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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 933/2024
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to GIANNATTASIO ANDREA Parte_1
Contr Per - , nessuno Controparte_2
L'avv. Giannatasio discute la casa riportandosi al contenuto del ricorso ed insistendo nelle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate . Contr Fa presente che la domanda riconvenzionale palesemente infondata svolta dal ha ampliato il valore della controversia che è diventato così indeterminabile ai fini delle spese
Dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Parte_1
Andrea Giannattasio
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato dall'Avvocatura Controparte_3
dello Stato di BR
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati oltre i 36 mesi per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 124 del 03/05/1999, per ragioni non temporanee e non imprevedibili, né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
IN VIA CONSEQUENZIALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno “Eurounitario” in virtù della illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione scolastica, così come 2 individuati in atti, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto.
CONDANNARE il al pagamento nei confronti del Controparte_3
ricorrente del risarcimento del danno da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal decreto-legge
16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge n. 166/2024.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
PER LA PARTE CONVENUTA
«Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) In via pregiudiziale, riqualificata la domanda come azione di responsabilità del Legislatore per inadeguata attuazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE,
a) disporre la conversione del rito e dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma;
b) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , essendo la la sola Controparte_3 Controparte_4
Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) Dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via
Cont riconvenzionale che il Giudice a) specifichi le norme di condotta violate dal integranti la fattispecie illecita b) indichi chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate c) accerti e dichiari in sentenza – eventualmente previo incidente di costituzionalità – se sia tuttora valida ed efficace la prescrizione normativa sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli
IRC (art. 309 TU Scuola e art. 40 comma 5° del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007).
Spese vinte»
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale Parte_1
Cont di Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che ha prestato e presta tutt'ora servizio alle dipendenze del Parte_1
, in qualità di docente precario di Religione, in virtù di Controparte_3
3 reiterati contratti di supplenza annuali – cd. organico di diritto -, in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
- a.s. 2014/2015: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015;
- a.s. 2015/2016: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2015 al 31/08/2016;
- a.s. 2016/2017: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2017;
- a.s. 2017/2018: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2017 al 31/08/2018;
- a.s. 2018/2019: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/08/2019;
- a.s. 2019/2020: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 02/09/2019 al 31/08/2020;
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022;
- a.s. 2022/2023: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2023;
- a.s. 2023/2024: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024;
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025; che quindi ha lavorato sempre come docente precario subendo per Parte_1
ben 11 anni una reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Lamentava di seguito la grave illegittimità della condotta serbata dall'amministrazione scolastica statale, in quanto, il ripetuto rinnovo di contratti a termine per la durata degli interi anni scolastici
(su posto vacante in organico di diritto) non e' giustificato da ragioni obiettive, non rientra in una procedura di stabilizzazione ed è , allo stato, priva di concrete e ragionevolmente certe possibilità di immissione in ruolo in tempi contenuti.
Chiedeva pertanto, con ampie e argomentate motivazioni giuridiche , il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno c.d. “Eurounitario” da quantificarsi prendendo in considerazione i parametri stabiliti dal D.L. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024, in una misura prossima a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso con altrettante ampie e articolate argomentazioni
L'Avvocato dello Stato , in estrema sintesi, deduceva l'insussistenza della dedotta responsabilità datoriale alla luce della specialità della disciplina del reclutamento scolastico e dello ius singolare degli IRC;
eccepiva la irrilevanza in questa sede della Clausola 5 della direttiva 199/70/CE e
Cont l'erronea individuazione del come contraddittore, sottendendo la domanda attorea una responsabilità del Legislatore e non invece datoriale con conseguente competenza del Tribunale civile di Roma.
Contestava la quantificazione del risarcimento mediante applicazione di una norma speciale
4 espressamente inapplicabile al comparto scuola;
eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato e riteneva opportuno attendere l'esito del concorso straordinario in corso cui ha partecipato la parte ricorrente in quanto l'eventuale assunzione della stessa avrebbe l'effetto di cancellare l'illecito e far cessare la materia del contendere .
Svolgeva domanda riconvenzionale subordinata chiedendo al Giudice di specificare le norme di Cont condotta violate dal integranti la fattispecie illecita, di indicare chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate e di accertare e dichiarare in sentenza – eventualmente previo incidente di costituzionalità – se sia tuttora valida ed efficace la prescrizione normativa sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli IRC (art. 309 TU Scuola e art. 40 comma 5° del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007).
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Circa la fondatezza delle eccezioni e argomentazioni preliminari dell'Avvocatura dello Stato basterà richiamare ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla Corte Distrettuale nella recentissima sentenza n. 15/2025.
La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione nelle sentenze che si analizzeranno appresso (e fatta propria da questo giudice con un orientamento consolidato) non si fonda sulla disapplicazione del diritto interno per violazione della Clausola 5 (ciò, del resto, è reso palese laddove la Corte di Cassazione esclude dubbi di legittimità della normativa interna per violazione dell'117, co.1, della Costituzione).
Al contrario, la Corte di Cassazione ha accertato l'avvenuta violazione proprio della norma interna che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale ed ha quindi ritenuto abusiva la reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi a causa della mancata indizione dei concorsi previsti dalla legge n. 186 del 18 luglio 2003, in assenza di prova da parte del del ricorrente di CP_3 alcuna specifica esigenza temporanea, in tal modo adempiendo l'obbligo di fornire un'interpretazione del diritto interno conforme allo scopo della Direttiva, obbligo questo affermato dalla Corte di Giustizia anche in caso di norme non self-executing.
Ne segue l'infondatezza dell'assunto del sulla base del quale il docente avrebbe dovuto CP_3
convenire semmai in giudizio la lamentando la mancata attuazione della Controparte_4
direttiva e chiedendo il risarcimento del danno, con competenza delle sezioni civili del Tribunale di Roma.
Ed ancora, non è accoglibile la prospettazione del secondo la quale il docente avrebbe CP_3
dovuto comunque rivolgersi al legislatore, in quanto unico soggetto legittimato a consentire
5 l'indizione dei concorsi.
Ed infatti, il , nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuto nei confronti dei lavoratori CP_3
assunti a termine al rispetto delle norme che disciplinano la sottoscrizione di tali contratti e quindi anche al rispetto dell'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale.
Né, d'altronde, il ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di adempiere un tale obbligo, CP_3
non avendo neppure allegato di avere sollecitato il Legislatore ad autorizzare l'indizione di concorsi triennali siccome previsti dalla legge.
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (cfr. Cass. cit.18698/2022).
Venendo ora piu' specificamente al merito si osserva che con la pronuncia del 13.1.2022, la
C.G.U.E nel procedimento C-n. 282/2019, ha affermato, in una fattispecie che ha riguardato espressamente insegnanti di religione stipulanti plurimi contratti a tempo determinato in quanto facenti parte dell'organico di fatto, che "La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.".
In particolare, la Corte di Giustizia ha escluso che l'articolo 17, paragrafo 1, TFUE, "non può implicare che un'eventuale differenza di trattamento, contenuta nella normativa nazionale che prevede sanzioni in caso di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato negli istituti di istruzione pubblica tra gli insegnanti di religione cattolica di tali istituti e gli altri docenti, sia esclusa dall'ambito di applicazione sia di tale direttiva sia dell'accordo quadro.".
Inoltre, ha precisato che "Esiste senz'altro, come sostiene la Repubblica italiana, un nesso tra, da
6 un lato, l'idoneità rilasciata agli insegnanti di religione cattolica e, dall'altro, l'assunzione e la permanenza di tali insegnanti nel rapporto di lavoro. Tuttavia, non soltanto il rilascio e la revoca di tale idoneità, nonché le conseguenze che possono derivarne, presentano un nesso con l'assunzione e la permanenza di detti insegnanti nel rapporto di lavoro, ma inoltre la competenza dell'ordinario diocesano non è messa in discussione dalle disposizioni menzionate nelle questioni pregiudiziali e permarrà, a prescindere dal fatto che i ricorrenti nel procedimento principale riescano o no a ottenere la conversione del loro contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, l'applicazione dell'accordo quadro ai fatti di cui al procedimento principale non richiede una pronuncia sulla facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica." Quindi,
"In via preliminare, si deve ricordare che dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro risulta che l'ambito d'applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavorator[i] a tempo determinato» ai sensi della clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro (ordinanza del
21 settembre 2016, , C-614/15, EU:C:2016:726, punto 33). 70. Atteso che l'accordo Per_1
quadro non esclude alcun settore particolare dal suo ambito di applicazione, esso si applica quindi anche al personale assunto nel settore dell'insegnamento impartito presso istituti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, Per_2
EU:C:2014:2401, punto 69). 71. Ne consegue che lavoratori quali i ricorrenti nel procedimento principale, impiegati dal e i cui contratti di lavoro sono conclusi a tempo determinato, CP_5
rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro." .
Sulla tematica in questione deve registrarsi il recente pronunciamento della Cassazione che con quattro pronunce gemelle, ha affermato, all'esito di un'articolata e puntuale ricostruzione della normativa italiana e sulla base dei principi affermati dalla richiamata sentenza della CEDU, i seguenti principi di diritto: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; «Nel regime speciale di
7 assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs.
81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata ínfrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_3
risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso»..
Nella motivazione, la Cassazione, premesso che "La Corte di Giustizia ha .. escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine." ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che "l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, .. si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale
8 congegnato dal legislatore. Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno..".
Rinviando all'integrale motivazione di dette sentenze ex art.118 disp. att. cpc, del tutto condivise da questo Tribunale , si osserva che i rimedi sanzionatori interni appaiono essere o quello della stabilizzazione del docente di religione a seguito del superamento di concorso o quello del risarcimento del danno, individuato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione nel rinvio al criterio previsto dall'art. 32 legge n. 183/2010.
Detto questo, sotto il profilo della persistenza dei diritti risarcitori da accordarsi al docente , nessuna rilevanza puo' essere accordata all'indizione da parte del convenuto di un CP_3
concorso straordinario, riservato ai docenti di religione e riguardante sostanzialmente i docenti precari da anni, essendo richiesto quale requisito di ammissione quello di 36 mesi di servizio, per le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di BR nella recente pronuncia n.
44/25 qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c. .
Con il D.M. n.9 del 19 gennaio 2024, è stata bandita una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito. Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art.
1-bis, comma 2, del d.l. 126 del 2019, come modificato dal d.l. 36 del 2022 e dal d.l. 75 del 2023, che autorizzava il a bandire detta procedura. In tema di efficacia sanante CP_3 dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che
i diritti risarcitori di questi ultimi «restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità» (cfr. punto 12 della motivazione). La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021. Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine
e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): «… come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre
2016, dalla numero 22552 alla n. 22557. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico
9 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105). Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza
n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti
a termine. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU
n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta
"chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine». La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato
10 avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale». In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro
- sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione. Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che «affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima». Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che «la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole». E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o «per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure «all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015
e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519». Questa interpretazione, ha aggiunto la Corte, è conforme alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, avendo il giudice Europeo chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non
è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del docente. In questo caso, pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a
11 termine. Allo stesso modo, la Suprema Corte ha chiarito che l'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine è pacifica anche «nelle ipotesi in cui l'amministrazione pubblica bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine …» e non procedure aventi la precisa finalità di riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, perché in questo caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola».
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questo Tribunale, come la Corte d'Appello di BR , che il concorso straordinario indetto con il D.M. del n.9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo stato riservato CP_3
interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre «già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)», secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale). E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente. Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine (e pertanto non vi è ragione di accertare se gli odierni appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione e, in caso positivo, attendere il relativo esito, perché anche qualora i medesimi fossero immessa in ruolo, questa immissione non inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del per il passato). Con la precisazione, sotto diverso profilo, che, per le stesse CP_3 ragioni ora esposte, è pure irrilevante, nel caso di specie, l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, circostanza invocata
12 dal per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del concorso, trattandosi di CP_3
circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte degli odierni appellati ( e del ricorrente) dei 36 mesi di occupazione mediante contratto a termine e, comunque, non avendo interessato il ricorrente, che a quanto consta non è stato immesso in ruolo .
Circa il risarcimento del danno si rileva che l'art . 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dettato in tema di personale assunto dalle amministrazioni pubbliche a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, ai sensi del quale “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, è applicabile anche ai docenti per espressa previsione del successivo comma 5-quinquies.
La fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 delle legge n. 183 del 2010 , come noto , prevedeva un danno presunto con valenza sanzionatoria e ne fissa i criteri per la quantificazione
(“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto -
- riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”).
Il citato art. 32 è stato sostituito, a partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 che dispone che “(…) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Sennonché, il successivo art. 29 dispone espressamente che “sono (…) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (…) c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. (…) Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.”
Ne discende, stante l'inequivocabile tenore letterale di quest'ultima disposizione, che, come anche sostenuto dal , l'indennità risarcitoria prevista dal citato art.28 non può trovare CP_3
applicazione al caso di specie, per espressa disposizione del successivo art.29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art.36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 18698 del 2022).
La relativa questione, conformemente al principio iura novit curia, è comunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione
13 delle norme di legge applicabili.
Tuttavia, la reiterazione dei contratti a termine senza indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo ha senz'altro cagionato un danno alla docente per la perdita di chance di stabilizzazione, con i conseguenti benefici che un rapporto di lavoro stabile produce in termini di certezza di reddito, di programmazione delle scelte di vita, di maggior tutela in caso di licenziamento e, nello specifico caso dei docenti di religione a termine, di durata del comporto e di applicabilità della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva nell'ipotesi di revoca dell'idoneità o di esubero del docente.
E tale danno va senz'altro risarcito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Posto che soltanto con il D.l n.131 del 16 settembre 2024, il legislatore, modificando il richiamato comma 5 dell'art.36, ha introdotto specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta nel caso di abusivo utilizzo dei contratti a termine (prevendo un minimo di 4 mensilità ed un massimo di
24 mensilità) e che , come condivisibilmente affermato , ancora una volta, dalla Cda di Pt_2
questa norma non può che valere per il futuro, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio , il danno in questione non può che continuare ad essere oggetto di una determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Al riguardo il Tribunale , non essendo vincolato da alcun minimo di legge (non essendo direttamente applicabile il cit.art.28 del d.lgs. 81 del 2015, come appena detto), ritiene congruo quantificare il danno in un importo pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, in considerazione sia del numero dei contratti successivi al 3^, sia della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti a tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti di anzianità
e della clausola del CCNL di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal legislatore in tema di indennità risarcitoria nel settore privato, consentendo l'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, pur con riferimento ad una fattispecie che qui non rileva, una riduzione dell'indennità ivi prevista, addirittura in termini di dimezzamento
(“In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.”)
Poche parole per dire che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto trattandosi di responsabilità contrattuale si applica il termine decennale , Cont Si osserva infine che le domande riconvenzionali svolta dal sono inammissibili perché il
Cont
non chiede la pronuncia di un provvedimento sfavorevole all'attore ma al giudice di
14 specificare circostanze che egli non è tenuto a specificare e che, in ogni caso, si desumono dall'ordinamento giuridico come da motivazione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 come modificato dal DM 147/2022 nella somma di cui in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 ricorrente, liquidato nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Cont
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal :
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, Controparte_3
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova , il 9.4.2025
Il giudice
Simona Gerola
15
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 933/2024
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to GIANNATTASIO ANDREA Parte_1
Contr Per - , nessuno Controparte_2
L'avv. Giannatasio discute la casa riportandosi al contenuto del ricorso ed insistendo nelle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate . Contr Fa presente che la domanda riconvenzionale palesemente infondata svolta dal ha ampliato il valore della controversia che è diventato così indeterminabile ai fini delle spese
Dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Parte_1
Andrea Giannattasio
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato dall'Avvocatura Controparte_3
dello Stato di BR
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati oltre i 36 mesi per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 124 del 03/05/1999, per ragioni non temporanee e non imprevedibili, né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
IN VIA CONSEQUENZIALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno “Eurounitario” in virtù della illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione scolastica, così come 2 individuati in atti, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto.
CONDANNARE il al pagamento nei confronti del Controparte_3
ricorrente del risarcimento del danno da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal decreto-legge
16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge n. 166/2024.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
PER LA PARTE CONVENUTA
«Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) In via pregiudiziale, riqualificata la domanda come azione di responsabilità del Legislatore per inadeguata attuazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE,
a) disporre la conversione del rito e dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma;
b) ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , essendo la la sola Controparte_3 Controparte_4
Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) Dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via
Cont riconvenzionale che il Giudice a) specifichi le norme di condotta violate dal integranti la fattispecie illecita b) indichi chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate c) accerti e dichiari in sentenza – eventualmente previo incidente di costituzionalità – se sia tuttora valida ed efficace la prescrizione normativa sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli
IRC (art. 309 TU Scuola e art. 40 comma 5° del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007).
Spese vinte»
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale Parte_1
Cont di Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che ha prestato e presta tutt'ora servizio alle dipendenze del Parte_1
, in qualità di docente precario di Religione, in virtù di Controparte_3
3 reiterati contratti di supplenza annuali – cd. organico di diritto -, in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
- a.s. 2014/2015: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015;
- a.s. 2015/2016: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2015 al 31/08/2016;
- a.s. 2016/2017: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2017;
- a.s. 2017/2018: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2017 al 31/08/2018;
- a.s. 2018/2019: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/08/2019;
- a.s. 2019/2020: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 02/09/2019 al 31/08/2020;
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022;
- a.s. 2022/2023: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2023;
- a.s. 2023/2024: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024;
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025; che quindi ha lavorato sempre come docente precario subendo per Parte_1
ben 11 anni una reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Lamentava di seguito la grave illegittimità della condotta serbata dall'amministrazione scolastica statale, in quanto, il ripetuto rinnovo di contratti a termine per la durata degli interi anni scolastici
(su posto vacante in organico di diritto) non e' giustificato da ragioni obiettive, non rientra in una procedura di stabilizzazione ed è , allo stato, priva di concrete e ragionevolmente certe possibilità di immissione in ruolo in tempi contenuti.
Chiedeva pertanto, con ampie e argomentate motivazioni giuridiche , il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno c.d. “Eurounitario” da quantificarsi prendendo in considerazione i parametri stabiliti dal D.L. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024, in una misura prossima a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso con altrettante ampie e articolate argomentazioni
L'Avvocato dello Stato , in estrema sintesi, deduceva l'insussistenza della dedotta responsabilità datoriale alla luce della specialità della disciplina del reclutamento scolastico e dello ius singolare degli IRC;
eccepiva la irrilevanza in questa sede della Clausola 5 della direttiva 199/70/CE e
Cont l'erronea individuazione del come contraddittore, sottendendo la domanda attorea una responsabilità del Legislatore e non invece datoriale con conseguente competenza del Tribunale civile di Roma.
Contestava la quantificazione del risarcimento mediante applicazione di una norma speciale
4 espressamente inapplicabile al comparto scuola;
eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato e riteneva opportuno attendere l'esito del concorso straordinario in corso cui ha partecipato la parte ricorrente in quanto l'eventuale assunzione della stessa avrebbe l'effetto di cancellare l'illecito e far cessare la materia del contendere .
Svolgeva domanda riconvenzionale subordinata chiedendo al Giudice di specificare le norme di Cont condotta violate dal integranti la fattispecie illecita, di indicare chiaramente le norme nazionali eventualmente disapplicate e di accertare e dichiarare in sentenza – eventualmente previo incidente di costituzionalità – se sia tuttora valida ed efficace la prescrizione normativa sul rinnovo automatico degli incarichi annuali agli IRC (art. 309 TU Scuola e art. 40 comma 5° del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007).
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Circa la fondatezza delle eccezioni e argomentazioni preliminari dell'Avvocatura dello Stato basterà richiamare ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla Corte Distrettuale nella recentissima sentenza n. 15/2025.
La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione nelle sentenze che si analizzeranno appresso (e fatta propria da questo giudice con un orientamento consolidato) non si fonda sulla disapplicazione del diritto interno per violazione della Clausola 5 (ciò, del resto, è reso palese laddove la Corte di Cassazione esclude dubbi di legittimità della normativa interna per violazione dell'117, co.1, della Costituzione).
Al contrario, la Corte di Cassazione ha accertato l'avvenuta violazione proprio della norma interna che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale ed ha quindi ritenuto abusiva la reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi a causa della mancata indizione dei concorsi previsti dalla legge n. 186 del 18 luglio 2003, in assenza di prova da parte del del ricorrente di CP_3 alcuna specifica esigenza temporanea, in tal modo adempiendo l'obbligo di fornire un'interpretazione del diritto interno conforme allo scopo della Direttiva, obbligo questo affermato dalla Corte di Giustizia anche in caso di norme non self-executing.
Ne segue l'infondatezza dell'assunto del sulla base del quale il docente avrebbe dovuto CP_3
convenire semmai in giudizio la lamentando la mancata attuazione della Controparte_4
direttiva e chiedendo il risarcimento del danno, con competenza delle sezioni civili del Tribunale di Roma.
Ed ancora, non è accoglibile la prospettazione del secondo la quale il docente avrebbe CP_3
dovuto comunque rivolgersi al legislatore, in quanto unico soggetto legittimato a consentire
5 l'indizione dei concorsi.
Ed infatti, il , nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuto nei confronti dei lavoratori CP_3
assunti a termine al rispetto delle norme che disciplinano la sottoscrizione di tali contratti e quindi anche al rispetto dell'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale.
Né, d'altronde, il ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di adempiere un tale obbligo, CP_3
non avendo neppure allegato di avere sollecitato il Legislatore ad autorizzare l'indizione di concorsi triennali siccome previsti dalla legge.
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (cfr. Cass. cit.18698/2022).
Venendo ora piu' specificamente al merito si osserva che con la pronuncia del 13.1.2022, la
C.G.U.E nel procedimento C-n. 282/2019, ha affermato, in una fattispecie che ha riguardato espressamente insegnanti di religione stipulanti plurimi contratti a tempo determinato in quanto facenti parte dell'organico di fatto, che "La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.".
In particolare, la Corte di Giustizia ha escluso che l'articolo 17, paragrafo 1, TFUE, "non può implicare che un'eventuale differenza di trattamento, contenuta nella normativa nazionale che prevede sanzioni in caso di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato negli istituti di istruzione pubblica tra gli insegnanti di religione cattolica di tali istituti e gli altri docenti, sia esclusa dall'ambito di applicazione sia di tale direttiva sia dell'accordo quadro.".
Inoltre, ha precisato che "Esiste senz'altro, come sostiene la Repubblica italiana, un nesso tra, da
6 un lato, l'idoneità rilasciata agli insegnanti di religione cattolica e, dall'altro, l'assunzione e la permanenza di tali insegnanti nel rapporto di lavoro. Tuttavia, non soltanto il rilascio e la revoca di tale idoneità, nonché le conseguenze che possono derivarne, presentano un nesso con l'assunzione e la permanenza di detti insegnanti nel rapporto di lavoro, ma inoltre la competenza dell'ordinario diocesano non è messa in discussione dalle disposizioni menzionate nelle questioni pregiudiziali e permarrà, a prescindere dal fatto che i ricorrenti nel procedimento principale riescano o no a ottenere la conversione del loro contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, l'applicazione dell'accordo quadro ai fatti di cui al procedimento principale non richiede una pronuncia sulla facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica." Quindi,
"In via preliminare, si deve ricordare che dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro risulta che l'ambito d'applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavorator[i] a tempo determinato» ai sensi della clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro (ordinanza del
21 settembre 2016, , C-614/15, EU:C:2016:726, punto 33). 70. Atteso che l'accordo Per_1
quadro non esclude alcun settore particolare dal suo ambito di applicazione, esso si applica quindi anche al personale assunto nel settore dell'insegnamento impartito presso istituti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, Per_2
EU:C:2014:2401, punto 69). 71. Ne consegue che lavoratori quali i ricorrenti nel procedimento principale, impiegati dal e i cui contratti di lavoro sono conclusi a tempo determinato, CP_5
rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro." .
Sulla tematica in questione deve registrarsi il recente pronunciamento della Cassazione che con quattro pronunce gemelle, ha affermato, all'esito di un'articolata e puntuale ricostruzione della normativa italiana e sulla base dei principi affermati dalla richiamata sentenza della CEDU, i seguenti principi di diritto: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; «Nel regime speciale di
7 assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs.
81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata ínfrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_3
risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso»..
Nella motivazione, la Cassazione, premesso che "La Corte di Giustizia ha .. escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine." ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che "l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, .. si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale
8 congegnato dal legislatore. Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno..".
Rinviando all'integrale motivazione di dette sentenze ex art.118 disp. att. cpc, del tutto condivise da questo Tribunale , si osserva che i rimedi sanzionatori interni appaiono essere o quello della stabilizzazione del docente di religione a seguito del superamento di concorso o quello del risarcimento del danno, individuato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione nel rinvio al criterio previsto dall'art. 32 legge n. 183/2010.
Detto questo, sotto il profilo della persistenza dei diritti risarcitori da accordarsi al docente , nessuna rilevanza puo' essere accordata all'indizione da parte del convenuto di un CP_3
concorso straordinario, riservato ai docenti di religione e riguardante sostanzialmente i docenti precari da anni, essendo richiesto quale requisito di ammissione quello di 36 mesi di servizio, per le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di BR nella recente pronuncia n.
44/25 qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c. .
Con il D.M. n.9 del 19 gennaio 2024, è stata bandita una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito. Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art.
1-bis, comma 2, del d.l. 126 del 2019, come modificato dal d.l. 36 del 2022 e dal d.l. 75 del 2023, che autorizzava il a bandire detta procedura. In tema di efficacia sanante CP_3 dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che
i diritti risarcitori di questi ultimi «restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità» (cfr. punto 12 della motivazione). La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021. Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine
e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): «… come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre
2016, dalla numero 22552 alla n. 22557. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico
9 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105). Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza
n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti
a termine. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU
n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta
"chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine». La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato
10 avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale». In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro
- sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione. Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che «affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima». Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che «la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole». E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o «per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure «all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015
e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519». Questa interpretazione, ha aggiunto la Corte, è conforme alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, avendo il giudice Europeo chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non
è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del docente. In questo caso, pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a
11 termine. Allo stesso modo, la Suprema Corte ha chiarito che l'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine è pacifica anche «nelle ipotesi in cui l'amministrazione pubblica bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine …» e non procedure aventi la precisa finalità di riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, perché in questo caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola».
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questo Tribunale, come la Corte d'Appello di BR , che il concorso straordinario indetto con il D.M. del n.9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo stato riservato CP_3
interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre «già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)», secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale). E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente. Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine (e pertanto non vi è ragione di accertare se gli odierni appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione e, in caso positivo, attendere il relativo esito, perché anche qualora i medesimi fossero immessa in ruolo, questa immissione non inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del per il passato). Con la precisazione, sotto diverso profilo, che, per le stesse CP_3 ragioni ora esposte, è pure irrilevante, nel caso di specie, l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, circostanza invocata
12 dal per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del concorso, trattandosi di CP_3
circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte degli odierni appellati ( e del ricorrente) dei 36 mesi di occupazione mediante contratto a termine e, comunque, non avendo interessato il ricorrente, che a quanto consta non è stato immesso in ruolo .
Circa il risarcimento del danno si rileva che l'art . 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dettato in tema di personale assunto dalle amministrazioni pubbliche a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, ai sensi del quale “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, è applicabile anche ai docenti per espressa previsione del successivo comma 5-quinquies.
La fattispecie omogenea di cui all'art. 32 comma 5 delle legge n. 183 del 2010 , come noto , prevedeva un danno presunto con valenza sanzionatoria e ne fissa i criteri per la quantificazione
(“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto -
- riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”).
Il citato art. 32 è stato sostituito, a partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 che dispone che “(…) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Sennonché, il successivo art. 29 dispone espressamente che “sono (…) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (…) c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. (…) Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.”
Ne discende, stante l'inequivocabile tenore letterale di quest'ultima disposizione, che, come anche sostenuto dal , l'indennità risarcitoria prevista dal citato art.28 non può trovare CP_3
applicazione al caso di specie, per espressa disposizione del successivo art.29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art.36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 18698 del 2022).
La relativa questione, conformemente al principio iura novit curia, è comunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione
13 delle norme di legge applicabili.
Tuttavia, la reiterazione dei contratti a termine senza indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo ha senz'altro cagionato un danno alla docente per la perdita di chance di stabilizzazione, con i conseguenti benefici che un rapporto di lavoro stabile produce in termini di certezza di reddito, di programmazione delle scelte di vita, di maggior tutela in caso di licenziamento e, nello specifico caso dei docenti di religione a termine, di durata del comporto e di applicabilità della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva nell'ipotesi di revoca dell'idoneità o di esubero del docente.
E tale danno va senz'altro risarcito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Posto che soltanto con il D.l n.131 del 16 settembre 2024, il legislatore, modificando il richiamato comma 5 dell'art.36, ha introdotto specifici criteri di liquidazione dell'indennità dovuta nel caso di abusivo utilizzo dei contratti a termine (prevendo un minimo di 4 mensilità ed un massimo di
24 mensilità) e che , come condivisibilmente affermato , ancora una volta, dalla Cda di Pt_2
questa norma non può che valere per il futuro, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio , il danno in questione non può che continuare ad essere oggetto di una determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Al riguardo il Tribunale , non essendo vincolato da alcun minimo di legge (non essendo direttamente applicabile il cit.art.28 del d.lgs. 81 del 2015, come appena detto), ritiene congruo quantificare il danno in un importo pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, in considerazione sia del numero dei contratti successivi al 3^, sia della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti a tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti di anzianità
e della clausola del CCNL di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal legislatore in tema di indennità risarcitoria nel settore privato, consentendo l'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, pur con riferimento ad una fattispecie che qui non rileva, una riduzione dell'indennità ivi prevista, addirittura in termini di dimezzamento
(“In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.”)
Poche parole per dire che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto trattandosi di responsabilità contrattuale si applica il termine decennale , Cont Si osserva infine che le domande riconvenzionali svolta dal sono inammissibili perché il
Cont
non chiede la pronuncia di un provvedimento sfavorevole all'attore ma al giudice di
14 specificare circostanze che egli non è tenuto a specificare e che, in ogni caso, si desumono dall'ordinamento giuridico come da motivazione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 come modificato dal DM 147/2022 nella somma di cui in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 ricorrente, liquidato nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Cont
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal :
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, Controparte_3
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova , il 9.4.2025
Il giudice
Simona Gerola
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