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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3859/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3859/2024 promosso da:
C.F. , n. a MATELICA (MC) il 13/02/1969; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a BARI (BA) il 30/08/1974 CP_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASONI ALESSANDRO, elett.te dom.ti in VIA GRIFONI 5 62024 MATELICA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visto il ricorso del 28.10.2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio come previsto dagli atrt. 473-bis.49 e ss.; ritenuto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge e siano conformi all'interesse della prole;
considerato che
con ordinanza del 28.01.2025 la presente causa veniva rimessa in istruttoria al fine di far configurare i presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 l. 898/1970;
considerato che
le parti, in adempimento di quanto previsto in detto provvedimento, depositavano note scritte del 03.09.2025 in cui reiteravano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto;
dato atto dunque del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett.
B, L. 898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente relatore in data 22.01.2025); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87;
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
C.F. , n. a MATELICA (MC) il 13/02/1969; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a BARI (BA) il 30/08/1974 CP_1 C.F._2
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31/08/1996 in Matelica, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Matelica, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 1996, alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matelica di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 31/08/1996 trascritto all'anno 1996.
Macerata, 11/09/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3859/2024 promosso da:
C.F. , n. a MATELICA (MC) il 13/02/1969; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a BARI (BA) il 30/08/1974 CP_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASONI ALESSANDRO, elett.te dom.ti in VIA GRIFONI 5 62024 MATELICA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visto il ricorso del 28.10.2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio come previsto dagli atrt. 473-bis.49 e ss.; ritenuto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge e siano conformi all'interesse della prole;
considerato che
con ordinanza del 28.01.2025 la presente causa veniva rimessa in istruttoria al fine di far configurare i presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 l. 898/1970;
considerato che
le parti, in adempimento di quanto previsto in detto provvedimento, depositavano note scritte del 03.09.2025 in cui reiteravano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto;
dato atto dunque del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett.
B, L. 898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente relatore in data 22.01.2025); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87;
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
C.F. , n. a MATELICA (MC) il 13/02/1969; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a BARI (BA) il 30/08/1974 CP_1 C.F._2
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31/08/1996 in Matelica, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Matelica, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 1996, alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Matelica di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 31/08/1996 trascritto all'anno 1996.
Macerata, 11/09/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà