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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9152 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12/10/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Doriana Argiolu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/10/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nurallao.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/10/2002 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Nurallao, anno 2002, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Nurallao il 12.10.2002 e trascritto nei registri del comune di Nurallao al n. 7, anno 2002, parte II, serie A con annotazioni nei registri dello Stato civile a carico della cancelleria.
Pag. 2 di 3
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita a Genoni (SU) nella via
Padre Pietro Locci n. 10, al signor , proprietario esclusivo, Parte_1 che vi abiterà con la figlia non economicamente autosufficiente. Per_1
3. Stabilire che il signor versi alla signora la complessiva Pt_1 Pt_2 somma di 13.000,00 euro a titolo di liquidazione della quota di TFR spettante alla stessa mediante una prima tranche del 50% della predetta cifra in corrispondenza del versamento in favore del della prima quota di Pt_1
TFR che gli verrà liquidata e la parte residua (pari all'altra metà) al momento del percepimento da parte del signor del saldo del TFR da Pt_1 parte dello Stato, ciò nell'ipotesi in cui il TFR venga versato al signor
in due soluzioni, diversamente dovrà corrispondere l'intera cifra Pt_1 dovuta in un'unica soluzione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9152 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12/10/1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Doriana Argiolu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/10/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nurallao.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/10/2002 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Nurallao, anno 2002, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Nurallao il 12.10.2002 e trascritto nei registri del comune di Nurallao al n. 7, anno 2002, parte II, serie A con annotazioni nei registri dello Stato civile a carico della cancelleria.
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2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita a Genoni (SU) nella via
Padre Pietro Locci n. 10, al signor , proprietario esclusivo, Parte_1 che vi abiterà con la figlia non economicamente autosufficiente. Per_1
3. Stabilire che il signor versi alla signora la complessiva Pt_1 Pt_2 somma di 13.000,00 euro a titolo di liquidazione della quota di TFR spettante alla stessa mediante una prima tranche del 50% della predetta cifra in corrispondenza del versamento in favore del della prima quota di Pt_1
TFR che gli verrà liquidata e la parte residua (pari all'altra metà) al momento del percepimento da parte del signor del saldo del TFR da Pt_1 parte dello Stato, ciò nell'ipotesi in cui il TFR venga versato al signor
in due soluzioni, diversamente dovrà corrispondere l'intera cifra Pt_1 dovuta in un'unica soluzione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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