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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1148/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303, emesso dal Tribunale di Patti il 27 luglio 2023, depositato in cancelleria il 28 luglio 2023 e notificato in data 2 agosto 2023, promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Vittorio Emanuele n. 148, presso lo studio dell'avv. Rosario Condipodaro che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: obbligazioni solidali;
è presente l'avv. Maurizio Calogero La Rupe, il quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle domande formulate in atti di causa. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato in data 4 ottobre 2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 303, emesso dal Tribunale di Patti in data 27 luglio 2023, depositato in cancelleria il 28 luglio 2023 e notificato in data 2 agosto 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
5.493,40, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di
[...]
e, quindi, nel suo esclusivo interesse, ha chiesto: di CP_1 ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di revocarlo;
in subordine, di ritenere e dichiarare non dovute le somme, poiché il pagamento delle stesse poteva comportare un indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., della Noto e, per l'effetto, di condannare la predetta al pagamento di un indennizzo, a favore di lui opponente, pari all'importo azionato nel procedimento monitorio;
in subordine ed in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare che l'opponente era creditore dell'opposta per la somma di euro 8.350,00 e, per l'effetto, operata la dovuta compensazione, condannare al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 2.856,60; di condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 21 dicembre 2023, si è costituita la quale, eccependo che l'obbligo di Controparte_1 pagamento a carico di discendeva direttamente dal Parte_1 contratto di mutuo stipulato dalle parti, allora coniugi, ove le stesse avevano assunto la veste di mutuatari e, quindi, obbligati in solido nei confronti dell'istituto erogante e avvinti da un interesse comune, ha domandato il rigetto integrale dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al pagamento della somma ingiunta pari ad Pt_1 euro 5.493,40, oltre alla condanna al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e di quelle della presente fase del procedimento. Con ordinanza del 18 marzo 2024, è stata sollevata d'ufficio l'eccezione di incompetenza del Tribunale, in favore della competenza del Giudice di Pace, alla luce del valore della controversia. Considerato tale rilievo e l'adesione delle parti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 101 c.p.c., va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore della competenza del Giudice di Pace. Si evidenzia che tale rilievo è stato svolto all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note in sostituzione della prima udienza, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'udienza del 14 marzo 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 164/2024 che ha modificato l'art. 38 c.p.c.. Nella fattispecie in oggetto, occorre dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di questione di competenza del Giudice di Pace, in virtù del valore della controversia, pari ad euro 5.493,40 per la domanda principale ed euro 8.350,00 per quella riconvenzionale. Peraltro, si precisa che, al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (Cass., n. 29182/2023). Ciò posto, l'art. 7 c.p.c., come modificato ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 149/2022, già in vigore dal 28 febbraio 2023, così come da norma transitoria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380 legge n. 197/2022, prevede che la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro rientra in quella del Giudice di Pace.
tenuto conto dell'azione di regresso esercitata e Controparte_1 considerato che il pagamento delle somme richieste doveva essere effettuato presso il creditore, ha individuato come giudice competente per territorio il Giudice di Pace di S. Agata di Militello. In primo luogo, anche rivedendo l'indicazione presente nell'ordinanza del 18 marzo 2024, occorre rilevare che nelle cause aventi ad oggetto diritti di obbligazione, parte attrice ha la possibilità di instaurare il giudizio dinanzi ad uno dei fori alternativamente competenti ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c.. In tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass., n. 16284/2019). Pertanto, essendo rimessa all'attore l'individuazione del giudice territorialmente competente, scelta eventualmente censurabile dal convenuto in quell'altra sede, nessuna pronuncia sul punto può essere adottata. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009, dovendo, invece, pronunciarsi sentenza (Cass., n. 15579/2019). Per quanto esposto, va, dunque, dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Patti in favore della competenza del Giudice di Pace territorialmente competente secondo le norme applicabili alla specie, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con assegnazione del termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice di Pace ritenuto competente per territorio. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita dalla pronuncia di declinatoria della competenza per valore. Quanto alle spese si osserva quanto segue. L'ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento col quale il giudice chiude il processo dinanzi a sé, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c. (Cass., n. 10826/2020; Cass., n. 7010/2017; Cass., n. 21565/2011). Tenuto conto che l'opponente non ha eccepito l'incompetenza ed ha anzi proposto domanda riconvenzionale, anch'essa di competenza del giudice di Pace, che l'eccezione di incompetenza per valore è stata sollevata d'ufficio dal giudice ed a questa entrambe le parti hanno aderito, le spese vanno interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1148/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303, emesso dal Tribunale di Patti il 27 luglio 2023, depositato in cancelleria il 28 luglio 2023 e notificato in data 2 agosto 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Patti in favore della competenza del Giudice di Pace territorialmente competente secondo le norme applicabili alla specie, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con assegnazione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice di Pace ritenuto competente territorialmente;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: obbligazioni solidali;
è presente l'avv. Maurizio Calogero La Rupe, il quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle domande formulate in atti di causa. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato in data 4 ottobre 2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 303, emesso dal Tribunale di Patti in data 27 luglio 2023, depositato in cancelleria il 28 luglio 2023 e notificato in data 2 agosto 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
5.493,40, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di
[...]
e, quindi, nel suo esclusivo interesse, ha chiesto: di CP_1 ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di revocarlo;
in subordine, di ritenere e dichiarare non dovute le somme, poiché il pagamento delle stesse poteva comportare un indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., della Noto e, per l'effetto, di condannare la predetta al pagamento di un indennizzo, a favore di lui opponente, pari all'importo azionato nel procedimento monitorio;
in subordine ed in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare che l'opponente era creditore dell'opposta per la somma di euro 8.350,00 e, per l'effetto, operata la dovuta compensazione, condannare al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 2.856,60; di condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 21 dicembre 2023, si è costituita la quale, eccependo che l'obbligo di Controparte_1 pagamento a carico di discendeva direttamente dal Parte_1 contratto di mutuo stipulato dalle parti, allora coniugi, ove le stesse avevano assunto la veste di mutuatari e, quindi, obbligati in solido nei confronti dell'istituto erogante e avvinti da un interesse comune, ha domandato il rigetto integrale dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al pagamento della somma ingiunta pari ad Pt_1 euro 5.493,40, oltre alla condanna al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e di quelle della presente fase del procedimento. Con ordinanza del 18 marzo 2024, è stata sollevata d'ufficio l'eccezione di incompetenza del Tribunale, in favore della competenza del Giudice di Pace, alla luce del valore della controversia. Considerato tale rilievo e l'adesione delle parti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 101 c.p.c., va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore della competenza del Giudice di Pace. Si evidenzia che tale rilievo è stato svolto all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note in sostituzione della prima udienza, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'udienza del 14 marzo 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 164/2024 che ha modificato l'art. 38 c.p.c.. Nella fattispecie in oggetto, occorre dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di questione di competenza del Giudice di Pace, in virtù del valore della controversia, pari ad euro 5.493,40 per la domanda principale ed euro 8.350,00 per quella riconvenzionale. Peraltro, si precisa che, al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (Cass., n. 29182/2023). Ciò posto, l'art. 7 c.p.c., come modificato ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 149/2022, già in vigore dal 28 febbraio 2023, così come da norma transitoria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380 legge n. 197/2022, prevede che la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro rientra in quella del Giudice di Pace.
tenuto conto dell'azione di regresso esercitata e Controparte_1 considerato che il pagamento delle somme richieste doveva essere effettuato presso il creditore, ha individuato come giudice competente per territorio il Giudice di Pace di S. Agata di Militello. In primo luogo, anche rivedendo l'indicazione presente nell'ordinanza del 18 marzo 2024, occorre rilevare che nelle cause aventi ad oggetto diritti di obbligazione, parte attrice ha la possibilità di instaurare il giudizio dinanzi ad uno dei fori alternativamente competenti ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c.. In tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass., n. 16284/2019). Pertanto, essendo rimessa all'attore l'individuazione del giudice territorialmente competente, scelta eventualmente censurabile dal convenuto in quell'altra sede, nessuna pronuncia sul punto può essere adottata. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009, dovendo, invece, pronunciarsi sentenza (Cass., n. 15579/2019). Per quanto esposto, va, dunque, dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Patti in favore della competenza del Giudice di Pace territorialmente competente secondo le norme applicabili alla specie, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con assegnazione del termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice di Pace ritenuto competente per territorio. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita dalla pronuncia di declinatoria della competenza per valore. Quanto alle spese si osserva quanto segue. L'ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento col quale il giudice chiude il processo dinanzi a sé, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c. (Cass., n. 10826/2020; Cass., n. 7010/2017; Cass., n. 21565/2011). Tenuto conto che l'opponente non ha eccepito l'incompetenza ed ha anzi proposto domanda riconvenzionale, anch'essa di competenza del giudice di Pace, che l'eccezione di incompetenza per valore è stata sollevata d'ufficio dal giudice ed a questa entrambe le parti hanno aderito, le spese vanno interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1148/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303, emesso dal Tribunale di Patti il 27 luglio 2023, depositato in cancelleria il 28 luglio 2023 e notificato in data 2 agosto 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Patti in favore della competenza del Giudice di Pace territorialmente competente secondo le norme applicabili alla specie, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con assegnazione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice di Pace ritenuto competente territorialmente;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)