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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6737/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 6737/2022 R.G. e vertente
TRA
nato in [...], l'[...], c. f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Tramontana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO nata nella Repubblica Cinese, il 16 luglio 1973, c. f. , quale CP_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Misterbianco (CT), Via C.E.E. nn. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Russo, giusta da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: crediti retributivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022 la parte ricorrente ha esposto pagina 1 di 11 di aver lavorato alle dipendenze di in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, con le mansioni di commesso – addetto alla vendita, continuativamente nel periodo compreso tra il 21.01.2019 e il 10.04.2022; di aver prestato la propria attività lavorativa per sette giorni la settimana, con orario giornaliero di dodici ore, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; di essere stato inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
di aver percepito per l'attività lavorativa espletata solo la somma di importo pari ad €
800,00 mensili nel periodo che va dal 21.01.2019 sino al 21.04.2019; quella di € 900,00 mensili nel periodo che va dal 22.04.2019 fino al 31.12.2019; quella di € 1.100,00 mensili nel periodo che va dal 01.01.2020 al 31.12.2021 e, infine, quella di € 1.300,00 mensili nel periodo che va dal 01.01.2022 al 10.04.2022.
Ha lamentato la violazione dei minimi retributivi contrattuali per il livello indicato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, deducendo di avere diritto ad una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta, siccome risulta dai conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Ha lamentato, altresì, di non aver mai goduto di ferie in costanza del rapporto, di non aver mai ricevuto le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), né l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e il trattamento di fine rapporto.
Ha dedotto, dunque, di vantare nei confronti della resistente il diritto al pagamento della complessiva ed ulteriore somma di importo pari ad € 95.428,38 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, di cui €
21.932,25 per differenze retributive, € 5.119,31 per ferie non godute, € 10.431,86 a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità, € 4.676,36 per TFR non corrisposto ed €
53.268,60 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.
Ha chiesto, pertanto, di voler accogliere le seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare che dal 21.01.2019 al 10.04.2022 è intercorso tra il ricorrente e la SI.ra CP_1
un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile al livello 4 del CCNL COMMERCIO e successivi integrazioni e rinnovi;
2) Condannare la SI.ra a pagare in favore del CP_1
ricorrente la somma complessiva di Euro 95.428,38 di cui Euro 21.932,25 per differenze paga, Euro 5.119,31 per ferie non godute, Euro 10.431,86 per 13° e 14° mensilità, Euro
pagina 2 di 11 4.676,36 a titolo di TFR, Euro 53.268,60 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario, oltre gli interessi legali sino al soddisfo e la svalutazione monetaria sino all'emissione della sentenza, o della somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si chiede. 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto l'onorario”.
Con memoria depositata il 5 novembre 2022 si è costituita tempestivamente in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale, eccependo preliminarmente la nullità CP_1
e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo e contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha eccepito, altresì. di aver già interamente corrisposto al ricorrente tutte le spettanze a lui dovute in forza del contratto di lavoro stipulato inter partes e di non essere tenuta a corrispondere ulteriori e non dovute somme, avendo frattanto corrisposto anche il Tfr.
La parte resistente, infine, ha chiesto “rigettare l'avversato ricorso del 21 luglio 2022,
e con esso tutte le domande ivi spiegate, in quanto nullo e/o inammissibile o comunque infondato, in fatto e diritto. Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”
In esito all'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità e/o inammissibilità formulate da parte resistente, tenuto conto dell'assoluta genericità e indeterminatezza che le contraddistingue, essendo formulate solo nelle conclusioni della brevissima memoria di costituzione, consistente in due sole pagine.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la formulazione dell'eccezione oltre che essere rituale e tempestiva, deve anche essere esplicita e non già generica (v. Cass. sent.
n. 1788/1997)
D'altra parte, l'eccezione di nullità del ricorso per genericità sarebbe rilevabile d'ufficio tuttavia l'indeterminatezza della domanda comporta la nullità del ricorso solo quando non sia possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda attraverso l'esame pagina 3 di 11 complessivo dell'atto, ipotesi che – all'evidenza – non si riscontra nel caso di specie: nell'atto introduttivo ci sono elementi utili e sufficienti per determinare la domanda del ricorrente e consentire un'adeguata difesa alla controparte.
Nel merito, oggetto della controversia è l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore”
(Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009).
pagina 4 di 11 Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, è incontestata, oltre che documentalmente provata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nel periodo ricompreso tra 21 gennaio 2019 ed il 10 aprile
2022, sia pure con orari diversi e inferiori a quelli dedotti nell'atto introduttivo (v. contratto di lavoro depositato da entrambe le parti).
Più precisamente, il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato e parziale con part-time orizzontale, per tre ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con inquadramento al IV livello professionale del CCNL settore terziario Confcommercio, con qualifica e mansioni di commesso di vendita.
L'istruttoria orale ha consentito di provare che in realtà si è trattato fin dall'origine di un rapporto di lavoro a tempo pieno, con ricorso sistematico al lavoro straordinario.
L'interrogatorio formale, pur ammesso, in concreto non ha avuto luogo, non essendosi parte resistente presentata all'udienza del 14 giugno 2023 fissata a tale scopo, senza preoccuparsi di addurre alcuna giustificazione, non essendo nemmeno presente il procuratore, non comparso nemmeno a tutte le successive udienze.
Sulla base di quanto precede, ex art. 232 c.p.c. è pertanto possibile ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio anche alla luce dell'intero compendio istruttorio in atti, del tenore delle difese della parte resistente e del contegno processuale della medesima.
Deve infatti darsi atto che la parte resistente non solo non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ma parimenti non è personalmente comparsa nemmeno alla prima udienza del 23 novembre 2022 ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, né alla successiva udienza del 25 gennaio 2023 al fine di interloquire in ordine alla proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. .
Inoltre, la parte resistente, pur ammessa alla prova orale contraria è stata dichiarata decaduta dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c. quanto all'audizione dei due testi indicati,
pagina 5 di 11 tenuto contro che gli stessi non sono stati neppure intimati per l'udienza del 14 giugno 2023, come rilevato con ordinanza di pari data.
Ciò posto, le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 14 giugno 2023, consentono comunque di ritenere assolti gli oneri probatori gravanti sul ricorrente.
Più precisamente, , premesso di essere amico del ricorrente e di Persona_1
conoscere i fatti di causa per aver lo stesso lavorato alle dipendenze della medesima resistente dal mese di ottobre 2015 fino al 10 aprile 2022, con riferimento al capitolo 11 ha dichiarato
Part
“ ha lavorato per da gennaio 2019 al 10 aprile 2022”, confermando il periodo di CP_1
lavoro dedotto in ricorso.
Ha poi dichiarato anche “ero commesso alla vendita, quando entrava un cliente
Part andavo con il cliente a mostrare la merce, i colori della merce;
volgeva lo stesso lavoro mio e si occupava anche di uscire la merce dal magazzino e sistemarla”, dando conferma delle mansioni espletate dal ricorrente.
Con riferimento al capitolo 22 il teste ha dichiarato “lavoravo tutti i giorni della settimana, senza giorni di riposo e giorni festivi. In busta paga erano indicate solo 4 ore.
Lavoravo dodici ore dalle 9:00 fino alle otto di sera, mangiavamo velocemente, ci fermavamo per soli dieci minuti qualche giorno alle due, qualche giorno alle tre, dipende da
Part quando c'era calma. Anche come me lavorava tutti i giorni della settimana dalle 9:00 alle 8:00 di sera”, in questo modo comprovando l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, siccome allegato al ricorso.
Part Ha riferito “In negozio eravamo io e , mentre [moglie del Persona_2 CP_1
primo: ndr] veniva solo qualche volta solo quando (il nome italiano di Per_3 Per_2
) non era presente. È sempre stato a pagarci con assegno Unicredit e ci dava
[...] Per_3
la busta paga, ero presente anche io quando pagava Non ci è stata pagata la Pt_1
tredicesima”.
Per_ 1 “Vero no che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della SI.ra , in qualità di commesso di vendita nel periodo compreso tra il 21.01.2019 e il 10.04.2022?” 2 “Vero o no che il ricorrente lavorava 7 giorni la settimana e per 12 ore al giorno, dalle ore 09:00 alle ore
20:00?”
pagina 6 di 11 Si tratta di dichiarazioni, dotate di intrinseca coerenza, attendibili e certamente genuine, tenuto conto che il teste non ha esitato a dichiarare in premessa e autonomamente di avere “una causa in corso contro , dimostrando, d'altra parte, di ben conoscere CP_1
luoghi e circostanze in forza della propria effettiva presenza, pressoché quotidiana e per molte ore al giorno.
Ha precisato infatti “Il negozio dove lavoravamo si chiamava Siria MO, ha cambiato più volte nome, si tratta di un ingrosso, prima si chiamava RO MO di Per_3
e si trovava a Catania, Fiera Catania, via Teocrito vicino a Bruno ad angolo, poi ha aperto
a Misterbianco nel 2017 e il negozio si chiamava HN, era il nome del titolare, si trova a
Misterbianco, via comunità economica europea n. 15-17 ed infine si chiamava Siria MO”, specificando anche che “nel 2017 c'è stato un grande controllo della guardia di finanza e il mio precedente datore di lavoro per non pagare la multa ha continuato a lavorare sotto il nome della moglie . CP_1
Sulla base di quanto precede, dunque, si ritiene provato che il ricorrente abbia lavorato continuativamente alle dipendenze della parte resistente dal 21 gennaio 2019 al 10 aprile
2022, con le mansioni di commesso - addetto alla vendita, con orario di lavoro non di dodici
(12) ore giornaliere, come affermato in ricorso, ma comunque di undici (11) ore giornaliere, dalle 09: 00 alle 20:00, per sette giorni alla settimana, per come riferito direttamente dal teste.
Per converso, invece, parte resistente, in memoria difensiva si è limitata ad opporre eccezioni generiche, senza neppur tentare di dar prova del contrario, omettendo sia di intimare i testi indicati in memoria ed ammessi sia di comparire alle udienze.
Inoltre, parte resistente non ha nemmeno fornito prova – come suo onere - del proprio adempimento con riguardo al pagamento delle mensilità aggiuntive, alla concessione delle ferie e all'indennità di mancato preavviso.
A quest'ultimo proposito, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince con chiarezza che la cessazione del rapporto di lavoro è legata ad una ipotesi di
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo” di fonte datoriale (v. Unilav cessazione rapporto di lavoro, allegato al fascicolo di parte ricorrente) e non vi è prova che il datore di lavoro abbia dato il dovuto preavviso al ricorrente o corrisposto la relativa indennità.
Sulla base di quanto precede deve pertanto ritenersi che il contratto di lavoro part-time tra le parti per 18 ore settimanali dissimulasse un contratto di lavoro a tempo pieno e pertanto pagina 7 di 11 tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con sistematico svolgimento di lavoro straordinario, fatta eccezione che dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020, periodo del c.d. lock down durante la pandemia da COVID-19 con sospensione delle attività commerciali come quella cui era addetto il ricorrente.
Si tratta di un fatto notorio, indubitabile e incontestabile, che può essere posto ex art. 115, comma 2, c.p.c. a base della decisione in concorso con quanto accertato a livello istruttorio, tanto più che dalle buste paga depositate dal datore di lavoro risulta che il ricorrente nel periodo suindicato sia stato collocato in cassa integrazione guadagni.
In ordine al quantum debeatur, poi, è stata disposta la nomina di un consulente tecnico contabile, cui è stato assegnato il seguente mandato “quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive dovute anche a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto per il rapporto dal 21 gennaio
2019 al 10 aprile 2022 in qualità di commesso addetto alle vendite inquadrato nel 4° livello del ccnl applicato al caso di specie, come da busta paga, con orario di lavoro dalle 9:00 alle
20:00 per sette giorni alla settimana, fatta eccezione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020 durante il quale deve considerarsi soltanto un orario di lavoro settimanale a tempo pieno, calcolando singolarmente le singole voci e detraendo quanto eventualmente percepito al medesimo titolo alla luce dei conteggi e delle buste paga in atti”.
Il consulente ha calcolato le differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal ricorrente, comprensive delle mensilità aggiuntive, di indennità di mancato preavviso, di indennità per le ferie non godute e di Tfr non corrisposto, al lordo delle retribuzioni da questi complessivamente percepite in costanza di rapporto di lavoro, omettendo di detrarre, come da mandato, quanto asseritamente percepito dal ricorrente alla luce dei conteggi in atti.
Più precisamente, sulla base delle indagini effettuate e delle elaborazioni contabili analiticamente descritte, il perito ha affermato che “Il CCNL applicato è quello del settore
Terziario Commercio - Confcommercio, livello IV. I prospetti paga esaminati nel fascicolo rispettano l'anzidetto livello contrattuale. I calcoli sono stati predisposti rispettando la paga base del CCNL di riferimento, tenuto conto sia degli aumenti contrattuali che delle variazioni dell'orario contrattuale. Il divisore orario previsto nel CCNL è pari a 168 (centosessantotto)
pagina 8 di 11 ore mensili. I calcoli per l'elaborazione della presente relazione prendono in esame la paga oraria moltiplicato il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento, tenuto conto anche degli aumenti contrattuali intercorsi durante il periodo preso in esame. Esempio di calcolo:
6,5024 paga oraria + 3,1203 contingenza, paga oraria 9,6227 x 168 = paga 1.616,68” ...
(omissis) … “Dalla consulenza tecnica emerge come quadro riassuntivo quanto segue: Il totale dovuto a titolo di “Differenze retributive” è pari a € 154.824,62. Il totale dovuto a titolo di “ferie non godute” è pari a € 5.131,00. Il totale dovuto a titolo di “Differenze
T.F.R.” è pari ad € 5297,07. Il totale dovuto a titolo di “indennità sostitutiva di preavviso”
è pari ad € 1916,12”, e così per complessivi € 167.169,05 (cfr. relazione peritale depositata il 6 febbraio 2024).
A dette somme e in particolare a quelle a titolo di differenze retributive, dunque, devono essere sottratte quelle già percepite dal ricorrente in costanza di rapporto, per come dallo stesso dichiarato in seno all'atto introduttivo e risultante dai conteggi allo stesso allegati
(v. ricorso pag. 1 e conteggi allegati), stante l'assenza di qualsivoglia prova del fatto estintivo fornita dalla parte resistente, la quale in memoria si è limitata ad asserire, genericamente, che il lavoratore ha “interamente percepito tutte le spettanze dovutegli”.
Il ricorrente, infatti, nei citati conteggi, allegati al ricorso introduttivo, che fanno parte integrante dello stesso, ammette di aver già percepito in costanza di rapporto di lavoro la somma di € 9.600,00 nell'anno 2019, di € 13.200,00 nell'anno 2020, di € 13.200,00 nell'anno
2021 e di 4.400,00 nell'anno 2022, e così per un totale di € 40.400,00, che deve essere sottratto alla somma complessiva calcolata dal ctu a titolo di differenze retributive che ammontano pertanto a 114424, 62 (154.824,62 – 40400,00).
I calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da incorporate tabelle chiarificatrici sicché gli esiti della consulenza sono pertanto posti alla base della presente sentenza.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 126.768,81 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3° c.p.c. .
Trattasi di somma superiore a quella richiesta nell'atto introduttivo nelle cui conclusioni, in via alternativa, si chiede la condanna a pagare “… la somma maggiore o
pagina 9 di 11 minore che il Decidente riterrà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si chiede”, potendosi pertanto escludere il vizio di ultrapetizione.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass. sez. lav. n. 20707/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate.
Le spese relative alle fasi di studio e di introduzione della controversia sono liquidate in favore della parte ricorrente e le successive fasi sono liquidate, senza alcun dimezzamento, in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a carico dello stato intervenuto nelle more del giudizio.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati come da separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della parte resistente.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 26 luglio 2022, nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara che ha lavorato dal 21 gennaio 2019 al 10 aprile 2022 alle Parte_1 dipendenze di quale titolare dell'omonima ditta individuale, con l'inquadramento, le CP_1 mansioni e l'orario di lavoro meglio specificato in parte motiva;
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in Controparte_2
favore di della somma di importo pari ad € 126.768,81, oltre agli interessi e Parte_1
alla rivalutazione monetaria ex art. 429, comma III, c.p.c.;
- condanna quale titolare dell'omonima ditta individuale, altresì, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore di parte ricorrente in € 3233,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento – in € 3466,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- pone definitivamente a carico di quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, già liquidati come da separato decreto, emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 6737/2022 R.G. e vertente
TRA
nato in [...], l'[...], c. f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Tramontana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO nata nella Repubblica Cinese, il 16 luglio 1973, c. f. , quale CP_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Misterbianco (CT), Via C.E.E. nn. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Russo, giusta da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: crediti retributivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022 la parte ricorrente ha esposto pagina 1 di 11 di aver lavorato alle dipendenze di in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, con le mansioni di commesso – addetto alla vendita, continuativamente nel periodo compreso tra il 21.01.2019 e il 10.04.2022; di aver prestato la propria attività lavorativa per sette giorni la settimana, con orario giornaliero di dodici ore, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; di essere stato inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
di aver percepito per l'attività lavorativa espletata solo la somma di importo pari ad €
800,00 mensili nel periodo che va dal 21.01.2019 sino al 21.04.2019; quella di € 900,00 mensili nel periodo che va dal 22.04.2019 fino al 31.12.2019; quella di € 1.100,00 mensili nel periodo che va dal 01.01.2020 al 31.12.2021 e, infine, quella di € 1.300,00 mensili nel periodo che va dal 01.01.2022 al 10.04.2022.
Ha lamentato la violazione dei minimi retributivi contrattuali per il livello indicato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, deducendo di avere diritto ad una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta, siccome risulta dai conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Ha lamentato, altresì, di non aver mai goduto di ferie in costanza del rapporto, di non aver mai ricevuto le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), né l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e il trattamento di fine rapporto.
Ha dedotto, dunque, di vantare nei confronti della resistente il diritto al pagamento della complessiva ed ulteriore somma di importo pari ad € 95.428,38 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, di cui €
21.932,25 per differenze retributive, € 5.119,31 per ferie non godute, € 10.431,86 a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità, € 4.676,36 per TFR non corrisposto ed €
53.268,60 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.
Ha chiesto, pertanto, di voler accogliere le seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare che dal 21.01.2019 al 10.04.2022 è intercorso tra il ricorrente e la SI.ra CP_1
un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile al livello 4 del CCNL COMMERCIO e successivi integrazioni e rinnovi;
2) Condannare la SI.ra a pagare in favore del CP_1
ricorrente la somma complessiva di Euro 95.428,38 di cui Euro 21.932,25 per differenze paga, Euro 5.119,31 per ferie non godute, Euro 10.431,86 per 13° e 14° mensilità, Euro
pagina 2 di 11 4.676,36 a titolo di TFR, Euro 53.268,60 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario, oltre gli interessi legali sino al soddisfo e la svalutazione monetaria sino all'emissione della sentenza, o della somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si chiede. 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver ricevuto l'onorario”.
Con memoria depositata il 5 novembre 2022 si è costituita tempestivamente in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale, eccependo preliminarmente la nullità CP_1
e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo e contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha eccepito, altresì. di aver già interamente corrisposto al ricorrente tutte le spettanze a lui dovute in forza del contratto di lavoro stipulato inter partes e di non essere tenuta a corrispondere ulteriori e non dovute somme, avendo frattanto corrisposto anche il Tfr.
La parte resistente, infine, ha chiesto “rigettare l'avversato ricorso del 21 luglio 2022,
e con esso tutte le domande ivi spiegate, in quanto nullo e/o inammissibile o comunque infondato, in fatto e diritto. Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”
In esito all'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità e/o inammissibilità formulate da parte resistente, tenuto conto dell'assoluta genericità e indeterminatezza che le contraddistingue, essendo formulate solo nelle conclusioni della brevissima memoria di costituzione, consistente in due sole pagine.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la formulazione dell'eccezione oltre che essere rituale e tempestiva, deve anche essere esplicita e non già generica (v. Cass. sent.
n. 1788/1997)
D'altra parte, l'eccezione di nullità del ricorso per genericità sarebbe rilevabile d'ufficio tuttavia l'indeterminatezza della domanda comporta la nullità del ricorso solo quando non sia possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda attraverso l'esame pagina 3 di 11 complessivo dell'atto, ipotesi che – all'evidenza – non si riscontra nel caso di specie: nell'atto introduttivo ci sono elementi utili e sufficienti per determinare la domanda del ricorrente e consentire un'adeguata difesa alla controparte.
Nel merito, oggetto della controversia è l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore”
(Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009).
pagina 4 di 11 Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, è incontestata, oltre che documentalmente provata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nel periodo ricompreso tra 21 gennaio 2019 ed il 10 aprile
2022, sia pure con orari diversi e inferiori a quelli dedotti nell'atto introduttivo (v. contratto di lavoro depositato da entrambe le parti).
Più precisamente, il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato e parziale con part-time orizzontale, per tre ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con inquadramento al IV livello professionale del CCNL settore terziario Confcommercio, con qualifica e mansioni di commesso di vendita.
L'istruttoria orale ha consentito di provare che in realtà si è trattato fin dall'origine di un rapporto di lavoro a tempo pieno, con ricorso sistematico al lavoro straordinario.
L'interrogatorio formale, pur ammesso, in concreto non ha avuto luogo, non essendosi parte resistente presentata all'udienza del 14 giugno 2023 fissata a tale scopo, senza preoccuparsi di addurre alcuna giustificazione, non essendo nemmeno presente il procuratore, non comparso nemmeno a tutte le successive udienze.
Sulla base di quanto precede, ex art. 232 c.p.c. è pertanto possibile ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio anche alla luce dell'intero compendio istruttorio in atti, del tenore delle difese della parte resistente e del contegno processuale della medesima.
Deve infatti darsi atto che la parte resistente non solo non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ma parimenti non è personalmente comparsa nemmeno alla prima udienza del 23 novembre 2022 ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, né alla successiva udienza del 25 gennaio 2023 al fine di interloquire in ordine alla proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. .
Inoltre, la parte resistente, pur ammessa alla prova orale contraria è stata dichiarata decaduta dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c. quanto all'audizione dei due testi indicati,
pagina 5 di 11 tenuto contro che gli stessi non sono stati neppure intimati per l'udienza del 14 giugno 2023, come rilevato con ordinanza di pari data.
Ciò posto, le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 14 giugno 2023, consentono comunque di ritenere assolti gli oneri probatori gravanti sul ricorrente.
Più precisamente, , premesso di essere amico del ricorrente e di Persona_1
conoscere i fatti di causa per aver lo stesso lavorato alle dipendenze della medesima resistente dal mese di ottobre 2015 fino al 10 aprile 2022, con riferimento al capitolo 11 ha dichiarato
Part
“ ha lavorato per da gennaio 2019 al 10 aprile 2022”, confermando il periodo di CP_1
lavoro dedotto in ricorso.
Ha poi dichiarato anche “ero commesso alla vendita, quando entrava un cliente
Part andavo con il cliente a mostrare la merce, i colori della merce;
volgeva lo stesso lavoro mio e si occupava anche di uscire la merce dal magazzino e sistemarla”, dando conferma delle mansioni espletate dal ricorrente.
Con riferimento al capitolo 22 il teste ha dichiarato “lavoravo tutti i giorni della settimana, senza giorni di riposo e giorni festivi. In busta paga erano indicate solo 4 ore.
Lavoravo dodici ore dalle 9:00 fino alle otto di sera, mangiavamo velocemente, ci fermavamo per soli dieci minuti qualche giorno alle due, qualche giorno alle tre, dipende da
Part quando c'era calma. Anche come me lavorava tutti i giorni della settimana dalle 9:00 alle 8:00 di sera”, in questo modo comprovando l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, siccome allegato al ricorso.
Part Ha riferito “In negozio eravamo io e , mentre [moglie del Persona_2 CP_1
primo: ndr] veniva solo qualche volta solo quando (il nome italiano di Per_3 Per_2
) non era presente. È sempre stato a pagarci con assegno Unicredit e ci dava
[...] Per_3
la busta paga, ero presente anche io quando pagava Non ci è stata pagata la Pt_1
tredicesima”.
Per_ 1 “Vero no che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della SI.ra , in qualità di commesso di vendita nel periodo compreso tra il 21.01.2019 e il 10.04.2022?” 2 “Vero o no che il ricorrente lavorava 7 giorni la settimana e per 12 ore al giorno, dalle ore 09:00 alle ore
20:00?”
pagina 6 di 11 Si tratta di dichiarazioni, dotate di intrinseca coerenza, attendibili e certamente genuine, tenuto conto che il teste non ha esitato a dichiarare in premessa e autonomamente di avere “una causa in corso contro , dimostrando, d'altra parte, di ben conoscere CP_1
luoghi e circostanze in forza della propria effettiva presenza, pressoché quotidiana e per molte ore al giorno.
Ha precisato infatti “Il negozio dove lavoravamo si chiamava Siria MO, ha cambiato più volte nome, si tratta di un ingrosso, prima si chiamava RO MO di Per_3
e si trovava a Catania, Fiera Catania, via Teocrito vicino a Bruno ad angolo, poi ha aperto
a Misterbianco nel 2017 e il negozio si chiamava HN, era il nome del titolare, si trova a
Misterbianco, via comunità economica europea n. 15-17 ed infine si chiamava Siria MO”, specificando anche che “nel 2017 c'è stato un grande controllo della guardia di finanza e il mio precedente datore di lavoro per non pagare la multa ha continuato a lavorare sotto il nome della moglie . CP_1
Sulla base di quanto precede, dunque, si ritiene provato che il ricorrente abbia lavorato continuativamente alle dipendenze della parte resistente dal 21 gennaio 2019 al 10 aprile
2022, con le mansioni di commesso - addetto alla vendita, con orario di lavoro non di dodici
(12) ore giornaliere, come affermato in ricorso, ma comunque di undici (11) ore giornaliere, dalle 09: 00 alle 20:00, per sette giorni alla settimana, per come riferito direttamente dal teste.
Per converso, invece, parte resistente, in memoria difensiva si è limitata ad opporre eccezioni generiche, senza neppur tentare di dar prova del contrario, omettendo sia di intimare i testi indicati in memoria ed ammessi sia di comparire alle udienze.
Inoltre, parte resistente non ha nemmeno fornito prova – come suo onere - del proprio adempimento con riguardo al pagamento delle mensilità aggiuntive, alla concessione delle ferie e all'indennità di mancato preavviso.
A quest'ultimo proposito, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince con chiarezza che la cessazione del rapporto di lavoro è legata ad una ipotesi di
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo” di fonte datoriale (v. Unilav cessazione rapporto di lavoro, allegato al fascicolo di parte ricorrente) e non vi è prova che il datore di lavoro abbia dato il dovuto preavviso al ricorrente o corrisposto la relativa indennità.
Sulla base di quanto precede deve pertanto ritenersi che il contratto di lavoro part-time tra le parti per 18 ore settimanali dissimulasse un contratto di lavoro a tempo pieno e pertanto pagina 7 di 11 tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con sistematico svolgimento di lavoro straordinario, fatta eccezione che dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020, periodo del c.d. lock down durante la pandemia da COVID-19 con sospensione delle attività commerciali come quella cui era addetto il ricorrente.
Si tratta di un fatto notorio, indubitabile e incontestabile, che può essere posto ex art. 115, comma 2, c.p.c. a base della decisione in concorso con quanto accertato a livello istruttorio, tanto più che dalle buste paga depositate dal datore di lavoro risulta che il ricorrente nel periodo suindicato sia stato collocato in cassa integrazione guadagni.
In ordine al quantum debeatur, poi, è stata disposta la nomina di un consulente tecnico contabile, cui è stato assegnato il seguente mandato “quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive dovute anche a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto per il rapporto dal 21 gennaio
2019 al 10 aprile 2022 in qualità di commesso addetto alle vendite inquadrato nel 4° livello del ccnl applicato al caso di specie, come da busta paga, con orario di lavoro dalle 9:00 alle
20:00 per sette giorni alla settimana, fatta eccezione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020 durante il quale deve considerarsi soltanto un orario di lavoro settimanale a tempo pieno, calcolando singolarmente le singole voci e detraendo quanto eventualmente percepito al medesimo titolo alla luce dei conteggi e delle buste paga in atti”.
Il consulente ha calcolato le differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal ricorrente, comprensive delle mensilità aggiuntive, di indennità di mancato preavviso, di indennità per le ferie non godute e di Tfr non corrisposto, al lordo delle retribuzioni da questi complessivamente percepite in costanza di rapporto di lavoro, omettendo di detrarre, come da mandato, quanto asseritamente percepito dal ricorrente alla luce dei conteggi in atti.
Più precisamente, sulla base delle indagini effettuate e delle elaborazioni contabili analiticamente descritte, il perito ha affermato che “Il CCNL applicato è quello del settore
Terziario Commercio - Confcommercio, livello IV. I prospetti paga esaminati nel fascicolo rispettano l'anzidetto livello contrattuale. I calcoli sono stati predisposti rispettando la paga base del CCNL di riferimento, tenuto conto sia degli aumenti contrattuali che delle variazioni dell'orario contrattuale. Il divisore orario previsto nel CCNL è pari a 168 (centosessantotto)
pagina 8 di 11 ore mensili. I calcoli per l'elaborazione della presente relazione prendono in esame la paga oraria moltiplicato il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento, tenuto conto anche degli aumenti contrattuali intercorsi durante il periodo preso in esame. Esempio di calcolo:
6,5024 paga oraria + 3,1203 contingenza, paga oraria 9,6227 x 168 = paga 1.616,68” ...
(omissis) … “Dalla consulenza tecnica emerge come quadro riassuntivo quanto segue: Il totale dovuto a titolo di “Differenze retributive” è pari a € 154.824,62. Il totale dovuto a titolo di “ferie non godute” è pari a € 5.131,00. Il totale dovuto a titolo di “Differenze
T.F.R.” è pari ad € 5297,07. Il totale dovuto a titolo di “indennità sostitutiva di preavviso”
è pari ad € 1916,12”, e così per complessivi € 167.169,05 (cfr. relazione peritale depositata il 6 febbraio 2024).
A dette somme e in particolare a quelle a titolo di differenze retributive, dunque, devono essere sottratte quelle già percepite dal ricorrente in costanza di rapporto, per come dallo stesso dichiarato in seno all'atto introduttivo e risultante dai conteggi allo stesso allegati
(v. ricorso pag. 1 e conteggi allegati), stante l'assenza di qualsivoglia prova del fatto estintivo fornita dalla parte resistente, la quale in memoria si è limitata ad asserire, genericamente, che il lavoratore ha “interamente percepito tutte le spettanze dovutegli”.
Il ricorrente, infatti, nei citati conteggi, allegati al ricorso introduttivo, che fanno parte integrante dello stesso, ammette di aver già percepito in costanza di rapporto di lavoro la somma di € 9.600,00 nell'anno 2019, di € 13.200,00 nell'anno 2020, di € 13.200,00 nell'anno
2021 e di 4.400,00 nell'anno 2022, e così per un totale di € 40.400,00, che deve essere sottratto alla somma complessiva calcolata dal ctu a titolo di differenze retributive che ammontano pertanto a 114424, 62 (154.824,62 – 40400,00).
I calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da incorporate tabelle chiarificatrici sicché gli esiti della consulenza sono pertanto posti alla base della presente sentenza.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 126.768,81 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3° c.p.c. .
Trattasi di somma superiore a quella richiesta nell'atto introduttivo nelle cui conclusioni, in via alternativa, si chiede la condanna a pagare “… la somma maggiore o
pagina 9 di 11 minore che il Decidente riterrà dovuta a seguito di CTU che sin da ora si chiede”, potendosi pertanto escludere il vizio di ultrapetizione.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass. sez. lav. n. 20707/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate.
Le spese relative alle fasi di studio e di introduzione della controversia sono liquidate in favore della parte ricorrente e le successive fasi sono liquidate, senza alcun dimezzamento, in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a carico dello stato intervenuto nelle more del giudizio.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati come da separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della parte resistente.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 26 luglio 2022, nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara che ha lavorato dal 21 gennaio 2019 al 10 aprile 2022 alle Parte_1 dipendenze di quale titolare dell'omonima ditta individuale, con l'inquadramento, le CP_1 mansioni e l'orario di lavoro meglio specificato in parte motiva;
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in Controparte_2
favore di della somma di importo pari ad € 126.768,81, oltre agli interessi e Parte_1
alla rivalutazione monetaria ex art. 429, comma III, c.p.c.;
- condanna quale titolare dell'omonima ditta individuale, altresì, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore di parte ricorrente in € 3233,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento – in € 3466,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- pone definitivamente a carico di quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, già liquidati come da separato decreto, emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri
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