Articolo 5 della Legge 22 dicembre 1980, n. 928
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 gennaio 1981
Art. 5. Commissioni giudicatrici

All' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , dopo il secondo, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti".
Le disposizioni di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1981