Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14829 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Faraci Cinzia per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Calabrò Antonino per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza 4.11.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio a Palermo il 10.09.2010 con , dal qua- CP_1
2. , costituitosi in giudizio con memoria depositata il CP_1
31.5.2022, pur aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, si è oppo- sto all'accoglimento delle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente e ha domandato in via riconvenzionale: la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, di disporre l'affidamento dei figli in maniera esclusiva al padre,
o, in subordine, in maniera condivisa, e, in caso di convivenza prevalente presso il domicilio materno, fissare le modalità e i tempi in cui poterli incon- trare e tenere con sé, nonché l'esonero da qualsiasi corresponsione economi- ca nei confronti della moglie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del
17.6.2022, il Presidente f.f., con ordinanza del 18.6.2022 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti ur- genti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che i figli minori della coppia, nato il [...] e ER Per_2 nato il [...], restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre con facoltà del padre di averli e tenerli con sé se- condo il regime di visita di cui alla parte motiva, fatti salvi diversi accordi tra le parti in senso ampliativo;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese la somma di 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (175,00 euro per ciascun figlio), somma da rivalutare an-
- 2 - nualmente secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della prole ritenuto che la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate nel protocollo siglato in data 2.07.2019 da questo
Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità ivi indicate;
dispone che l' prosegua l'incarico già conferito dal Tribunale per i mi- CP_2 norenni di Palermo, nell'ambito del procedimento n. 890/21 V.G., con provve- dimento dei 21.23 settembre 2021, disponendo che sia inviata alla cancelleria di questo Tribunale apposita relazione con cadenza trimestrale (o anche pre- cedente ove opportuno)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante espletamento di consu- lenza tecnica d'ufficio psicologica e acquisizione della documentazione pro- dotta dalle parti, essendo state ritenute in gran parte inammissibili e, in al- tra parte, comunque inconducenti ai fini del decidere le prove articolate dalle parti.
Infine, all'udienza del 4.11.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegna- zione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare deve osservarsi che ha prodotto docu- CP_1 mentazione nuova in allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depo- sitata il 22.1.2025.
Si tratta, tuttavia, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine. È noto, infatti, che la comparsa conclusio- nale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle ec- cezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o ecce- zioni nuove (Cass. ord. n. 315/2012) o nuove produzioni documentali non
- 3 - rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dai termini concessi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19453/2005).
5. Sulla domanda di separazione
A seguito della emissione, in data 25.10.2022, della sentenza non definiti- va n. 4342/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Sulla domanda di addebito
Occorre dunque procedere, in primis, alla disamina della richiesta di ad- debito della separazione reciprocamente proposta da entrambe le parti.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i com- portamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
- 4 - morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “la dichiarazione di addebi- to della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ri- collegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevol- mente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniu- gi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in ca- so di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il compor- tamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. tra le tante. Cass. n.
40795/2021).
Nella vicenda in esame ha attribuito al marito la responsabi- Parte_1 lità dell'intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta vio- lazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che questi aveva assunto sin dai primi anni di matrimonio un atteggiamento dispotico e vio- lento nei suoi confronti, consistente in offese, aggressioni verbali (“ti auguro il male, che ti vengano dei tumori”; “non sei una brava donna”) e violenze fisi- che, manifestatesi in schiaffi, calci, spinte e pugni.
La ricorrente ha precisato che tali episodi di violenza erano avvenuti anche quando, nel 2011, era rimasta incinta, in seguito ad una gravidanza che tut- tavia non era andata a buon fine e che erano continuati anche dopo la nasci- ta del primogenito , dinanzi al quale la stessa era stata picchiata e il ER bambino aveva anche tentato di difendere la madre.
Ha soggiunto che le violenze erano continuate anche dopo la nascita del secondogenito e che, a quel punto la stessa si era decisa a ricorrere alle forze dell'ordine, senza tuttavia denunciare il marito, preoccupata dal fatto di un eventuale coinvolgimento dei servizi sociali.
La ricorrente ha esposto, inoltre, che all'inizio del 2021 aveva cominciato a giocare “online” ad un gioco di carte, successivamente aveva rinve- CP_1 nuto sul cellulare della moglie le conversazioni con quest'uomo ed era state
- 5 - aggredita fisicamente e verbalmente dal marito alla presenza dei minori.
Nel mese di maggio del 2021, a seguito di ulteriori liti, aveva deciso di co- municare al coniuge l'intenzione di separarsi legalmente e, tuttavia, la situa- zione non era migliorata, poiché questi aveva continuato ad essere aggredirla e denigrarla, anche davanti ai figli, con frasi del seguente tenore: “non ti do la separazione”; te la farò pagare”; “quando porti i bambini a scuola devi vergo- gnarti davanti a tutti”; “devi stare attenta a quello che fai” e “i tuoi figli devono sapere quello che fai”.
Il convenuto ha confutato le accuse della moglie, assumendo di non aver mai posto in essere condotte maltrattanti nei suoi confronti o dei figli minori,
e ha sostenuto che la crisi dell'unione matrimoniale era stata determinata dal comportamento della moglie contrario ai doveri coniugali, estrinsecantesi nel morboso attaccamento alla famiglia di origine, nell'atteggiamento aggres- sivo e provocatorio tenuto nei suoi riguardi e dalla avversione per i suoi pa- renti, nonché nella relazione extraconiugale avviata dalla predetta che aveva minato definitivamente il rapporto di coppia.
6.1 Orbene, così succintamente compendiate le rispettive deduzioni difen- sive delle parti, è agevole rilevare, sulla base del compendio probatorio ac- quisito agli atti, che le accuse rivolte da hanno trovato riscon- Parte_1 tro nella documentazione offerta in comunicazione dalla quale emerge che, in effetti, sono da imputare in via esclusiva al convenuto le cause che hanno determinato la irrimediabile crisi coniugale.
Sul punto, si rileva, che costituisce principio incontrastato presso la giuri- sprudenza di legittimità che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri na- scenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
- 6 - che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con compor- tamenti omogenei (v. Cass. 3925/2018).
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, “di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di sepa- razione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convi- venza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da eso- nerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'ado- zione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima del- le violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. Cass. 7388/2017; v anche
Cass. civ., sez. I., ord., 24 ottobre 2022, n. 31351 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 19 febbraio 2018, n. 3925 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017,
n. 7388 - Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n. 433 - Cass. civ., sez. I,
14 gennaio 2011, n. 817 - Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321). Ed an- che la violenza psicologica, che può essere costituita da condotte persecuto- rie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, sopraffazione e umiliazione della vittima, è equiparabile alla violenza fisica, laddove risulti provato un clima familiare di intimidazione e sopraffazione, violento o co- munque diretto all'umiliazione del coniuge e dei figli, in totale contrasto con i principi di solidarietà, collaborazione e comprensione propri di una fisiologi- ca vita familiare.
Sin dalla introduzione nel nostro ordinamento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter, inseriti nel codice civile dal- la legge 4 aprile 2001 n. 154, oggi abrogati poiché il loro contenuto è stato trasposto negli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) ha preso forma l'idea che gli abu- si familiari sono illeciti autonomi -ed autonomamente rilevanti- rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all'interno della famiglia (ad es. i maltrattamenti in famiglia).
Questa consapevolezza si è rafforzata in seguito alla firma e ratifica (legge n. 77/2013) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio
- 7 - 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri.
La Convenzione di Istanbul definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o part- ner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La Convenzione di Istanbul chiarisce quindi che il fenomeno denominato violenza domestica e di genere comprende tutti gli atti che comportano viola- zione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di pro- vocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
essa descrive inoltre un quadro molto chiaro della incidenza di questi atti di violenza sui rapporti familiari, sui procedimenti civili che hanno per oggetto l'affidamento e sulla necessità di tutelare i bambini che abbiano assistito a siffatti episodi di violenza (cd. violenza assistita).
6.2 Nel caso di specie, risulta raggiunta la prova di agiti di violenza fisica e/o verbale nei confronti della moglie (come emergenti dall'esame degli atti riguardanti il procedimento penale avviato a seguito della proposizione di querela, commessi sin dall'inizio dell'unione coniugale), allora non è comun- que possibile addebitare la separazione pure alla moglie per la relazione adulterina con l'uomo conosciuta su una chat online.
Difatti, non risulta possibile porre sullo stesso piano l'addebito ricono- sciuto per una relazione extraconiugale, peraltro successiva rispetto all'inizio degli atti di violenza verbale e fisica, sulla base del principio di diritto secon- do cui le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell'altro coniuge (Cass., 18/12/2023, n.
35249).
Nella specie, l'inizio della relazione extra coniugale, d'altra parte, è avvenu- ta quando il matrimonio era ormai entrato in crisi irreversibile proprio a causa dei comportamenti del marito, che, pur denunciati successivamente dalla moglie, si riferivano a fatti avvenuti e consumati prima, ovvero sin dall'inizio della rapporto di coniugio.
- 8 - A sostegno della domanda di addebito proposta dalla ricorrente depone il decreto di fissazione dell'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero per il reato di cui agli artt. 572 comma 1 e 2 c.p. nei confronti di (“perché maltrattava CP_1 Pt_1
, moglie convivente, anche alla presenza dei figli minorenni,
[...] ER
nato il [...] e nato il [...], con condot-
[...] Persona_3 ta abitualmente offensiva e violenta connotata da abituali ingiurie - con espressioni quali "sei una pulla", "non sei una brava donna", "ti auguro il male"
"che ti vengano dei tumori" e, rivolgendosi ai figli: "mamma è poco seria" "con- trollate il telefono a vostra madre" " mamma ha un amico con cui si scrive" - e con minacce quali "Te la farò pagare", "te ne pentirai", "devi stare attenta a quello che fai" "ti rompo i denti" (frasi proferite dopo aver appreso che la moglie intendeva chiedere la separazione) nonché con violenza fisica consistita nel colpirla con schiaffi, pugni e calci, anche durante la gravidanza, nel tirarle i capelli, nel darle pizzicotti, condotte che rendevano doloroso il rapporto di con- vivenza” Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche alla presenza dei figli minori e ai danni di donna in stato di gravidanza In Palermo sino al
22.06.2021) e si evince che i fatti contestati al resistente avevano trovato conferma nelle querele presentate dalla moglie, nonché nei verbale di som- marie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dalle persone in- formate sui fatti.
Inoltre, a supporto di quanto dichiarato in atti da rileva la Parte_1 trascrizione di un file audio ad opera del Comando Stazione Carabinieri di
Palermo Olivuzza del 25.6.2021, consegnato da , madre di Controparte_3
, estrapolato da WhatsApp intrattenuta con il nipote Parte_1 ER della durata di 31 secondi: "nonna e nonno, e a a mamma gli da allora un un una piedata nel culo, poi ci tira l'orecchio e ci dà schiaffi nella coscia...dimmi che non è una cosa illegale... e lei e lui ha detto anche che che pensa mamma di fare la mossa, ma quale mossa, ma tua madre in ...(incomprensibile)” (all.to n. 4 bis alla memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c.).
Sprovvisto, d'altro canto, di qualsivoglia supporto probatorio risulta
- 9 - l'assunto della difesa del convenuto, volto ad addebitare la separazione alla moglie, secondo cui quest'ultima avrebbe trasgredito doveri coniugali, a se- guito dell'attaccamento alla famiglia di origine, nell'atteggiamento aggressivo e provocatorio tenuto nei confronti del marito, dalla inspiegabile avversione per i di lui parenti, non essendo emersa prova di tali atteggiamenti e non es- sendo comunque tali comportamenti di per sé sufficienti all'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Parimenti, priva di rilievo è la deduzione difensiva secondo cui non vi è prova delle violenze subite dalla in quanto non sussistono referti me- Pt_1 dici a riguardo: il fatto che la donna non si sia recata in ospedale, e non ab- bia sin da subito denunciato le condotte del marito, sopportando i suoi so- prusi non può di certo condurre alla inaccettabile conclusione che, in assen- za di un referto medico, le violenze non vi siano state, fermo restando che – in base alla giurisprudenza sopra citata - anche un solo episodio di percosse può fondare l'addebito della separazione.
Orbene, non può revocarsi in dubbio l'incidenza causale che la reiterata condotta del marito in spregio ai doveri coniugali e a qualsivoglia canone mo- rale abbia avuto nella frattura coniugale, con inevitabili ripercussioni in danno dei figli, non potendosi peraltro omettere di considerare che il figlio sin dalla cessazione della convivenza dei genitori, si è sempre rifiuta- ER to di volere incontrare il padre e di intrattenere qualunque tipo di rapporto con lui.
Per altro verso va senz'altro respinta, sulla scorta delle considerazioni illu- strate, la domanda di addebito formulata dal resistente.
In definitiva, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, va, dunque, at- tribuita a la colpa della irreversibile compromissione dell'unione CP_1 coniugale e dev'essere, pertanto, allo stesso addebitata la separazione per avere violato i doveri nascenti dal matrimonio.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia sono nati due figli: e , che oggi han- ER Persona_2 no rispettivamente 12 e 10 anni.
- 10 - Deve rilevarsi che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con con- divisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, di- sponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condi- viso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condi- viso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condi- zione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condi- viso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno at- tuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non con- sentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto moti- vazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sic-
- 11 - ché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fon- dante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano com- portamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affron- tare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 di- cembre 2009 n. 26587).
Ora, per quanto concerne la contribuzione in termini economici per il mantenimento dei figli, ha lamentato che il marito, sin dal me- Parte_1 se di novembre 2021, non ha provveduto al mantenimento dei minori, pur svolgendo attività lavorativa ancorché non regolarizzata, e solo dopo la que- rela presentata in data 6.7.2022 ha iniziato a versare somme esigue a far da- ta dal dicembre 2022.
, a sua discolpa, ha dedotto di non prestare attività lavorativa CP_1
e di non aver neppure potuto percepire, essendo proprietario di alcuni ma- gazzini, permanentemente sfitti, il reddito di emergenza, di aver dovuto ver- sare al padre € 300,00 mensili, quale rimborso di una parte dei ratei che questi aveva pagato per la estinzione del mutuo contratto a proprio nome al fine di consentirgli l'acquisto della casa coniugale di Via Monfenera n°128/F.
Ebbene, così ricostruite le rispettive deduzioni difensive delle parti in meri- to al contributo economico che avrebbe dovuto versare in favore dei CP_1 figli, è agevole rilevare, sulla base di quanto emerso, che quest'ultimo, per sua stessa ammissione, ha violato degli obblighi di cura e sostegno nei con- fronti dei figli attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di con- tribuzione al mantenimento nella misura fissata con l'ordinanza presidenzia- le.
7.1 Occorre, inoltre, dare atto che il Tribunale per i minorenni, con decre- to del 30.5.2023, ha disposto l'archiviazione del giudizio rubricato al n.
- 12 - 890/21 V.G. promosso dal Pubblico Ministero minorile (che aveva segnalato i minori, in quanto esposti a presunta violenza domestica commessa dal padre in danno della madre durante il matrimonio) e la trasmissione degli atti a questo Tribunale Ordinario per le determinazioni di competenza con peculia- re riguardo al regime di visita del minore con il padre, stante il rifiu- Per_2 to del primogenito di incontrarlo, al fine di evitare una sovrapposi- ER zione di interventi.
Con ordinanza del 4/7/2023 il Giudice Istruttore, a parziale modifica di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale del 18/6/2022, ha disposto la regolamentazione degli incontri tra i minori e il padre presso i locali del Ser- vizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specia- lizzati al fine di attivare un'adeguata protezione nei confronti dei minori ed osservare le dinamiche relazionali, tenuto conto della persistente conflittuali- tà tra i coniugi anche in relazione al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, e la prosecuzione dell'incarico già conferito dal Tribunale per i minorenni all' Controparte_4 onde fornire aggiornamenti sul nucleo familiare.
[...]
L' ha riferito che ha intrapreso una stabile convivenza CP_4 Parte_1 con il nuovo compagno insieme ai figli di lei che hanno instaurato un buon rapporto con quest'ultimo, mentre per altro verso il sig. ha continua- CP_1 to ad avere un atteggiamento oppositivo nei riguardi della moglie, che ritiene responsabile del fatto che il figlio non vuole avere rapporti con lui (si ER vedano relazioni del 29/11/2023 e del 10/5/2024).
7.2 Nel corso del giudizio, tenuto anche conto del persistente rifiuto mani- festato da di incontrare anche nei locali dello Spazio Neutro il padre, ER in ragione dell'età del minore, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio psicologica al fine di accertare le condizioni psico-fisiche dei minori;
di individuare, nel caso in cui fosse stata riscontrata la sussistenza dei con- dizioni di disagio, quale fosse la causa, di verificare la capacità genitoriale delle parti, con specifico riferimento alla loro capacità di comprendere le esi- genze dei minori e di fornire ai medesimi il necessario supporto affettivo.
Gli accertamenti peritali hanno avuto ad oggetto il tipo e la qualità della
- 13 - relazione tra i minori e i genitori, durante l'intera vita di questi, e nel mo- mento della separazione conflittuale, nonché il percorso di relazione tra il padre ed i figli, avvenuto presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comu- ne di Palermo alla presenza di operatori specializzati, sia le motivazioni che hanno portato all'interruzione degli incontri tra e il padre avvenuti ER nel 2021 in corrispondenza alla separazione ed all'intervento delle forze dell'ordine.
Per quanto concerne è emerso che questa, seppur preoccu- Parte_1 pata per l'atteggiamento del marito, ne ha riconosciuto la centralità affettiva nella vita di entrambi i minori. La stessa è apparsa rispettosa, inoltre, della volontà dei figli: sia quella di di non incontrare il padre, sia quella di ER
, che – al contrario – ha mostrato di volersi relazionare con lui. Per_2
Inoltre, il c.t.u. ha descritto come una donna che ha trovato Parte_1 una nuova realizzazione come madre, all'interno della nuova famiglia che ha creato con il nuovo compagno.
FE, invece, è apparso “porsi in modo incredulo e smarrito dinanzi all'in- tera vicenda familiare rimanendo imbrigliato ad oggi, anche se in modalità lie- vemente contenuta grazie al supporto di parte, all'interno di una ferita narcisi- stica legata al “Tradimento” ed alla separazione coniugale subita. La sua po- sizione aggressiva non appare tenere conto da un punto di vista emotivo dei voleri, dei sentimenti e dei reali bisogni di entrambi i figli, per i quali mostra di- chiaratamente affetto” (pag. 50 dell'elaborato peritale depositato il
25.7.2024).
Nei confronti del figlio il c.t.u. ha affermato che “sem- ER CP_1 bra avere rinunciato nella impossibilità di potere pensare ad alcuna soluzione.
Il loro rapporto verrà riferito come affettivo in conseguenza alla denominazione filiale, ma privo di una reale relazione costruita nel tempo. Pur rimanendo nel desiderio di ricongiungimento, non mostra alcun movimento di natura riparati- va, rimanendo ancorato ad una posizione di deresponsabilizzazione propria con attribuzione di responsabilità alla manipolazione dell'ex moglie nei con- fronti di così come nella assenza di criticità da parte di stesso” ER ER
(pag. 50 dell'elaborato peritale).
- 14 - Ed invero non ha contatti col figlio avendolo visto so- CP_1 ER lo nei giorni di ricevimento allo Spazio Neutro poiché presente insieme alla madre ed al fratello, “rinunciando alla vera possibilità di entrare in relazione, centrando ogni ambito di racconto su una imposizione logica e determinata, ri- vendicativa piuttosto che sulla comprensione dei sentimenti e delle emozioni del figlio che sembra non esistere. Analogamente, anche il legame con Per_2 sembra esistere nel momento in cui si attiva e si persegue poiché ricercato dal bambino stesso, senza riuscire il signor , in modo realmente spontaneo CP_1
a fare trapelare un reale senso di autodeterminazione empatica” (pagg. 22-23 dell'elaborato).
Durante il colloquio con il perito nominato dal Tribunale il minore ER
“ha manifestato chiaramente ed esplicitamente i suoi malesseri, attraverso una gestualità ed una chiusura che non ammettono alcun genere di negozia- zione e i suoi desideri nei confronti del padre e questi non possono essere con- siderati come facenti parte del passato, ma come aspetti emotivi del ragazzo, in questo momento della sua vita” (pag. 45 della relazione).
Mentre nei confronti del figlio la relazione è apparsa “di natura af- Per_2 fettiva consolidata ancora di più successivamente alla separazione, ma appa- re anche all'interno del contesto valutativo caricata dalla responsabilizzazione nei confronti del minore, della sua personale pesantezza dolorosa, legata all'i- naccettabile fallimento”. è, infatti, apparso “propenso e desideroso Per_2 nei confronti del padre” seppur tuttavia manifestando “una adesività alla sua figura che implica realmente una netta scissione tra mondo materno e mondo materno, in una attribuzione adulta di responsabilità che appare dissonante nella concezione affettiva di un bambino, rendendolo disorientato” (cfr. pagg.
45-46 dell'elaborato).
Nel complesso dall'indagine psicologica effettuata, seppur non sono state rilevate per il padre, condizioni di disagio psicopatologico in senso clinico, tuttavia l'esperto non ha mancato di evidenziare che “Considerata la qualità del conflitto espresso, le difficoltà di elaborazione separativa da parte del sig.
, appare opportuno che questi possa accostarsi ad un percorso perso- CP_1 nale, presso il CSM o presso un professionista di fiducia, al fine di lavorare sul
- 15 - recupero del proprio equilibrio psichico e sull'esercizio adeguato della funzione genitoriale” (cfr. pag. 51 dell'elaborato).
Pertanto, sulla scorta degli accertamenti compiuti, la consulente d'ufficio dott.ssa è pervenuta alla redazione di una relazione coerente Persona_4
e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, ha reso i chiarimenti sollecitati dal consulente di parte resistente e ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva ai rilievi critici.
Vanno, dunque, condivisi i risultati ai quali è pervenuto il perito, e va di- sposto pertanto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori Persona_1
e alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c. in ade- Per_2 Parte_1 renza alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., atteso che appare conforme all'interesse morale e materiale della prole concentrare in questo specifico caso in esame la responsabilità genitoriale sulla madre, quale figura che ap- pare più idonea a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgrega- zione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personali- tà dei figli, tenuto conto delle condotte di maltrattamenti poste in essere da nei confronti della moglie, talvolta anche alla presenza dei figli, del CP_1 costante rifiuto del figlio di voler incontrare il padre e del mancato ER versamento degli obblighi di mantenimento stabiliti nell'ordinanza presiden- ziale.
Del resto, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia effettivamente CP_1 mai ostacolato il rapporto dei figli con il padre, ove si consideri che dalle re- lazioni trasmesse dallo Spazio Neutro risulta che ha sempre accompagnato entrambi i figli.
Ovviamente le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere co- munque assunte da entrambi i genitori e il padre ha il diritto di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
8. Regime di visita
Per quanto concerne il regime di visita padre-figli, va osservato che dalle relazioni periodicamente inviate dall'U.O. Spazio Neutro è emerso che i Pt_2
[.. hanno manifestato nel corso degli incontri un diverso atteggiamento nei
- 16 - confronti del padre.
Infatti, ha sempre esternato il desiderio di incontrare il padre, de- Per_2 scrivendolo “come un papà buono, che vuole solo il bene per lui, dolce e amo- revole” (cfr. relazione dell'U.O. Spazio Neutro del 21.12.2023)
Nella relazione del 3.5.2024 i responsabili delle Spazio Neutro hanno evi- denziato che gli incontri tra ed il padre sono stati caratterizzati dalla Per_2 condivisione di giochi da tavolo, dal racconto di eventi vissuti durante la set- timana e hanno fatto emergere un legame sempre più solido e significativo tra i due, tanto che con ordinanza del 30.9.2024 il Giudice Istruttore ha di- sposto “che i responsabili del Servizio dello Spazio Neutro procedano ad una progressiva esternalizzazione degli incontri, senza pernottamento, tra il padre
e il figlio ”. Per_2
Dalle successive relazioni (rispettivamente del 4.11.2024 e 24.1.2025) ri- sulta che gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale, in maniera sempre costante, sono stati esternalizzati, al di fuori dei locali dello Spazio
Neutro, a far data dal 2.10.2024, hanno avuto la durata di un'ora e mezza circa, ed inoltre, di volta in volta, su accordo di entrambi i genitori, anche durante il fine settimana: in particolare, il sabato o la domenica CP_1 ha prelevato presso l'abitazione della madre, riportandolo a casa nel Per_2 tardo pomeriggio.
Gli operatori hanno descritto una situazione serena e ben gestita da en- trambi i genitori, senza che siano stati individuati elementi di pregiudizio per il minore che è si è mostrato entusiasta di tali evoluzioni relazionali e molto più sereno.
Da ultimo, ha trascorso la notte del 31.12.2024 presso la dimora Per_2 paterna e, in occasione del successivo colloquio con i responsabili del Servi- zio, il bambino, raccontando dei giorni trascorsi con il padre, si è mostrato sereno e sorridente, esprimendo la volontà di continuare a rendere sempre più autonomi questi incontri e incrementando anche i pernottamenti presso l'abitazione paterna.
8.1 Di contro, pur avendo accompagnato il fratello insieme alla ER madre nei locali dello Spazio Neutro, si è sempre rifiutato categoricamente di
- 17 - incontrare il padre.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze delle relazioni degli operatori dello
Spazio Neutro del Comune di Palermo, reputa il Collegio di doversi discostare sul punto dalle conclusioni del perito, alla luce dell'evoluzione che ha avuto, nello specifico, la relazione tra ed il padre successivamente al depo- Per_2 sito della consulenza.
8.2 Reputa, dunque, il Tribunale, al fine di non intaccare l'evoluzione po- sitiva che ha mostrato il rapporto tra ed il figlio e fermo CP_1 Per_2 restando che quanto al figlio va rispettata la sua volontà in caso di ER opposizione ad incontrare il padre, di dover ripristinare degli incontri liberi e prevedere che il sig. potrà incontrare i figli: CP_1
- il martedì e giovedì di ogni settimana, con prelievo dall'uscita della scuola (oppure dalle ore 14.00 o anche prima in periodo di astensione scolastica) e sino alle 20.00, con onere di prelevare i minori dal domici- lio domestico e ivi riportarli;
- a fine settimana alterni dalle 11.00 del sabato (in periodo di astensione scolastica ovvero in periodo scolastico dall'uscita della scuola) e sino alle
20.00 della domenica.
- per le festività Natalizie, ad anni alterni, dalle 18.00 del 24 alle 20.00 del
26 dicembre, consecutivamente e con pernottamento, e l'anno successivo dalle 18.00 del 31 dicembre alle 20.00 del 2 gennaio con le stesse modalità;
- per le festività pasquali, ad anni alterni, dalle 11.00 della Domenica di
Pasqua e sino alle 20.00 del Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive, un periodo di giorni 15 non consecutivi da concor- darsi preventivamente tra i genitori entro e non oltre la fine del mese di apri- le con la previsione che, in caso di disaccordo, i minori resteranno con il pa- dre dall'1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto di ogni anno.
Va in proposito precisato che il superiore regime di incontri deve conside- rarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo.
8.3 In ogni caso va previsto che i Servizi Sociali territorialmente competen- ti provvedano a svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale
- 18 - - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità
- al Giudice Tutelare, riferendo ogni criticità.
8.4 Con riferimento al minore , inoltre, come suggerito dal Persona_1
c.t.u., occorre incaricare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di avviare un percorso di valutazione delle sue attuali condizioni psico-fisiche e di eventua- le presa in carico, affinché possa adeguatamente essere contenuto e suppor- tato negli stati di malessere carichi di ansia e rabbia.
9. La ricorrente ha poi chiesto di condannare il marito al versamento della somma mensile di € 300,00 come contributo per la locazione di un immobile da adibire a casa familiare, posto che la casa coniugale è rimasta nella di- sponibilità dello stesso.
Simile richiesta non merita accoglimento, in considerazione del fatto che questo Tribunale puo' adottare unicamente un provvedimento di assegnazio- ne della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. e dalle relazioni agli atti risulta, ed è comunque pacifico, che ha costituito un nuo- Parte_1 vo nucleo familiare con il compagno con il quale vive insieme ai figli e ER
e alla figlia nata dalla nuova relazione. Per_2
10. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta della ricorrente di corresponsione di un assegno a carico di a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli. CP_1
Occorre premettere, in punto di diritto, che per quanto attiene alla deter- minazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un manteni- mento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'as- sistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri-
- 19 - spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio red- dito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze dei figli, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli
- 20 - presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
10.1 Nel caso in esame, , in occasione dell'audizione Parte_1 all'udienza presidenziale, ha dichiarato di non aver lavorato durante il ma- trimonio in quanto aiutava, senza ricevere alcuna retribuzione, il marito nel- la gestione di un panificio, di essere in cerca a seguito della cessazione della convivenza matrimoniale di una occupazione compatibile con gli impegni connessi con l'accudimento dei figli e di essere comunque aiutata economi- camente dai suoi genitori, non provvedendo il marito a contribuire al mante- nimento della prole (si veda verb. ud. del 17/06/2022).
Nel corso della medesima udienza , in ordine alle sue condi- CP_1 zioni economiche, ha riferito: “abito nella casa coniugale di mia proprietà; ho due immobili, due magazzini, uno commerciale, l'altro categoria c2; sono chiusi ed ho dei debiti;
a.d.r. non lavoro, mi sono dovuto licenziare perché lei aveva detto ai carabi- nieri che lavoravo presso un panificio dove lavoravo in nero;
avevo chiuso il panifico mio perché le cose non andavano bene;
a.d.r., non prendo il reddito di cittadinanza, mi aiutano i miei genitori, sal- tuariamente e se mi chiama qualcuno per lavorare allora ci vado, nel mio setto- re, a sostituire qualche operario;
a.d.r. durante la vita coniugale avevo l'attività mia di panificatore, negli ul- timi tre anni di attività (prima del 2019, epoca di chiusura) guadagnavo po- chissimo, neanche 300 euro a settimana;
prima di questi ultimi tre an-ni non le
- 21 - so dare una cifra specifica di quanto guadagnassi;
ho evaso le tasse e ho pa- gato 110.000 euro di serit che ho finito di pagare nel 2018 (…)“ (si veda verb. ud. cit.).
Il resistente nella comparsa conclusionale ha rappresentato di avere trova- to un lavoro part-time e di percepire una retribuzione di circa € 900,00 men- sili.
Entrambe le parti, sebbene onerate nel corso del giudizio di produrre in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o della certificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime (Certifica- zione dell'Agenzia delle Entrate) non hanno depositato alcuna documenta- zione, non potendosi riconoscere alcun valore né alla schermata del cassetto fiscale versata in atti dalla ricorrente (dalla quale nulla si evince) né, comun- que, all'autocertificazione offerta in comunicazione dal , dovendosi ri- CP_1 badire che non si ritengono utili le dichiarazioni ISEE ovvero altre dichiara- zioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, alle quali deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a pro- prio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Alla luce, pertanto, degli scarni elementi acquisiti nel corso del giudizio, tenuto conto del c.d. del minimo essenziale per le esigenze dei figli della cop- pia (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020), va confermato quanto statuito dall'ordinanza presidenziale del 18.6.2022, ovvero l'obbligo a carico di di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo CP_1 al mantenimento dei figli e di euro 350,00 mensili Persona_1 Per_2
(euro 175,00 ciascuno), da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an-
- 22 - che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire nella misura del 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019.
10.2 Non merita, per converso, accoglimento la domanda, avanzata da
, di corresponsione di un assegno per il suo mantenimento, at- Parte_1 teso che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché dalle rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali non è emersa la prova di una si- tuazione di effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi, anche avuto ri- guardo alla circostanza che la stessa convive nella casa del compagno con il quale ha creato un nuovo nucleo familiare.
Orbene, al riguardo, in punto di diritto, preme osservare che la Corte di legittimità ha invero affermato che in presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass.16982/2018).
In tema di assegno divorzile è principio consolidato che qualora sia instau- rata una stabile convivenza tra un terzo e l'ex coniuge, viene meno la com- ponente assistenziale all'assegno divorzile, e se ne perde il correlativo diritto, ma non viene meno la componente compensativa, qualora l'interessato alle-
- 23 - ghi e dimostri non solo di essere privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ma anche, nel caso con- creto, il comprovato emergere di un contributo dato alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge (Cass. sez. un. n. 32198 del 05/11/2021; Cass.
n. 14256 del 05/05/2022).
Pertanto, qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendere una nuo- va relazione familiare di fatto, non necessariamente ciò comporta il venire meno dell'assegno di divorzio, perché, anche rimodulato nel quantum, il di- ritto può essere mantenuto.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto cura di evidenziare che, anche sotto questo profilo, assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono diffe- renti sia in ordine ai presupposti che alle funzioni, dal momento che l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separa-zione è privo della componente compensativa, consistendo nel di- ritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art 156 c.c.).
Ciò in quanto la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, atteso che, secondo l'id quod prelumque accidit, la crisi separativa conduce, sia pu- re attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamento delle posi- zioni soggettive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo con altissima probabilità all'esito divorzile successivo.
La funzione conservativa della separazione si sostanzia prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mante- nere lo stesso tenore di vita, poiché in fase di separazione infatti alcuni dove- ri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conserva- ta la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mante- nimento dal coniuge economicamente più forte, essendo ancora attuale il
- 24 - dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situa-zione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli ob- blighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass. n.
16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale so- stegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere con- sapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconcilia- zione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di di- vorzio può essere riconosciuto sulla base di diversi presupposti e prescin- dendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. civ. sez. un. n. 18287/2018).
In altri termini, finché perdura lo stato di separazione resta attiva la soli- darietà matrimoniale, che si concreta nel dovere di assistenza tra coniugi, che si atteggia diversamente rispetto a quanto accade in costanza di convi- venza, mediante una prestazione patrimoniale periodica, perché i coniugi non vivono più insieme, tenuto conto del pregresso tenore di vita.
Ciò non significa che detto legame non possa comunque essere spezzato per effetto di una scelta volontaria, sicché, come posto in rilievo nella giuri- sprudenza di legittimità, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, durante la separazione personale, ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente teno- re e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimo- niale ed il nuovo assetto fattuale, determina il venire definitivamente meno del diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871 del 19/12/2018; n.
34728 del 12/12/2023).
Dev'essere, per l'effetto, rigettata la domanda della ricorrente volta a porre a carico di l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 100,00 CP_1
- 25 - per il suo mantenimento.
10.3 La ricorrente ha chiesto inoltre di condannare a versare CP_1 per intero in suo favore l'assegno unico per le famiglie percepito (rectius
l'assegno unico universale per i figli a carico erogato adesso dall'Inps).
Orbene, sul punto preme osservare che il suddetto beneficio economico è stato istituito con la legge n. 46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 (Decre- to legislativo n. 230/2021) e viene attribuito, su base mensile, ai nuclei fami- liari sulla base della condizione economica risultante dalla dichiarazione
ISEE e ne possono fruire in parti uguali coloro che esercitano la responsabi- lità genitoriale nei confronti dei figli minori, dei figli con disabilità a carico senza limiti di età, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesi- mo anno di età (ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett.
b del D.Lgs. n. 230/2021).
Nel caso di separazione o divorzio l'assegno dev'essere ripartito in pari mi- sura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021) ad eccezione del caso di affidamento esclusivo, fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario.
Discende che a seguito del disposto affidamento esclusivo della prole a
[...]
, spetta a quest'ultima per intero l'assegno unico universale per i Persona_5 figli a carico erogato dall'Inps, in virtù della disposizione richiamata.
11. Autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per i minori;
In merito alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per i minori, si osserva che alcun elemento ostativo è emerso nel corso dell'istruttoria svolta e, per l'effetto, va accolta la relativa domanda.
12. Spese processuali
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito, il resistente dev'essere condan- nato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liqui- dano, avuto riguardo all'attività svolta, come in dispositivo alla luce dei pa-
- 26 - rametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato con D.M. n.
147/2022, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è stata ammessa al patrocinio a Parte_1 carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
23.9.2021.
Alla superiore statuizione non osta, del resto, la circostanza che CP_1
sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del
[...]
Consiglio dell'Ordine del 22.7.2021, atteso che il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (cfr. Cass. n. 25653/2020).
Giova, altresì, evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
13. Spese per la C.T.U.
Da ultimo, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudi- zio, già liquidate con decreto del 11.9.2024, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti in misura uguale tra loro e va disposto che le quote di com- petenza di ciascuna parte, entrambe ammesse al gratuito patrocinio, siano direttamente anticipate dall'Erario, in conformità alla sentenza n. 217/2019,
- 27 - con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all'art. 3
Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità do- vuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano pre- viamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventual- mente prenotati a debito (in caso di impossibilità di ripetizione), anziché di- rettamente anticipati dall'erario (Cass. n. 24331/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) richiama la sentenza n. 4342/2022 emessa il 25.10.2022, con la quale
è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi , na- Parte_1 ta a Palermo il 26.6.1988, e , nato a [...] il [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 10/09/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio, Anno 2010, Atto n.86 - Parte II - Serie A –
Vol.2495;
2) pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
CP_1
3) respinge la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
nei confronti di;
Pt_3 Parte_1
4) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti Persona_6
e alla madre;
[...] Persona_2 Parte_1
5) dispone che i figli delle parti possano incontrare il padre, , CP_1 secondo le modalità indicate in parte motiva;
6) respinge la domanda di parte attrice volta ad ottenere il versamento di euro 300,00 come contributo per la locazione di un immobile da adibire a casa familiare;
7) conferma l'obbligo già stabilito a carico di nell'ordinanza CP_1 presidenziale di corrispondere in favore di la complessiva Parte_1 somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia e , da versare entro il giorno 5 di ER Persona_2 ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
- 28 - 8) dichiara tenuto al pagamento nella misura del 50% delle CP_1 spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie appro- vato in data 2 luglio 2019;
9) rigetta la domanda proposta da diretta ad ottenere a ca- Parte_1 rico del marito il versamento di un assegno di mantenimento per lei;
10) dichiara che spetta a per intero l'assegno unico universa- Parte_1 le per i figli a carico erogato dall'Inps ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.
230/2021;
11) incarica il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente com- petente di avviare un percorso di valutazione delle attuali condizioni psico- fisiche e di eventuale presa in carico del minore , nato a Persona_1
Palermo il 5/1/2013, con onere di relazionare con cadenza semestrale - ovvero anche in data antecedente, ove sussista la necessità- al Giudice
Tutelare;
12) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare, riferendo ogni criticità con peculiare riguardo ai rapporti padre-figli;
13) condanna a rimborsare le spese di lite a che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
14) pone, in via definitiva, a carico delle parti in misura uguale tra loro le spese della c.t.u. espletata, già liquidate, e dispone che la quota di compe- tenza di ciascuna, essendo entrambe le parti ammesse al gratuito patroci- nio, sia direttamente anticipata dall'Erario;
15) dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente giudizio.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Luigi Vivacqua,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
- 29 - Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Mon- tante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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