TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2025, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 47904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 28
maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Samantha Luponio)
appellante
E
CP_1
(avv. EL RI BA)
CP_2
(avv. Salvatore Garozzo)
contumace Controparte_3 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.5.2025 i difensori delle parti costituite richiamavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di CP_1
Roma, l , e il Parte_1 CP_2 CP_3
chiedendo di annullare il preavviso di fermo veicoli n.
[...]
09780201900020631000, fascicolo n. 2019/000043534, del 25.5.2019, relativo all'autovettura di sua proprietà tg. CH074SP, limitatamente alla parte in cui era TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
riferito alle cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000,
072014022447491000, 09720150004288186000, 09720150150241679000,
09720150183106364000, 09720160210454314000, 09720170193953463000 e
09720170224641241000, e di ordinarne la cancellazione.
L'attrice aveva eccepito: a) l'omessa notifica dei provvedimenti presupposti al preavviso di fermo (cartelle di pagamento e verbali di accertamento delle violazioni); b) la prescrizione delle somme richieste;
c) l'omessa indicazione dell'oggetto per il quale erano richieste le somme.
L aveva eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva con riferimento ai motivi afferenti la formazione e/o notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nonché la tardività dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, con riferimento all'omessa notifica dei verbali di accertamento. Aveva quindi sostenuto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla notifica delle cartelle, che affermava essere state tutte ritualmente notificate, ed esponeva che il 15.5.2015 era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720150004288186000, relativa alle cartelle nn. 09720130268777703000,
072014022447491000 e 09720150004288186000, e contestato la fondatezza dell'opposizione sotto ogni altro aspetto.
aveva contestato la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica CP_2 dei verbali di accertamento ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative alla “regolarità della cartella”.
Il ra rimasto contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 27850/2021 del 14-28.12.2021, ha CP_2 dichiarato: a) il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alla cartella n. 09720170193953463000; b) l'inefficacia del preavviso di fermo di autoveicolo opposto, le cui pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento nr. 09720130268777703000, n. 09720150150241679000, n.
09720150183106364000, n. 09720160210454314000, n.
09720140224474910000 risultavano prescritte essendo decorso il termine stabilito dalla legge per la riscossione;
c) condannato l al pagamento delle CP_4 spese processuali in favore dell'attrice; d) disposto la compensazione delle spese con riferimento al e a . Controparte_3 CP_2
Il Giudice di Pace, oltre al difetto di giurisdizione, aveva ritenuto: a) l'irritualità delle notifiche delle cartelle nn. 09720130268777703000,
09720150150241679000, 09720150183106364000 e 09720160210454314000, affermando che non vi era coincidenza tra i messi notificatori che avevano predisposto le relate di notifica e quelli che avevano curato il rispettivo deposito
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presso la casa comunale;
b) che la notifica della cartella n.
09720140224474910000 era viziata perché l'atto era stato depositato presso la
Casa comunale per irreperibilità assoluta ma la relata non recava alcuna indicazione in ordine al compimento delle ricerche anagrafiche;
c) che le cartelle nn. 09720150004288186000 e 09720170224641241000 erano state notificate regolarmente. Aveva quindi precisato che l'annullamento di alcune cartelle determinava l'integrale annullamento del preavviso di fermo, il quale costituiva un atto unico dell'esattore che lo esegue.
L ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 limitatamente alla parte relativa alle cinque cartelle di pagamento rispetto alle quali era stato rilevato un vizio del procedimento notificatorio e ritenuta la conseguente prescrizione dei crediti.
Per quanto attiene alle notificazioni, l'appellante ha affermato: “
1. la cartella esattoriale n. 09720130268777703000 notificata a mani - familiare convivente in data 8.06.2015 (all.4 fasc. di I° grado), diversamente da quanto erroneamente rilevato dal giudice che ha ritenuto fosse stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc;
2. cartella esattoriale n. 09720140224474910000 notificata ex art. 60 lettera e)
DPR 600/73 in data 21.06.2015 (all.5 fasc. di I° grado) e diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di prime cure, il messo notificatore, prima di notificare con il rito degli irreperibili ha effettuato il primo tentativo di accesso in data 18.6.2015, un secondo tentativo in data 19.6.2015 infruttuoso e conseguentemente ha richiesto la visura storica anagrafica (allegata, unitamente alla relata di notifica e al deposito all. 5 fasc. primo grado);
3. cartella esattoriale
n. 09720150150241679000 correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 26.04.2016 (all. 7 fasc. di I° grado), anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun risultato e dunque il deposito presso la Casa Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata;
4. cartella esattoriale n. 09720150183106364000 notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 1.2.2016 (all.8 fasc. di I° grado); anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace.
Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun risultato e dunque il deposito presso la Casa
Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata;
5. cartella esattoriale n.
09720160210454314000 notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 05.04.2017
(all.9 fasc. di I° grado), anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
risultato e dunque il deposito presso la Casa Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata.”
Ha quindi ribadito che il 15.5.2015 aveva notificato, in funzione riepilogativa e interruttiva della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.
09720150004288186000, relativa alle cartelle nn. 09720130268777703000 e
09720140224474910000. Ha inoltre reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata in primo grado.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni, richiamate all'atto della loro precisazione definitiva: “- accogliere l'appello proposto dall Parte_1
e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla Sig.ra
[...] CP_1
- accertare e dichiarare l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con le
[...] cartelle esattoriali nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000,
09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000 per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valide ed efficaci le cartelle esattoriali nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000, 09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000 sottese al preavviso di fermo n. 09780201900020631000. - con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi.”
L'appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, senza CP_1 riproporre il motivo di opposizione con cui aveva eccepito l'omessa indicazione dell'oggetto per il quale erano richieste le somme, e ha così concluso: “A) rigettare in toto l'appello, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di n. 27850/2021; B) condannare l CP_2 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle
[...] spese di Questo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
BA EL RI, difensore dell'appellata , il quale dichiara di CP_1 avere anticipato le spese e di non avere percepito alcun onorario.”
si è associato alla richiesta di riforma della sentenza appellata, ha CP_2 affermato la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) nel merito, in via principale, accogliere
l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
27850/2021 del 14.12.2021, depositata in data 28.12.2021, riformando integralmente la suddetta sentenza;
2) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite per quanto concerne per i motivi di cui alla memoria, con riferimento CP_2 al grado d'appello; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % (art. 1 comma 208 L. 266/2005) solo ed esclusivamente con riferimento al grado d'appello”.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il rimasto contumace. Controparte_3
Trattenuta una prima volta la causa in decisione all'udienza del 6.3.2024, con ordinanza del 20.2.2025 ne è stata disposta la rimessione sul ruolo per consentire all di controdedurre in merito Controparte_6 all'eccezione, sollevata per la prima volta dall'appellata nella CP_1 memoria di replica ex art. 190 c.p.c., di improcedibilità dell'appello per nullità della procura conferita al difensore dell , Controparte_6 deducendo la carenza di una specifica e motivata deliberazione dell'Agente della
Riscossione, che non voglia avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
All'udienza del 28.5.2025, precisate nuovamente le conclusioni e discussa oralmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c.
2 – Premesso che, a seguito anche della sola ricezione della comunicazione preventiva (cd. preavviso) di fermo di autoveicoli, è possibile promuovere l'azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti ad esso sottesi, ovvero di accertamento di vizi del procedimento idonei a paralizzarne gli effetti, il tribunale ritiene che l'eccezione con cui ha fatto valere la nullità della CP_1 procura conferita il 21.1.2022 dall ad un Controparte_6 avvocato del libero foro, in luogo del mandato difensivo esercitato dall'Avvocatura dello Stato, è infondata.
A tale riguardo si osserva che il “Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
” del 24.4.2020, che ha apportato alcune Controparte_6 modifiche al Protocollo d'intesa sottoscritto il 22.6.2017, dopo avere richiamato in premessa le norme di riferimento, all'art. 3.3, relativo al “Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, prevede che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nelle ipotesi (i) di azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello), (ii) di azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di
Pace), (iii) di altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato, e (iv) di liti innanzi alla Corte di Cassazione;
all'art. 3.6, rubricato “controversie rilevanti”, è infine previsto – per quel che rileva in questa sede processuale – che “l'Avvocatura, sentito l'Ente, assicura il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione”.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tanto premesso, posto che nella controversia oggetto del presente giudizio non si discute di “questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione”, il tribunale ritiene che si versi nella fattispecie del contenzioso afferente l'attività di riscossione, trattato innanzi al tribunale o alla corte d'appello, nel quale non è parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Non è pertanto contemplata la necessità che, nel presente giudizio, l'Avvocatura dello Stato presti la difesa tecnica in favore dell sicchè opera la previsione CP_4 dell'art.
3.7 del menzionato protocollo d'intesa, secondo la quale, “in tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo,
l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro”.
A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 30008/2019, che, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura Pt_1 dello Stato [come nel caso in esame;
n.d.e.] o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro Pt_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
3 – Occorre preliminarmente individuare l'ambito del presente giudizio di appello.
L ha infatti limitato il gravame alla parte della decisione di primo grado con CP_4 cui era stata accolta l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo di autoveicolo n. 09780201900020631000, con riferimento alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000, 09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000, relative a sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, vuoi laddove è stata ritenuta la nullità delle loro notificazioni, vuoi laddove è stata ritenuta l'estinzione per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti.
Non sono state invece appellate, neppure incidentalmente, le statuizioni relative alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con riferimento alla cartella n.
09720170193953463000, e al rigetto delle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle nn. 09720150004288186000 e 09720170224641241000 e di prescrizione dei relativi crediti.
4 – Per quanto attiene al procedimento notificatorio delle cinque cartelle sopra indicate, si osserva quanto segue, esaminando i documenti prodotti in primo grado dall CP_4
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'onere probatorio è assolto dai notificanti (ente impositore e agente della riscossione) mediante la produzione dei documenti probanti la corretta esecuzione delle notifiche, contenenti, rispettivamente, l'indicazione del numero identificativo dei verbali o delle cartelle oggetto di notifica. Non occorre invece che l produca anche le cartelle, se non altro perché non devono essere CP_4 redatte in duplice esemplare.
4.1 La cartella n. 09720130268777703000 (doc. 4 fasc. primo grado) – CP_4 dopo un primo tentativo nel 2014, non perfezionatosi presso il domicilio di via
Roccafluvione 50 – è stata eseguita l'8.6.2015 presso il domicilio di via
Montecosaro 5, a mani della destinataria. A detta notifica ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720150004288186000 (doc. 12), eseguita il 7.6.2017, a mani della destinataria.
Il verbale n. 220905707614 del 18.8.2009 non era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancando l'avviso alla destinataria.
Il vizio della notifica del verbale di accertamento avrebbe dovuto essere eccepito nel rispetto del termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella, previsto dall'art. 617 c.p.c., sicchè non incide sulla procedura di riscossione coattiva.
Il credito è però estinto per intervenuta prescrizione, stante il tempo trascorso tra la data di commissione dell'illecito amministrativo e la notifica della cartella.
4.2 La cartella n. 09720140224474910000 (doc. 5), è stata notificata il 19-
27.6.2015 con le forme prescritte dall'art. 60, lett. e), del DPR n. 600/73, a seguito del secondo vano accesso il 19.6.2015. A detta notifica ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720150004288186000 (doc. 12), eseguita il 7.6.2017, a mani della destinataria.
Il verbale n. 33110381493 del 26.5.2011 era stato ritualmente notificato l'8.7.2011 a mani di un familiare capace.
Pertanto, le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.3 Non può invece ritenersi provata la corretta esecuzione della notifica della cartella n. 09720150150241679000 (doc. 7). Dopo due tentativi senza esito,
l'11.4.2016 era stato dato atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, attestando di avere lasciato l'avviso ed eseguito la prescritta comunicazione del deposito presso la Casa comunale mediante raccomandata a.r. Non risulta però adeguatamente provato l'effettivo inoltro della raccomandata, non soddisfacendo Pe tale scopo il dorso della busta recante le annotazioni 21.4.18” (vale a dire: lasciato avviso) e “compiuta giacenza mittente”, ma non anche l'indicazione dell'esito dell'operazione di consegna, anche considerando che il riquadro
“mancato recapito” non reca alcuna annotazione.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il verbale n. 13110877891 del 12.5.2011 era stato ritualmente notificato l'8.7.2011 a mani di un familiare capace.
Il riscontrato vizio della notifica della cartella si riflette sul cd. preavviso di fermo e determina la prescrizione del credito.
4.4 La cartella n. 09720150183106364000 (doc. 8) è stata ritualmente notificata, secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità relativa. A seguito di alcuni accessi infruttuosi, il 16.3.2017 si dava atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, procedendo al deposito della comunicazione presso la Casa comunale e all'invio della relativa raccomandata informativa, consegnata alla destinataria il 1.2.2016.
Il verbale di accertamento n. 22130001884 dell'8.1.2013, stante l'irreperibilità assoluta riscontrata nel corso dell'accesso del 2.3.2013 (“trasferito”) è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale.
Pertanto, le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.5 La cartella n. 09720160210454314000 (doc. 9) è stata ritualmente notificata, secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità relativa. A seguito di alcuni accessi infruttuosi, il 29.1.2016 si dava atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, procedendo al deposito della comunicazione presso la Casa comunale e all'invio della relativa raccomandata informativa, consegnata alla destinataria il 5.4.2017.
Il verbale di accertamento n. 13120389040 del 20.3.2012, stante l'irreperibilità relativa riscontrata nel corso dell'accesso dell'11.5.2012, è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale, con comunicazione alla destinataria mediante raccomandata a.r. ricevuta il 2.6.2012.
Il verbale di accertamento n. 13120507565 dell'11.4.2012, è stato notificato il
24.5.2012 – previo riscontro del rifiuto della consegna da parte di soggetto qualificatosi come “familiare convivente” – mediante deposito presso la Casa comunale, con comunicazione alla destinataria mediante raccomandata a.r. ricevuta il 19.7.2012.
Anche in tal caso le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.6 Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi:
- che l'appello è infondato per la parte in cui è stato contestato l'accertamento, ad opera del primo giudice, della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000;
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è invece fondato in ordine all'accertamento, in primo grado, dell'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 09720140224474910000,
09720150183106364000 e 09720160210454314000.
5 – In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, dichiarando prescritte le pretese creditorie di cui alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000.
Non si riforma la decisione del primo giudice, nella parte in cui statuiva l'inefficacia integrale del cd. preavviso di fermo, benchè l'accertamento dell'estinzione riguardasse soltanto una parte dei crediti, perché non è stata specificamente fatta oggetto di gravame
Non si modifica la statuizione relativa al regolamento delle spese, risultando adeguata anche all'esito parzialmente diverso del giudizio come scaturito dalla presente sentenza di appello.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27850/2021 del 14-28.12.2021, proposto dall CP_2 [...]
nei confronti di di Parte_1 CP_1 [...]
e del così provvede: CP_2 Controparte_3
a) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza appellata, dichiara prescritte le pretese creditorie di cui alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000;
b) compensa le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025
Il Giudice Federico Salvati
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 47904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 28
maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Samantha Luponio)
appellante
E
CP_1
(avv. EL RI BA)
CP_2
(avv. Salvatore Garozzo)
contumace Controparte_3 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.5.2025 i difensori delle parti costituite richiamavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di CP_1
Roma, l , e il Parte_1 CP_2 CP_3
chiedendo di annullare il preavviso di fermo veicoli n.
[...]
09780201900020631000, fascicolo n. 2019/000043534, del 25.5.2019, relativo all'autovettura di sua proprietà tg. CH074SP, limitatamente alla parte in cui era TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
riferito alle cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000,
072014022447491000, 09720150004288186000, 09720150150241679000,
09720150183106364000, 09720160210454314000, 09720170193953463000 e
09720170224641241000, e di ordinarne la cancellazione.
L'attrice aveva eccepito: a) l'omessa notifica dei provvedimenti presupposti al preavviso di fermo (cartelle di pagamento e verbali di accertamento delle violazioni); b) la prescrizione delle somme richieste;
c) l'omessa indicazione dell'oggetto per il quale erano richieste le somme.
L aveva eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva con riferimento ai motivi afferenti la formazione e/o notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nonché la tardività dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, con riferimento all'omessa notifica dei verbali di accertamento. Aveva quindi sostenuto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla notifica delle cartelle, che affermava essere state tutte ritualmente notificate, ed esponeva che il 15.5.2015 era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720150004288186000, relativa alle cartelle nn. 09720130268777703000,
072014022447491000 e 09720150004288186000, e contestato la fondatezza dell'opposizione sotto ogni altro aspetto.
aveva contestato la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica CP_2 dei verbali di accertamento ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative alla “regolarità della cartella”.
Il ra rimasto contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 27850/2021 del 14-28.12.2021, ha CP_2 dichiarato: a) il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alla cartella n. 09720170193953463000; b) l'inefficacia del preavviso di fermo di autoveicolo opposto, le cui pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento nr. 09720130268777703000, n. 09720150150241679000, n.
09720150183106364000, n. 09720160210454314000, n.
09720140224474910000 risultavano prescritte essendo decorso il termine stabilito dalla legge per la riscossione;
c) condannato l al pagamento delle CP_4 spese processuali in favore dell'attrice; d) disposto la compensazione delle spese con riferimento al e a . Controparte_3 CP_2
Il Giudice di Pace, oltre al difetto di giurisdizione, aveva ritenuto: a) l'irritualità delle notifiche delle cartelle nn. 09720130268777703000,
09720150150241679000, 09720150183106364000 e 09720160210454314000, affermando che non vi era coincidenza tra i messi notificatori che avevano predisposto le relate di notifica e quelli che avevano curato il rispettivo deposito
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presso la casa comunale;
b) che la notifica della cartella n.
09720140224474910000 era viziata perché l'atto era stato depositato presso la
Casa comunale per irreperibilità assoluta ma la relata non recava alcuna indicazione in ordine al compimento delle ricerche anagrafiche;
c) che le cartelle nn. 09720150004288186000 e 09720170224641241000 erano state notificate regolarmente. Aveva quindi precisato che l'annullamento di alcune cartelle determinava l'integrale annullamento del preavviso di fermo, il quale costituiva un atto unico dell'esattore che lo esegue.
L ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 limitatamente alla parte relativa alle cinque cartelle di pagamento rispetto alle quali era stato rilevato un vizio del procedimento notificatorio e ritenuta la conseguente prescrizione dei crediti.
Per quanto attiene alle notificazioni, l'appellante ha affermato: “
1. la cartella esattoriale n. 09720130268777703000 notificata a mani - familiare convivente in data 8.06.2015 (all.4 fasc. di I° grado), diversamente da quanto erroneamente rilevato dal giudice che ha ritenuto fosse stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc;
2. cartella esattoriale n. 09720140224474910000 notificata ex art. 60 lettera e)
DPR 600/73 in data 21.06.2015 (all.5 fasc. di I° grado) e diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di prime cure, il messo notificatore, prima di notificare con il rito degli irreperibili ha effettuato il primo tentativo di accesso in data 18.6.2015, un secondo tentativo in data 19.6.2015 infruttuoso e conseguentemente ha richiesto la visura storica anagrafica (allegata, unitamente alla relata di notifica e al deposito all. 5 fasc. primo grado);
3. cartella esattoriale
n. 09720150150241679000 correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 26.04.2016 (all. 7 fasc. di I° grado), anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun risultato e dunque il deposito presso la Casa Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata;
4. cartella esattoriale n. 09720150183106364000 notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 1.2.2016 (all.8 fasc. di I° grado); anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace.
Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun risultato e dunque il deposito presso la Casa
Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata;
5. cartella esattoriale n.
09720160210454314000 notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 05.04.2017
(all.9 fasc. di I° grado), anche questo caso diversamente da quanto erroneamente rilevato dal Giudice di Pace. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evincono, le ricerche effettuate dal messo notificatore senza alcun
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
risultato e dunque il deposito presso la Casa Comunale nonchè l'invio della prescritta raccomandata.”
Ha quindi ribadito che il 15.5.2015 aveva notificato, in funzione riepilogativa e interruttiva della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.
09720150004288186000, relativa alle cartelle nn. 09720130268777703000 e
09720140224474910000. Ha inoltre reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata in primo grado.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni, richiamate all'atto della loro precisazione definitiva: “- accogliere l'appello proposto dall Parte_1
e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla Sig.ra
[...] CP_1
- accertare e dichiarare l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con le
[...] cartelle esattoriali nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000,
09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000 per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valide ed efficaci le cartelle esattoriali nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000, 09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000 sottese al preavviso di fermo n. 09780201900020631000. - con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi.”
L'appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, senza CP_1 riproporre il motivo di opposizione con cui aveva eccepito l'omessa indicazione dell'oggetto per il quale erano richieste le somme, e ha così concluso: “A) rigettare in toto l'appello, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di n. 27850/2021; B) condannare l CP_2 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle
[...] spese di Questo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
BA EL RI, difensore dell'appellata , il quale dichiara di CP_1 avere anticipato le spese e di non avere percepito alcun onorario.”
si è associato alla richiesta di riforma della sentenza appellata, ha CP_2 affermato la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) nel merito, in via principale, accogliere
l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
27850/2021 del 14.12.2021, depositata in data 28.12.2021, riformando integralmente la suddetta sentenza;
2) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite per quanto concerne per i motivi di cui alla memoria, con riferimento CP_2 al grado d'appello; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % (art. 1 comma 208 L. 266/2005) solo ed esclusivamente con riferimento al grado d'appello”.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il rimasto contumace. Controparte_3
Trattenuta una prima volta la causa in decisione all'udienza del 6.3.2024, con ordinanza del 20.2.2025 ne è stata disposta la rimessione sul ruolo per consentire all di controdedurre in merito Controparte_6 all'eccezione, sollevata per la prima volta dall'appellata nella CP_1 memoria di replica ex art. 190 c.p.c., di improcedibilità dell'appello per nullità della procura conferita al difensore dell , Controparte_6 deducendo la carenza di una specifica e motivata deliberazione dell'Agente della
Riscossione, che non voglia avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
All'udienza del 28.5.2025, precisate nuovamente le conclusioni e discussa oralmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c.
2 – Premesso che, a seguito anche della sola ricezione della comunicazione preventiva (cd. preavviso) di fermo di autoveicoli, è possibile promuovere l'azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti ad esso sottesi, ovvero di accertamento di vizi del procedimento idonei a paralizzarne gli effetti, il tribunale ritiene che l'eccezione con cui ha fatto valere la nullità della CP_1 procura conferita il 21.1.2022 dall ad un Controparte_6 avvocato del libero foro, in luogo del mandato difensivo esercitato dall'Avvocatura dello Stato, è infondata.
A tale riguardo si osserva che il “Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
” del 24.4.2020, che ha apportato alcune Controparte_6 modifiche al Protocollo d'intesa sottoscritto il 22.6.2017, dopo avere richiamato in premessa le norme di riferimento, all'art. 3.3, relativo al “Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, prevede che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nelle ipotesi (i) di azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello), (ii) di azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di
Pace), (iii) di altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato, e (iv) di liti innanzi alla Corte di Cassazione;
all'art. 3.6, rubricato “controversie rilevanti”, è infine previsto – per quel che rileva in questa sede processuale – che “l'Avvocatura, sentito l'Ente, assicura il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione”.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tanto premesso, posto che nella controversia oggetto del presente giudizio non si discute di “questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione”, il tribunale ritiene che si versi nella fattispecie del contenzioso afferente l'attività di riscossione, trattato innanzi al tribunale o alla corte d'appello, nel quale non è parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Non è pertanto contemplata la necessità che, nel presente giudizio, l'Avvocatura dello Stato presti la difesa tecnica in favore dell sicchè opera la previsione CP_4 dell'art.
3.7 del menzionato protocollo d'intesa, secondo la quale, “in tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo,
l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro”.
A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 30008/2019, che, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura Pt_1 dello Stato [come nel caso in esame;
n.d.e.] o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro Pt_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
3 – Occorre preliminarmente individuare l'ambito del presente giudizio di appello.
L ha infatti limitato il gravame alla parte della decisione di primo grado con CP_4 cui era stata accolta l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo di autoveicolo n. 09780201900020631000, con riferimento alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000, 09720140224474910000, 09720150150241679000, 09720150183106364000, 09720160210454314000, relative a sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, vuoi laddove è stata ritenuta la nullità delle loro notificazioni, vuoi laddove è stata ritenuta l'estinzione per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti.
Non sono state invece appellate, neppure incidentalmente, le statuizioni relative alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con riferimento alla cartella n.
09720170193953463000, e al rigetto delle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle nn. 09720150004288186000 e 09720170224641241000 e di prescrizione dei relativi crediti.
4 – Per quanto attiene al procedimento notificatorio delle cinque cartelle sopra indicate, si osserva quanto segue, esaminando i documenti prodotti in primo grado dall CP_4
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'onere probatorio è assolto dai notificanti (ente impositore e agente della riscossione) mediante la produzione dei documenti probanti la corretta esecuzione delle notifiche, contenenti, rispettivamente, l'indicazione del numero identificativo dei verbali o delle cartelle oggetto di notifica. Non occorre invece che l produca anche le cartelle, se non altro perché non devono essere CP_4 redatte in duplice esemplare.
4.1 La cartella n. 09720130268777703000 (doc. 4 fasc. primo grado) – CP_4 dopo un primo tentativo nel 2014, non perfezionatosi presso il domicilio di via
Roccafluvione 50 – è stata eseguita l'8.6.2015 presso il domicilio di via
Montecosaro 5, a mani della destinataria. A detta notifica ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720150004288186000 (doc. 12), eseguita il 7.6.2017, a mani della destinataria.
Il verbale n. 220905707614 del 18.8.2009 non era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancando l'avviso alla destinataria.
Il vizio della notifica del verbale di accertamento avrebbe dovuto essere eccepito nel rispetto del termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella, previsto dall'art. 617 c.p.c., sicchè non incide sulla procedura di riscossione coattiva.
Il credito è però estinto per intervenuta prescrizione, stante il tempo trascorso tra la data di commissione dell'illecito amministrativo e la notifica della cartella.
4.2 La cartella n. 09720140224474910000 (doc. 5), è stata notificata il 19-
27.6.2015 con le forme prescritte dall'art. 60, lett. e), del DPR n. 600/73, a seguito del secondo vano accesso il 19.6.2015. A detta notifica ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720150004288186000 (doc. 12), eseguita il 7.6.2017, a mani della destinataria.
Il verbale n. 33110381493 del 26.5.2011 era stato ritualmente notificato l'8.7.2011 a mani di un familiare capace.
Pertanto, le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.3 Non può invece ritenersi provata la corretta esecuzione della notifica della cartella n. 09720150150241679000 (doc. 7). Dopo due tentativi senza esito,
l'11.4.2016 era stato dato atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, attestando di avere lasciato l'avviso ed eseguito la prescritta comunicazione del deposito presso la Casa comunale mediante raccomandata a.r. Non risulta però adeguatamente provato l'effettivo inoltro della raccomandata, non soddisfacendo Pe tale scopo il dorso della busta recante le annotazioni 21.4.18” (vale a dire: lasciato avviso) e “compiuta giacenza mittente”, ma non anche l'indicazione dell'esito dell'operazione di consegna, anche considerando che il riquadro
“mancato recapito” non reca alcuna annotazione.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il verbale n. 13110877891 del 12.5.2011 era stato ritualmente notificato l'8.7.2011 a mani di un familiare capace.
Il riscontrato vizio della notifica della cartella si riflette sul cd. preavviso di fermo e determina la prescrizione del credito.
4.4 La cartella n. 09720150183106364000 (doc. 8) è stata ritualmente notificata, secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità relativa. A seguito di alcuni accessi infruttuosi, il 16.3.2017 si dava atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, procedendo al deposito della comunicazione presso la Casa comunale e all'invio della relativa raccomandata informativa, consegnata alla destinataria il 1.2.2016.
Il verbale di accertamento n. 22130001884 dell'8.1.2013, stante l'irreperibilità assoluta riscontrata nel corso dell'accesso del 2.3.2013 (“trasferito”) è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale.
Pertanto, le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.5 La cartella n. 09720160210454314000 (doc. 9) è stata ritualmente notificata, secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità relativa. A seguito di alcuni accessi infruttuosi, il 29.1.2016 si dava atto dell'irreperibilità relativa della destinataria, procedendo al deposito della comunicazione presso la Casa comunale e all'invio della relativa raccomandata informativa, consegnata alla destinataria il 5.4.2017.
Il verbale di accertamento n. 13120389040 del 20.3.2012, stante l'irreperibilità relativa riscontrata nel corso dell'accesso dell'11.5.2012, è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale, con comunicazione alla destinataria mediante raccomandata a.r. ricevuta il 2.6.2012.
Il verbale di accertamento n. 13120507565 dell'11.4.2012, è stato notificato il
24.5.2012 – previo riscontro del rifiuto della consegna da parte di soggetto qualificatosi come “familiare convivente” – mediante deposito presso la Casa comunale, con comunicazione alla destinataria mediante raccomandata a.r. ricevuta il 19.7.2012.
Anche in tal caso le notifiche sono state eseguite correttamente, interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
4.6 Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi:
- che l'appello è infondato per la parte in cui è stato contestato l'accertamento, ad opera del primo giudice, della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000;
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è invece fondato in ordine all'accertamento, in primo grado, dell'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 09720140224474910000,
09720150183106364000 e 09720160210454314000.
5 – In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, dichiarando prescritte le pretese creditorie di cui alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000.
Non si riforma la decisione del primo giudice, nella parte in cui statuiva l'inefficacia integrale del cd. preavviso di fermo, benchè l'accertamento dell'estinzione riguardasse soltanto una parte dei crediti, perché non è stata specificamente fatta oggetto di gravame
Non si modifica la statuizione relativa al regolamento delle spese, risultando adeguata anche all'esito parzialmente diverso del giudizio come scaturito dalla presente sentenza di appello.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27850/2021 del 14-28.12.2021, proposto dall CP_2 [...]
nei confronti di di Parte_1 CP_1 [...]
e del così provvede: CP_2 Controparte_3
a) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza appellata, dichiara prescritte le pretese creditorie di cui alle sole cartelle di pagamento nn. 09720130268777703000 e 09720150150241679000;
b) compensa le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025
Il Giudice Federico Salvati
9