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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
16 aprile 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.395 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(codice fiscale: ), nato il 17 ottobre Parte_1 CodiceFiscale_1
1977 in Vico Equense, residente a Castellammare di Stabia, alla Via Salita Ponte di
Scanzano n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Nicola Cuomo e Annarita Moraldo, presso i quali elettivamente domicilia, in Castellammare di
Stabia, alla Via Bonito, n.9
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
che il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord emetteva, in data 3.04.2020, il decreto ingiuntivo n. 281/2020 (doc.A/3, pagg.8-14), ingiungendo alla società di Parte_2 pagare € 30.628,77, per la causali di cui alla domanda monitoria (di cui € 8.834,00 per le ultime tre retribuzioni ed € 21.793,90 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
che il suddetto d.i., notificato alla controparte il giorno 12.05.2020, diveniva irrevocabile, per mancata opposizione ed era munito di formula esecutiva in data 9.10.2020 giusta decreto di esecutorietà cron. 33721 dell'1 ottobre 2020; che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del giorno 8.10.2020, dichiarava il fallimento della società Parte_2
che, con ricorso innanzi al tribunale di Napoli Nord, il chiedeva di essere Pt_1 ammesso al passivo nel fallimento n. 60/2020 della detta società per € 30.628,77 di cui € 21.793,90 a titolo di TFR ed € 8.834,87, per le ultime tre retribuzioni, dovute per i mesi da settembre 2019 a dicembre 2019; che, con pec del giorno 19.02.2021 il curatore del fallimento inviava il progetto di stato passivo ammettendo in via privilegiata, tra l'altro, il suddetto importo di € 8.834,87, relativo alle retribuzioni da settembre 2019 a dicembre 2019, poi diventato definitivo, con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, emessa dal giudice dell'esecuzione con decreto del giorno 8 novembre 2021;
1 che, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo della società datrice di lavoro, il ricorrente, in data 20/01/2022, con istanza inviata on-line, chiedeva la liquidazione del trattamento di fine rapporto per € 21.793,90 e dei crediti di lavoro al fondo di garanzia CP_ dell' CP_
che l' con la lettera datata 16 febbraio 2022, rigettava parzialmente la richiesta (doc.A/6 cit.)-inviata on-line in data 20.01.2022 della corresponsione delle ultime tre retribuzioni e accessori maturati prima del licenziamento del lavoratore, riconoscendogli solo la somma di € 2.805,62 (cioè 935,21X 3) al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84% anziché 3.372,12 al netto della suddetta riduzione (cioè €.1.124,04 X 3), pari al massimo della liquidazione possibile nel caso di retribuzioni mensili superiori ad € 2.148,74. Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato per l' , per le ragioni esposte CP_1 in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare CP_ il diritto di alla liquidazione da parte del fondo di garanzia dell' Parte_1 dell'importo di € 3.372,12 a titolo di ultime tre retribuzioni -quale importo massimo consentito previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 80/1992 (cioè al triplo dell'importo massimo del trattamento straordinario d'integrazione salariale di € 1.124,04 come previsto dalla circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 dell' - oltre interessi e rivalutazione dalla CP_1 domanda al soddisfo e al lordo delle trattenute fiscali;
2) per l'effetto condannare l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 556,49 quale differenza tra quanto dovuto (€ 3.372,12) e CP_ quanto erogato dall' (2.805,62), oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda del 20.01.2022 al soddisfo;
3) condannare l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All' odierna udienza, uditi i procuratori, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
In punto di fatto, va rilevato che non è in contestazione quanto riconosciuto al lavoratore dal Fondo a titolo di tfr;
nella ipotesi in esame si controverte unicamente in ordine a quanto versato dall' per le ultime tre mensilità. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il giudice delegato del fallimento ha ammesso al passivo del datore di lavoro l'intero importo delle ultime tre retribuzioni del lavoratore, che corrispondono ad € 8.834,00. Il lavoratore ha allegato alla domanda di ammissione al fondo di garanzia dell' CP_1 del 20 gennaio 2022 (doc.A/6) tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'importo di € 8.834,00, dovutogli per le ultime tre retribuzioni;
in particolare, ha allegato il ricorso per decreto ingiuntivo n. 281/2020 (doc.A/3 pagg.8-14), il ricorso di ammissione al passivo (doc.A/3, pagg.3-7) con moltissimi allegati (tra cui le ultime tre buste paga); e lo stato passivo, reso esecutivo con decreto del giorno 8 novembre 2021, che ha ammesso integralmente la domanda del lavoratore, relativa alla alle ultime tre retribuzioni (doc.A/5, pag. 1, 37, 39 e 71). CP_ La circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 (doc.A/13) ha fissato gli importi massimi consentiti di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 80/1992, prevedendo due diversi tetti, in base alla retribuzione percepita dal lavoratore richiedente.
2 La retribuzione mensile del lavoratore, come comprovata dalle buste paga, allegate CP_ all'istanza di liquidazione, nonché al ricorso al comitato provinciale dell' (doc.A/3 cit.,pagg.39-44)- era di € 2.593,64, e, quindi, superiore ad € 2.148,74, e di conseguenza, il limite mensile netto da riconoscere al ricorrente è pari ad € 1.124,04, come indicato nella detta circolare.
Al ricorrente va, quindi, riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'importo massimo consentito previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 80/1992 che è pari a complessivi € 3.372,12 (€ 1.124,04 X 3) cioè al triplo dell'importo previsto dalla circolare n. 5/2019 dell' (doc.A/13), per le retribuzioni mensili superiori a 2.148,74. CP_1 CP_ L' pertanto, dovrà corrispondere al ricorrente la differenza di € 566,49 (€ 3.372,12
- 2.805,62), al lordo della detrazione fiscale, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda del 20.01.2022 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione al di sotto di euro 1100), con la maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € CP_1
566,49, al lordo della detrazione fiscale, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda del 20.01.2022 al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per contributo CP_1 unificato, nonché € 450 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 16 aprile 2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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