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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cavour 42, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela LETTIERI e Martina
SALMISTRANO
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
via Fermi 84, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da ricorso.
1)Pronunciare, ai sensi dell'art.3, n.2, lett. b) della Legge 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e in Vicenza Parte_1 Controparte_1
il 03.01.1998 e registrato all'Ufficio dello Stato Civile di tale Comune al n. 1 parte I del
Registro degli Atti di matrimonio dell'anno 1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di tale Comune di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
2) In via istruttoria, nel produrre i n.12 documenti di cui alla narrativa del presente atto come da analitico elenco dimesso nel fascicolo di parte ricorrente, ci si riserva sin d'ora una maggiore e compiuta esposizione, deduzione e produzione in sede di memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., anche all'esito delle difese della resistente.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.3.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Vicenza il 3.1.1998, che dall'unione Controparte_1
non erano nati figli, che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che il
Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 917/2017 (parzialmente riformata in appello con sentenza della Corte di Venezia n. 976/2018, irrevocabile il 26.11.2018), aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, né Controparte_1
2 compariva all'udienza del 15.10.2024, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale avanti il
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 917/2017 e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice al Giudice Relatore dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Vicenza il 3.1.1998; CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.1 , parte I, anno 1998;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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