Art. 5. Commissioni giudicatrici
All' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , dopo il secondo, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti".
Le disposizioni di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.
All' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , dopo il secondo, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti".
Le disposizioni di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.