altro come, dal mero esame della esposizione dello svolgimento del processo, si evinca invece la prova positiva che, nella ricostruzione fattuale, il Giudice abbia proprio omesso di farvi ricorso essendosi limitato a così autonomamente riassumere il contenuto dell'atto introduttivo: Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Parte_2 Parte_1
RI (di seguito breviter anche “ ) al fine di sentir condannare la Controparte_1 CP_1
convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di padre di entrambi, Persona_1
con riguardo sia alle pretese iure hereditario (pro-quota ereditaria di 1/3 ciascuno), sia iure proprio, nonché, in subordine, quale perdita di chance.
8-Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore da intendersi indeterminabile, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
8.1- L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto così decide:
1) Respinge l'appello;
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2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che per compensi professionali liquida in euro 8.469,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara che la parte appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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