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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34427/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 04/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 30/07/1956 a MILANO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. GUIZZARDI ANDREA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 10/07/1965 a UA (CZ)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20152 MILANO ITALIA con l'Avv. DALILA OBBISO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 ottobre 2024
OGGETTO: RICORSO PER DIVORZIO
CONCLUSIONI
Conclusioni precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025
Parte attrice Dichiarare, in ragione delle eventuali difese di parte resistente, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni effetto consequenziale.
In ogni caso e in via definitiva dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, in data 18.08.1986 a RD (CZ), registrato al numero 27 Parte II serie A anno
1985, con ogni effetto consequenziale.
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ognuno titolare di adeguati redditi e che la casa familiare sita Milano via Valle Antrona, 1, fintanto che permarrà il diritto di abitazione in capo alla signora , resti in uso condiviso tra le parti. CP_1
Porre a carico della signora un equo contributo per il pagamento delle utenze domestiche e CP_1 delle spese condominiali ordinarie.
Con facoltà di ulteriormente dedurre produrre e integrare le domande nel rispetto dei termini di rito di cui all'art 473 bis n. 17, all'esito delle difese di parte resistente.
Con vittoria di spese, ed onorari della presente giudizio.
Parte convenuta
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, in data 18.08.1986
a RD (Cz) , registrato al numero 27 Parte II serie A anno 1985, con ogni effetto consequenziale;
- porre a carico del Sig. in favore della Sig. un assegno divorzile pari ad € 900,00 Pt_2 CP_1
- disporre l'assegnazione della casa familiare in via esclusiva alla Sig.ra e per l'effetto CP_1 disporre che il Sig. NT liberi l'immobile.
In via istruttoria si chiede che l'On. disponga gli accertamenti economici e finanziari nei confronti del Sig. che ritenga idonei a comprovare l'effettivo stato economico e patrimoniale dello Pt_2 stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a UA (CZ) il 18/08/1986
(anno 1986, atto n27, parte II , serie A) e trascritto anche presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano.
Dall'unione è nato nato a [...] [...] maggiorenne ed autonomo. Per_1
Le parti si sono sperate come da accordo di negoziazione assistita depositato il 14 settembre 2022 e vistato dal PM 6 ottobre 2022.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/10/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le domande formalizzate nelle conclusioni sopra trascritte.
La moglie convenuta, costituita il 28 gennaio 2025, in accordo sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha avanzato le domande riportate nelle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 25 Marzo 2025, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione e le parti hanno insistito nelle domande ed istanze.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere nell'istruttoria richiesta ha invitato le parti a precisare le conclusioni, precisate come in epigrafe.
Il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale all'esito della quale ha rimesso al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025. *******
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: le parti si sono sperate come da accordo di negoziazione assistita depositato il 14 settembre 2022, vistato dal
PM 6 ottobre 2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 03/10/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla casa famigliare e sull' assegno divorzile.
In mancanza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti -come nel caso di specie- nessun provvedimento può essere adottato con riferimento alla abitazione di Milano via Valle
Antrona numero 1.
Di conseguenza i diritti delle parti sull'immobile sono regolamentati come da contratto sottoscritto in data 31 luglio 2024 in forza del quale la moglie è titolare del diritto di abitazione sull' immobile che è di proprietà esclusiva del marito.
NT in sede di udienza 473 bis 21 cpc , su richiesta del Tribunale ha confermato Parte_3
l'allegazione della moglie per cui i coniugi, pur non prevedendo nell'accordo di negoziazione assistita un assegno di mantenimento in favore della si. Ra Vetranoe, si erano accordati, a latere, con impegno del marito a corrispondere alla moglie l'importo mensile di 400,00 euro. Sul punto parte attrice ha testualmente dichiarato::” E' vero che a lato della negoziazione assistita avevamo un accordo a parte che io le dessi 400,00 euro al mese: non glieli davo tutto perché lei doveva pagare la sua quota dei debiti.
Questo dato comprava, per fatti, che già nel 2022 era consapevole del fatto Parte_3 che per garantire alla moglie di continuare a godere delle medesime condizioni di vita godute durante matrimonio era necessario un suo aiuto economico.
Nella evidente sproporzione tra i redditi dei coniugi (la moglie percepisce un'invalidità di 613 € mensili e non ha ancora raggiunto l'età pensionabile;
il marito percepisce una pensione di 1.600 € su
13 mensilità oltre al riconoscimento di un invalidità civile pari a 540 € mensili) deve essere riconosciuto alla moglie il diritto a percepire dal marito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno divorzile nella sua componente assistenziale che viene liquidato nell'importo di 400 € mensili tenuto conto del diritto di abitazione che la moglie ha sull'immobile e del fatto che il marito dovrà necessariamente reperire per sé una nuova sistemazione abitativa avendo la moglie dichiarato di non voler più proseguire la coabitazione.
Detto importo dovrà essere corrisposto entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione Istat di legge prima rivalutazione marzo 2026.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio, la soccombenza reciproca delle parti con riferimento alle domande relative alla casa familiare e la soccombenza in giudizio di portano alla Parte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento di un mezzo delle spese legali sostenute da . Controparte_1 In merito, giova evidenziare che la parte convenuta è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
(delibera n. 7397 del 2018) e che la Corte di cassazione si è pronunciata sul punto stabilendo che, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, “il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”1.
Tanto premesso, la parte attrice deve essere condannata a rifondere all'Erario, ex art. 133 DPR
115/2002, di ½ delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che – tenuto conto dell'attività professionale svolta, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa – vengono liquidate nell'importo di 2.250,00 euro spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione del retante ½
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.34427 /2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
e rito concordatario in UA (CZ) il
[...] Controparte_1
18/08/1986 UA (CZ) il 18/08/1986 (anno 1986, atto n27, parte II , serie A)
e trascritto anche presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano;
2) Respinge le domande relative alla casa famigliare avanzate da ambo le parti;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla Parte_3 pubblicazione della presente sentenza, in favore di entro il 20 di ogni mese Parte_4
l'importo di 400 euro a titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione Marzo 2026;
4) Condanna a rifondere all'Erario la metà delle spese di lite sostenute in Parte_3 favore di liquidate in € 2.250 per compenso professionale, oltre iva e cpa Controparte_1 come per legge;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di UA (CZ) ed al Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Di Cassazione Sez. 2, Ordinanza N. 22017 Del 11/09/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza N. 11590 Del 03/05/2019.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 04/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 30/07/1956 a MILANO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. GUIZZARDI ANDREA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 10/07/1965 a UA (CZ)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20152 MILANO ITALIA con l'Avv. DALILA OBBISO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 ottobre 2024
OGGETTO: RICORSO PER DIVORZIO
CONCLUSIONI
Conclusioni precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025
Parte attrice Dichiarare, in ragione delle eventuali difese di parte resistente, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni effetto consequenziale.
In ogni caso e in via definitiva dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, in data 18.08.1986 a RD (CZ), registrato al numero 27 Parte II serie A anno
1985, con ogni effetto consequenziale.
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ognuno titolare di adeguati redditi e che la casa familiare sita Milano via Valle Antrona, 1, fintanto che permarrà il diritto di abitazione in capo alla signora , resti in uso condiviso tra le parti. CP_1
Porre a carico della signora un equo contributo per il pagamento delle utenze domestiche e CP_1 delle spese condominiali ordinarie.
Con facoltà di ulteriormente dedurre produrre e integrare le domande nel rispetto dei termini di rito di cui all'art 473 bis n. 17, all'esito delle difese di parte resistente.
Con vittoria di spese, ed onorari della presente giudizio.
Parte convenuta
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, in data 18.08.1986
a RD (Cz) , registrato al numero 27 Parte II serie A anno 1985, con ogni effetto consequenziale;
- porre a carico del Sig. in favore della Sig. un assegno divorzile pari ad € 900,00 Pt_2 CP_1
- disporre l'assegnazione della casa familiare in via esclusiva alla Sig.ra e per l'effetto CP_1 disporre che il Sig. NT liberi l'immobile.
In via istruttoria si chiede che l'On. disponga gli accertamenti economici e finanziari nei confronti del Sig. che ritenga idonei a comprovare l'effettivo stato economico e patrimoniale dello Pt_2 stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a UA (CZ) il 18/08/1986
(anno 1986, atto n27, parte II , serie A) e trascritto anche presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano.
Dall'unione è nato nato a [...] [...] maggiorenne ed autonomo. Per_1
Le parti si sono sperate come da accordo di negoziazione assistita depositato il 14 settembre 2022 e vistato dal PM 6 ottobre 2022.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/10/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le domande formalizzate nelle conclusioni sopra trascritte.
La moglie convenuta, costituita il 28 gennaio 2025, in accordo sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha avanzato le domande riportate nelle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 25 Marzo 2025, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione e le parti hanno insistito nelle domande ed istanze.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere nell'istruttoria richiesta ha invitato le parti a precisare le conclusioni, precisate come in epigrafe.
Il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale all'esito della quale ha rimesso al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025. *******
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: le parti si sono sperate come da accordo di negoziazione assistita depositato il 14 settembre 2022, vistato dal
PM 6 ottobre 2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 03/10/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla casa famigliare e sull' assegno divorzile.
In mancanza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti -come nel caso di specie- nessun provvedimento può essere adottato con riferimento alla abitazione di Milano via Valle
Antrona numero 1.
Di conseguenza i diritti delle parti sull'immobile sono regolamentati come da contratto sottoscritto in data 31 luglio 2024 in forza del quale la moglie è titolare del diritto di abitazione sull' immobile che è di proprietà esclusiva del marito.
NT in sede di udienza 473 bis 21 cpc , su richiesta del Tribunale ha confermato Parte_3
l'allegazione della moglie per cui i coniugi, pur non prevedendo nell'accordo di negoziazione assistita un assegno di mantenimento in favore della si. Ra Vetranoe, si erano accordati, a latere, con impegno del marito a corrispondere alla moglie l'importo mensile di 400,00 euro. Sul punto parte attrice ha testualmente dichiarato::” E' vero che a lato della negoziazione assistita avevamo un accordo a parte che io le dessi 400,00 euro al mese: non glieli davo tutto perché lei doveva pagare la sua quota dei debiti.
Questo dato comprava, per fatti, che già nel 2022 era consapevole del fatto Parte_3 che per garantire alla moglie di continuare a godere delle medesime condizioni di vita godute durante matrimonio era necessario un suo aiuto economico.
Nella evidente sproporzione tra i redditi dei coniugi (la moglie percepisce un'invalidità di 613 € mensili e non ha ancora raggiunto l'età pensionabile;
il marito percepisce una pensione di 1.600 € su
13 mensilità oltre al riconoscimento di un invalidità civile pari a 540 € mensili) deve essere riconosciuto alla moglie il diritto a percepire dal marito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno divorzile nella sua componente assistenziale che viene liquidato nell'importo di 400 € mensili tenuto conto del diritto di abitazione che la moglie ha sull'immobile e del fatto che il marito dovrà necessariamente reperire per sé una nuova sistemazione abitativa avendo la moglie dichiarato di non voler più proseguire la coabitazione.
Detto importo dovrà essere corrisposto entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione Istat di legge prima rivalutazione marzo 2026.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio, la soccombenza reciproca delle parti con riferimento alle domande relative alla casa familiare e la soccombenza in giudizio di portano alla Parte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento di un mezzo delle spese legali sostenute da . Controparte_1 In merito, giova evidenziare che la parte convenuta è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
(delibera n. 7397 del 2018) e che la Corte di cassazione si è pronunciata sul punto stabilendo che, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, “il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”1.
Tanto premesso, la parte attrice deve essere condannata a rifondere all'Erario, ex art. 133 DPR
115/2002, di ½ delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che – tenuto conto dell'attività professionale svolta, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa – vengono liquidate nell'importo di 2.250,00 euro spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione del retante ½
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.34427 /2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
e rito concordatario in UA (CZ) il
[...] Controparte_1
18/08/1986 UA (CZ) il 18/08/1986 (anno 1986, atto n27, parte II , serie A)
e trascritto anche presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano;
2) Respinge le domande relative alla casa famigliare avanzate da ambo le parti;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla Parte_3 pubblicazione della presente sentenza, in favore di entro il 20 di ogni mese Parte_4
l'importo di 400 euro a titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione Marzo 2026;
4) Condanna a rifondere all'Erario la metà delle spese di lite sostenute in Parte_3 favore di liquidate in € 2.250 per compenso professionale, oltre iva e cpa Controparte_1 come per legge;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di UA (CZ) ed al Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Di Cassazione Sez. 2, Ordinanza N. 22017 Del 11/09/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza N. 11590 Del 03/05/2019.