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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena NTessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, promossa da:
, (C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LOSAPIO ROBERTA, VALTULINA RAFFAELLA e VENTURA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA LOCATELLI 31 24122 BERGAMO, giusta procura in atti ricorrente contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI FAUSTO ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PASCOLI 3 24121 BERGAMO, giusta procura in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: IV
Conclusioni delle parti
Per , : “in via principale: Parte_1 Parte_2
1 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi in data 5 agosto 2001 a GA;
2) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo (sino a che questi sarà convivente con la madre), con una somma mensile non superiore ad € 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di
GA) relative al figlio;
3) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, preso atto che il figlio
trascorre pari tempo con il padre e la madre, si chiede che il Tribunale adito Voglia: Per_1
1) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo, con una somma mensile non superiore ad € 700,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di GA) relative al figlio;
2) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In ogni caso:
* Respingere tutte le domande svolte dalla signora nei confronti del signor , Parte_3 NTroparte_3 in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
* Espungere, non valutare, stralciare, dichiarare irrilevante e, comunque, non tenere conto delle espressioni offensive e sconvenienti riferibili al ricorrente signor e contenute negli atti difensivi avversari e, in Pt_2 particolare:
- Memoria difensiva 13.3.23 pagina 6 nota a piè di pagina n.2.
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 3 da riga 9 a 20;
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 5 riga 30;
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 7 righe 11 e 12.
* Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia”.
Per , “In via di merito CP_1 CP_2
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
05.08.2001 nel Comune di GA (registro Atti n. 263 parte II serie A anno 2001) tra i signori
[...]
nato a [...] in data [...] e nata a GA in [...]_3 Parte_3
12.11.1967 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile.
2. Statuire sugli aspetti personali e rapporti patrimoniali tra parti secondo le seguenti
CONDIZIONI
a. Il figlio , maggiorenne non autosufficiente economicamente, vivrà stabilmente collocato Testimone_1 presso la madre cui per tale ragione la casa famigliare verrà assegnata;
Parte_3
b. Il signor verserà alla signora per il mantenimento ordinario del figlio un assegno Pt_2 CP_2 Per_1 mensile euro € 1.010,00 con decorrenza dalla data della domanda, somma che sarà rivalutata
2 annualmente secondo indici ISTAT;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della signora Parte_3
c. Il signor si farà carico del 50% di tutte le spese di gestione della casa di famiglia, attualmente in Pt_2
Palazzago,
d. Il signor si farà carico al 70% di tutte le spese straordinarie del figlio . Pt_2 Per_1
e. Il signor verserà alla signora l'assegno divorzile di € 1.600,00 soggetto NTroparte_3 Parte_3 ad adeguamento ISTAT con decorrenza dalla data della domanda da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente della signora CP_2
f. Spese rifuse”.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.11.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con NTroparte_3 rito concordatario in GA in data 5.08.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A) con dalla cui unione era nato il figlio Parte_3 Per_1 il 28.01.2004, dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di GA n. 2039/2021 pubblicata l'11.11.2021, pronunciata su conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, si rivolgeva all'intestato
Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Domandava, altresì, di porre a carico del padre, per il mantenimento del figlio , l'obbligo di versare alla Per_1 madre l'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio e al 100% della retta scolastica e di non prevedere alcun assegno divorzile in favore del coniuge.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status, domandando Parte_3 di porre a carico del marito, per il mantenimento del figlio , un contributo mensile di euro 1.010,00, oltre Per_1 al 70% delle spese straordinarie per il figlio, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese di gestione della casa famigliare, nonché di stabilire un assegno divorzile di euro 1.600,00 al mese.
All'udienza presidenziale del 23.03.2023, il Presidente delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse.
Con riservata ordinanza del 27.03.2023, il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori confermando “i provvedimenti della separazione quanto al contributo economico stabilito a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di mantenimento della medesima moglie e del figlio maggiorenni ma non economicamente indipendente come rivalutati ex indici ISTAT”; nominava Giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 28.06.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 28.06.2024, il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissava l'udienza del 14.11.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2024, il Giudice istruttore, a fronte dell'istanza congiunta di sospensione c.d. volontaria ex art. 296 c.p.c., disponeva la sospensione del processo per la durata di tre mesi, con la conseguente sospensione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., fissando, per l'esame delle istanze istruttorie e per l'ulteriore trattazione, l'udienza del 13.02.2024, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in seguito differita al 19.03.2024 per la comparizione personale delle parti.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 17/2024 del 14.02.2024, veniva disposta la sostituzione della
Giudice relatore, dott.ssa Raffaella Cimminiello, con la dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
Con decreto del 16.02.2024, per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il Giudice subentrato differiva l'udienza del 19.03.2024 all'11.04.2024.
All'udienza dell'11.04.2024, il Giudice sentiva congiuntamente le parti e, dopo ampia discussione, CP_3
formulava la seguente proposta conciliativa “- 800 euro per il mantenimento di , oltre al 100%
[...] Per_1 delle spese straordinarie;
- 600 euro per l'assegno divorzile”; dichiarava di non accettare la proposta formulata dal ricorrente e formulava la seguente proposta Parte_3 conciliativa: “- 900 euro per il mantenimento di , oltre al 100% delle spese;
Per_1
- 900 euro per l'assegno divorzile”, non accettata dalla controparte.
Con riservata ordinanza del 15.04.2024, il Giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 19.06.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, il Giudice istruttore rimetteva la causa dinnanzi al
Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice istruttore sopra richiamata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di contribuzione a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne e in punto di assegno divorzile dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o
4 rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016
n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti. Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di IV
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che , e , in data Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
5.08.2001, hanno contratto matrimonio concordatario in GA (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A).
Dall'unione delle parti, il 28.01.2004, è nato il figlio . Per_1
I coniugi si sono separati davanti al Tribunale di GA con sentenza n. 2039/2021 pubblicata l'11.11.2021, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti all'esito del giudizio iscritto al n. 5934/2018 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, anche in considerazione delle domande congiunte delle parti quanto allo status, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio
[...]
e sono genitori di , maggiorenne, il quale vive insieme alla madre Persona_2 Parte_3 Per_1 nella casa coniugale sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, alla medesima assegnata ex art. 337- sexies c.c. in sede di separazione.
Con la sentenza di separazione n. 2039/2021, pubblicata l'11.11.2021, il Tribunale di GA, su accordo delle parti, le quali rassegnavano conclusioni congiunte, ha determinato il contributo mensile per il mantenimento di in euro 1.000,00 fino al mese di dicembre 2021 e, dal mese di gennaio 2022, in euro 900,00, oltre al Per_1
70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, contributo poi confermato nel presente giudizio in sede presidenziale.
Ciò premesso, e venendo al presente giudizio, deve preliminarmente evidenziarsi che non è qui in discussione il diritto di ad essere mantenuto dai genitori concordando infatti le parti sull'an della relativa domanda Per_1
e divergendo invece sul quantum, insistendo difatti il padre nel richiedere, sull'assunto di aver subito, rispetto al giudizio di separazione, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, una riduzione di
5 tale contributo nell'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, a fronte, invece, della richiesta di aumento ad euro 1.010,00, formulata dalla madre.
Così cristallizzato il thema decindendum, il Tribunale, richiamato integralmente il contenuto del puntuale provvedimento presidenziale del 27.03.2023, che già conteneva una prima ricostruzione delle posizioni economiche delle parti, va ad osservare quanto segue in merito alle attuali condizioni delle parti per come emerse dalla documentazione in atti depositata a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
è socio, insieme al fratello , di due società: MA. per la quota del 60%, e Big NTroparte_3 Pt_4 CP_4
Boss Immobiliare s.r.l., per la quota del 50% (v. docc. 5-6, ricorrente). MA. presenta l'oggetto sociale CP_4
“il riempimento, la manutenzione ed il commercio al minuto ed all'ingrosso di estintori e più in generale di prodotti utili per la sicurezza…”, svolgendo quindi attività commerciale;
Big Boss Immobiliare s.r.l. presenta l'oggetto sociale “l'acquisto o la vendita di titoli azionari e non azionari pubblici e privati;
dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attività professionale nei confronti del pubblico”, trattandosi quindi di società immobiliare, alla quale appartengono l'immobile adibito a NTr sede di nonché l'appartamento sito in Ponte San Pietro, Via Nicola Barrè n. 40 adibito ad abitazione CP_4 del ricorrente stesso, in forza di contratto di locazione, con un canone mensile di a euro 521,21 (v. docc. 27 e
42, ricorrente).
In sede di ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver subito, rispetto al giudizio di separazione, NTroparte_3 una contrazione dei propri redditi pari a circa il 30% e, in sede di memoria integrativa, ha precisato che Big
Boss Immobiliare s.r.l., da anni, ha attuato una politica di distribuzione delle riserve che ha portato a una NT progressiva contrazione del patrimonio netto e che se, da un lato, ha riportato un aumento della CP_4 esposizione debitoria, dall'altro lato, ha subito una drastica riduzione della redditività.
Orbene, a sostegno della contrazione dei redditi, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i bilanci di entrambe le società di cui è socio al 31.12.2021, e le delibere di
Ma.Es. s.r.l. relative ai compensi per gli anni 2022 e 2023.
Dalla disamina dei documenti indicati risulta che il ricorrente, nel 2018, aveva un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 5.500,00 (MOD. PF/19), nel 2019, di circa euro 4.600,00 (MOD. PF/20), nel 2020, di circa euro 4.400,00 (MOD. PF/2021), nel 2021, di circa euro 3.100,00 (MOD. P.F./2022), nel 2022, di circa euro 3.752,33 (MOD. PF 2023) e, nel 2023, di circa euro 2.539,00 nel 2023 (MOD. PF/2024); che, mentre Big
Boss immobiliare s.r.l., rispetto al 2020, ha riportato un aumento dell'utile di esercizio, Ma.Es. s.r.l., nel 2021, ha riportato una drastica riduzione degli utili (v. docc. 8-9, ricorrente); e che, sia nel 2022, che nel 2023, lo stesso ha percepito da Ma.Es. s.r.l. un compenso di euro 66.000,00 lordi.
A tal riguardo, si osserva che, già in sede di provvedimenti presidenziali, il Presidente delegato, facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021 (MOD PF/2022), aveva ritenuto sussistente una flessione reddituale del 30%, confermando tuttavia, a titolo di provvedimenti provvisori, le statuizioni della sentenza di separazione in quanto “la lamentata flessione reddituale del 30% rispetto all'epoca della separazione risulta in parte compensata dall'estinzione della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale
6 (di circa € 600 mensili) e dell'ormai prossimo termine del ciclo di studi del figlio (e del conseguente Per_1 venir meno della retta mensile di € 457)”.
Dalla disamina degli atti prodotti a seguito della celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., risulta che la flessione dei redditi lamentata è in parte rientrata nel 2022 (MOD. PF 2023) e che, poi, nel 2023, il reddito del ricorrente ha subito nuovamente una contrazione, senza tuttavia che il ricorrente abbia compiutamente allegato le ragioni dell'aumento registrato nel 2022 (MOD. PF 2023) e del successivo decremento nel 2023 (MOD.
PF/2024).
Ne consegue che, non essendo del tutto chiare le ragioni delle oscillazioni reddituali tra il 2022 e il 2023, pur a NT fronte della percezione, in quagli anni, del medesimo compenso per l'attività prestata per ritiene il CP_4
Collegio che il reddito del ricorrente abbia subito, nel complesso, una contrazione rispetto al giudizio della separazione di circa il 30%, come già rilevato in sede presidenziale.
Venendo ora alla posizione di dagli atti di causa risulta che la stessa, come già rilevato dal Parte_3 NTr Presidente delegato con l'ordinanza del 27.03.2023, a seguito del licenziamento da comunicatole CP_4 in data 3.12.2021 (v. doc. 3, resistente), non abbia reperito altra occupazione e che, al termine della percezione della AS (per l'importo di euro 845,53, percepito da dicembre 2021 ad agosto 2023), l'unica entrata per la stessa è rappresentata dall'assegno stabilito in sede di separazione pari euro 600,00 al mese. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta invero che, nel 2019, ha percepito un reddito mensile netto per dodici Parte_3 mensilità di circa euro 1.800,00 (MOD. 730/2020), nel 2020, di circa euro 1.370,00 (MOD. 730/2021), nel 2021, di circa euro 1.600,00 (MOD. 730/2022) e, nel 2023, di euro 1.056,00 (MOD 730/2024), avendo pertanto anch'essa, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con MA.ES. s.r.l. e della cessazione del sussidio, subito, rispetto al giudizio di separazione, un peggioramento della propria condizione economica reddituale.
Per quanto riguarda gli immobili, i coniugi risultano essere entrambi proprietari al 50% della casa coniugale sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, acquistata con mutuo con rata mensile di euro 629,00 che, fino all'estinzione avvenuta nel mese di marzo del 2022, è stata interamente pagata dal ricorrente, secondo quanto stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne la situazione del figlio maggiorenne , lo stesso, a seguito della separazione, è rimasto Per_1
a vivere insieme alla madre nella casa coniugale e, in data 21.09.2023, è stato ricoverato presso l'Ospedale
Gaetano Pini di Milano, reparto Traumotologia Oncologica;
dalla disamina degli scritti conclusionali, emerge che versa tutt'ora in precarie condizioni di salute e che, attualmente, deambula con le stampelle, in Per_1 quanto non può caricare la gamba. Ne consegue che, come sopra evidenziato, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo non è in contestazione.
Dalla disamina degli atti di causa emerge, poi, che il ricorrente si è sempre occupato di collaborando Per_1 insieme alla resistente nella gestione del figlio, provvedendo ai relativi accompagnamenti nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche e, quantomeno dal secondo anno di scuola superiore, partecipando anche ai colloqui con gli insegnanti. A ciò si aggiunga che, dagli scritti conclusionali, risulta che, a seguito della diagnosi del mese di settembre del 2023, il resistente si occupa anche degli accompagnamenti di alle visite Per_1 mediche, di fornire alla moglie e al figlio la necessaria assistenza e collaborazione in questa fase difficile e
7 delicata, oltre che, certamente, di sostenerne i relativi costi. Di conseguenza, sebbene, in ragione delle attuali condizioni di salute di , il figlio trascorra la maggior parte del tempo insieme alla madre, non potendosi, Per_1 per ovvie ragioni, farsi luogo alle frequentazioni con il padre secondo le tempistiche e le modalità ordinarie, ritiene tuttavia il Collegio dimostrata la partecipazione e il contributo del padre, anche dal punto di vista economico, alla gestione del figlio e della sua malattia, non avendo, invero, la resistente specificamente contestato le allegazioni sul punto della controparte.
Dunque, fermo quanto stabilito dal Presidente delegato in merito alla flessione dei redditi del ricorrente di circa il 30% e al fatto che tale flessione sia stata in parte compensata dall'estinzione del mutuo e del termine del ciclo di studi di , ritiene tuttavia il Collegio che, alla luce della disamina della situazione economica e Per_1 reddituale complessiva di entrambe le parti, così come emersa dai documenti prodotti a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., la circostanza che il padre abbia sempre collaborato attivamente alla gestione di – e Per_1 collabori tutt'ora, anche dal punto di vista economico, in questa fase di particolare complessità per la situazione di salute del figlio – e che, nonostante la flessione reddituale del 30%, lo stesso continui a sostenere i costi per il canone di locazione, a fronte dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi al 50%, alla resistente, che costituisce, comunque, una forma di contribuzione economica, tenuto conto delle attuali esigenze di e dell'età del medesimo, porti a ritenere equo e congruo dar luogo a una riduzione del contributo posto Per_1
a carico del padre per il mantenimento di . Per_1
Per quanto riguarda il quantum della riduzione, osserva il Collegio che, nonostante l'evidenza di un peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi rispetto al giudizio di separazione, sussiste, comunque, una disparità reddituale, potendo il ricorrente contare sui proventi dell'attività delle due società, mentre la ricorrente, a far data dal mese di agosto del 2023, unicamente sull'assegno separativo, con la conseguenza che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere posto a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento (v. Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914),
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente mediante il versamento, entro il 5 di ogni mese, alla madre dell'importo mensile di euro 800,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo in uso presso questo Tribunale riportato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Conseguentemente a quanto sopra disposto e stante la non ancora autosufficienza del figlio maggiorenne, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, a che ivi è rimasta a vivere con , in comproprietà al 50% con . Parte_3 Per_1 NTroparte_3
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico della parte resistente, quale assegnataria, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
8 Alla luce di quanto sopra, deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla resistente al fine di porre a carico di il “50% di tutte le spese di gestione della casa di famiglia, NTroparte_3 attualmente in Palazzago”.
Sull'assegno divorzile
Passando, quindi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata per sé da a fronte delle opposte Parte_3 prospettazioni di parte ricorrente che insta per il mancato riconoscimento, sono necessarie, ad avviso del
Collegio, alcune considerazioni preliminari in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile, alla luce della nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018 cui sono seguite ulteriori e più recenti pronunce del medesimo tenore.
Il diritto all'assegno di IV è riconosciuto dall'art. 5, comma 6 Legge 898/70 e segg. mod, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il Collegio di legittimità – dopo un lungo excursus sui precedenti orientamenti giurisprudenziali – osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria
(rilevando le ragioni della decisione).
Nel valutare il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale “mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco” è tenuto ad accertare rigorosamente “l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti, tenuto conto dei redditi, del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli, purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Si dovrà quindi verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti”.
Qualora si accerti che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al IV sia dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre, a questo punto, verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero della propria professionalità, nell'ambito di un ricollocamento nel mercato del lavoro.
9 Precisa la Suprema Corte che “il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”, dovendosi quindi svolgere un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza poter prescindere anche da una valutazione condotta sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Ciò premesso, richiamati i dati economici e patrimoniali delle parti sopra riportati, non vi è dubbio che tra le parti sussiste e permanga un evidente ed elevato divario che difficilmente potrà essere colmato in futuro. NTr
, difatti, come si è detto, è socio, insieme al fratello , di per la quota del NTroparte_3 Pt_4 CP_4
60%, e di Big Boss Immobiliare s.r.l., per la quota del 50% (v. docc. 5-6, ricorrente) e, nel 2018, aveva un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 5.500,00 (MOD. PF/19), nel 2019, di circa euro 4.600,00
(MOD. PF/20), nel 2020, di circa euro 4.400,00 (MOD. PF/2021), nel 2021, di circa euro 3.100,00 (MOD.
P.F./2022), nel 2022, di circa euro 3.752,33 (MOD. PF 2023) e, nel 2023, di circa euro 2.539,00 nel 2023 (MOD.
PF/2024). Quanto alle due società, si osserva che Big Boss immobiliare s.r.l. nel 2021 ha registrato un aumento degli utili rispetto al 2020 e che, al 31.12.2021, presentava un patrimonio netto di euro 343.073,00, mentre NT
con una contrazione rispetto al precedente anno di esercizio, nel 2021, ha riportato utili per euro CP_4 NT 8.900,00, mentre presentava un patrimonio netto di euro 68.900,00. Per l'attività prestata per sia CP_4 nel 2022, che nel 2023, risulta che il ricorrente abbia percepito un compenso annuale di euro 66.000,00 lordi. risulta essere disoccupata dal mese di dicembre del 2021, in quanto, a seguito del licenziamento Parte_3 NT intimatole da in data 3.12.2021, non ha reperito altra occupazione. A ciò si aggiunga che, nel mese CP_4 di agosto del 2023, ha cessato di percepire l'indennità AS per l'importo di euro 845,53 al mese.
Entrambi i coniugi risultano, poi, essere comproprietari della casa coniugale in misura del 50% (il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale risulta essere stato estinto nel 2022).
Alla luce della disamina sopra svolta, risulta sussistente un rilevante squilibrio economico-reddituale tra i coniugi, potendo contare sui i proventi delle due società di cui è socio insieme al fratello, NTroparte_3 peraltro, detenendo in entrambe le società un'importante partecipazione (50% e 60%), mentre Parte_3 non avendo reperito altra attività lavorativa a seguito del licenziamento del 2021, cessata l'indennità AS, si
è trovata, di fatto, a essere priva di una fonte di reddito.
Venendo ora alla disamina delle origini di tale rilevante squilibrio economico-reddituale, osserva il Collegio che non è contestato che prima e durante il matrimonio abbia lavorato: inizialmente, come Parte_3 NT addetta alle vendite in negozi di abbigliamento, poi, nel 2015, è stata assunta da con mansioni di CP_4 addetta alla segreteria, presso la quale società è rimasta assunta fino al 2021, allorché, in data 3.12.2021, le è stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (v. doc. 36, ricorrente). A seguito del NT licenziamento, parimenti in data 3.12.2021, e hanno siglato verbale di conciliazione Parte_3 CP_4 NT in sede sindacale e, a fronte dell'impegno della resistente a non impugnare il licenziamento, ha CP_4 riconosciuto alla stessa un contributo economico (v. doc. 37, ricorrente).
10 ha sostenuto che non avrebbe diritto all'assegno divorzile in quanto la stessa NTroparte_3 Parte_3 non ha cessato l'attività lavorativa durante il matrimonio e, a seguito del licenziamento di dicembre 2021, non si sarebbe sufficientemente attivata nella ricerca di un'occupazione.
A tal riguardo, il ricorrete ha rilevato che, in sede di separazione, veniva stabilito un assegnano di mantenimento per il coniuge di euro 600,00 al mese, con la clausola “fino a che la stessa non reperirà una occupazione a tempo determinato” e che, di conseguenza, la resistente avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un'occupazione a tempo indeterminato e che, in mancanza della prova dell'impegno profuso nel ricollocamento nel mondo del lavoro, non vi sarebbero, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente. Ha proseguito osservando che, comunque, non vi sarebbe evidenza di alcun NTroparte_3 sacrificio da parte della moglie delle proprie aspettative di carriera, né della rinuncia ad altre opportunità lavorative, in quanto, durante gli anni del matrimonio, la moglie non si sarebbe occupata in via esclusiva della gestione della casa famigliare e del figlio, collaborando attivamente anche il marito al ménage famigliare. Ha concluso il ricorrente sostenendo che era stata la stessa moglie a domandare di essere licenziata per poter cambiare lavoro, in modo da potersi occupare nuovamente di abbigliamento e che, a tal fine, durante gli anni in
NT cui era assunta presso la moglie aveva chiesto e ottenuto tre periodi di aspettativa. CP_4 ha sostenuto, invece, di aver diritto all'assegno divorzile per il fatto che, nonostante il lavoro Parte_3 NT alle dipendenze di durante la vita matrimoniale, la stessa si era occupata in maniera preponderante CP_4 di e della casa famigliare, permettendo così al marito di dedicarsi integralmente alla propria attività di Per_1 imprenditore. Ha sostenuto inoltre la resistente che, a seguito del licenziamento, la stessa si era attivata nella ricerca di un'occupazione e che, tuttavia, a causa dell'età e dell'assenza di titoli di studio e di competenze specifiche, non era uscita a trovare un lavoro.
Orbene, ritiene il Collegio che l'inserimento, in sede di separazione, della clausola “fino a che la stessa non reperirà una occupazione a tempo determinato”, risulta priva di rilevanza, trattandosi di clausola riguardante, per l'appunto, l'assegno di mantenimento per il coniuge e non già l'assegno divorzile, di cui si discute nel presente giudizio, avente, come si è visto, presupposti del tutto differenti.
A tal riguardo, non è superfluo rilevare che, comunque, ha dimostrato di essersi attivata, Parte_3 compatibilmente con la propria età e l'assenza di titoli di studio, di pregresse significative esperienze lavorative,
o, ancora, di specifiche competenze, nella ricerca di un'occupazione, mediante la presentazione della dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (v. doc. 4, resistente) e la trasmissione di candidature tramite la piattaforma “indeed” (v. doc. 13, resistente).
Quanto al contributo alla crescita professionale ed economica del patrimonio famigliare, sebbene, per quanto sopra, sia un fatto non contestato che anche il ricorrente abbia collaborato con la moglie nella gestione del figlio, occupandosi, in particolare, degli accompagnamenti alle attività scolastiche ed extra-scolastiche e, negli ultimi anni, anche dei rapporti con gli insegnanti, deve ritenersi dimostrato che la moglie si sia dedicata alla famiglia in misura prevalente, permettendo al marito di dedicarsi con maggiore intensità alla propria attività imprenditoriale.
11 Invero, non ha specificamente contestato l'affermazione della resistente in merito all'assenza, NTroparte_3 durante la vita matrimoniale, di un collaboratore domestico e, in sede di memoria di replica, ha affermato che NT l'assunzione presso rappresentava per la resistente l'“opportunità di avere uno stipendio, di CP_4 maturare i contributi e di avere una maggiore flessibilità”. Ancorché il ricorrente abbia ricondotto tale maggiore flessibilità alla possibilità per la moglie di “soddisfare anche le sue esigenze personali di vita”, deve ritenersi che, tenuto conto dell'assenza di contestazioni specifiche in merito alle asserite esigenze personali della moglie NT e alla mancata assunzione di collaboratori domestici professionali, l'attività lavorativa presso fosse CP_4 in realtà compatibile, anche e soprattutto, con lo svolgimento da parte della moglie di una significativa e rilevante attività endo-famigliare di gestione della casa e del figlio. NTr La circostanza, poi, che, nel biennio 2017-2018, su richiesta dalla resistente, abbia riconosciuto CP_4 alla stessa tre periodi di aspettativa non vale certamente a dimostrare che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fosse in realtà stato intimato soltanto per assecondare un desiderio della moglie.
Ritiene il Tribunale che la diversa situazione in cui oggi le parti si trovano, e che i dati economici sopra riportati evidenziano in tutta la loro portata, sia anche la conseguenza delle scelte di indirizzo familiare che le parti hanno concordemente assunto nel corso della lunga vita matrimoniale di quasi vent'anni, durante i quali è sempre stato prevalentemente il ricorrente a trainare economicamente il nucleo familiare. Pur contestando oggi il ricorrente di aver chiesto alla moglie di sacrificare anche solo parzialmente la propria carriera per occuparsi del figlio e delle incombenze della quotidianità, è un dato di fatto che è proprio su queste basi che è proseguito il sodalizio matrimoniale, con una organizzazione familiare che, imperniata su una distinzione di compiti e responsabilità,
è stata da entrambi quantomeno accettata per tutti gli anni della convivenza matrimoniale.
La scelta, poi, di lavorare per il marito di del resto, si inserisce in questa logica: tale soluzione Parte_3 lavorativa difatti era sicuramente quella più compatibile con il ruolo endo-familiare assunto, nonché con le esigenze di gestione della casa coniugale e di accudimento del figlio, esigenze alle quali la stessa si è dovuta dedicare con maggior profusione di energie e di tempo rispetto a , il quale, considerati i suoi NTroparte_3 impegni professionali di imprenditore in ben due società, certamente poco compatibili con una presenza costante presso la casa famigliare, ha invece potuto concentrarsi prevalentemente sulla carriera e nel coltivare le proprie aspirazioni ed ambizioni che oggi vede pienamente soddisfatte anche grazie a tale assetto familiare.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce di quanto sopra argomentato e considerati i presupposti a fondamento dell'assegno divorzile letti nell'ottica della prevalente giurisprudenza di legittimità sopra riportati, sussistano nel caso di specie tutti i presupposti per poter riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile, rilevandosi nel caso di specie sia un'esigenza assistenziale, in ragione dell'attuale situazione di disoccupazione e dell'assenza di reali e concrete prospettive lavorative, sia un'esigenza di natura compensativa/perequativa, essendo indiscutibile che abbia ridotto il proprio impegno lavorativo per dedicarsi alle esigenze Parte_3 della casa coniugale e della famiglia fornendo così un contributo importante all'ampliamento e al consolidamento della posizione reddituale e patrimoniale del marito che ha potuto così raggiungere, anche grazie all'apporto della moglie, importanti risultati economici, con un consistente divario economico che ad oggi risulta difficilmente recuperabile. Sul punto, deve comunque evidenziarsi che le parti hanno scelto di
12 percorrere strade professionali molto diverse tra loro, le quali, già in partenza, offrivano diverse prospettive di carriera e di guadagno, aspetto quest'ultimo che deve quindi essere considerato nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile che non potrà essere quantificato nella misura richiesta da Parte_3
Ciò posto e nella determinazione del quantum, il Collegio, richiamati tutti i dati economici, patrimoniali e personali delle parti, tenuto conto dell'esigenza assistenziale e del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare nel senso sopra raffigurato, rilevato che, nonostante la sussistenza di un rilevante squilibrio delle rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti, , per NTroparte_3 quanto sopra, ha comunque subito una importante contrazione dei redditi rispetto al giudizio di separazione, considerato tutto quanto sopra esposto anche in merito alle differenti prospettive di carriera sottese alle professioni dalle parti prescelte, stima congruo ed equo determinare l'assegno divorzile a carico di CP_3
in favore di in misura non superiore all'assegno separativo, e cioè nell'importo di euro
[...] Parte_3
600,00 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT).
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza di NTroparte_3 IV (v. Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22289).
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza reciproca delle parti quanto alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e alla domanda di assegno divorzile, tenuto conto della soccombenza della resistente in ordine alla domanda relativa alle spese per la casa coniugale, tenuto conto dell'accoglimento delle domande in misura non superiore rispetto alla proposta conciliativa formulata dal ricorrente, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare la resistente alla rifusione della residua parte di 1/2 in favore del ricorrente. Si provvede come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, e con l'applicazione dei valori medi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di GA, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , Parte_1 Pt_2
e , in data 5.08.2001, a GA (trascritto presso gli atti dello Stato
[...] CP_1 CP_2 civile del Comune di GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A); pone a carico di , , con decorrenza dalla pubblicazione del presente Parte_1 Parte_2 provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, mediante il versamento a , entro il 5 di ogni mese, dell'importo CP_1 CP_2 mensile di euro 800,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie relative al figlio in base al protocollo di questo Tribunale che si riporta:
13 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, a , CP_1
CP_2 pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] ex art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il CP_2 giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 600,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza di IV;
dichiara inammissibili le altre domande formulate dalla resistente;
condanna , a rifondere la misura di 1/2 delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2
, , che liquida nell'importo di € 2.630,00 per compenso professionale, oltre Parte_1 Parte_2
15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/2.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
GA, così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Liboria Maria Stancampiano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena NTessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, promossa da:
, (C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LOSAPIO ROBERTA, VALTULINA RAFFAELLA e VENTURA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA LOCATELLI 31 24122 BERGAMO, giusta procura in atti ricorrente contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI FAUSTO ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PASCOLI 3 24121 BERGAMO, giusta procura in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: IV
Conclusioni delle parti
Per , : “in via principale: Parte_1 Parte_2
1 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi in data 5 agosto 2001 a GA;
2) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo (sino a che questi sarà convivente con la madre), con una somma mensile non superiore ad € 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di
GA) relative al figlio;
3) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, preso atto che il figlio
trascorre pari tempo con il padre e la madre, si chiede che il Tribunale adito Voglia: Per_1
1) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo, con una somma mensile non superiore ad € 700,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di GA) relative al figlio;
2) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In ogni caso:
* Respingere tutte le domande svolte dalla signora nei confronti del signor , Parte_3 NTroparte_3 in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
* Espungere, non valutare, stralciare, dichiarare irrilevante e, comunque, non tenere conto delle espressioni offensive e sconvenienti riferibili al ricorrente signor e contenute negli atti difensivi avversari e, in Pt_2 particolare:
- Memoria difensiva 13.3.23 pagina 6 nota a piè di pagina n.2.
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 3 da riga 9 a 20;
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 5 riga 30;
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 7 righe 11 e 12.
* Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia”.
Per , “In via di merito CP_1 CP_2
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
05.08.2001 nel Comune di GA (registro Atti n. 263 parte II serie A anno 2001) tra i signori
[...]
nato a [...] in data [...] e nata a GA in [...]_3 Parte_3
12.11.1967 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile.
2. Statuire sugli aspetti personali e rapporti patrimoniali tra parti secondo le seguenti
CONDIZIONI
a. Il figlio , maggiorenne non autosufficiente economicamente, vivrà stabilmente collocato Testimone_1 presso la madre cui per tale ragione la casa famigliare verrà assegnata;
Parte_3
b. Il signor verserà alla signora per il mantenimento ordinario del figlio un assegno Pt_2 CP_2 Per_1 mensile euro € 1.010,00 con decorrenza dalla data della domanda, somma che sarà rivalutata
2 annualmente secondo indici ISTAT;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della signora Parte_3
c. Il signor si farà carico del 50% di tutte le spese di gestione della casa di famiglia, attualmente in Pt_2
Palazzago,
d. Il signor si farà carico al 70% di tutte le spese straordinarie del figlio . Pt_2 Per_1
e. Il signor verserà alla signora l'assegno divorzile di € 1.600,00 soggetto NTroparte_3 Parte_3 ad adeguamento ISTAT con decorrenza dalla data della domanda da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente della signora CP_2
f. Spese rifuse”.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.11.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con NTroparte_3 rito concordatario in GA in data 5.08.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A) con dalla cui unione era nato il figlio Parte_3 Per_1 il 28.01.2004, dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di GA n. 2039/2021 pubblicata l'11.11.2021, pronunciata su conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, si rivolgeva all'intestato
Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Domandava, altresì, di porre a carico del padre, per il mantenimento del figlio , l'obbligo di versare alla Per_1 madre l'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio e al 100% della retta scolastica e di non prevedere alcun assegno divorzile in favore del coniuge.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status, domandando Parte_3 di porre a carico del marito, per il mantenimento del figlio , un contributo mensile di euro 1.010,00, oltre Per_1 al 70% delle spese straordinarie per il figlio, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese di gestione della casa famigliare, nonché di stabilire un assegno divorzile di euro 1.600,00 al mese.
All'udienza presidenziale del 23.03.2023, il Presidente delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse.
Con riservata ordinanza del 27.03.2023, il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori confermando “i provvedimenti della separazione quanto al contributo economico stabilito a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di mantenimento della medesima moglie e del figlio maggiorenni ma non economicamente indipendente come rivalutati ex indici ISTAT”; nominava Giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 28.06.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 28.06.2024, il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissava l'udienza del 14.11.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2024, il Giudice istruttore, a fronte dell'istanza congiunta di sospensione c.d. volontaria ex art. 296 c.p.c., disponeva la sospensione del processo per la durata di tre mesi, con la conseguente sospensione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., fissando, per l'esame delle istanze istruttorie e per l'ulteriore trattazione, l'udienza del 13.02.2024, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in seguito differita al 19.03.2024 per la comparizione personale delle parti.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 17/2024 del 14.02.2024, veniva disposta la sostituzione della
Giudice relatore, dott.ssa Raffaella Cimminiello, con la dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
Con decreto del 16.02.2024, per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il Giudice subentrato differiva l'udienza del 19.03.2024 all'11.04.2024.
All'udienza dell'11.04.2024, il Giudice sentiva congiuntamente le parti e, dopo ampia discussione, CP_3
formulava la seguente proposta conciliativa “- 800 euro per il mantenimento di , oltre al 100%
[...] Per_1 delle spese straordinarie;
- 600 euro per l'assegno divorzile”; dichiarava di non accettare la proposta formulata dal ricorrente e formulava la seguente proposta Parte_3 conciliativa: “- 900 euro per il mantenimento di , oltre al 100% delle spese;
Per_1
- 900 euro per l'assegno divorzile”, non accettata dalla controparte.
Con riservata ordinanza del 15.04.2024, il Giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 19.06.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, il Giudice istruttore rimetteva la causa dinnanzi al
Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice istruttore sopra richiamata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di contribuzione a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne e in punto di assegno divorzile dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o
4 rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016
n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti. Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di IV
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che , e , in data Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
5.08.2001, hanno contratto matrimonio concordatario in GA (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A).
Dall'unione delle parti, il 28.01.2004, è nato il figlio . Per_1
I coniugi si sono separati davanti al Tribunale di GA con sentenza n. 2039/2021 pubblicata l'11.11.2021, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti all'esito del giudizio iscritto al n. 5934/2018 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, anche in considerazione delle domande congiunte delle parti quanto allo status, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio
[...]
e sono genitori di , maggiorenne, il quale vive insieme alla madre Persona_2 Parte_3 Per_1 nella casa coniugale sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, alla medesima assegnata ex art. 337- sexies c.c. in sede di separazione.
Con la sentenza di separazione n. 2039/2021, pubblicata l'11.11.2021, il Tribunale di GA, su accordo delle parti, le quali rassegnavano conclusioni congiunte, ha determinato il contributo mensile per il mantenimento di in euro 1.000,00 fino al mese di dicembre 2021 e, dal mese di gennaio 2022, in euro 900,00, oltre al Per_1
70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, contributo poi confermato nel presente giudizio in sede presidenziale.
Ciò premesso, e venendo al presente giudizio, deve preliminarmente evidenziarsi che non è qui in discussione il diritto di ad essere mantenuto dai genitori concordando infatti le parti sull'an della relativa domanda Per_1
e divergendo invece sul quantum, insistendo difatti il padre nel richiedere, sull'assunto di aver subito, rispetto al giudizio di separazione, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, una riduzione di
5 tale contributo nell'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, a fronte, invece, della richiesta di aumento ad euro 1.010,00, formulata dalla madre.
Così cristallizzato il thema decindendum, il Tribunale, richiamato integralmente il contenuto del puntuale provvedimento presidenziale del 27.03.2023, che già conteneva una prima ricostruzione delle posizioni economiche delle parti, va ad osservare quanto segue in merito alle attuali condizioni delle parti per come emerse dalla documentazione in atti depositata a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
è socio, insieme al fratello , di due società: MA. per la quota del 60%, e Big NTroparte_3 Pt_4 CP_4
Boss Immobiliare s.r.l., per la quota del 50% (v. docc. 5-6, ricorrente). MA. presenta l'oggetto sociale CP_4
“il riempimento, la manutenzione ed il commercio al minuto ed all'ingrosso di estintori e più in generale di prodotti utili per la sicurezza…”, svolgendo quindi attività commerciale;
Big Boss Immobiliare s.r.l. presenta l'oggetto sociale “l'acquisto o la vendita di titoli azionari e non azionari pubblici e privati;
dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attività professionale nei confronti del pubblico”, trattandosi quindi di società immobiliare, alla quale appartengono l'immobile adibito a NTr sede di nonché l'appartamento sito in Ponte San Pietro, Via Nicola Barrè n. 40 adibito ad abitazione CP_4 del ricorrente stesso, in forza di contratto di locazione, con un canone mensile di a euro 521,21 (v. docc. 27 e
42, ricorrente).
In sede di ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver subito, rispetto al giudizio di separazione, NTroparte_3 una contrazione dei propri redditi pari a circa il 30% e, in sede di memoria integrativa, ha precisato che Big
Boss Immobiliare s.r.l., da anni, ha attuato una politica di distribuzione delle riserve che ha portato a una NT progressiva contrazione del patrimonio netto e che se, da un lato, ha riportato un aumento della CP_4 esposizione debitoria, dall'altro lato, ha subito una drastica riduzione della redditività.
Orbene, a sostegno della contrazione dei redditi, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i bilanci di entrambe le società di cui è socio al 31.12.2021, e le delibere di
Ma.Es. s.r.l. relative ai compensi per gli anni 2022 e 2023.
Dalla disamina dei documenti indicati risulta che il ricorrente, nel 2018, aveva un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 5.500,00 (MOD. PF/19), nel 2019, di circa euro 4.600,00 (MOD. PF/20), nel 2020, di circa euro 4.400,00 (MOD. PF/2021), nel 2021, di circa euro 3.100,00 (MOD. P.F./2022), nel 2022, di circa euro 3.752,33 (MOD. PF 2023) e, nel 2023, di circa euro 2.539,00 nel 2023 (MOD. PF/2024); che, mentre Big
Boss immobiliare s.r.l., rispetto al 2020, ha riportato un aumento dell'utile di esercizio, Ma.Es. s.r.l., nel 2021, ha riportato una drastica riduzione degli utili (v. docc. 8-9, ricorrente); e che, sia nel 2022, che nel 2023, lo stesso ha percepito da Ma.Es. s.r.l. un compenso di euro 66.000,00 lordi.
A tal riguardo, si osserva che, già in sede di provvedimenti presidenziali, il Presidente delegato, facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021 (MOD PF/2022), aveva ritenuto sussistente una flessione reddituale del 30%, confermando tuttavia, a titolo di provvedimenti provvisori, le statuizioni della sentenza di separazione in quanto “la lamentata flessione reddituale del 30% rispetto all'epoca della separazione risulta in parte compensata dall'estinzione della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale
6 (di circa € 600 mensili) e dell'ormai prossimo termine del ciclo di studi del figlio (e del conseguente Per_1 venir meno della retta mensile di € 457)”.
Dalla disamina degli atti prodotti a seguito della celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., risulta che la flessione dei redditi lamentata è in parte rientrata nel 2022 (MOD. PF 2023) e che, poi, nel 2023, il reddito del ricorrente ha subito nuovamente una contrazione, senza tuttavia che il ricorrente abbia compiutamente allegato le ragioni dell'aumento registrato nel 2022 (MOD. PF 2023) e del successivo decremento nel 2023 (MOD.
PF/2024).
Ne consegue che, non essendo del tutto chiare le ragioni delle oscillazioni reddituali tra il 2022 e il 2023, pur a NT fronte della percezione, in quagli anni, del medesimo compenso per l'attività prestata per ritiene il CP_4
Collegio che il reddito del ricorrente abbia subito, nel complesso, una contrazione rispetto al giudizio della separazione di circa il 30%, come già rilevato in sede presidenziale.
Venendo ora alla posizione di dagli atti di causa risulta che la stessa, come già rilevato dal Parte_3 NTr Presidente delegato con l'ordinanza del 27.03.2023, a seguito del licenziamento da comunicatole CP_4 in data 3.12.2021 (v. doc. 3, resistente), non abbia reperito altra occupazione e che, al termine della percezione della AS (per l'importo di euro 845,53, percepito da dicembre 2021 ad agosto 2023), l'unica entrata per la stessa è rappresentata dall'assegno stabilito in sede di separazione pari euro 600,00 al mese. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta invero che, nel 2019, ha percepito un reddito mensile netto per dodici Parte_3 mensilità di circa euro 1.800,00 (MOD. 730/2020), nel 2020, di circa euro 1.370,00 (MOD. 730/2021), nel 2021, di circa euro 1.600,00 (MOD. 730/2022) e, nel 2023, di euro 1.056,00 (MOD 730/2024), avendo pertanto anch'essa, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con MA.ES. s.r.l. e della cessazione del sussidio, subito, rispetto al giudizio di separazione, un peggioramento della propria condizione economica reddituale.
Per quanto riguarda gli immobili, i coniugi risultano essere entrambi proprietari al 50% della casa coniugale sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, acquistata con mutuo con rata mensile di euro 629,00 che, fino all'estinzione avvenuta nel mese di marzo del 2022, è stata interamente pagata dal ricorrente, secondo quanto stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne la situazione del figlio maggiorenne , lo stesso, a seguito della separazione, è rimasto Per_1
a vivere insieme alla madre nella casa coniugale e, in data 21.09.2023, è stato ricoverato presso l'Ospedale
Gaetano Pini di Milano, reparto Traumotologia Oncologica;
dalla disamina degli scritti conclusionali, emerge che versa tutt'ora in precarie condizioni di salute e che, attualmente, deambula con le stampelle, in Per_1 quanto non può caricare la gamba. Ne consegue che, come sopra evidenziato, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo non è in contestazione.
Dalla disamina degli atti di causa emerge, poi, che il ricorrente si è sempre occupato di collaborando Per_1 insieme alla resistente nella gestione del figlio, provvedendo ai relativi accompagnamenti nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche e, quantomeno dal secondo anno di scuola superiore, partecipando anche ai colloqui con gli insegnanti. A ciò si aggiunga che, dagli scritti conclusionali, risulta che, a seguito della diagnosi del mese di settembre del 2023, il resistente si occupa anche degli accompagnamenti di alle visite Per_1 mediche, di fornire alla moglie e al figlio la necessaria assistenza e collaborazione in questa fase difficile e
7 delicata, oltre che, certamente, di sostenerne i relativi costi. Di conseguenza, sebbene, in ragione delle attuali condizioni di salute di , il figlio trascorra la maggior parte del tempo insieme alla madre, non potendosi, Per_1 per ovvie ragioni, farsi luogo alle frequentazioni con il padre secondo le tempistiche e le modalità ordinarie, ritiene tuttavia il Collegio dimostrata la partecipazione e il contributo del padre, anche dal punto di vista economico, alla gestione del figlio e della sua malattia, non avendo, invero, la resistente specificamente contestato le allegazioni sul punto della controparte.
Dunque, fermo quanto stabilito dal Presidente delegato in merito alla flessione dei redditi del ricorrente di circa il 30% e al fatto che tale flessione sia stata in parte compensata dall'estinzione del mutuo e del termine del ciclo di studi di , ritiene tuttavia il Collegio che, alla luce della disamina della situazione economica e Per_1 reddituale complessiva di entrambe le parti, così come emersa dai documenti prodotti a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., la circostanza che il padre abbia sempre collaborato attivamente alla gestione di – e Per_1 collabori tutt'ora, anche dal punto di vista economico, in questa fase di particolare complessità per la situazione di salute del figlio – e che, nonostante la flessione reddituale del 30%, lo stesso continui a sostenere i costi per il canone di locazione, a fronte dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi al 50%, alla resistente, che costituisce, comunque, una forma di contribuzione economica, tenuto conto delle attuali esigenze di e dell'età del medesimo, porti a ritenere equo e congruo dar luogo a una riduzione del contributo posto Per_1
a carico del padre per il mantenimento di . Per_1
Per quanto riguarda il quantum della riduzione, osserva il Collegio che, nonostante l'evidenza di un peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi rispetto al giudizio di separazione, sussiste, comunque, una disparità reddituale, potendo il ricorrente contare sui proventi dell'attività delle due società, mentre la ricorrente, a far data dal mese di agosto del 2023, unicamente sull'assegno separativo, con la conseguenza che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere posto a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento (v. Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914),
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente mediante il versamento, entro il 5 di ogni mese, alla madre dell'importo mensile di euro 800,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo in uso presso questo Tribunale riportato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Conseguentemente a quanto sopra disposto e stante la non ancora autosufficienza del figlio maggiorenne, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, a che ivi è rimasta a vivere con , in comproprietà al 50% con . Parte_3 Per_1 NTroparte_3
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico della parte resistente, quale assegnataria, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
8 Alla luce di quanto sopra, deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla resistente al fine di porre a carico di il “50% di tutte le spese di gestione della casa di famiglia, NTroparte_3 attualmente in Palazzago”.
Sull'assegno divorzile
Passando, quindi, alla richiesta di assegno divorzile avanzata per sé da a fronte delle opposte Parte_3 prospettazioni di parte ricorrente che insta per il mancato riconoscimento, sono necessarie, ad avviso del
Collegio, alcune considerazioni preliminari in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile, alla luce della nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018 cui sono seguite ulteriori e più recenti pronunce del medesimo tenore.
Il diritto all'assegno di IV è riconosciuto dall'art. 5, comma 6 Legge 898/70 e segg. mod, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il Collegio di legittimità – dopo un lungo excursus sui precedenti orientamenti giurisprudenziali – osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria
(rilevando le ragioni della decisione).
Nel valutare il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale “mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco” è tenuto ad accertare rigorosamente “l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti, tenuto conto dei redditi, del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli, purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Si dovrà quindi verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti”.
Qualora si accerti che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al IV sia dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre, a questo punto, verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero della propria professionalità, nell'ambito di un ricollocamento nel mercato del lavoro.
9 Precisa la Suprema Corte che “il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”, dovendosi quindi svolgere un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza poter prescindere anche da una valutazione condotta sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Ciò premesso, richiamati i dati economici e patrimoniali delle parti sopra riportati, non vi è dubbio che tra le parti sussiste e permanga un evidente ed elevato divario che difficilmente potrà essere colmato in futuro. NTr
, difatti, come si è detto, è socio, insieme al fratello , di per la quota del NTroparte_3 Pt_4 CP_4
60%, e di Big Boss Immobiliare s.r.l., per la quota del 50% (v. docc. 5-6, ricorrente) e, nel 2018, aveva un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 5.500,00 (MOD. PF/19), nel 2019, di circa euro 4.600,00
(MOD. PF/20), nel 2020, di circa euro 4.400,00 (MOD. PF/2021), nel 2021, di circa euro 3.100,00 (MOD.
P.F./2022), nel 2022, di circa euro 3.752,33 (MOD. PF 2023) e, nel 2023, di circa euro 2.539,00 nel 2023 (MOD.
PF/2024). Quanto alle due società, si osserva che Big Boss immobiliare s.r.l. nel 2021 ha registrato un aumento degli utili rispetto al 2020 e che, al 31.12.2021, presentava un patrimonio netto di euro 343.073,00, mentre NT
con una contrazione rispetto al precedente anno di esercizio, nel 2021, ha riportato utili per euro CP_4 NT 8.900,00, mentre presentava un patrimonio netto di euro 68.900,00. Per l'attività prestata per sia CP_4 nel 2022, che nel 2023, risulta che il ricorrente abbia percepito un compenso annuale di euro 66.000,00 lordi. risulta essere disoccupata dal mese di dicembre del 2021, in quanto, a seguito del licenziamento Parte_3 NT intimatole da in data 3.12.2021, non ha reperito altra occupazione. A ciò si aggiunga che, nel mese CP_4 di agosto del 2023, ha cessato di percepire l'indennità AS per l'importo di euro 845,53 al mese.
Entrambi i coniugi risultano, poi, essere comproprietari della casa coniugale in misura del 50% (il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale risulta essere stato estinto nel 2022).
Alla luce della disamina sopra svolta, risulta sussistente un rilevante squilibrio economico-reddituale tra i coniugi, potendo contare sui i proventi delle due società di cui è socio insieme al fratello, NTroparte_3 peraltro, detenendo in entrambe le società un'importante partecipazione (50% e 60%), mentre Parte_3 non avendo reperito altra attività lavorativa a seguito del licenziamento del 2021, cessata l'indennità AS, si
è trovata, di fatto, a essere priva di una fonte di reddito.
Venendo ora alla disamina delle origini di tale rilevante squilibrio economico-reddituale, osserva il Collegio che non è contestato che prima e durante il matrimonio abbia lavorato: inizialmente, come Parte_3 NT addetta alle vendite in negozi di abbigliamento, poi, nel 2015, è stata assunta da con mansioni di CP_4 addetta alla segreteria, presso la quale società è rimasta assunta fino al 2021, allorché, in data 3.12.2021, le è stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (v. doc. 36, ricorrente). A seguito del NT licenziamento, parimenti in data 3.12.2021, e hanno siglato verbale di conciliazione Parte_3 CP_4 NT in sede sindacale e, a fronte dell'impegno della resistente a non impugnare il licenziamento, ha CP_4 riconosciuto alla stessa un contributo economico (v. doc. 37, ricorrente).
10 ha sostenuto che non avrebbe diritto all'assegno divorzile in quanto la stessa NTroparte_3 Parte_3 non ha cessato l'attività lavorativa durante il matrimonio e, a seguito del licenziamento di dicembre 2021, non si sarebbe sufficientemente attivata nella ricerca di un'occupazione.
A tal riguardo, il ricorrete ha rilevato che, in sede di separazione, veniva stabilito un assegnano di mantenimento per il coniuge di euro 600,00 al mese, con la clausola “fino a che la stessa non reperirà una occupazione a tempo determinato” e che, di conseguenza, la resistente avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un'occupazione a tempo indeterminato e che, in mancanza della prova dell'impegno profuso nel ricollocamento nel mondo del lavoro, non vi sarebbero, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente. Ha proseguito osservando che, comunque, non vi sarebbe evidenza di alcun NTroparte_3 sacrificio da parte della moglie delle proprie aspettative di carriera, né della rinuncia ad altre opportunità lavorative, in quanto, durante gli anni del matrimonio, la moglie non si sarebbe occupata in via esclusiva della gestione della casa famigliare e del figlio, collaborando attivamente anche il marito al ménage famigliare. Ha concluso il ricorrente sostenendo che era stata la stessa moglie a domandare di essere licenziata per poter cambiare lavoro, in modo da potersi occupare nuovamente di abbigliamento e che, a tal fine, durante gli anni in
NT cui era assunta presso la moglie aveva chiesto e ottenuto tre periodi di aspettativa. CP_4 ha sostenuto, invece, di aver diritto all'assegno divorzile per il fatto che, nonostante il lavoro Parte_3 NT alle dipendenze di durante la vita matrimoniale, la stessa si era occupata in maniera preponderante CP_4 di e della casa famigliare, permettendo così al marito di dedicarsi integralmente alla propria attività di Per_1 imprenditore. Ha sostenuto inoltre la resistente che, a seguito del licenziamento, la stessa si era attivata nella ricerca di un'occupazione e che, tuttavia, a causa dell'età e dell'assenza di titoli di studio e di competenze specifiche, non era uscita a trovare un lavoro.
Orbene, ritiene il Collegio che l'inserimento, in sede di separazione, della clausola “fino a che la stessa non reperirà una occupazione a tempo determinato”, risulta priva di rilevanza, trattandosi di clausola riguardante, per l'appunto, l'assegno di mantenimento per il coniuge e non già l'assegno divorzile, di cui si discute nel presente giudizio, avente, come si è visto, presupposti del tutto differenti.
A tal riguardo, non è superfluo rilevare che, comunque, ha dimostrato di essersi attivata, Parte_3 compatibilmente con la propria età e l'assenza di titoli di studio, di pregresse significative esperienze lavorative,
o, ancora, di specifiche competenze, nella ricerca di un'occupazione, mediante la presentazione della dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (v. doc. 4, resistente) e la trasmissione di candidature tramite la piattaforma “indeed” (v. doc. 13, resistente).
Quanto al contributo alla crescita professionale ed economica del patrimonio famigliare, sebbene, per quanto sopra, sia un fatto non contestato che anche il ricorrente abbia collaborato con la moglie nella gestione del figlio, occupandosi, in particolare, degli accompagnamenti alle attività scolastiche ed extra-scolastiche e, negli ultimi anni, anche dei rapporti con gli insegnanti, deve ritenersi dimostrato che la moglie si sia dedicata alla famiglia in misura prevalente, permettendo al marito di dedicarsi con maggiore intensità alla propria attività imprenditoriale.
11 Invero, non ha specificamente contestato l'affermazione della resistente in merito all'assenza, NTroparte_3 durante la vita matrimoniale, di un collaboratore domestico e, in sede di memoria di replica, ha affermato che NT l'assunzione presso rappresentava per la resistente l'“opportunità di avere uno stipendio, di CP_4 maturare i contributi e di avere una maggiore flessibilità”. Ancorché il ricorrente abbia ricondotto tale maggiore flessibilità alla possibilità per la moglie di “soddisfare anche le sue esigenze personali di vita”, deve ritenersi che, tenuto conto dell'assenza di contestazioni specifiche in merito alle asserite esigenze personali della moglie NT e alla mancata assunzione di collaboratori domestici professionali, l'attività lavorativa presso fosse CP_4 in realtà compatibile, anche e soprattutto, con lo svolgimento da parte della moglie di una significativa e rilevante attività endo-famigliare di gestione della casa e del figlio. NTr La circostanza, poi, che, nel biennio 2017-2018, su richiesta dalla resistente, abbia riconosciuto CP_4 alla stessa tre periodi di aspettativa non vale certamente a dimostrare che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fosse in realtà stato intimato soltanto per assecondare un desiderio della moglie.
Ritiene il Tribunale che la diversa situazione in cui oggi le parti si trovano, e che i dati economici sopra riportati evidenziano in tutta la loro portata, sia anche la conseguenza delle scelte di indirizzo familiare che le parti hanno concordemente assunto nel corso della lunga vita matrimoniale di quasi vent'anni, durante i quali è sempre stato prevalentemente il ricorrente a trainare economicamente il nucleo familiare. Pur contestando oggi il ricorrente di aver chiesto alla moglie di sacrificare anche solo parzialmente la propria carriera per occuparsi del figlio e delle incombenze della quotidianità, è un dato di fatto che è proprio su queste basi che è proseguito il sodalizio matrimoniale, con una organizzazione familiare che, imperniata su una distinzione di compiti e responsabilità,
è stata da entrambi quantomeno accettata per tutti gli anni della convivenza matrimoniale.
La scelta, poi, di lavorare per il marito di del resto, si inserisce in questa logica: tale soluzione Parte_3 lavorativa difatti era sicuramente quella più compatibile con il ruolo endo-familiare assunto, nonché con le esigenze di gestione della casa coniugale e di accudimento del figlio, esigenze alle quali la stessa si è dovuta dedicare con maggior profusione di energie e di tempo rispetto a , il quale, considerati i suoi NTroparte_3 impegni professionali di imprenditore in ben due società, certamente poco compatibili con una presenza costante presso la casa famigliare, ha invece potuto concentrarsi prevalentemente sulla carriera e nel coltivare le proprie aspirazioni ed ambizioni che oggi vede pienamente soddisfatte anche grazie a tale assetto familiare.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce di quanto sopra argomentato e considerati i presupposti a fondamento dell'assegno divorzile letti nell'ottica della prevalente giurisprudenza di legittimità sopra riportati, sussistano nel caso di specie tutti i presupposti per poter riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile, rilevandosi nel caso di specie sia un'esigenza assistenziale, in ragione dell'attuale situazione di disoccupazione e dell'assenza di reali e concrete prospettive lavorative, sia un'esigenza di natura compensativa/perequativa, essendo indiscutibile che abbia ridotto il proprio impegno lavorativo per dedicarsi alle esigenze Parte_3 della casa coniugale e della famiglia fornendo così un contributo importante all'ampliamento e al consolidamento della posizione reddituale e patrimoniale del marito che ha potuto così raggiungere, anche grazie all'apporto della moglie, importanti risultati economici, con un consistente divario economico che ad oggi risulta difficilmente recuperabile. Sul punto, deve comunque evidenziarsi che le parti hanno scelto di
12 percorrere strade professionali molto diverse tra loro, le quali, già in partenza, offrivano diverse prospettive di carriera e di guadagno, aspetto quest'ultimo che deve quindi essere considerato nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile che non potrà essere quantificato nella misura richiesta da Parte_3
Ciò posto e nella determinazione del quantum, il Collegio, richiamati tutti i dati economici, patrimoniali e personali delle parti, tenuto conto dell'esigenza assistenziale e del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare nel senso sopra raffigurato, rilevato che, nonostante la sussistenza di un rilevante squilibrio delle rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti, , per NTroparte_3 quanto sopra, ha comunque subito una importante contrazione dei redditi rispetto al giudizio di separazione, considerato tutto quanto sopra esposto anche in merito alle differenti prospettive di carriera sottese alle professioni dalle parti prescelte, stima congruo ed equo determinare l'assegno divorzile a carico di CP_3
in favore di in misura non superiore all'assegno separativo, e cioè nell'importo di euro
[...] Parte_3
600,00 mensili (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT).
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza di NTroparte_3 IV (v. Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22289).
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza reciproca delle parti quanto alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e alla domanda di assegno divorzile, tenuto conto della soccombenza della resistente in ordine alla domanda relativa alle spese per la casa coniugale, tenuto conto dell'accoglimento delle domande in misura non superiore rispetto alla proposta conciliativa formulata dal ricorrente, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare la resistente alla rifusione della residua parte di 1/2 in favore del ricorrente. Si provvede come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, e con l'applicazione dei valori medi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di GA, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , Parte_1 Pt_2
e , in data 5.08.2001, a GA (trascritto presso gli atti dello Stato
[...] CP_1 CP_2 civile del Comune di GA al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A); pone a carico di , , con decorrenza dalla pubblicazione del presente Parte_1 Parte_2 provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, mediante il versamento a , entro il 5 di ogni mese, dell'importo CP_1 CP_2 mensile di euro 800,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie relative al figlio in base al protocollo di questo Tribunale che si riporta:
13 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Palazzago, via Don Giacomo Borsotti n. 2, a , CP_1
CP_2 pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] ex art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il CP_2 giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 600,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza di IV;
dichiara inammissibili le altre domande formulate dalla resistente;
condanna , a rifondere la misura di 1/2 delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2
, , che liquida nell'importo di € 2.630,00 per compenso professionale, oltre Parte_1 Parte_2
15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/2.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
GA, così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Liboria Maria Stancampiano
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