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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/10/2024, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9547/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9547/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. POGGI LAURA che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.6.2023:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
[...]
e il sig. alle seguenti condizioni: a) vita separata con obbligo di Parte_1 Controparte_1
mutuo rispetto;
b) assegnazione alla signora della casa coniugale sita in Parte_1
Ospitaletto (BS), via Arturo Benedetti Michelangeli n. 101, con tutti gli arredi ivi esistenti, la quale provvederà al pagamento del canone di affitto;
c) affido esclusivo di entrambi i figli minori alla signora con collocamento dei medesimi presso la madre nella casa coniugale sita Parte_1
1 in Ospitaletto, via Arturo Benedetti Michelangeli n. 101; d) le visite del padre ai figli, stabilite dall'Ill.mo Giudice, limitate al minimo indispensabile comunque alla presenza di terzi soggetti che possano garantire il benessere e l'incolumità dei figli medesimi e comunque da concordarsi con la madre;
e) versamento da parte del signor alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i due figli minori, dell'importo mensile complessivo di €. 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
l'importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT senza necessità di ulteriori comunicazioni oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, specialistiche e ludico-ricreative di entrambi i figli”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.8.2021 la ricorrente sig.ra ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio a OR (Romania) in data 21.8.2010 con il sig. , trascritto Controparte_1
nel registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie C, anno 2011.
Dal matrimonio sono nati i figli (n. 18.09.2009) e (n. 21.03.2012). Per_1 Persona_2
Con sentenza n. 1007/2015 pubblicata in data 1.4.2015 emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 19.3.2015 è stata pronunciata la separazione personale delle parti (doc. 3-4).
La ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, oltre alle statuizioni accessorie inerenti la prole, instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione degli incontri padre - figli e la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di complessivi € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.2.2022 la parte resistente non è comparsa e il Presidente delegato ha confermato in qualità di provvedimenti provvisori e urgenti le condizioni della separazione.
All'udienza dell'8.6.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del resistente e ha fissato l'udienza del 13.9.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate per parte ricorrente con note di trattazione scritta del 21.6.2023, come sopra integralmente riportate e trascritte, con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2 ***
1) Sulla pronuncia di divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti quanto segue. Dalla lettura degli atti emerge che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della sentenza di separazione, pur essendo le parti separate di fatto, stando a quanto dedotto dalla ricorrente, già dal 2013 anno in cui sia la moglie sia i figli hanno perso ogni contatto con il resistente (cfr. ricorso introduttivo – pag. 2).
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Ad ulteriore conferma dell'impossibilità di ripristinare l'affectio coniugalis si pone l'atteggiamento del resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio e risulta irreperibile.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Stando a quando dedotto dalla ricorrente e confermato all'udienza presidenziale del 22.2.2022, il padre non vede e non sente i figli dal 2013 avendo fatto perdere le proprie tracce.
Tale circostanza è confermata anche dalla sentenza di separazione ove si dà conto del “disinteresse del padre” nei confronti della prole (doc. 4 – pag. 4).
Pertanto, attesa la perdurate latitanza del genitore dalla vita dei figli e la loro abitudine alla presenza costante della sola madre, si accoglie la richiesta di affidamento esclusivo dei minori in capo alla ricorrente, essendo la stessa l'unico punto di riferimento relativamente ai bisogni morali e materiali della prole.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, l'adozione di un modulo di affidamento condiviso risulterebbe pertanto pregiudizievole per i minori, sicché sussistono i presupposti per disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre ex art. 337 quater c.c., così come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, con collocamento prevalente presso la stessa, essendo il genitore con il quale essi già risiedono abitualmente.
3 Al fine di garantire anche gli incontri tra il genitore non collocatario e i figli e tutelare il diritto di questi ultimi a mantenere significativi rapporti con entrambi i rami della famiglia, si deve definire un calendario di incontri padre-figli. Considerando, però, l'attuale assenza del padre dalla vita dei minori si dispone che, qualora lo stesso manifesti una fattiva e concreta volontà a riattivare gli incontri, questi riprendano gradualmente ed inizialmente in forma protetta con la mediazione dei Servizi Sociali i quali avranno cura di stilare un calendario tenendo conto anche della disponibilità materna e degli impegni scolastici e ludici dei minori, nonché della loro volontà.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Sul punto, tenuto conto dell'affidamento esclusivo e del collocamento prevalente dei minori presso la madre, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Ospitaletto (BS), via Arturo
Benedetti Michelangeli n. 101 alla stessa. Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minorenni (ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) conviventi con il coniuge collocatario. L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e al suo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
In tale senso è costante la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra i coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 27907/2021; conf. Cass.
Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez. 1, n. 18863/2011).
4) Sul mantenimento dei figli minori
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori, e , è opportuno Per_1 Persona_2
premettere che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare un contributo per il mantenimento della prole, sorge per effetto della
4 semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
La quantificazione dell'assegno deve quindi tener conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta.
La giurisprudenza, al riguardo, ha infatti precisato che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. sez. 6, n. 39411/2017).
Si ribadisce, pertanto, a carico del resistente sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori. Quanto alla misura dell'assegno, in assenza di indicatori relativi al peggioramento della condizione economica del resistente rispetto all'epoca della separazione
(circostanza indirettamente confermata anche dalla mancata formulazione di richieste di modifica), si reputa di confermare quanto disposto in quella sede, tenuto anche conto del fatto che nel frattempo i minori sono cresciuti con conseguente proporzionale aumento delle loro esigenze (cfr. Cass. Civ. n.
11724/2023).
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Le spese straordinarie possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando in caso di dissenso del genitore non affidatario la valutazione giudiziale del rifiuto e quindi della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante comparazione tra la commisurazione dell'entità dell'esborso rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
Civ. Sez 6, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. 6, 30/7/2015 n. 16175).
Tali spese sono in ogni caso da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisponderle al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, per una causa di valore indeterminabile, per complessivi € 2.303,00 (i.e. €1.701,00 per la fase di studio;
€ 603,00 per la fase introduttiva, nulla per le ulteriori fasi in quanto non espletate), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori se ed in quanto dovuti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in data 21.8.2010, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie C, anno 2011;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, presso la Per_1 Persona_2
quale saranno collocati in via prevalente;
4. stabilisce che eventuali incontri padre - figli siano mediati dalla presenza dei Servizi Sociali nel rispetto della volontà e degli impegni, scolastici e non, dei minori e previo accordo con la madre;
5. assegna la casa familiare alla ricorrente in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti con i figli minori;
6. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di complessivi € 600,00 (i.e. € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie da ripartire al 50% tra i genitori, disciplinate secondo il “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.303,00 oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 26.9.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9547/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. POGGI LAURA che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.6.2023:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
[...]
e il sig. alle seguenti condizioni: a) vita separata con obbligo di Parte_1 Controparte_1
mutuo rispetto;
b) assegnazione alla signora della casa coniugale sita in Parte_1
Ospitaletto (BS), via Arturo Benedetti Michelangeli n. 101, con tutti gli arredi ivi esistenti, la quale provvederà al pagamento del canone di affitto;
c) affido esclusivo di entrambi i figli minori alla signora con collocamento dei medesimi presso la madre nella casa coniugale sita Parte_1
1 in Ospitaletto, via Arturo Benedetti Michelangeli n. 101; d) le visite del padre ai figli, stabilite dall'Ill.mo Giudice, limitate al minimo indispensabile comunque alla presenza di terzi soggetti che possano garantire il benessere e l'incolumità dei figli medesimi e comunque da concordarsi con la madre;
e) versamento da parte del signor alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i due figli minori, dell'importo mensile complessivo di €. 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
l'importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT senza necessità di ulteriori comunicazioni oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, specialistiche e ludico-ricreative di entrambi i figli”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.8.2021 la ricorrente sig.ra ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio a OR (Romania) in data 21.8.2010 con il sig. , trascritto Controparte_1
nel registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie C, anno 2011.
Dal matrimonio sono nati i figli (n. 18.09.2009) e (n. 21.03.2012). Per_1 Persona_2
Con sentenza n. 1007/2015 pubblicata in data 1.4.2015 emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 19.3.2015 è stata pronunciata la separazione personale delle parti (doc. 3-4).
La ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, oltre alle statuizioni accessorie inerenti la prole, instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione degli incontri padre - figli e la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di complessivi € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.2.2022 la parte resistente non è comparsa e il Presidente delegato ha confermato in qualità di provvedimenti provvisori e urgenti le condizioni della separazione.
All'udienza dell'8.6.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del resistente e ha fissato l'udienza del 13.9.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate per parte ricorrente con note di trattazione scritta del 21.6.2023, come sopra integralmente riportate e trascritte, con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2 ***
1) Sulla pronuncia di divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti quanto segue. Dalla lettura degli atti emerge che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della sentenza di separazione, pur essendo le parti separate di fatto, stando a quanto dedotto dalla ricorrente, già dal 2013 anno in cui sia la moglie sia i figli hanno perso ogni contatto con il resistente (cfr. ricorso introduttivo – pag. 2).
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Ad ulteriore conferma dell'impossibilità di ripristinare l'affectio coniugalis si pone l'atteggiamento del resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio e risulta irreperibile.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Stando a quando dedotto dalla ricorrente e confermato all'udienza presidenziale del 22.2.2022, il padre non vede e non sente i figli dal 2013 avendo fatto perdere le proprie tracce.
Tale circostanza è confermata anche dalla sentenza di separazione ove si dà conto del “disinteresse del padre” nei confronti della prole (doc. 4 – pag. 4).
Pertanto, attesa la perdurate latitanza del genitore dalla vita dei figli e la loro abitudine alla presenza costante della sola madre, si accoglie la richiesta di affidamento esclusivo dei minori in capo alla ricorrente, essendo la stessa l'unico punto di riferimento relativamente ai bisogni morali e materiali della prole.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, l'adozione di un modulo di affidamento condiviso risulterebbe pertanto pregiudizievole per i minori, sicché sussistono i presupposti per disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre ex art. 337 quater c.c., così come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, con collocamento prevalente presso la stessa, essendo il genitore con il quale essi già risiedono abitualmente.
3 Al fine di garantire anche gli incontri tra il genitore non collocatario e i figli e tutelare il diritto di questi ultimi a mantenere significativi rapporti con entrambi i rami della famiglia, si deve definire un calendario di incontri padre-figli. Considerando, però, l'attuale assenza del padre dalla vita dei minori si dispone che, qualora lo stesso manifesti una fattiva e concreta volontà a riattivare gli incontri, questi riprendano gradualmente ed inizialmente in forma protetta con la mediazione dei Servizi Sociali i quali avranno cura di stilare un calendario tenendo conto anche della disponibilità materna e degli impegni scolastici e ludici dei minori, nonché della loro volontà.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Sul punto, tenuto conto dell'affidamento esclusivo e del collocamento prevalente dei minori presso la madre, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Ospitaletto (BS), via Arturo
Benedetti Michelangeli n. 101 alla stessa. Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minorenni (ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) conviventi con il coniuge collocatario. L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e al suo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
In tale senso è costante la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra i coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 27907/2021; conf. Cass.
Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez. 1, n. 18863/2011).
4) Sul mantenimento dei figli minori
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori, e , è opportuno Per_1 Persona_2
premettere che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare un contributo per il mantenimento della prole, sorge per effetto della
4 semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
La quantificazione dell'assegno deve quindi tener conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta.
La giurisprudenza, al riguardo, ha infatti precisato che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. sez. 6, n. 39411/2017).
Si ribadisce, pertanto, a carico del resistente sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori. Quanto alla misura dell'assegno, in assenza di indicatori relativi al peggioramento della condizione economica del resistente rispetto all'epoca della separazione
(circostanza indirettamente confermata anche dalla mancata formulazione di richieste di modifica), si reputa di confermare quanto disposto in quella sede, tenuto anche conto del fatto che nel frattempo i minori sono cresciuti con conseguente proporzionale aumento delle loro esigenze (cfr. Cass. Civ. n.
11724/2023).
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Le spese straordinarie possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando in caso di dissenso del genitore non affidatario la valutazione giudiziale del rifiuto e quindi della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante comparazione tra la commisurazione dell'entità dell'esborso rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
Civ. Sez 6, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. 6, 30/7/2015 n. 16175).
Tali spese sono in ogni caso da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisponderle al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, per una causa di valore indeterminabile, per complessivi € 2.303,00 (i.e. €1.701,00 per la fase di studio;
€ 603,00 per la fase introduttiva, nulla per le ulteriori fasi in quanto non espletate), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori se ed in quanto dovuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in data 21.8.2010, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie C, anno 2011;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, presso la Per_1 Persona_2
quale saranno collocati in via prevalente;
4. stabilisce che eventuali incontri padre - figli siano mediati dalla presenza dei Servizi Sociali nel rispetto della volontà e degli impegni, scolastici e non, dei minori e previo accordo con la madre;
5. assegna la casa familiare alla ricorrente in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti con i figli minori;
6. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di complessivi € 600,00 (i.e. € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie da ripartire al 50% tra i genitori, disciplinate secondo il “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.303,00 oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 26.9.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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