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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9853 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37965/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 30.10.2024, rimessa al Collegio con verbale del 09.10.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.11.2025
promossa da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. HEILEGGER HEIDI BARBARA presso il cui studio, sito in Vimercate (MB), Via Fiume n. 13, è elettivamente domiciliato
nei confronti di 2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente a [...] con l'Avv. TRISCARI PIETRA presso il cui studio, sito in Bergamo, Via Sant'Antonino n. 3, è elettivamente domiciliata
, nato il [...], in [...] curatore speciale, Avv. BELLMAN FRANCESCO, CP_2 che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18.11.2024.
pagina 1 di 16 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: Per parte attrice (precisate all'udienza del 09.10.2025 come da ricorso introduttivo, con rinuncia alle istanze istruttorie formulate in atti): Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, previ gli accertamenti e le declaratorie di legge, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa e respinta, 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
2) Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, in subordine, qualora in fase CP_2 istruttoria o in sede di CTU - ove la predetta venga disposta - emergano elementi che indichino la madre come inidonea ad occuparsi della prole e/o comunque l'affidamento alla stessa contrario all'interesse del minore, affidare in via esclusiva al padre;
CP_2
3) Disporre in ogni caso che il figlio minorenne sia collocato in via prevalente presso il CP_2 padre con facoltà dello stesso, in ragione dell'età, di incontrare la madre quando lo desideri, previo avviso e accordo tra i genitori, e comunque di regola a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
4) per l'effetto della modifica del collocamento, in virtù delle ragioni indicate in narrativa, revocare l'assegnazione della casa familiare alla signora ed assegnarla al CP_1 signor;
Parte_1
5) sempre per l'effetto della modifica del collocamento revocare altresì l'assegno di Euro 600,00 che il padre per il figlio minore e disporre in capo allo stesso unicamente l'obbligo di CP_2 Per_ versare l'assegno per la figlia maggiorenne , fissandolo in Euro 700,00 o nella diversa o minore somma ritenuta equa considerata anche la disponibilità paterna nel provvedere integralmente al mantenimento di rinunciando a richiedere un contributo materno;
CP_2 confermare la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno con i tempi e le modalità di cui alla sentenza di separazione, quindi 80% il padre e 20% la madre con la precisazione che i genitori non potranno opporsi ad un intervento, terapia o prescrizione medica e/o dentistica adducendo ragioni economiche ove vi sia l'indicazione di almeno due professionisti circa la necessità o comunque opportunità dell'intervento, terapia o prescrizione a tutela della salute della prole;
6) in subordine nella denegata ipotesi in cui questo Illustre Tribunale non ritenga sussistenti i presupposti per collocare il figlio minorenne in via prevalente presso il padre disporre il collocamento alternato settimanale per tempo paritetico presso entrambi i genitori con scambio del figlio il lunedì dopo la scuola e, per l'effetto, ridurre il contributo al mantenimento del figlio minorenne fissandolo in una somma non superiore ad Euro 300,00 ferma restando la Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne in misura di Euro 700,00 o nella diversa o minore somma ritenuta equa e la partecipazione dei genitori alle spese extra assegno con i tempi e le modalità di cui alla sentenza di separazione, quindi 80% il padre e 20% la madre con la precisazione che i genitori non potranno opporsi ad un intervento, terapia o prescrizione medica e/o dentistica adducendo ragioni economiche ove vi sia l'indicazione di pagina 2 di 16 almeno due professionisti circa la necessità o comunque opportunità dell'intervento, terapia o prescrizione a tutela della salute della prole;
7) Nella non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale non ritenga di poter accogliere la richiesta di modifica del collocamento del figlio minorenne né quella di disporre il collocamento alternato svolta in subordine, per le ragioni esposte in narrativa, fissare in una somma non superiore ad Euro 1.000,00 il contributo al mantenimento della prole a carico del padre o comunque in un importo inferiore a quello attuale;
8) confermare il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali prevedendo a supporto del figlio minorenne l'attivazione, recitus la riattivazione, dell'ADE (Assistenza Domiciliare CP_2
Educativa); indicare altresì i criteri del monitoraggio, in particolare le modalità di ascolto del minore;
9) confermare per ogni altro diverso o ulteriore aspetto la sentenza di separazione.
10) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio Ai sensi art. 473 bis 15 c.p.c. ove si ravvisi il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, si chiede di adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse della prole nei limiti delle domande svolte dal ricorrente, disponendo quindi l'immediata modifica del collocamento del minore e/o la riattivazione Contr dell Con il medesimo decreto fissare in tal caso entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti, assegnando all'istante un termine per la notifica.
Per parte convenuta (precisate all'udienza del 09.10.2025 come da memoria ex art. 473-bis.17 depositata in data 20.04.2025): Piaccia al Tribunale adito : In via preliminare : dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cassano d'Adda (MI)- atto numero 4, parte prima, anno 2024 tra la (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._2
d'Adda il 04/07/1974 e il (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
-chiede il rigetto della domanda di tutte le domanda formulate di modifica condizioni di affidamento del minore per i motivi dedotti in narrativa e nell'interesse del minore si insiste che sia nominato CP_2 un curatore speciale.
- chiede che nelle more di disporre le opportune indagini anche a mezzo specifica consulenza tecnica che valuti la personalità del anche alla luce di quanto processualmente è emerso e Parte_1 verifichi se sussistono elementi di pericolosità anche, in termini, di adeguatezza genitoriale del Pt_1 verso il minore . CP_2
- disporre l'allontanamento del minore dalla abitazione del padre adottando i provvedimenti CP_2 opportuni e conseguenziali ivi incluso una diversa collocazione del minore se ritenuto necessario presso l'abitazione della nonna in Cassano D'Adda -via S D'acquisto n. 9 –
- la sig.ra per sé e per i minori chiede che il tribunale si pronuncia in ordine alla CP_1 violenza domestica esercitata dal nella forma evidenziata e, conseguentemente previo Pt_1 accertamento dei danni economici e alla salute della sig.ra e del figlio minore e , se c'è CP_1 Per_ consenso anche nei confronti della figlia e all'esito condanni il al pagamento del Parte_1
pagina 3 di 16 risarcimento dei danni patrimoniale e alla salute nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio o secondo equità.
- Ordini al di cessare ogni azione che possa arrecare danno agli interessi della famiglia Parte_1
e se accertato e/o ritenuto che il abbia violato gli obblighi e pregiudicato l'interesse della Pt_1 famiglia adottare ogni provvedimento sanzionatorio o risarcitorio che si riterrà.
- disporre una modifica dell'assegno di mantenimento a favore minori in ragione della condizione di sovraindebitamento causato dalla ai danni della in quanto Parte_1 CP_1 sussisterebbero fenomeni di elusione fiscale ai danni della convenuta che hanno provocato un peggioramento diretto e indiretto condizioni economiche connesse al comportamento illecito del Pt_1
[...]
- In via Istruttoria: sia disposta consulenza contabile/ fiscale sulla condizione economica, patrimoniale del in ragione delle risultanze emergenti dalle stesse dichiarazioni e di Parte_1 essere appropriato dei benefici fiscali di pertinenza della comproprietaria Rideterminare sull'adeguatezza dell'assegno come determinato in sede di separazione incaricando, se necessario la GDF, per ulteriori indagini, per quanto di loro competenza.
- In via istruttoria sia disposta consulenza medico legale, sui danni alla salute subiti dalla CP_1
e dei minori
[...]
Con condanna alle spese del giudizio.
Per in persona del curatore speciale, avv. Bellman (parzialmente modificate CP_2 all'udienza del 09.10.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie formulate in atti): A parziale modifica delle proprie conclusioni, il curatore speciale ha chiesto disporsi la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, richiamando, nel resto, le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata in data 06.06.2025, di seguito integralmente trascritte: A. In via principale e nel merito II. a parziale modifica della sentenza di separazione n. 1336/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 05.02.2024, confermare i tempi di cura paritetici attualmente in essere, mantenendo la residenza anagrafica del minore in Via Leonardo da Vinci n. 43, Cassano d'Adda (MI); III. porre a carico del padre un contributo economico di Euro 600,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, importo rivalutabile in base all'ISTAT come per Legge;
IV. Porre a carico del padre la misura dell'80% delle spese straordinarie necessarie per CP_2 come da sentenza di separazione n. 1336/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 05.02.2024, ed il restante 20% in capo alla madre.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassano Parte_1 CP_1
d'Adda (MI) il 27 marzo 2004 (atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n. 4, parte I, anno 2004).
pagina 4 di 16 Dalla loro unione sono nati a Treviglio (BG) , il 05.10.2005 (maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente) e il 26.11.2009. CP_2
Con sentenza n. 1336/2024 emessa il 18.10.2023 e pubblicata il 05.02.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi addebitandone la responsabilità alla moglie e disponendo altresì l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente CP_2 del minore presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (con mutuo sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e oneri condominiali a carico degli stessi come per legge), la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali con pernottamento e il contributo paterno nel mantenimento della prole nella somma complessiva di € 1.600 (€ 600 per ed € 1.000 per ) oltre all'80% delle spese CP_2 Per_1 straordinarie. Il Tribunale ha infine incaricato i SS competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, invitando entrambi i genitori ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido del figlio minore in via CP_2 condivisa ad entrambi i genitori (ovvero, in subordine, l'affido esclusivo al padre, in caso di elementi di inidoneità della madre emersi all'esito di CTU o istruttoria medio tempore disposta) e il collocamento prevalente del minore presso il padre, con facoltà del ragazzo di scegliere quando incontrare la madre, previo avviso e accordo tra i genitori. Per effetto della richiesta modifica del collocamento del minore, il ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale alla madre (da assegnarsi conseguentemente al padre) e del contributo paterno nel mantenimento del minore confermando invece l'obbligo del padre di CP_2 contribuire nel mantenimento della figlia maggiorenne per un importo mensile di € 700 e di Per_1 concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli in ragione dell'80%. In subordine, il ha chiesto disporsi il collocamento del minore in via paritetica alternata su base Pt_1 settimanale e il contributo paterno nel mantenimento dello stesso in € 300 mensili, confermando nel resto per quanto di ragione. Con decreto del 12.11.2024 il Giudice delegato, letto il ricorso introduttivo, ha fissato l'udienza di prima comparizione al 06.05.2025, incaricando i Servizi sociali del Comune di Cassano d'Adda di inviare una relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare che desse contezza dell'andamento delle frequentazioni del minore con i genitori, dell'effettività e dell'andamento dei percorsi di sostegno disposti, dell'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità, segnalando se l'attuale scansione degli incontri con i genitori fosse conforme al benessere del minore. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2025 si è costituita in CP_1 giudizio e, contestando quanto asserito da parte attrice, salva l'adesione alla richiesta pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi, previa indagine anche a mezzo di CTU sulla personalità del Pt_1
l'allontanamento del minore dall'abitazione del padre, ordinando al padre di cessare ogni condotta pregiudizievole per gli interessi del nucleo e condannando il medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla salute di moglie e figli. Parte convenuta ha altresì chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento a favore della prole, disponendo a tal fine CTU contabile sulla consistenza patrimoniale ed economica del Pt_1
pagina 5 di 16 All'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ritenuto che, nelle opposte e contrapposte letture che i genitori hanno fornito del benessere del minore e nella esasperata conflittualità tra le parti come evincibile dalla scansione processuale che ha portato al deposito del presente ricorso dopo quattro anni di giudizio e dalla pendenza di numerosi procedimenti civili e penali, fosse necessario attivarsi a tutela di nominando nel suo interesse un curatore speciale capace, previo confronto con i Servizi sociali, CP_2 con gli insegnanti del minore, con la nonna materna e con i professionisti che hanno supportato psicologicamente il minore (la dottoressa , di dare voce processuale autonoma al ragazzo nella CP_5 totale incapacità dei genitori di rappresentarne unitariamente gli interessi in giudizio pur nella regolamentazione condivisa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha nominato l'Avv. Francesco Bellman curatore speciale del minore e ha rinviato il procedimento all'udienza del 18.06.2025 per procedere all'ascolto di e , ritenendo l'adempimento indispensabile anche ai CP_2 Per_1 fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei. A tale udienza il Giudice, preso atto della sopravvenienza di altre due denunce penali dichiarata dalla difesa materna a riprova della estrema conflittualità paterna agita su tutti i fronti possibili, ritenuto necessario consentire ai genitori la lettura delle dichiarazioni dei ragazzi per una compiuta e motivata articolazione delle domande da porre al Tribunale, all'esito dell'ascolto di e ha rinviato il CP_2 Per_1 procedimento all'udienza del 09.10.2025. Alla suddetta udienza il Giudice, respinte le istanze istruttorie articolate dalla convenuta in quanto non necessarie ai fini della decisione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attivazione ex art. 473-bis.2 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, sulle conclusioni precisate, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei vista l'imminente decisione del Tribunale, ha ordinato la discussione orale della causa. All'esito della discussione orale, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio in camera di consiglio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
*** Il materiale probatorio. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande formulate dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento (la documentazione prodotta dalle parti, le relazioni dei Servizi sociali incaricati e l'ascolto della prole) consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Pertanto, come già disposto dal Giudice delegato all'udienza del 09.10.2025, il Collegio, preso atto della rinuncia di parte attrice e del curatore speciale alle istanze istruttorie dagli stessi articolate, respinge le istanze istruttorie formulate da parte convenuta in quanto irrilevanti ai fini del decidere ( nella memoria ex art 473 bis. 17 n. 2 c.p.c. la parte convenuta ha chiesto, in via istruttoria: sia disposta consulenza contabile/ fiscale sulla condizione economica, patrimoniale del in ragione Parte_1 delle risultanze emergenti dalle stesse dichiarazioni e di essere appropriato dei benefici fiscali di pagina 6 di 16 pertinenza della comproprietaria Rideterminare sull'adeguatezza dell'assegno come determinato in sede di separazione incaricando, se necessario la GDF, per ulteriori indagini, per quanto di loro competenza.
- In via istruttoria sia disposta consulenza medico legale, sui danni alla salute subiti dalla CP_1
e dei minori.)
[...]
La pronuncia di scioglimento del matrimonio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 21 gennaio 2021 e il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 1336/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 18 ottobre 2023 e pubblicata il 5 febbraio 2024; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 29 ottobre 2024. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Le allegazioni di violenza domestica della moglie e la richiesta risarcitoria. La moglie resistente ha allegato di esser vittima di violenza psicologica ed economica esercitata dal marito nei suoi confronti – il marito ha promosso nei suoi confronti numerosi procedimenti penali e civili pretestuosi costringendola ad onerosi esborsi per spese legali- e di temere le conseguenze di detta violenza agita, in modo sottile, anche sul figlio CP_2
La documentazione depositata dalle parti (e dalla stessa moglie resistente) non consente né di ritenere che la donna sia vittima di violenza domestica da parte del marito né che il padre abbia comportamenti manipolatori nei confronti del figlio come meglio di dirà infra. CP_2
Quanto al primo profilo sia sufficiente evidenziare che:
1) La sentenza di separazione ha addebitato la separazione alla moglie per violazione del dovere coniugale accertando la sussistenza di una relazione adulterina con il sig . Detta Per_2 sentenza è passata in giudicato;
2) I coniugi ed il sig. hanno ritenuto di richiedere reciprocamente tutela penale per le Per_2 alterne vicende che li hanno interessati e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 6 maggio 2025 emerge che sono pendenti i seguenti procedimenti penali le cui vicende non sono completamente documentate :
- GDP di Treviglio imputato Forza assoluzione in primo grado per minacce nei confronti del;
pronuncia appellata dal sig;
Per_2 Per_2
- GDP Milano imputato Forza, minacce in danno di , prima udienza 27 maggio Per_2
2025;
pagina 7 di 16 - Due procedimenti penali in cui il sig è imputato di calunnia e violenza privata e Per_2 molestia, definiti con sentenze di assoluzione in primo grado Rif sentenze Tribunale di Milano n. 2610/24 e 4277/2024
- Tre procedimenti in cui la sig. è indagata per 388 c.p. e 570 bis c.p. e sottrazione di CP_1 garanzia di credito;
- Un procedimento a Bergamo per diffamazione in cui è imputata la sig. CP_1
3) Le parti hanno poi dato atto della pendenza presso il Tribunale di Milano dei seguenti procedimenti civili (non documentati)
1182/24 esecuzione immobiliare 8219/23 esecuzione mobiliare 7846/2024 Pignoramento autovettura
Diversi procedimenti per pignoramento su banche 8219/2023;
La mole e la tipologia dei procedimenti pendenti tra le parti -ed i due neo costituiti nuclei- è sintomatica e restitutoria non già della violenza allegata dalla difesa resistente, ma di una conflittualità giudiziaria agita dai coniugi (dal marito in via mediata e dalla moglie attraverso il sig. ) in Per_2 tutte le sedi preposte. Quanto sopra comprova la ricerca di un'idea asimmetrica – e speculare- di “giustizia” che, nei fatti, si traduce -e si è tradotta- in reciproci e defatiganti scontri (osservati direttamente anche dal giudice delegato nel presente procedimento con concreto pregiudizio anche economico per le parti) che, però, non deve nè può tradursi nell'adozione dei provvedimenti di tutela (non meglio declinati) richiesti in favore della sig. ra CP_1
Si osserva, infine, che parte resistente non ha provato – né richiesto di provare- alcuno degli elementi costituitivi posti a fondamento della domanda risarcitoria genericamente avanzata (fatto illecito, nesso di casualità e danno subito) con la conseguenza che detta domanda deve essere respinta
L'esercizio della responsabilità genitoriale. In sede di separazione personale, il Tribunale di Milano ha disposto l'affido del figlio minore CP_2
(essendo la figlia medio tempore divenuta maggiorenne) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento del minore in via prevalente presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati (venerdì-lunedì), oltre a due giorni infrasettimanali con pernottamento (lunedì e martedì). Sin dalla fase della separazione, è stato demandato ai Servizi sociali territorialmente competenti (Comune di GO per il padre e Comune di Cassano d'Adda per madre e prole) l'incarico di avviare e proseguire anche all'esito del procedimento il monitoraggio del nucleo familiare e, nella disponibilità delle parti, di avviare un percorso di supporto alla genitorialità (con incontri anche congiunti) al fine di sostenere i genitori nel difficile superamento del clima di astio e conflittualità interno alla coppia genitoriale. Il risalente coinvolgimento dei SS a tutela dei figli consente una lettura diacronica della relazione tra i genitori e, per quanto di rilievo, della relazione di con i genitori. Pur con i limiti di ciascuno, i SS CP_2
pagina 8 di 16 del Comune di GO, già nel 20221 evidenziavano la singolare conflittualità agita tra gli adulti evidenziando, , buone competenze paterne nella relazione con entrambi i figli;
la relazione Pt_2 domiciliare della cooperativa Koinè dell'8 giugno 2023 attestava, poi, la positività ed autenticità della relazione di con il padre evidenziando, già in allora, maggiori difficoltà nella relazione con la CP_2 mamma2
Dette caratteristiche dei legami sono state confermate nelle relazioni di aggiornamento richieste nel presente procedimento. I SS hanno, infatti, messo in luce come i genitori, individualmente intesi, appaiano idonei a svolgere in modo costante e responsabile il proprio ruolo genitoriale, mostrandosi entrambi interessati ai bisogni di di e presenti, sia economicamente sia affettivamente, nella vita dei figli. CP_2
Il nodo problematico della vicenda familiare continua ad essere rappresentato dalla dinamica fortemente conflittuale della coppia, che si traduce in importanti, e allo stato ancora insuperabili, fatiche nella gestione condivisa della genitorialità, spesso sfociata in stalli decisionali rispetto alle scelte d'interesse della prole (cfr. necessità di apparecchio dentistico, rinnovo passaporto, iscrizione a basket). In particolare, i SS del Comune di Cassano d'Adda hanno evidenziato che “le scelte educative riguardanti i figli vengono tuttora prese in modo autoreferenziale da ciascun genitore. Tale collocazione ha delle ricadute sul piano interattivo-comunicativo con delle ripercussioni sui figli.” (cfr. relazione del 10.02.2025). Anche i SS del Comune di GO, territorialmente competenti in ragione della residenza paterna, hanno riportato che “i rapporti con l'ex coniuge permangono molto conflittuali e le comunicazioni prive di circolarità. Più in generale, il signor riconosce che l'assenza di una comunicazione Pt_1 efficiente tra lui e la signora determina l'impossibilità a gestire la bigenitorialità: i contatti tra CP_1 loro esistono per dipanare aspetti specificatamente economici.” (cfr. relazione del 10.02.2025). La descritta conflittualità è stata inoltre ampiamente apprezzata dal Giudice delegato nel corso del procedimento: i plurimi procedimenti civili e penali reciprocamente incardinati (molti dei quali tuttora pendenti) e la contrapposta visione dei bisogni e delle esigenze di hanno, infatti, mostrato con CP_2 evidenza la totale incapacità delle parti di instaurare un confronto sano e funzionale agli interessi della prole. Tuttavia, la descritta incapacità non può tradursi, tenuto conto dell'età di e dei fisiologici limiti di CP_2 intervento dei SS di due Comuni differenti nell'operare in situazioni ove le problematiche attengono alla sola incapacità di comunicazione degli adulti con ragazzi grandi, in una limitazione della responsabilità genitoriale come richiesta dal curatore speciale. A ciò si aggiunga che entrambi i genitori si sono dimostrati, nei fatti, capaci a rispondere – seppur, concretamente, in via disgiunta e individuale – ai bisogni di sostenendo attivamente il ragazzo CP_2 nelle fasi più complicate del suo percorso di crescita;
inoltre, in occasione dell'ascolto non ha CP_2 mostrato problematiche relazionali con i genitori, ai quali è abituato indistintamente a rivolgersi e con i quali indifferentemente si confronta. Alla luce delle suddette considerazioni deve essere confermato l'assetto attualmente vigente, che rimane, nel contesto dato, il quadro regolatorio maggiormente rispondente agli interessi di il CP_2 quale – sebbene affaticato dalla vicenda separativa dei genitori e dalla delicata fase adolescenziale che sta attraversando – ha come riferimento entrambe le figure genitoriali, comunque adeguatamente sintonizzate sui suoi bisogni ed esigenze anche tento conto dell'adesione degli adulti e del minore al programma PIPPI3 .
Devono altresì essere confermati gli incarichi già affidati ai SS dei Comuni di GO e di Cassano d'Adda, per quanto di rispettiva competenza, i quali – in collaborazione con le competenti ASST – dovranno mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e proseguire i percorsi già avviati in favore dei genitori e della prole, provvedendo, in particolare a:
- Proseguire il percorso disgiunto di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei percorsi di sostegno al nucleo, un percorso che preveda incontri congiunti con i genitori, al fine di favorire il recupero di un canale comunicativo diretto e funzionale all'interesse di entrambi i figli della coppia;
- Avviare/riprendere, laddove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso psicoterapeutico in favore di che accompagni il minore nella rielaborazione del proprio CP_2 vissuto all'interno della dinamica disfunzionale istaurata dai genitori, nel superamento dell'eventuale conflitto di lealtà che si è trovato ad affrontare, sempre nel rispetto della volontà e della condizione di benessere psico-fisico del ragazzo;
- Proseguire il già avviato progetto P.I.P.P.I. (anche in sostituzione del precedente percorso di ADM), al fine di accompagnare i genitori nella ricostruzione di un fronte comune nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, avendo cura delle esigenze del figlio minore e CP_2 agendo in modo funzionale al suo primario interesse. Quanto al collocamento del minore e alla regolamentazione delle frequentazioni tra lo stesso e il genitore non collocatario, deve prendersi atto delle conclusioni dei SS del Comune di GO, che rispetto al rapporto padre-figlio, hanno osservato che “Il signor sottolinea come il rapporto con Pt_1 il figlio si è rinforzato da quando trascorrono più tempo insieme, e il ragazzo manifesta di CP_2 volerne trascorrere ancora di più, e soprattutto il minore esprime una sicurezza emotiva che gli permette di esprimersi più liberamente nei suoi bisogni, come peraltro riscontrato anche dal servizio scrivente. … I colloqui con il signor hanno messo in evidenza il costante impegno nei confronti Pt_1 di , un impegno affettivo, economico e di sostegno e la sua buona capacità di cura è strettamente CP_2 connessa con le sue buone capacità organizzative. La chiusura emotiva di si sta stemperando a CP_2 beneficio di una presa di coscienza e di consapevolezza che gli permette di utilizzare le sue risorse personali. Tale apertura è stata favorita, non solo dalla presenza costante del padre nella vita del ragazzo ma anche dall'intervento attivo, ormai concluso, dell'educatrice domiciliare Dr.ssa
[...] presso la residenza del Signor . Il Progetto PIPPI, proposto come valida alternativa CP_6 Pt_1 3 pagina 10 di 16 Contr all' , si prefigge, grazie a una mescolanza di linguaggi e dalla multidisciplinarità dell'intervento, di proseguire sul solco lasciato dalla Dr.ssa (cfr. relazione del 10.02.2025). CP_6
Pertanto, anche in considerazione della chiara e sofferta volontà espressa dal minore all'udienza del 18.06.2025 (quando, commosso, ha chiesto di poter stare più con il papà nella comprensibile paura di
“fare rimanere male la mamma”), ritiene il Collegio opportuno disporre il collocamento del minore presso l'abitazione paterna e la regolamentazione delle frequentazioni madre-figlio a fine settimana alternati dal giovedì al lunedì, con possibilità per e la madre di accordarsi liberamente per CP_2 incontrarsi anche nei giorni di spettanza paterna con comunicazione al padre. La frequentazione durante le festività e gli altri periodi di sospensione scolastica seguirà il criterio dell'alternanza, alla stregua di quanto sino ad ora avvenuto come meglio dettagliato in dispositivo coma da sentenza separativa.
L'assegnazione della casa familiare. Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Cassano D'Adda (MI), Via Leonardo da Vinci n. 43, alla madre, in ragione del fatto che – sebbene il collocamento prevalente del minore sia stato trasferito, per le ragioni sopra esposte, presso l'abitazione paterna – rimane collocata presso la madre la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente , risultando Per_1 pregiudizievole per la stessa e, in ogni caso, ingiustificato, un mutamento della vigente statuizione.
Il contributo nel mantenimento della prole. In sede di separazione dei coniugi, il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole versando alla madre la somma complessiva di € 1.600 al mese, suddividendo l'importo in € 1.000 per (tenuto conto, in ragione dell'interruzione della loro frequentazione per Per_1 volontà della figlia, dell'assenza di oneri di cura diretti a capo del padre) e in € 600 per (in CP_2 considerazione del collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori). Inoltre, attesa la disparità economica delle parti, il concorso nel pagamento delle spese straordinarie relative alla prole è stato ripartito in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha chiesto, in via principale, la revoca del contributo paterno a favore del figlio sul presupposto che il minore venisse collocato in via CP_2 prevalente presso il padre, rimettendo la frequentazione madre-figlio ai liberi accordi, e la riduzione del contributo paterno nel mantenimento di in € 700. Per_1
Di contro, parte convenuta ha chiesto l'aumento del contributo paterno nel mantenimento dei figli “in ragione della condizione di sovraindebitamento causato da ai danni della Parte_1 CP_1
” (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2025).
[...]
Ciò posto, dalla documentazione acquisita in atti si evince che: : Parte_1
- Presta attività lavorativa presso CREDEM – Euromobiliare Private Banking con contratto a tempo indeterminato e inquadramento “QD 4° livello” e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 7.660 (cfr. 730/2021 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2020 pari ad
€ 140.420 e quindi circa € 89.895 netti all'anno; 730/2022 che registra un reddito imponibile pagina 11 di 16 prodotto nel 2021 pari ad € 137.230 e quindi circa € 88.647 netti all'anno; 730/2023 pari ad € 158.345 e quindi € 99.770 netti all'anno; 730/2023 pari ad € 140.395 e quindi € 89.417). Con dichiarazione del 28.10.2024 il datore di lavoro del Forza ha precisato che trattasi di retribuzione composta da una componente fissa di circa € 140.000 lordi annui (retribuzione + patto di non concorrenza) e di una componente variabile (“premio performance”, “sistema premiante crescita”, “speciale gratifica”) che nel triennio 2021-2023 è stata pari a circa € 13.961 nel 2021, € 36.330 nel 22 ed € 17.596 nel 2023 (cfr. doc. 14).
- È cointestatario al 50%, assieme alla moglie, del contratto di mutuo gravante sulla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, avente rata mensile complessiva di circa € 1.326 (pro quota circa € 660) con scadenza 2037.
- Attualmente vive in un immobile che gli viene concesso in locazione per un canone mensile comprensivo di spese di € 750;
- È titolare di due conti corrente accesi presso CREDEM, l'uno con saldo attivo al 30.09.2024 pari a circa € 4.280 e l'altro con saldo attivo al 30.09.2024 pari a circa € 7.475, nonché cointestatario insieme alla moglie di altro conto CREDEM, il cui saldo attivo al 30.09.2024 era pari a circa € 660.
- È altresì titolare di una polizza in caso di morte e invalidità permanente con premio annuo di circa € 1.841.
CP_1
- Svolge attività lavorativa con contratto part time presso AGAPE s.c.s., oltre a prestazioni occasionali in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la piscina In Sport S.r.l. SSD, percependo una retribuzione complessiva di circa € 1.100 netti al mese (cfr. 730/2022 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2021 pari ad € 13.854; 730/2023 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2022 pari ad € 14.476; CUD2024 che registra un reddito da lavoro dipendente prodotto nel 2023 di € 15.198 oltre ad € 46,50 a titolo di compenso parasubordinato sportivo);
- Vive, unitamente alla prole, nella casa familiare di cui è comproprietaria insieme al marito in ragione del 50%, sulla quale grava un onere di mutuo – cointestato tra le parti – avente rata mensile complessiva di circa € 1.326 (pro quota circa € 660) con scadenza 2037;
- È altresì comproprietaria, insieme alla madre (signora e per effetto della Controparte_8 successione ereditaria paterna, del 25% dell'immobile sito in Cassano d'Adda, via salvo d'Acquisto n. 9b;
- È titolare di un conto corrente presso Deutsche Bank e BCC Treviglio, oltre che di una carta prepagata Hype e di un conto postale, tutti con saldi irrisori. È altresì cointestataria, insieme alla madre, di un conto corrente acceso presso Intesa e, insieme a di un conto Parte_1 corrente presso Credem. Rileva, dunque, il Collegio che la situazione economica delle parti rispecchia quasi totalmente l'equilibrio già valutato in sede di separazione personale dei coniugi. In particolare, risultano confermati i seguenti elementi: la netta disparità reddituale tra le parti, che vede rappresentare il coniuge decisamente più debole a fronte della rilevante capacità CP_1 lavorativa di l'assenza di oneri di cura diretti in capo al padre rispetto alla figlia, Parte_1 pagina 12 di 16 maggiorenne ma non economicamente indipendente, (che non vede né sente il padre da gennaio Per_1
2023). A subire una modifica è, invece, il collocamento del figlio minore il quale – precedentemente CP_2 collocato in via paritetica presso entrambi i genitori – viene ora collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna, con conseguente nuovo equilibrio tra le parti rispetto agli oneri di cura diretti sostenuti per il minore pur nelle ampie frequentazioni materne. Tale circostanza, pur apprezzata unitamente agli elementi sopra descritti, impone di parzialmente modificare il contributo economico sostenuto dal padre in favore del minore. Pertanto, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole versando alla madre, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, l'importo complessivo di € 1.300,00 (così suddivisi: € 1.000 per ed € Per_1
300 per e di continuare a concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ad entrambi CP_2
i figli in ragione dell'80%.
L'AUU per entrambi figli deve essere percepito pe rinetro dalla madre quale ulteriore forma di mantenimento
Le spese di lite. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della soccombenza di parte attrice con riferimento all'assegnazione della casa famigliare ed alle domande economiche e della soccombenza di parte convenuta con riferimento alle tempistiche di incontro con il minore ed alle richieste risarcitorie genitorialità, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 37965 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a Cassano d'Adda il 27 marzo 2004 (atto iscritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n. 4, parte I, anno 2004);
2. Conferma l'affido del figlio minore nato a Treviglio (BG) il [...], in [...] CP_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso il padre;
3. Dispone che la frequentazione tra e la madre, salvo diversi e migliori accodi tra i genitori CP_2
e tenuto conto della volontà del minore, avvenga a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
4. Dispone che la frequentazione durante le festività e gli altri periodi di sospensione scolastica segua il criterio dell'alternanza, alla stregua di quanto sino ad ora avvenuto e stabilito in sentenza separativa ( nei periodi delle feste natalizie ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano ed il giorno di capodanno (compreso il pernottamento) con quello dell'Epifania; vacanze Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; vacanze estive due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori in un periodo da determinare entro la fine del mese di maggio;
pagina 13 di 16 5. Incarica i SS dei Comuni di GO e di Cassano d'Adda, per quanto di rispettiva competenza, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Proseguire il percorso disgiunto di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei percorsi di sostegno al nucleo, un percorso che preveda incontri congiunti con i genitori, al fine di favorire il recupero di un canale comunicativo diretto e funzionale all'interesse di entrambi i figli della coppia;
- Avviare/riprendere, laddove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso psicoterapeutico in favore di che accompagni il minore nella rielaborazione del CP_2 proprio vissuto all'interno della dinamica disfunzionale istaurata dai genitori, nel superamento dell'eventuale conflitto di lealtà che si è trovato ad affrontare, sempre nel rispetto della volontà e della condizione di benessere psico-fisico del ragazzo;
- Proseguire il già avviato progetto P.I.P.P.I. (anche in sostituzione del precedente percorso di ADM), al fine di accompagnare i genitori nella ricostruzione di un fronte comune nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, avendo cura delle esigenze del figlio minore e agendo in modo funzionale al suo primario interesse;
CP_2
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza la somma mensile complessiva di € 1.300,00 (così suddivisi: € 1.000 per ed € 300 per Per_1
, oltre all'80% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Linee Guida CP_2 approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione pagina 14 di 16 informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) Respinge le domande risarcitorie avanzata da parte resistente
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Cassano d'Adda e di GO.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr doc parte resistente, privo di riferimento alfanumerico denominato relazione GO 2 Cfr doc. parte resistente, privo di riferimento alfanumerico denominato ADM Koinè pagina 9 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 30.10.2024, rimessa al Collegio con verbale del 09.10.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.11.2025
promossa da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. HEILEGGER HEIDI BARBARA presso il cui studio, sito in Vimercate (MB), Via Fiume n. 13, è elettivamente domiciliato
nei confronti di 2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente a [...] con l'Avv. TRISCARI PIETRA presso il cui studio, sito in Bergamo, Via Sant'Antonino n. 3, è elettivamente domiciliata
, nato il [...], in [...] curatore speciale, Avv. BELLMAN FRANCESCO, CP_2 che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18.11.2024.
pagina 1 di 16 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: Per parte attrice (precisate all'udienza del 09.10.2025 come da ricorso introduttivo, con rinuncia alle istanze istruttorie formulate in atti): Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, previ gli accertamenti e le declaratorie di legge, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa e respinta, 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
2) Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, in subordine, qualora in fase CP_2 istruttoria o in sede di CTU - ove la predetta venga disposta - emergano elementi che indichino la madre come inidonea ad occuparsi della prole e/o comunque l'affidamento alla stessa contrario all'interesse del minore, affidare in via esclusiva al padre;
CP_2
3) Disporre in ogni caso che il figlio minorenne sia collocato in via prevalente presso il CP_2 padre con facoltà dello stesso, in ragione dell'età, di incontrare la madre quando lo desideri, previo avviso e accordo tra i genitori, e comunque di regola a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
4) per l'effetto della modifica del collocamento, in virtù delle ragioni indicate in narrativa, revocare l'assegnazione della casa familiare alla signora ed assegnarla al CP_1 signor;
Parte_1
5) sempre per l'effetto della modifica del collocamento revocare altresì l'assegno di Euro 600,00 che il padre per il figlio minore e disporre in capo allo stesso unicamente l'obbligo di CP_2 Per_ versare l'assegno per la figlia maggiorenne , fissandolo in Euro 700,00 o nella diversa o minore somma ritenuta equa considerata anche la disponibilità paterna nel provvedere integralmente al mantenimento di rinunciando a richiedere un contributo materno;
CP_2 confermare la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno con i tempi e le modalità di cui alla sentenza di separazione, quindi 80% il padre e 20% la madre con la precisazione che i genitori non potranno opporsi ad un intervento, terapia o prescrizione medica e/o dentistica adducendo ragioni economiche ove vi sia l'indicazione di almeno due professionisti circa la necessità o comunque opportunità dell'intervento, terapia o prescrizione a tutela della salute della prole;
6) in subordine nella denegata ipotesi in cui questo Illustre Tribunale non ritenga sussistenti i presupposti per collocare il figlio minorenne in via prevalente presso il padre disporre il collocamento alternato settimanale per tempo paritetico presso entrambi i genitori con scambio del figlio il lunedì dopo la scuola e, per l'effetto, ridurre il contributo al mantenimento del figlio minorenne fissandolo in una somma non superiore ad Euro 300,00 ferma restando la Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne in misura di Euro 700,00 o nella diversa o minore somma ritenuta equa e la partecipazione dei genitori alle spese extra assegno con i tempi e le modalità di cui alla sentenza di separazione, quindi 80% il padre e 20% la madre con la precisazione che i genitori non potranno opporsi ad un intervento, terapia o prescrizione medica e/o dentistica adducendo ragioni economiche ove vi sia l'indicazione di pagina 2 di 16 almeno due professionisti circa la necessità o comunque opportunità dell'intervento, terapia o prescrizione a tutela della salute della prole;
7) Nella non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale non ritenga di poter accogliere la richiesta di modifica del collocamento del figlio minorenne né quella di disporre il collocamento alternato svolta in subordine, per le ragioni esposte in narrativa, fissare in una somma non superiore ad Euro 1.000,00 il contributo al mantenimento della prole a carico del padre o comunque in un importo inferiore a quello attuale;
8) confermare il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali prevedendo a supporto del figlio minorenne l'attivazione, recitus la riattivazione, dell'ADE (Assistenza Domiciliare CP_2
Educativa); indicare altresì i criteri del monitoraggio, in particolare le modalità di ascolto del minore;
9) confermare per ogni altro diverso o ulteriore aspetto la sentenza di separazione.
10) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio Ai sensi art. 473 bis 15 c.p.c. ove si ravvisi il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, si chiede di adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse della prole nei limiti delle domande svolte dal ricorrente, disponendo quindi l'immediata modifica del collocamento del minore e/o la riattivazione Contr dell Con il medesimo decreto fissare in tal caso entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti, assegnando all'istante un termine per la notifica.
Per parte convenuta (precisate all'udienza del 09.10.2025 come da memoria ex art. 473-bis.17 depositata in data 20.04.2025): Piaccia al Tribunale adito : In via preliminare : dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cassano d'Adda (MI)- atto numero 4, parte prima, anno 2024 tra la (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._2
d'Adda il 04/07/1974 e il (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
-chiede il rigetto della domanda di tutte le domanda formulate di modifica condizioni di affidamento del minore per i motivi dedotti in narrativa e nell'interesse del minore si insiste che sia nominato CP_2 un curatore speciale.
- chiede che nelle more di disporre le opportune indagini anche a mezzo specifica consulenza tecnica che valuti la personalità del anche alla luce di quanto processualmente è emerso e Parte_1 verifichi se sussistono elementi di pericolosità anche, in termini, di adeguatezza genitoriale del Pt_1 verso il minore . CP_2
- disporre l'allontanamento del minore dalla abitazione del padre adottando i provvedimenti CP_2 opportuni e conseguenziali ivi incluso una diversa collocazione del minore se ritenuto necessario presso l'abitazione della nonna in Cassano D'Adda -via S D'acquisto n. 9 –
- la sig.ra per sé e per i minori chiede che il tribunale si pronuncia in ordine alla CP_1 violenza domestica esercitata dal nella forma evidenziata e, conseguentemente previo Pt_1 accertamento dei danni economici e alla salute della sig.ra e del figlio minore e , se c'è CP_1 Per_ consenso anche nei confronti della figlia e all'esito condanni il al pagamento del Parte_1
pagina 3 di 16 risarcimento dei danni patrimoniale e alla salute nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio o secondo equità.
- Ordini al di cessare ogni azione che possa arrecare danno agli interessi della famiglia Parte_1
e se accertato e/o ritenuto che il abbia violato gli obblighi e pregiudicato l'interesse della Pt_1 famiglia adottare ogni provvedimento sanzionatorio o risarcitorio che si riterrà.
- disporre una modifica dell'assegno di mantenimento a favore minori in ragione della condizione di sovraindebitamento causato dalla ai danni della in quanto Parte_1 CP_1 sussisterebbero fenomeni di elusione fiscale ai danni della convenuta che hanno provocato un peggioramento diretto e indiretto condizioni economiche connesse al comportamento illecito del Pt_1
[...]
- In via Istruttoria: sia disposta consulenza contabile/ fiscale sulla condizione economica, patrimoniale del in ragione delle risultanze emergenti dalle stesse dichiarazioni e di Parte_1 essere appropriato dei benefici fiscali di pertinenza della comproprietaria Rideterminare sull'adeguatezza dell'assegno come determinato in sede di separazione incaricando, se necessario la GDF, per ulteriori indagini, per quanto di loro competenza.
- In via istruttoria sia disposta consulenza medico legale, sui danni alla salute subiti dalla CP_1
e dei minori
[...]
Con condanna alle spese del giudizio.
Per in persona del curatore speciale, avv. Bellman (parzialmente modificate CP_2 all'udienza del 09.10.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie formulate in atti): A parziale modifica delle proprie conclusioni, il curatore speciale ha chiesto disporsi la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, richiamando, nel resto, le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata in data 06.06.2025, di seguito integralmente trascritte: A. In via principale e nel merito II. a parziale modifica della sentenza di separazione n. 1336/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 05.02.2024, confermare i tempi di cura paritetici attualmente in essere, mantenendo la residenza anagrafica del minore in Via Leonardo da Vinci n. 43, Cassano d'Adda (MI); III. porre a carico del padre un contributo economico di Euro 600,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, importo rivalutabile in base all'ISTAT come per Legge;
IV. Porre a carico del padre la misura dell'80% delle spese straordinarie necessarie per CP_2 come da sentenza di separazione n. 1336/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 05.02.2024, ed il restante 20% in capo alla madre.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassano Parte_1 CP_1
d'Adda (MI) il 27 marzo 2004 (atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n. 4, parte I, anno 2004).
pagina 4 di 16 Dalla loro unione sono nati a Treviglio (BG) , il 05.10.2005 (maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente) e il 26.11.2009. CP_2
Con sentenza n. 1336/2024 emessa il 18.10.2023 e pubblicata il 05.02.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi addebitandone la responsabilità alla moglie e disponendo altresì l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente CP_2 del minore presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (con mutuo sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e oneri condominiali a carico degli stessi come per legge), la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali con pernottamento e il contributo paterno nel mantenimento della prole nella somma complessiva di € 1.600 (€ 600 per ed € 1.000 per ) oltre all'80% delle spese CP_2 Per_1 straordinarie. Il Tribunale ha infine incaricato i SS competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, invitando entrambi i genitori ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido del figlio minore in via CP_2 condivisa ad entrambi i genitori (ovvero, in subordine, l'affido esclusivo al padre, in caso di elementi di inidoneità della madre emersi all'esito di CTU o istruttoria medio tempore disposta) e il collocamento prevalente del minore presso il padre, con facoltà del ragazzo di scegliere quando incontrare la madre, previo avviso e accordo tra i genitori. Per effetto della richiesta modifica del collocamento del minore, il ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale alla madre (da assegnarsi conseguentemente al padre) e del contributo paterno nel mantenimento del minore confermando invece l'obbligo del padre di CP_2 contribuire nel mantenimento della figlia maggiorenne per un importo mensile di € 700 e di Per_1 concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli in ragione dell'80%. In subordine, il ha chiesto disporsi il collocamento del minore in via paritetica alternata su base Pt_1 settimanale e il contributo paterno nel mantenimento dello stesso in € 300 mensili, confermando nel resto per quanto di ragione. Con decreto del 12.11.2024 il Giudice delegato, letto il ricorso introduttivo, ha fissato l'udienza di prima comparizione al 06.05.2025, incaricando i Servizi sociali del Comune di Cassano d'Adda di inviare una relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare che desse contezza dell'andamento delle frequentazioni del minore con i genitori, dell'effettività e dell'andamento dei percorsi di sostegno disposti, dell'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità, segnalando se l'attuale scansione degli incontri con i genitori fosse conforme al benessere del minore. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2025 si è costituita in CP_1 giudizio e, contestando quanto asserito da parte attrice, salva l'adesione alla richiesta pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi, previa indagine anche a mezzo di CTU sulla personalità del Pt_1
l'allontanamento del minore dall'abitazione del padre, ordinando al padre di cessare ogni condotta pregiudizievole per gli interessi del nucleo e condannando il medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla salute di moglie e figli. Parte convenuta ha altresì chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento a favore della prole, disponendo a tal fine CTU contabile sulla consistenza patrimoniale ed economica del Pt_1
pagina 5 di 16 All'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ritenuto che, nelle opposte e contrapposte letture che i genitori hanno fornito del benessere del minore e nella esasperata conflittualità tra le parti come evincibile dalla scansione processuale che ha portato al deposito del presente ricorso dopo quattro anni di giudizio e dalla pendenza di numerosi procedimenti civili e penali, fosse necessario attivarsi a tutela di nominando nel suo interesse un curatore speciale capace, previo confronto con i Servizi sociali, CP_2 con gli insegnanti del minore, con la nonna materna e con i professionisti che hanno supportato psicologicamente il minore (la dottoressa , di dare voce processuale autonoma al ragazzo nella CP_5 totale incapacità dei genitori di rappresentarne unitariamente gli interessi in giudizio pur nella regolamentazione condivisa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha nominato l'Avv. Francesco Bellman curatore speciale del minore e ha rinviato il procedimento all'udienza del 18.06.2025 per procedere all'ascolto di e , ritenendo l'adempimento indispensabile anche ai CP_2 Per_1 fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei. A tale udienza il Giudice, preso atto della sopravvenienza di altre due denunce penali dichiarata dalla difesa materna a riprova della estrema conflittualità paterna agita su tutti i fronti possibili, ritenuto necessario consentire ai genitori la lettura delle dichiarazioni dei ragazzi per una compiuta e motivata articolazione delle domande da porre al Tribunale, all'esito dell'ascolto di e ha rinviato il CP_2 Per_1 procedimento all'udienza del 09.10.2025. Alla suddetta udienza il Giudice, respinte le istanze istruttorie articolate dalla convenuta in quanto non necessarie ai fini della decisione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attivazione ex art. 473-bis.2 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, sulle conclusioni precisate, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei vista l'imminente decisione del Tribunale, ha ordinato la discussione orale della causa. All'esito della discussione orale, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio in camera di consiglio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
*** Il materiale probatorio. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande formulate dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento (la documentazione prodotta dalle parti, le relazioni dei Servizi sociali incaricati e l'ascolto della prole) consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Pertanto, come già disposto dal Giudice delegato all'udienza del 09.10.2025, il Collegio, preso atto della rinuncia di parte attrice e del curatore speciale alle istanze istruttorie dagli stessi articolate, respinge le istanze istruttorie formulate da parte convenuta in quanto irrilevanti ai fini del decidere ( nella memoria ex art 473 bis. 17 n. 2 c.p.c. la parte convenuta ha chiesto, in via istruttoria: sia disposta consulenza contabile/ fiscale sulla condizione economica, patrimoniale del in ragione Parte_1 delle risultanze emergenti dalle stesse dichiarazioni e di essere appropriato dei benefici fiscali di pagina 6 di 16 pertinenza della comproprietaria Rideterminare sull'adeguatezza dell'assegno come determinato in sede di separazione incaricando, se necessario la GDF, per ulteriori indagini, per quanto di loro competenza.
- In via istruttoria sia disposta consulenza medico legale, sui danni alla salute subiti dalla CP_1
e dei minori.)
[...]
La pronuncia di scioglimento del matrimonio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 21 gennaio 2021 e il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 1336/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 18 ottobre 2023 e pubblicata il 5 febbraio 2024; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 29 ottobre 2024. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Le allegazioni di violenza domestica della moglie e la richiesta risarcitoria. La moglie resistente ha allegato di esser vittima di violenza psicologica ed economica esercitata dal marito nei suoi confronti – il marito ha promosso nei suoi confronti numerosi procedimenti penali e civili pretestuosi costringendola ad onerosi esborsi per spese legali- e di temere le conseguenze di detta violenza agita, in modo sottile, anche sul figlio CP_2
La documentazione depositata dalle parti (e dalla stessa moglie resistente) non consente né di ritenere che la donna sia vittima di violenza domestica da parte del marito né che il padre abbia comportamenti manipolatori nei confronti del figlio come meglio di dirà infra. CP_2
Quanto al primo profilo sia sufficiente evidenziare che:
1) La sentenza di separazione ha addebitato la separazione alla moglie per violazione del dovere coniugale accertando la sussistenza di una relazione adulterina con il sig . Detta Per_2 sentenza è passata in giudicato;
2) I coniugi ed il sig. hanno ritenuto di richiedere reciprocamente tutela penale per le Per_2 alterne vicende che li hanno interessati e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 6 maggio 2025 emerge che sono pendenti i seguenti procedimenti penali le cui vicende non sono completamente documentate :
- GDP di Treviglio imputato Forza assoluzione in primo grado per minacce nei confronti del;
pronuncia appellata dal sig;
Per_2 Per_2
- GDP Milano imputato Forza, minacce in danno di , prima udienza 27 maggio Per_2
2025;
pagina 7 di 16 - Due procedimenti penali in cui il sig è imputato di calunnia e violenza privata e Per_2 molestia, definiti con sentenze di assoluzione in primo grado Rif sentenze Tribunale di Milano n. 2610/24 e 4277/2024
- Tre procedimenti in cui la sig. è indagata per 388 c.p. e 570 bis c.p. e sottrazione di CP_1 garanzia di credito;
- Un procedimento a Bergamo per diffamazione in cui è imputata la sig. CP_1
3) Le parti hanno poi dato atto della pendenza presso il Tribunale di Milano dei seguenti procedimenti civili (non documentati)
1182/24 esecuzione immobiliare 8219/23 esecuzione mobiliare 7846/2024 Pignoramento autovettura
Diversi procedimenti per pignoramento su banche 8219/2023;
La mole e la tipologia dei procedimenti pendenti tra le parti -ed i due neo costituiti nuclei- è sintomatica e restitutoria non già della violenza allegata dalla difesa resistente, ma di una conflittualità giudiziaria agita dai coniugi (dal marito in via mediata e dalla moglie attraverso il sig. ) in Per_2 tutte le sedi preposte. Quanto sopra comprova la ricerca di un'idea asimmetrica – e speculare- di “giustizia” che, nei fatti, si traduce -e si è tradotta- in reciproci e defatiganti scontri (osservati direttamente anche dal giudice delegato nel presente procedimento con concreto pregiudizio anche economico per le parti) che, però, non deve nè può tradursi nell'adozione dei provvedimenti di tutela (non meglio declinati) richiesti in favore della sig. ra CP_1
Si osserva, infine, che parte resistente non ha provato – né richiesto di provare- alcuno degli elementi costituitivi posti a fondamento della domanda risarcitoria genericamente avanzata (fatto illecito, nesso di casualità e danno subito) con la conseguenza che detta domanda deve essere respinta
L'esercizio della responsabilità genitoriale. In sede di separazione personale, il Tribunale di Milano ha disposto l'affido del figlio minore CP_2
(essendo la figlia medio tempore divenuta maggiorenne) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento del minore in via prevalente presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati (venerdì-lunedì), oltre a due giorni infrasettimanali con pernottamento (lunedì e martedì). Sin dalla fase della separazione, è stato demandato ai Servizi sociali territorialmente competenti (Comune di GO per il padre e Comune di Cassano d'Adda per madre e prole) l'incarico di avviare e proseguire anche all'esito del procedimento il monitoraggio del nucleo familiare e, nella disponibilità delle parti, di avviare un percorso di supporto alla genitorialità (con incontri anche congiunti) al fine di sostenere i genitori nel difficile superamento del clima di astio e conflittualità interno alla coppia genitoriale. Il risalente coinvolgimento dei SS a tutela dei figli consente una lettura diacronica della relazione tra i genitori e, per quanto di rilievo, della relazione di con i genitori. Pur con i limiti di ciascuno, i SS CP_2
pagina 8 di 16 del Comune di GO, già nel 20221 evidenziavano la singolare conflittualità agita tra gli adulti evidenziando, , buone competenze paterne nella relazione con entrambi i figli;
la relazione Pt_2 domiciliare della cooperativa Koinè dell'8 giugno 2023 attestava, poi, la positività ed autenticità della relazione di con il padre evidenziando, già in allora, maggiori difficoltà nella relazione con la CP_2 mamma2
Dette caratteristiche dei legami sono state confermate nelle relazioni di aggiornamento richieste nel presente procedimento. I SS hanno, infatti, messo in luce come i genitori, individualmente intesi, appaiano idonei a svolgere in modo costante e responsabile il proprio ruolo genitoriale, mostrandosi entrambi interessati ai bisogni di di e presenti, sia economicamente sia affettivamente, nella vita dei figli. CP_2
Il nodo problematico della vicenda familiare continua ad essere rappresentato dalla dinamica fortemente conflittuale della coppia, che si traduce in importanti, e allo stato ancora insuperabili, fatiche nella gestione condivisa della genitorialità, spesso sfociata in stalli decisionali rispetto alle scelte d'interesse della prole (cfr. necessità di apparecchio dentistico, rinnovo passaporto, iscrizione a basket). In particolare, i SS del Comune di Cassano d'Adda hanno evidenziato che “le scelte educative riguardanti i figli vengono tuttora prese in modo autoreferenziale da ciascun genitore. Tale collocazione ha delle ricadute sul piano interattivo-comunicativo con delle ripercussioni sui figli.” (cfr. relazione del 10.02.2025). Anche i SS del Comune di GO, territorialmente competenti in ragione della residenza paterna, hanno riportato che “i rapporti con l'ex coniuge permangono molto conflittuali e le comunicazioni prive di circolarità. Più in generale, il signor riconosce che l'assenza di una comunicazione Pt_1 efficiente tra lui e la signora determina l'impossibilità a gestire la bigenitorialità: i contatti tra CP_1 loro esistono per dipanare aspetti specificatamente economici.” (cfr. relazione del 10.02.2025). La descritta conflittualità è stata inoltre ampiamente apprezzata dal Giudice delegato nel corso del procedimento: i plurimi procedimenti civili e penali reciprocamente incardinati (molti dei quali tuttora pendenti) e la contrapposta visione dei bisogni e delle esigenze di hanno, infatti, mostrato con CP_2 evidenza la totale incapacità delle parti di instaurare un confronto sano e funzionale agli interessi della prole. Tuttavia, la descritta incapacità non può tradursi, tenuto conto dell'età di e dei fisiologici limiti di CP_2 intervento dei SS di due Comuni differenti nell'operare in situazioni ove le problematiche attengono alla sola incapacità di comunicazione degli adulti con ragazzi grandi, in una limitazione della responsabilità genitoriale come richiesta dal curatore speciale. A ciò si aggiunga che entrambi i genitori si sono dimostrati, nei fatti, capaci a rispondere – seppur, concretamente, in via disgiunta e individuale – ai bisogni di sostenendo attivamente il ragazzo CP_2 nelle fasi più complicate del suo percorso di crescita;
inoltre, in occasione dell'ascolto non ha CP_2 mostrato problematiche relazionali con i genitori, ai quali è abituato indistintamente a rivolgersi e con i quali indifferentemente si confronta. Alla luce delle suddette considerazioni deve essere confermato l'assetto attualmente vigente, che rimane, nel contesto dato, il quadro regolatorio maggiormente rispondente agli interessi di il CP_2 quale – sebbene affaticato dalla vicenda separativa dei genitori e dalla delicata fase adolescenziale che sta attraversando – ha come riferimento entrambe le figure genitoriali, comunque adeguatamente sintonizzate sui suoi bisogni ed esigenze anche tento conto dell'adesione degli adulti e del minore al programma PIPPI3 .
Devono altresì essere confermati gli incarichi già affidati ai SS dei Comuni di GO e di Cassano d'Adda, per quanto di rispettiva competenza, i quali – in collaborazione con le competenti ASST – dovranno mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e proseguire i percorsi già avviati in favore dei genitori e della prole, provvedendo, in particolare a:
- Proseguire il percorso disgiunto di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei percorsi di sostegno al nucleo, un percorso che preveda incontri congiunti con i genitori, al fine di favorire il recupero di un canale comunicativo diretto e funzionale all'interesse di entrambi i figli della coppia;
- Avviare/riprendere, laddove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso psicoterapeutico in favore di che accompagni il minore nella rielaborazione del proprio CP_2 vissuto all'interno della dinamica disfunzionale istaurata dai genitori, nel superamento dell'eventuale conflitto di lealtà che si è trovato ad affrontare, sempre nel rispetto della volontà e della condizione di benessere psico-fisico del ragazzo;
- Proseguire il già avviato progetto P.I.P.P.I. (anche in sostituzione del precedente percorso di ADM), al fine di accompagnare i genitori nella ricostruzione di un fronte comune nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, avendo cura delle esigenze del figlio minore e CP_2 agendo in modo funzionale al suo primario interesse. Quanto al collocamento del minore e alla regolamentazione delle frequentazioni tra lo stesso e il genitore non collocatario, deve prendersi atto delle conclusioni dei SS del Comune di GO, che rispetto al rapporto padre-figlio, hanno osservato che “Il signor sottolinea come il rapporto con Pt_1 il figlio si è rinforzato da quando trascorrono più tempo insieme, e il ragazzo manifesta di CP_2 volerne trascorrere ancora di più, e soprattutto il minore esprime una sicurezza emotiva che gli permette di esprimersi più liberamente nei suoi bisogni, come peraltro riscontrato anche dal servizio scrivente. … I colloqui con il signor hanno messo in evidenza il costante impegno nei confronti Pt_1 di , un impegno affettivo, economico e di sostegno e la sua buona capacità di cura è strettamente CP_2 connessa con le sue buone capacità organizzative. La chiusura emotiva di si sta stemperando a CP_2 beneficio di una presa di coscienza e di consapevolezza che gli permette di utilizzare le sue risorse personali. Tale apertura è stata favorita, non solo dalla presenza costante del padre nella vita del ragazzo ma anche dall'intervento attivo, ormai concluso, dell'educatrice domiciliare Dr.ssa
[...] presso la residenza del Signor . Il Progetto PIPPI, proposto come valida alternativa CP_6 Pt_1 3 pagina 10 di 16 Contr all' , si prefigge, grazie a una mescolanza di linguaggi e dalla multidisciplinarità dell'intervento, di proseguire sul solco lasciato dalla Dr.ssa (cfr. relazione del 10.02.2025). CP_6
Pertanto, anche in considerazione della chiara e sofferta volontà espressa dal minore all'udienza del 18.06.2025 (quando, commosso, ha chiesto di poter stare più con il papà nella comprensibile paura di
“fare rimanere male la mamma”), ritiene il Collegio opportuno disporre il collocamento del minore presso l'abitazione paterna e la regolamentazione delle frequentazioni madre-figlio a fine settimana alternati dal giovedì al lunedì, con possibilità per e la madre di accordarsi liberamente per CP_2 incontrarsi anche nei giorni di spettanza paterna con comunicazione al padre. La frequentazione durante le festività e gli altri periodi di sospensione scolastica seguirà il criterio dell'alternanza, alla stregua di quanto sino ad ora avvenuto come meglio dettagliato in dispositivo coma da sentenza separativa.
L'assegnazione della casa familiare. Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Cassano D'Adda (MI), Via Leonardo da Vinci n. 43, alla madre, in ragione del fatto che – sebbene il collocamento prevalente del minore sia stato trasferito, per le ragioni sopra esposte, presso l'abitazione paterna – rimane collocata presso la madre la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente , risultando Per_1 pregiudizievole per la stessa e, in ogni caso, ingiustificato, un mutamento della vigente statuizione.
Il contributo nel mantenimento della prole. In sede di separazione dei coniugi, il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole versando alla madre la somma complessiva di € 1.600 al mese, suddividendo l'importo in € 1.000 per (tenuto conto, in ragione dell'interruzione della loro frequentazione per Per_1 volontà della figlia, dell'assenza di oneri di cura diretti a capo del padre) e in € 600 per (in CP_2 considerazione del collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori). Inoltre, attesa la disparità economica delle parti, il concorso nel pagamento delle spese straordinarie relative alla prole è stato ripartito in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha chiesto, in via principale, la revoca del contributo paterno a favore del figlio sul presupposto che il minore venisse collocato in via CP_2 prevalente presso il padre, rimettendo la frequentazione madre-figlio ai liberi accordi, e la riduzione del contributo paterno nel mantenimento di in € 700. Per_1
Di contro, parte convenuta ha chiesto l'aumento del contributo paterno nel mantenimento dei figli “in ragione della condizione di sovraindebitamento causato da ai danni della Parte_1 CP_1
” (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2025).
[...]
Ciò posto, dalla documentazione acquisita in atti si evince che: : Parte_1
- Presta attività lavorativa presso CREDEM – Euromobiliare Private Banking con contratto a tempo indeterminato e inquadramento “QD 4° livello” e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 7.660 (cfr. 730/2021 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2020 pari ad
€ 140.420 e quindi circa € 89.895 netti all'anno; 730/2022 che registra un reddito imponibile pagina 11 di 16 prodotto nel 2021 pari ad € 137.230 e quindi circa € 88.647 netti all'anno; 730/2023 pari ad € 158.345 e quindi € 99.770 netti all'anno; 730/2023 pari ad € 140.395 e quindi € 89.417). Con dichiarazione del 28.10.2024 il datore di lavoro del Forza ha precisato che trattasi di retribuzione composta da una componente fissa di circa € 140.000 lordi annui (retribuzione + patto di non concorrenza) e di una componente variabile (“premio performance”, “sistema premiante crescita”, “speciale gratifica”) che nel triennio 2021-2023 è stata pari a circa € 13.961 nel 2021, € 36.330 nel 22 ed € 17.596 nel 2023 (cfr. doc. 14).
- È cointestatario al 50%, assieme alla moglie, del contratto di mutuo gravante sulla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, avente rata mensile complessiva di circa € 1.326 (pro quota circa € 660) con scadenza 2037.
- Attualmente vive in un immobile che gli viene concesso in locazione per un canone mensile comprensivo di spese di € 750;
- È titolare di due conti corrente accesi presso CREDEM, l'uno con saldo attivo al 30.09.2024 pari a circa € 4.280 e l'altro con saldo attivo al 30.09.2024 pari a circa € 7.475, nonché cointestatario insieme alla moglie di altro conto CREDEM, il cui saldo attivo al 30.09.2024 era pari a circa € 660.
- È altresì titolare di una polizza in caso di morte e invalidità permanente con premio annuo di circa € 1.841.
CP_1
- Svolge attività lavorativa con contratto part time presso AGAPE s.c.s., oltre a prestazioni occasionali in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la piscina In Sport S.r.l. SSD, percependo una retribuzione complessiva di circa € 1.100 netti al mese (cfr. 730/2022 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2021 pari ad € 13.854; 730/2023 che registra un reddito imponibile prodotto nel 2022 pari ad € 14.476; CUD2024 che registra un reddito da lavoro dipendente prodotto nel 2023 di € 15.198 oltre ad € 46,50 a titolo di compenso parasubordinato sportivo);
- Vive, unitamente alla prole, nella casa familiare di cui è comproprietaria insieme al marito in ragione del 50%, sulla quale grava un onere di mutuo – cointestato tra le parti – avente rata mensile complessiva di circa € 1.326 (pro quota circa € 660) con scadenza 2037;
- È altresì comproprietaria, insieme alla madre (signora e per effetto della Controparte_8 successione ereditaria paterna, del 25% dell'immobile sito in Cassano d'Adda, via salvo d'Acquisto n. 9b;
- È titolare di un conto corrente presso Deutsche Bank e BCC Treviglio, oltre che di una carta prepagata Hype e di un conto postale, tutti con saldi irrisori. È altresì cointestataria, insieme alla madre, di un conto corrente acceso presso Intesa e, insieme a di un conto Parte_1 corrente presso Credem. Rileva, dunque, il Collegio che la situazione economica delle parti rispecchia quasi totalmente l'equilibrio già valutato in sede di separazione personale dei coniugi. In particolare, risultano confermati i seguenti elementi: la netta disparità reddituale tra le parti, che vede rappresentare il coniuge decisamente più debole a fronte della rilevante capacità CP_1 lavorativa di l'assenza di oneri di cura diretti in capo al padre rispetto alla figlia, Parte_1 pagina 12 di 16 maggiorenne ma non economicamente indipendente, (che non vede né sente il padre da gennaio Per_1
2023). A subire una modifica è, invece, il collocamento del figlio minore il quale – precedentemente CP_2 collocato in via paritetica presso entrambi i genitori – viene ora collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna, con conseguente nuovo equilibrio tra le parti rispetto agli oneri di cura diretti sostenuti per il minore pur nelle ampie frequentazioni materne. Tale circostanza, pur apprezzata unitamente agli elementi sopra descritti, impone di parzialmente modificare il contributo economico sostenuto dal padre in favore del minore. Pertanto, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole versando alla madre, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, l'importo complessivo di € 1.300,00 (così suddivisi: € 1.000 per ed € Per_1
300 per e di continuare a concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ad entrambi CP_2
i figli in ragione dell'80%.
L'AUU per entrambi figli deve essere percepito pe rinetro dalla madre quale ulteriore forma di mantenimento
Le spese di lite. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della soccombenza di parte attrice con riferimento all'assegnazione della casa famigliare ed alle domande economiche e della soccombenza di parte convenuta con riferimento alle tempistiche di incontro con il minore ed alle richieste risarcitorie genitorialità, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 37965 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a Cassano d'Adda il 27 marzo 2004 (atto iscritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n. 4, parte I, anno 2004);
2. Conferma l'affido del figlio minore nato a Treviglio (BG) il [...], in [...] CP_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso il padre;
3. Dispone che la frequentazione tra e la madre, salvo diversi e migliori accodi tra i genitori CP_2
e tenuto conto della volontà del minore, avvenga a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
4. Dispone che la frequentazione durante le festività e gli altri periodi di sospensione scolastica segua il criterio dell'alternanza, alla stregua di quanto sino ad ora avvenuto e stabilito in sentenza separativa ( nei periodi delle feste natalizie ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano ed il giorno di capodanno (compreso il pernottamento) con quello dell'Epifania; vacanze Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; vacanze estive due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori in un periodo da determinare entro la fine del mese di maggio;
pagina 13 di 16 5. Incarica i SS dei Comuni di GO e di Cassano d'Adda, per quanto di rispettiva competenza, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Proseguire il percorso disgiunto di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei percorsi di sostegno al nucleo, un percorso che preveda incontri congiunti con i genitori, al fine di favorire il recupero di un canale comunicativo diretto e funzionale all'interesse di entrambi i figli della coppia;
- Avviare/riprendere, laddove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso psicoterapeutico in favore di che accompagni il minore nella rielaborazione del CP_2 proprio vissuto all'interno della dinamica disfunzionale istaurata dai genitori, nel superamento dell'eventuale conflitto di lealtà che si è trovato ad affrontare, sempre nel rispetto della volontà e della condizione di benessere psico-fisico del ragazzo;
- Proseguire il già avviato progetto P.I.P.P.I. (anche in sostituzione del precedente percorso di ADM), al fine di accompagnare i genitori nella ricostruzione di un fronte comune nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, avendo cura delle esigenze del figlio minore e agendo in modo funzionale al suo primario interesse;
CP_2
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza la somma mensile complessiva di € 1.300,00 (così suddivisi: € 1.000 per ed € 300 per Per_1
, oltre all'80% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Linee Guida CP_2 approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione pagina 14 di 16 informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) Respinge le domande risarcitorie avanzata da parte resistente
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Cassano d'Adda e di GO.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr doc parte resistente, privo di riferimento alfanumerico denominato relazione GO 2 Cfr doc. parte resistente, privo di riferimento alfanumerico denominato ADM Koinè pagina 9 di 16