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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2868/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2868/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 10:20 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. ROCCHI in sostituzione dell'avv. AZZOLINI VALTER Parte_1
MP, la quale precisa le conclusioni come da memoria istruttoria n. 1 e insiste per l'ammissione della CTU richiesta nella seconda memoria istruttoria;
Per l'avv. OVI in sostituzione dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
ANTONIO CHRISTIAN, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta
Si oppone alla richiesta di C.T.U. svolta dall'opponente
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:30, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2868/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
VALTER MP elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 8 42124 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA presso il difensore avv. AZZOLINI VALTER MP ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN elettivamente domiciliato presso l'avv. OVI GIORDANA VIA PAOLO BORSELLINO N 22 42124 REGGIO EMILIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2515/2018 dell'8/11/2018 Parte_1 con il quale all'opponente era stato ingiunto di pagare immediatamente a la somma di Controparte_2
€ 39.431,79, oltre interessi di mora sul capitale e spese della procedura monitoria, in forza di contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a.
L'opponente, premesso che a seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo e del precetto era stata promossa l'esecuzione mobiliare presso terzi RGE n. 468/2024 nell'ambito della quale il G.E. aveva concesso all'esecutato termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione in relazione alle clausole contrattuali ritenute abusive, ha eccepito 1) la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_3
, poi , poi e l'assenza di prova circa la titolarità del credito;
2)
[...] CP_1 Controparte_1
l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo e la carenza probatoria dello stesso;
3) l'assenza di sottoscrizione delle clausole contrattuali da parte del consumatore;
4) la vessatorietà dei tassi pagina 2 di 4 moratori applicati dalla finanziaria;
5) l'illegittimità dei costi del finanziamento.
Ha quindi domandato dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente la sua revoca.
Si è costituita in giudizio e per essa contestando la Controparte_1 Controparte_4 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa come di seguito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Giova osservare preliminarmente che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dalla stessa norma. In particolare, tale forma di opposizione può ammettersi solo se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo, per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore ovvero laddove nel contratto siano presenti clausole abusive.
Quanto alle abusività delle clausole, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella pronuncia Sez. U -, Sent. n. 9479 del 6/4/2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all'assenza di clausole abusive – la nullità del contratto può essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva.
Ciò premesso, va rilevato, nel caso di specie, quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle relative agli interessi moratori, che, dalla documentazione versata in atti (doc.
2 fascicolo monitorio), risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera dell'opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento, ragione per la quale tale eccezione deve essere respinta. Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all'onere della doppia sottoscrizione prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall' altro contraente. Analogamente è a dirsi con riguardo alla clausola relativa al recesso (art. 15) e alla modifica delle condizioni contrattuali (art. 17).
Devono pertanto ritenersi garantite quelle esigenze di conoscibilità delle clausole abusive che la normativa sui contratti tra consumatori ha inteso assicurare.
Ogni ulteriore valutazione, poi, sulla eccepita illegittimità dei costi del finanziamento è preclusa in considerazione del fatto che parte opponente non ha assolto né all'onere di specifica allegazione, contestando in maniera generica l'abusività delle clausole, né a quello probatorio, con conseguente rigetto pertanto della richiesta di C.T.U., per il cui ingresso parte opponente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto del tutto esplorativa.
Non può trovare infine accoglimento l'eccezione di carenza di titolarità del credito/legittimazione in pagina 3 di 4 capo al creditore , né quella di carenza probatoria del credito portato dal decreto ingiuntivo CP_3 così come le contestazioni circa la sua inesistenza, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, essendosi su tali aspetti formatosi il giudicato per mancata opposizione.
Conclusivamente l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 e successive modifiche con applicazione dei minimi, considerata l'assenza di particolari questioni di diritto e di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Condanna a rimborsare a e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se Controparte_4 dovute, e oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 24 aprile 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2868/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 10:20 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. ROCCHI in sostituzione dell'avv. AZZOLINI VALTER Parte_1
MP, la quale precisa le conclusioni come da memoria istruttoria n. 1 e insiste per l'ammissione della CTU richiesta nella seconda memoria istruttoria;
Per l'avv. OVI in sostituzione dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
ANTONIO CHRISTIAN, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta
Si oppone alla richiesta di C.T.U. svolta dall'opponente
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:30, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2868/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
VALTER MP elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 8 42124 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA presso il difensore avv. AZZOLINI VALTER MP ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN elettivamente domiciliato presso l'avv. OVI GIORDANA VIA PAOLO BORSELLINO N 22 42124 REGGIO EMILIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2515/2018 dell'8/11/2018 Parte_1 con il quale all'opponente era stato ingiunto di pagare immediatamente a la somma di Controparte_2
€ 39.431,79, oltre interessi di mora sul capitale e spese della procedura monitoria, in forza di contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a.
L'opponente, premesso che a seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo e del precetto era stata promossa l'esecuzione mobiliare presso terzi RGE n. 468/2024 nell'ambito della quale il G.E. aveva concesso all'esecutato termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione in relazione alle clausole contrattuali ritenute abusive, ha eccepito 1) la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_3
, poi , poi e l'assenza di prova circa la titolarità del credito;
2)
[...] CP_1 Controparte_1
l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo e la carenza probatoria dello stesso;
3) l'assenza di sottoscrizione delle clausole contrattuali da parte del consumatore;
4) la vessatorietà dei tassi pagina 2 di 4 moratori applicati dalla finanziaria;
5) l'illegittimità dei costi del finanziamento.
Ha quindi domandato dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente la sua revoca.
Si è costituita in giudizio e per essa contestando la Controparte_1 Controparte_4 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa come di seguito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Giova osservare preliminarmente che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dalla stessa norma. In particolare, tale forma di opposizione può ammettersi solo se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo, per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore ovvero laddove nel contratto siano presenti clausole abusive.
Quanto alle abusività delle clausole, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella pronuncia Sez. U -, Sent. n. 9479 del 6/4/2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all'assenza di clausole abusive – la nullità del contratto può essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva.
Ciò premesso, va rilevato, nel caso di specie, quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle relative agli interessi moratori, che, dalla documentazione versata in atti (doc.
2 fascicolo monitorio), risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera dell'opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento, ragione per la quale tale eccezione deve essere respinta. Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all'onere della doppia sottoscrizione prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall' altro contraente. Analogamente è a dirsi con riguardo alla clausola relativa al recesso (art. 15) e alla modifica delle condizioni contrattuali (art. 17).
Devono pertanto ritenersi garantite quelle esigenze di conoscibilità delle clausole abusive che la normativa sui contratti tra consumatori ha inteso assicurare.
Ogni ulteriore valutazione, poi, sulla eccepita illegittimità dei costi del finanziamento è preclusa in considerazione del fatto che parte opponente non ha assolto né all'onere di specifica allegazione, contestando in maniera generica l'abusività delle clausole, né a quello probatorio, con conseguente rigetto pertanto della richiesta di C.T.U., per il cui ingresso parte opponente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto del tutto esplorativa.
Non può trovare infine accoglimento l'eccezione di carenza di titolarità del credito/legittimazione in pagina 3 di 4 capo al creditore , né quella di carenza probatoria del credito portato dal decreto ingiuntivo CP_3 così come le contestazioni circa la sua inesistenza, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, essendosi su tali aspetti formatosi il giudicato per mancata opposizione.
Conclusivamente l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 e successive modifiche con applicazione dei minimi, considerata l'assenza di particolari questioni di diritto e di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Condanna a rimborsare a e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se Controparte_4 dovute, e oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 24 aprile 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
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