Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott.ssa Antonella Dragotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1611/2024 promossa da:
' (C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in Corso Parte 1
Parte_2 (C.F.Garibaldi, 246 80141 Napoli, presso lo studio dell'avv.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.C.F. 2
PARTE ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA (c.f. P.IVA 1 ) Controparte_1
ARSENALE 21 TORINO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO* DI TORINO (C.F. C.F. 3 ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE
Come in atto di appello
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Come in comparsa di costituzione e risposta
OGGETTO: appello contro sentenza del Giudice di Pace di CP 1 255/24 del 3-17 giugno
2024
L'appello è infondato e deve essere disatteso.
Riguardo al primo motivo è vero che il Giudice di Pace ha errato quando, riprendendo acriticamente quanto scritto nella comunicazione della notizia di Pt 3 redatta dalla Polizia
Stradale, ha motivato rigetto del ricorso sostenendo che il ricorrente si era sottoposto all'accertamento alcolimetrico solo dopo nove ore dal sinistro, si da impedire di eseguire le analisi in un lasso di tempo idoneo ad accertare l'effettiva guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche, così commettendo il reato di cui all'art. 186 D.L.vo 285/92; infatti da una lettura più attenta della notizia di reato e degli atti ad essa allegati si evince che la Polizia Stradale è intervenuta sul luogo del sinistro solo alle 19.40 del 14 febbraio 2024, e quindi quando ormai l'incidente era avvenuto da qualche ora e lo Pt 1 che aveva subito lesioni, già trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
CP_1 ( in particolare l'accesso al P.S. risulta essere stato effettuato alle ore 17.21, vedi allegato 2 alla Parte 4 ), sicché non furono certo gli Agenti di Polizia Stradale a sottoporlo ad accertamenti, né subito né dopo il sinistro, e a ricevere il rifiuto.
Tuttavia risulta dal Referto medico di accesso al Pronto Soccorso che alle ore 23 e 19 lo Pt 1 si rifiutò di eseguire l'accertamento alcolimetrico che gli volevano somministrare i sanitari. Risulta anche che più di un'ora dopo, a mezzanotte e 23 minuti, egli cambiò idea ed accettò l'esame che fu poi effettuato alle ore 00.46 del 15 febbraio e diede risultato negativo ( vedi referto prodotto unitamente alla richiesta di archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto).
Ora, se un'attesa di circa un'ora prima di sopporsi al controllo rende il reato commesso dallo Pt_1 certamente non grave, anche in considerazione del fatto che, in ogni caso (e a differenza di quanto esposto dal Giudice di Pace) anche se si fosse tempestivamente sottoposto al controllo questo sarebbe stato effettuato alle 11 e mezza di sera, quando dal sinistro, avvenuto verso le 16 e 30, erano trascorse (non nove ma comunque) ben sette ore, con conseguente inutilità del controllo - tuttavia resta il fatto che lo Pt 1 non si è sottoposto all'accertamento quando ciò gli è stato richiesto dai Pubblici Ufficiali (nel caso di specie i medici del Pronto Soccorso) e ciò è sufficiente per ritenere il reato perfezionato, senza che possa servire da esimente il successivo ripensamento dell'imputato, né la circostanza che il controllo sia poi risultato negativo.
Ne discende che correttamente il Prefetto ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida fino a che lo Pt 1 non si fosse sottoposto a visita medica presso la locale
Commissione. Riguardo al secondo motivo erroneamente il Giudice di Pace avrebbe ritenuto esservi indizi dell'ubriachezza dello Pt 1 nella dinamica del sinistro ( uscita di strada del mezzo da lui condotto) - trattasi di profili del tutto irrilevanti atteso che non è stata contestata allo Pt 1 la guida in stato di ebrezza, che non si è accertata, ma il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti dello stato alcolemico.
Riguardo al terzo motivo - erroneamente il Giudice di Pace avrebbe ritenuto irrilevante la tenuità
del fatto poi acclarata in sede penale - si è già detto sopra come il fatto risulti in effetti poco grave ma ciò non ha alcun effetto sul procedimento amministrativo di irrogazione della pena amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In conclusione l'appello è infondato e deve essere rigettato, con totale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano, in considerazione della qualità e quantità dell'attività difensiva espletata dall'Avvocatura di Stato, in € 1000,00 oltre Iva e
CPA come per legge.
p.q.m.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n.
255/24 del 3-17 giugno 2024;
condanna Parte 1 a pagare alla Controparte 2 le spese di lite che liquida in € 1000 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore somma pari al contributo unificato già versato
Così deciso in Alessandria, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)