TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13658/2022 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di deceduto in data 5/8/1972 e di deceduta il 21/2/1983, e Persona_1 Persona_2
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), in proprio e in C.F._3 Parte_4 C.F._4
qualità di eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Motta ed elettivamente Parte_1
domiciliati presso lo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2
in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria ope legis;
CONVENUTI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2022 , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_2
la e la Federale di
[...] Controparte_3 CP_4
Germania chiedendo al Giudice di “accertare il diritto di parte attrice, in proprio e nella qualità di
eredi del capitano ciascuno secondo la propria quota di diritto ereditario, di Persona_1
chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nel corso
dell'ingiusto periodo di prigionia di cui in narrativa e successivamente in conseguenza di esso.
Condannare di conseguenza i convenuti, in solido fra essi e comunque ai sensi della richiamata
norma di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022, al pagamento in favore dell'attrice, ciascuna secondo il
proprio diritto ereditario spettante per legge dal danneggiato capitano delle Persona_1
pagina 2 di 18 somme come sopra quantificate, ovvero quell'altra maggiore o minor somma che all'Ecc.mo Sig.
Giudice apparirà più giusta ed equa ex art. 1226 c.c., da accertarsi ove occorra anche tramite CTU di
cui sin d'ora si fa richiesta, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi, nei termini di cui in
domanda”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, che , avvocato Persona_1
presso il foro di Catania, durante il periodo della seconda guerra mondiale si aggregava ai ranghi dell'esercito per svolgere il ruolo di Sostituto Procuratore del Tribunale Militare con ultima destinazione Agrinio (Grecia), ove esercitò le proprie funzioni per circa un biennio insieme al capitano
. Persona_3
Esponevano poi che, a seguito dell'armistizio dell'8.9.1943, tutti i soldati italiani presenti in quella località venivano fatti prigionieri e, dopo essere stati sottoposti ad un viaggio riprovevole durato circa sedici giorni, giungevano nel campo di concentramento sito ad Altengrabow;
successivamente venivano trasferiti nella località di Fallingbostel e poi nei campi di Siedlce e di Sandbostel, per poi far ritorno a Fallingbostel.
Nei campi di concentramento gli Internati Militari Italiani - non considerati veri e propri prigionieri di guerra e pertanto non legittimati a ricevere alcun aiuto da parte della
[...]
- erano costretti ad uno stile di vita disumano caratterizzato da scarse quantità di cibo a CP_5
disposizione, dalla inadeguatezza strutturale dei luoghi di prigionia e dalla relativa assenza di adeguate condizioni igieniche, che determinavano la diffusione di diverse malattie, anche mortali.
Il 26.10.1944 il cap. veniva arrestato dalla Gestapo per il ritrovamento - durante una Per_1
perquisizione del suo bagaglio - di elenchi di prigionieri che avevano abbandonato il campo, formati allo scopo di intentare successivamente delle azioni nei loro confronti, e accusato di propaganda antinazista veniva incarcerato per circa sei mesi (fino ad aprile 1945).
pagina 3 di 18 Tutto ciò fino alla liberazione, ad opera degli alleati inglesi, del campo di prigionia risalente al
14 aprile 1945.
Il racconto minuzioso di tali fatti e accadimenti risulta dai taccuini (successivamente confluiti nel libro “Diario di prigionia 1943-1945”) del capitale collega con il quale il capitano Per_3
condivise l'intero periodo di prigionia. Per_1
Successivamente lo Stato italiano conferiva al capitano due “Croci al Merito Persona_1
di Guerra”, di cui uno per l'internamento in Germania;
gli dedicava inoltre una stele posta dalla città di
Catania presso il Giardino Pubblico Bellini.
Alla luce di tutto ciò gli attori esperivano azione di risarcimento del danno subito dal capitano ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 43 d.l. 36/2022, ed in particolare: il danno Persona_1
patrimoniale consistito nella privazione di tutti gli averi posseduti al momento della sua ingiusta deportazione e nella procurata perdita di reddito durante tale periodo;
quello non patrimoniale, da liquidare in via equitativa, invece, sia nella forma del danno biologico – dovuto alla malnutrizione e alle vessazioni cui era stato sottoposto che lo ridussero a pesare meno di 50 kg – sia del danno morale a causa delle ansie, sofferenze e patemi d'animo subiti.
Il risarcimento, pertanto, ritenuti i 584 giorni di prigionia patiti dal capitano veniva Per_1
quantificato in un importo pari almeno ad € 235,82 x 2 x 584= 275.437,76.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia;
si costituivano, invece, la e il Controparte_1 [...]
, in persona dei propri legali rappresentanti in carica pro tempore. Controparte_2
I convenuti costituiti deducevano anzitutto il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania, di cui chiedevano contestualmente l'estromissione dal giudizio, stante la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio in capo al CP_2
pagina 4 di 18 dell' , avendone l'art. 43 d.l. n. 36/2022 comportato la successione a titolo Controparte_2
particolare negli obblighi risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich.
Pertanto, il detto , quale successore ex lege nel debito contratto dallo Stato tedesco, si CP_2
affermava l'unico effettivo titolare del rapporto oggetto di causa e, in quanto tale, legittimato a sollevare le eccezioni proponibili dal debitore originario, a esclusione di quelle “personali”.
Eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno alla luce del già citato art. 43 comma 6 d.l. n. 36/2022 il quale contiene un espresso riferimento alla decorrenza degli ordinari termini di prescrizione.
Riconducendo la fattispecie dedotta dagli attori ad una forma di responsabilità civile da reato
(quello di riduzione in schiavitù soggetto alla prescrizione di anni 15 a partire dalla cessazione della condotta illecita), i convenuti deducevano che al momento dell'introduzione del giudizio era già
ampiamente decorso il termine di prescrizione, non essendone esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame da alcuna norma del diritto internazionale.
In subordine i convenuti deducevano l'infondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria stante l'assenza di adeguata allegazione e prova.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e rinviava il procedimento al
15.1.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza successiva il Giudice, stante l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 18 La domanda risarcitoria avanzata dagli attori merita di essere accolta, nei limiti, tuttavia, del danno effettivamente provato.
Esaminando in ordine le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta va anzitutto accertata l'effettiva titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla convenuta Repubblica Federale di Germania.
I convenuti costituiti, infatti, chiedevano l'estromissione dal presente giudizio della Repubblica
Federale di Germania richiamando in primis l'accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/1962, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni nei confronti della Germania, derivanti da eventi verificatisi nel periodo tra l'1 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, con obbligo per lo stato italiano di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa a essi.
Rilevavano poi che per dare attuazione al suddetto accordo era stato emanato l'art. 43 d.l. n.36/2022
che ha disposto “l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Ne deriva in tesi quindi che, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2022, convertito nella legge 79/2022, lo Stato italiano è divenuto ex lege, in virtù dell'art. 43, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”. La norma infatti persegue lo scopo di tenere indenne lo stato estero da pretese risarcitorie, le quali andrebbero ora ad incidere solo ed esclusivamente sul fondo istituito presso il . Considerando che l'odierno giudizio è stato Controparte_2
instaurato successivamente all'entrata in vigore della citata norma, i soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei debiti in questione sono, secondo parte convenuta, solo la del CP_1
pagina 6 di 18 e il titolare del suddetto fondo, ossia il , Controparte_1 Controparte_2
con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla Repubblica Federale di Germania.
Tuttavia, ritiene questo Giudice che tale prospettazione non sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di comprendere la ratio della disposizione in esame occorre ripercorrere l'iter che ha portato alla sua adozione. Ed infatti con la sentenza n. 238/2014 la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e dell'art. 3 della l. 5/2013 che obbligava i giudici italiani a riconoscere d'ufficio il difetto di giurisdizione, ha riaperto la strada alle richieste risarcitorie di alcune categorie di vittime italiane del nazionalsocialismo.
Per tali ragioni sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, posta dinanzi a tale situazione, la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte Internazionale di Giustizia per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano,
alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, per accertare la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
Per far fronte all'iniziativa assunta dalla Germania e allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale, l'Italia ha allora adottato il d.l. n.36/2022 il cui art. 43 ha, di fatto,
posto soltanto a carico dello Stato italiano – attraverso l'istituzione presso il Controparte_2
di un apposito Fondo per il ristoro dei danni - la soddisfazione delle pretese pecuniarie
[...]
pagina 7 di 18 delle vittime dei delitti commessi dal Terzo Reich tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò
sollevando la Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
La normativa ne disciplina il diritto di accesso e statuisce l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate per evitare la prosecuzione di esecuzioni autonome delle sentenze di condanna, le quali devono oggi confluire tutte sul Fondo ristori. Ed infatti tutte le sentenze di condanna nei confronti della
Repubblica Federale di Germania possono essere azionate solo una volta divenute irrevocabili –
introducendo in tal modo una espressa deroga all'art. 282 c.p.c. – unicamente sul Fondo ristori.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione in esame, con la recente sentenza n. 159/2023 ha espressamente definito il meccanismo operato dal suddetto decreto come una forma di “espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.),
eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura
esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
L'art. 43 in tal modo prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania sia sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
Tuttavia, ritiene questo Giudice che tali elementi non siano di per sé sufficienti ad escludere la legittimazione passiva della Federale di Germania relativamente al giudizio di cognizione CP_4
diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
L'art. 43 appare destinato a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito, quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie già accertate, perseguendo l'obiettivo di manlevare la Repubblica Federale di
Germania da qualunque obbligo risarcitorio, attraverso l'istituzione di un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi.
pagina 8 di 18 Milita in tal senso anche la considerazione che l'art. 43 non ha indicato come unico interlocutore del soggetto danneggiato il , la cui partecipazione Controparte_2
al giudizio è certamente necessaria trattandosi del soggetto gestore del Fondo, ma non può con altrettanta certezza ritenersi l'unico soggetto da chiamare in causa.
In definitiva, si può ritenere che nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio resta comunque in capo alla Repubblica federale di Germania, e che la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Ritenendo il , dunque, il soggetto tenuto a soddisfare in Controparte_2
concreto la pretesa risarcitoria e quindi legittimato di per sé a sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario, può ora procedersi all'esame della seconda delle eccezioni sollevate, ossia quella di prescrizione, la quale parimenti non è meritevole di accoglimento.
In particolare, i convenuti rilevavano che il più volte menzionato art. 43, nel fare espressamente salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, abbia ammesso l'applicabilità dell'istituto della prescrizione alle azioni risarcitorie.
Nel caso in esame ritenendo il fatto sussumibile nella fattispecie della riduzione in schiavitù ex
art. 600 c.p. avrebbe dovuto operare il termine di quindici anni dal momento della cessazione della condotta illecita, già ampiamente decorso al momento della proposizione della domanda risarcitoria,
con conseguente prescrizione della stessa.
Peraltro, i convenuti escludevano la sussistenza di una norma consuetudinaria in grado di impedire l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, e in ogni caso obiettavano che -
pagina 9 di 18 anche a voler ritenere che la stessa si sia formata a livello internazionale – ne andrebbe accertata la esistenza alla data dei fatti, non potendo la stessa operare retroattivamente.
Invero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali che si traducono in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono quindi a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario.
La giurisdizione civile sui crimini internazionali si esercita secondo i principi dell'universalità e dell'imprescrittibilità (cfr. Cass., s.u., sentenza 11 marzo 2004, n. 5044).
L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni rese in tal senso, sia pure incidenter tantum,
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sent. n. 5044/2004, laddove si afferma che “è ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale. Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex- Jugoslavia, 10
pagina 10 di 18 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di Per_4
immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968;
Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può
reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”.
L'applicazione della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità di tale tipologia di illeciti non può ritenersi di certo paralizzata dall'inciso dell'art. 43 d.l. 36/2022 in cui si fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, atteso che in tal modo si impedirebbe l'operatività di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che trova ingresso automaticamente nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 della Costituzione.
Peraltro sul piano intertemporale la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa Convenzione
europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2 comma, senza il vincolo della irretroattività
previsto dal 1 comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
Su tale aspetto recentemente è intervenuta la Suprema Corte (sent. n.3642/2024), la quale ha riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10
della Costituzione, che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali;
la stessa poi, pur pagina 11 di 18 non prendendo una posizione definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità può trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale (in altri termini, ai fini civili, il disposto
dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità̀
penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato,
non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004, n. 19566,
pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il
maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato); nella
stessa logica si è affermato che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici
(e per questo bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della
consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini
prescrizionali penali”).
Per tutto quanto esposto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_2
non appare meritevole di accoglimento.
[...]
Venendo al merito dell'azione risarcitoria esperita dagli odierni attori occorre rilevare quanto segue.
Gli attori, nella qualità di eredi di , assumono che il proprio de cuius, dopo Persona_1
aver esercitato le funzioni di Sostituto Procuratore del Tribunale Militare ad Agrinio, venne fatto prigioniero e deportato in Germania - ove ha condiviso il tristissimo destino degli Internati Militari
Italiani ( – ove subì vari trasferimenti in diversi campi di concentramento e l'arresto da parte Per_5
della Gestapo.
pagina 12 di 18 La deportazione di è stata riscontrata documentalmente in virtù delle Persona_1
allegazioni effettuate da parte attrice ed in particolare: la prima foto del Capitano in prigionia, Per_1
con in mano un cartello recante il numero “136445”, e il diario redatto minuziosamente dal capitano il quale ha trascorso il periodo in oggetto a fianco del Capitano Persona_3 Per_1
L'obiezione difensiva sulla terzietà del resoconto contenuto nel suddetto diario allegato non è
condivisibile atteso che dallo stesso emerge più volte la vicinanza del capitano con il capitano Per_3
il quale viene spesso richiamato nel corso del racconto con riferimento ai vari trasferimenti Per_1
tra i diversi campi di concentramento e alle condizioni disumane cui erano sottoposti;
il diario peraltro contiene il racconto specifico dell'arresto del cap. di cui rappresenta quindi una piena Per_1
testimonianza.
Dalla documentazione in atti risultano, inoltre, le onorificenze riconosciute al cap. il Per_1
15 dicembre 1953, di cui una espressamente per l'internamento in Germania ai sensi del R.D. n. 1729
del 14.12.1942 e del D.L. 4.5.1951, n° 157.
Del resto, si può ritenere fatto notorio che immediatamente dopo l'armistizio dell'8.9.1943 i militari italiani, denominati “internati militari italiani”, vennero deportati nei campi di concentramento della Germania. Ed in effetti i convenuti nel merito della proposta azione risarcitoria non contestavano né l'avvenuta deportazione del capitano né la sottoposizione ad un trattamento diverso Per_1
rispetto agli internati militari;
piuttosto contestavano la quantificazione del danno ex adverso operata in quanto ritenuta palesemente esorbitante, dovendo all'uopo considerare quanto eventualmente già
percepito (o si sarebbe potuto percepire) a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di causa, con ciò riconoscendo implicitamente che il capitano in quanto internato militare, Per_1
avrebbe avuto diritto a conseguire i benefici economici che sono stati in generale riconosciuti agli appartenenti a tale categoria.
pagina 13 di 18 Provati i fatti posti a base della pretesa risarcitoria azionata, ossia l'an della dedotta responsabilità, occorre però valutare la ricorrenza degli elementi costitutivi necessari per accertare il
quantum concretamente risarcibile agli attori del presente giudizio.
Procedendo ad analizzare in ordine le singole voci di danno richieste dagli attori occorre innanzitutto rilevare che sul piano del danno patrimoniale la prova non è stata adeguatamente fornita.
Ed infatti sotto la prima voce del danno patrimoniale, corrispondente al denaro sequestrato,
secondo la ricostruzione degli attori la determinazione dell'importo di cui effettivamente il cap.
è stato privato andrebbe ricavata per analogia da quanto dichiarato dal cap. stante la Per_1 Per_3
medesimezza dell'attività professionale svolte e delle condizioni economiche tra i due colleghi.
Tale ragionamento però non può essere qui condiviso perché un tale riferimento non raggiunge lo standard minimo necessario per ritenere provato l'elemento di danno, anche in via presuntiva. Non è
infatti logicamente presumibile che a una data condizione economica corrisponda il possesso di una determinata quantità di denaro al momento della privazione della libertà personale.
Anche sotto il secondo profilo del danno patrimoniale, ossia la procurata perdita di reddito durante la prigionia (e dunque al danno alla capacità lavorativa specifica), gli elementi forniti dagli attori risultano vaghi e non adeguatamente suffragati. Ed infatti è stato compiuto un calcolo forfettario del guadagno medio degli avvocati in quell'anno, ma non è stata fornita una prova adeguata per consentire di addivenire ad un'affidabile quantificazione dei detti pregiudizi, al netto dell'ammontare dell'eventuale guadagno derivante dall'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia.
A diverse conclusioni invece, almeno in parte, deve giungersi con riferimento al danno non patrimoniale, atteso che, quantomeno, l'avvenuta deportazione è di per sé è idonea a far presumere la sussistenza di pesanti ripercussioni sul piano psico - fisico avendo subito il soggetto un periodo di prigionia forzata, l'allontanamento dalla propria famiglia nonché continue e terribili vessazioni e pagina 14 di 18 umiliazioni, tutti elementi in grado anche di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
In proposito, la quantificazione del danno proposta da parte attrice in € 275.437,76, considerati i
584 giorni di prigionia patiti dal capitano (= € 235,82 x 2 x 584), appare motivata e Per_1
condivisibile quale criterio base, tenendo conto a tal fine non solo della privazione della libertà
personale, bensì, come già detto, anche delle ripercussioni fisiche e psicologiche di una prigionia in condizioni inumane.
Per altro verso, sebbene il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica non sia stato provato, richiedendo una prova specifica derivante dal raffronto fra i redditi percepiti prima,
durante e dopo l'illecito, è ampiamente presumibile che la mortificazione della possibilità di esprimersi con dignità anche in campo lavorativo abbia determinato un ulteriore pregiudizio non patrimoniale, non considerato nella somma proposta da parte attrice.
Si ritiene quindi equo aumentare la somma dovuta ad € 350.000,00, somma da intendersi già
rivalutata perché determinata secondo i valori attuali
Non provato è invece il danno biologico. Il risarcimento del suddetto pregiudizio implicherebbe infatti la prova di un determinata patologia, accertabile sul piano medico, contratta durante la prigionia e tale da determinare postumi invalidanti ormai stabilizzati e apprezzabili anche nel periodo successivo alla cessazione della privazione della libertà personale. In proposito parte attrice si è invece limitata ad evidenziare la perdita di peso, che in realtà è un effetto della privazione della libertà personale in condizioni inumane da considerare e già considerato ai fini del risarcimento, e a prospettare un danno biologico nella misura del 20% privo in realtà di fondamento concreto.
pagina 15 di 18 Nessun altro pregiudizio risarcibile risulta sufficientemente allegato e provato.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat
alla data della certa esistenza dell'illecito (aprile 1945), andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, devono anch'essi essere riconosciuti d'ufficio, integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Va infine osservato che i convenuti hanno eccepito l'operatività della compensatio lucri cum
damno alla luce dei benefici economici conseguiti o che comunque potevano essere conseguiti dal capitano in relazione alla detenzione subita in territorio tedesco. Tuttavia, chi eccepisce il Per_1
lucrum ha comunque l'onere, in primo luogo, di specificare il preciso importo della somma da portare in decurtazione del risarcimento, salvo che non sia suscettibile di determinazione in base agli elementi di causa (cfr. Cass. Civ., n. 14932/2013). Nel caso concreto i convenuti non hanno adeguatamente dimostrato e provato di quali importi effettivamente il soggetto leso abbia beneficiato o in ogni caso gli importi a cui avrebbe avuto diritto se non fosse incorso nelle relative decadenze e pertanto non può
essere applicata alcuna decurtazione dall'importo come sopra determinato.
Quanto alle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, nella misura pagina 16 di 18 indicata in dispositivo (valore effettivo € 350.000,00; parametro minimo con riferimento alla fase istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale, medio in relazione alle altre fasi).
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 13658/2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti , Controparte_2 Controparte_1
e Repubblica Federale di Germania a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale la somma di € 350.000,00, oltre agli interessi legali con la decorrenza e nei modi di cui in motivazione, in favore degli attori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ciascuno secondo la propria quota di diritto ereditario;
Parte_4
- condanna i convenuti , Controparte_2 Controparte_1
e Repubblica Federale di Germania, in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida
[...]
in complessivi euro 17.252,00 per compensi professionali, oltre € 1.250,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 marzo 2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce, Magistrato
Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
pagina 17 di 18 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13658/2022 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di deceduto in data 5/8/1972 e di deceduta il 21/2/1983, e Persona_1 Persona_2
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), in proprio e in C.F._3 Parte_4 C.F._4
qualità di eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Motta ed elettivamente Parte_1
domiciliati presso lo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2
in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria ope legis;
CONVENUTI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2022 , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_2
la e la Federale di
[...] Controparte_3 CP_4
Germania chiedendo al Giudice di “accertare il diritto di parte attrice, in proprio e nella qualità di
eredi del capitano ciascuno secondo la propria quota di diritto ereditario, di Persona_1
chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nel corso
dell'ingiusto periodo di prigionia di cui in narrativa e successivamente in conseguenza di esso.
Condannare di conseguenza i convenuti, in solido fra essi e comunque ai sensi della richiamata
norma di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022, al pagamento in favore dell'attrice, ciascuna secondo il
proprio diritto ereditario spettante per legge dal danneggiato capitano delle Persona_1
pagina 2 di 18 somme come sopra quantificate, ovvero quell'altra maggiore o minor somma che all'Ecc.mo Sig.
Giudice apparirà più giusta ed equa ex art. 1226 c.c., da accertarsi ove occorra anche tramite CTU di
cui sin d'ora si fa richiesta, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi, nei termini di cui in
domanda”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, che , avvocato Persona_1
presso il foro di Catania, durante il periodo della seconda guerra mondiale si aggregava ai ranghi dell'esercito per svolgere il ruolo di Sostituto Procuratore del Tribunale Militare con ultima destinazione Agrinio (Grecia), ove esercitò le proprie funzioni per circa un biennio insieme al capitano
. Persona_3
Esponevano poi che, a seguito dell'armistizio dell'8.9.1943, tutti i soldati italiani presenti in quella località venivano fatti prigionieri e, dopo essere stati sottoposti ad un viaggio riprovevole durato circa sedici giorni, giungevano nel campo di concentramento sito ad Altengrabow;
successivamente venivano trasferiti nella località di Fallingbostel e poi nei campi di Siedlce e di Sandbostel, per poi far ritorno a Fallingbostel.
Nei campi di concentramento gli Internati Militari Italiani - non considerati veri e propri prigionieri di guerra e pertanto non legittimati a ricevere alcun aiuto da parte della
[...]
- erano costretti ad uno stile di vita disumano caratterizzato da scarse quantità di cibo a CP_5
disposizione, dalla inadeguatezza strutturale dei luoghi di prigionia e dalla relativa assenza di adeguate condizioni igieniche, che determinavano la diffusione di diverse malattie, anche mortali.
Il 26.10.1944 il cap. veniva arrestato dalla Gestapo per il ritrovamento - durante una Per_1
perquisizione del suo bagaglio - di elenchi di prigionieri che avevano abbandonato il campo, formati allo scopo di intentare successivamente delle azioni nei loro confronti, e accusato di propaganda antinazista veniva incarcerato per circa sei mesi (fino ad aprile 1945).
pagina 3 di 18 Tutto ciò fino alla liberazione, ad opera degli alleati inglesi, del campo di prigionia risalente al
14 aprile 1945.
Il racconto minuzioso di tali fatti e accadimenti risulta dai taccuini (successivamente confluiti nel libro “Diario di prigionia 1943-1945”) del capitale collega con il quale il capitano Per_3
condivise l'intero periodo di prigionia. Per_1
Successivamente lo Stato italiano conferiva al capitano due “Croci al Merito Persona_1
di Guerra”, di cui uno per l'internamento in Germania;
gli dedicava inoltre una stele posta dalla città di
Catania presso il Giardino Pubblico Bellini.
Alla luce di tutto ciò gli attori esperivano azione di risarcimento del danno subito dal capitano ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 43 d.l. 36/2022, ed in particolare: il danno Persona_1
patrimoniale consistito nella privazione di tutti gli averi posseduti al momento della sua ingiusta deportazione e nella procurata perdita di reddito durante tale periodo;
quello non patrimoniale, da liquidare in via equitativa, invece, sia nella forma del danno biologico – dovuto alla malnutrizione e alle vessazioni cui era stato sottoposto che lo ridussero a pesare meno di 50 kg – sia del danno morale a causa delle ansie, sofferenze e patemi d'animo subiti.
Il risarcimento, pertanto, ritenuti i 584 giorni di prigionia patiti dal capitano veniva Per_1
quantificato in un importo pari almeno ad € 235,82 x 2 x 584= 275.437,76.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia;
si costituivano, invece, la e il Controparte_1 [...]
, in persona dei propri legali rappresentanti in carica pro tempore. Controparte_2
I convenuti costituiti deducevano anzitutto il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania, di cui chiedevano contestualmente l'estromissione dal giudizio, stante la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio in capo al CP_2
pagina 4 di 18 dell' , avendone l'art. 43 d.l. n. 36/2022 comportato la successione a titolo Controparte_2
particolare negli obblighi risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich.
Pertanto, il detto , quale successore ex lege nel debito contratto dallo Stato tedesco, si CP_2
affermava l'unico effettivo titolare del rapporto oggetto di causa e, in quanto tale, legittimato a sollevare le eccezioni proponibili dal debitore originario, a esclusione di quelle “personali”.
Eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno alla luce del già citato art. 43 comma 6 d.l. n. 36/2022 il quale contiene un espresso riferimento alla decorrenza degli ordinari termini di prescrizione.
Riconducendo la fattispecie dedotta dagli attori ad una forma di responsabilità civile da reato
(quello di riduzione in schiavitù soggetto alla prescrizione di anni 15 a partire dalla cessazione della condotta illecita), i convenuti deducevano che al momento dell'introduzione del giudizio era già
ampiamente decorso il termine di prescrizione, non essendone esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame da alcuna norma del diritto internazionale.
In subordine i convenuti deducevano l'infondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria stante l'assenza di adeguata allegazione e prova.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e rinviava il procedimento al
15.1.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza successiva il Giudice, stante l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 18 La domanda risarcitoria avanzata dagli attori merita di essere accolta, nei limiti, tuttavia, del danno effettivamente provato.
Esaminando in ordine le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta va anzitutto accertata l'effettiva titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla convenuta Repubblica Federale di Germania.
I convenuti costituiti, infatti, chiedevano l'estromissione dal presente giudizio della Repubblica
Federale di Germania richiamando in primis l'accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/1962, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni nei confronti della Germania, derivanti da eventi verificatisi nel periodo tra l'1 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, con obbligo per lo stato italiano di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa a essi.
Rilevavano poi che per dare attuazione al suddetto accordo era stato emanato l'art. 43 d.l. n.36/2022
che ha disposto “l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Ne deriva in tesi quindi che, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2022, convertito nella legge 79/2022, lo Stato italiano è divenuto ex lege, in virtù dell'art. 43, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”. La norma infatti persegue lo scopo di tenere indenne lo stato estero da pretese risarcitorie, le quali andrebbero ora ad incidere solo ed esclusivamente sul fondo istituito presso il . Considerando che l'odierno giudizio è stato Controparte_2
instaurato successivamente all'entrata in vigore della citata norma, i soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei debiti in questione sono, secondo parte convenuta, solo la del CP_1
pagina 6 di 18 e il titolare del suddetto fondo, ossia il , Controparte_1 Controparte_2
con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla Repubblica Federale di Germania.
Tuttavia, ritiene questo Giudice che tale prospettazione non sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di comprendere la ratio della disposizione in esame occorre ripercorrere l'iter che ha portato alla sua adozione. Ed infatti con la sentenza n. 238/2014 la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e dell'art. 3 della l. 5/2013 che obbligava i giudici italiani a riconoscere d'ufficio il difetto di giurisdizione, ha riaperto la strada alle richieste risarcitorie di alcune categorie di vittime italiane del nazionalsocialismo.
Per tali ragioni sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, posta dinanzi a tale situazione, la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte Internazionale di Giustizia per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano,
alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, per accertare la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
Per far fronte all'iniziativa assunta dalla Germania e allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale, l'Italia ha allora adottato il d.l. n.36/2022 il cui art. 43 ha, di fatto,
posto soltanto a carico dello Stato italiano – attraverso l'istituzione presso il Controparte_2
di un apposito Fondo per il ristoro dei danni - la soddisfazione delle pretese pecuniarie
[...]
pagina 7 di 18 delle vittime dei delitti commessi dal Terzo Reich tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò
sollevando la Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
La normativa ne disciplina il diritto di accesso e statuisce l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate per evitare la prosecuzione di esecuzioni autonome delle sentenze di condanna, le quali devono oggi confluire tutte sul Fondo ristori. Ed infatti tutte le sentenze di condanna nei confronti della
Repubblica Federale di Germania possono essere azionate solo una volta divenute irrevocabili –
introducendo in tal modo una espressa deroga all'art. 282 c.p.c. – unicamente sul Fondo ristori.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione in esame, con la recente sentenza n. 159/2023 ha espressamente definito il meccanismo operato dal suddetto decreto come una forma di “espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.),
eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura
esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
L'art. 43 in tal modo prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania sia sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
Tuttavia, ritiene questo Giudice che tali elementi non siano di per sé sufficienti ad escludere la legittimazione passiva della Federale di Germania relativamente al giudizio di cognizione CP_4
diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
L'art. 43 appare destinato a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito, quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie già accertate, perseguendo l'obiettivo di manlevare la Repubblica Federale di
Germania da qualunque obbligo risarcitorio, attraverso l'istituzione di un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi.
pagina 8 di 18 Milita in tal senso anche la considerazione che l'art. 43 non ha indicato come unico interlocutore del soggetto danneggiato il , la cui partecipazione Controparte_2
al giudizio è certamente necessaria trattandosi del soggetto gestore del Fondo, ma non può con altrettanta certezza ritenersi l'unico soggetto da chiamare in causa.
In definitiva, si può ritenere che nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio resta comunque in capo alla Repubblica federale di Germania, e che la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Ritenendo il , dunque, il soggetto tenuto a soddisfare in Controparte_2
concreto la pretesa risarcitoria e quindi legittimato di per sé a sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario, può ora procedersi all'esame della seconda delle eccezioni sollevate, ossia quella di prescrizione, la quale parimenti non è meritevole di accoglimento.
In particolare, i convenuti rilevavano che il più volte menzionato art. 43, nel fare espressamente salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, abbia ammesso l'applicabilità dell'istituto della prescrizione alle azioni risarcitorie.
Nel caso in esame ritenendo il fatto sussumibile nella fattispecie della riduzione in schiavitù ex
art. 600 c.p. avrebbe dovuto operare il termine di quindici anni dal momento della cessazione della condotta illecita, già ampiamente decorso al momento della proposizione della domanda risarcitoria,
con conseguente prescrizione della stessa.
Peraltro, i convenuti escludevano la sussistenza di una norma consuetudinaria in grado di impedire l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, e in ogni caso obiettavano che -
pagina 9 di 18 anche a voler ritenere che la stessa si sia formata a livello internazionale – ne andrebbe accertata la esistenza alla data dei fatti, non potendo la stessa operare retroattivamente.
Invero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali che si traducono in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono quindi a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario.
La giurisdizione civile sui crimini internazionali si esercita secondo i principi dell'universalità e dell'imprescrittibilità (cfr. Cass., s.u., sentenza 11 marzo 2004, n. 5044).
L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni rese in tal senso, sia pure incidenter tantum,
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sent. n. 5044/2004, laddove si afferma che “è ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale. Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex- Jugoslavia, 10
pagina 10 di 18 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di Per_4
immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968;
Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può
reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”.
L'applicazione della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità di tale tipologia di illeciti non può ritenersi di certo paralizzata dall'inciso dell'art. 43 d.l. 36/2022 in cui si fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, atteso che in tal modo si impedirebbe l'operatività di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che trova ingresso automaticamente nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 della Costituzione.
Peraltro sul piano intertemporale la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa Convenzione
europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2 comma, senza il vincolo della irretroattività
previsto dal 1 comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
Su tale aspetto recentemente è intervenuta la Suprema Corte (sent. n.3642/2024), la quale ha riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10
della Costituzione, che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali;
la stessa poi, pur pagina 11 di 18 non prendendo una posizione definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità può trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale (in altri termini, ai fini civili, il disposto
dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità̀
penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato,
non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004, n. 19566,
pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il
maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato); nella
stessa logica si è affermato che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici
(e per questo bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della
consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini
prescrizionali penali”).
Per tutto quanto esposto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_2
non appare meritevole di accoglimento.
[...]
Venendo al merito dell'azione risarcitoria esperita dagli odierni attori occorre rilevare quanto segue.
Gli attori, nella qualità di eredi di , assumono che il proprio de cuius, dopo Persona_1
aver esercitato le funzioni di Sostituto Procuratore del Tribunale Militare ad Agrinio, venne fatto prigioniero e deportato in Germania - ove ha condiviso il tristissimo destino degli Internati Militari
Italiani ( – ove subì vari trasferimenti in diversi campi di concentramento e l'arresto da parte Per_5
della Gestapo.
pagina 12 di 18 La deportazione di è stata riscontrata documentalmente in virtù delle Persona_1
allegazioni effettuate da parte attrice ed in particolare: la prima foto del Capitano in prigionia, Per_1
con in mano un cartello recante il numero “136445”, e il diario redatto minuziosamente dal capitano il quale ha trascorso il periodo in oggetto a fianco del Capitano Persona_3 Per_1
L'obiezione difensiva sulla terzietà del resoconto contenuto nel suddetto diario allegato non è
condivisibile atteso che dallo stesso emerge più volte la vicinanza del capitano con il capitano Per_3
il quale viene spesso richiamato nel corso del racconto con riferimento ai vari trasferimenti Per_1
tra i diversi campi di concentramento e alle condizioni disumane cui erano sottoposti;
il diario peraltro contiene il racconto specifico dell'arresto del cap. di cui rappresenta quindi una piena Per_1
testimonianza.
Dalla documentazione in atti risultano, inoltre, le onorificenze riconosciute al cap. il Per_1
15 dicembre 1953, di cui una espressamente per l'internamento in Germania ai sensi del R.D. n. 1729
del 14.12.1942 e del D.L. 4.5.1951, n° 157.
Del resto, si può ritenere fatto notorio che immediatamente dopo l'armistizio dell'8.9.1943 i militari italiani, denominati “internati militari italiani”, vennero deportati nei campi di concentramento della Germania. Ed in effetti i convenuti nel merito della proposta azione risarcitoria non contestavano né l'avvenuta deportazione del capitano né la sottoposizione ad un trattamento diverso Per_1
rispetto agli internati militari;
piuttosto contestavano la quantificazione del danno ex adverso operata in quanto ritenuta palesemente esorbitante, dovendo all'uopo considerare quanto eventualmente già
percepito (o si sarebbe potuto percepire) a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di causa, con ciò riconoscendo implicitamente che il capitano in quanto internato militare, Per_1
avrebbe avuto diritto a conseguire i benefici economici che sono stati in generale riconosciuti agli appartenenti a tale categoria.
pagina 13 di 18 Provati i fatti posti a base della pretesa risarcitoria azionata, ossia l'an della dedotta responsabilità, occorre però valutare la ricorrenza degli elementi costitutivi necessari per accertare il
quantum concretamente risarcibile agli attori del presente giudizio.
Procedendo ad analizzare in ordine le singole voci di danno richieste dagli attori occorre innanzitutto rilevare che sul piano del danno patrimoniale la prova non è stata adeguatamente fornita.
Ed infatti sotto la prima voce del danno patrimoniale, corrispondente al denaro sequestrato,
secondo la ricostruzione degli attori la determinazione dell'importo di cui effettivamente il cap.
è stato privato andrebbe ricavata per analogia da quanto dichiarato dal cap. stante la Per_1 Per_3
medesimezza dell'attività professionale svolte e delle condizioni economiche tra i due colleghi.
Tale ragionamento però non può essere qui condiviso perché un tale riferimento non raggiunge lo standard minimo necessario per ritenere provato l'elemento di danno, anche in via presuntiva. Non è
infatti logicamente presumibile che a una data condizione economica corrisponda il possesso di una determinata quantità di denaro al momento della privazione della libertà personale.
Anche sotto il secondo profilo del danno patrimoniale, ossia la procurata perdita di reddito durante la prigionia (e dunque al danno alla capacità lavorativa specifica), gli elementi forniti dagli attori risultano vaghi e non adeguatamente suffragati. Ed infatti è stato compiuto un calcolo forfettario del guadagno medio degli avvocati in quell'anno, ma non è stata fornita una prova adeguata per consentire di addivenire ad un'affidabile quantificazione dei detti pregiudizi, al netto dell'ammontare dell'eventuale guadagno derivante dall'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia.
A diverse conclusioni invece, almeno in parte, deve giungersi con riferimento al danno non patrimoniale, atteso che, quantomeno, l'avvenuta deportazione è di per sé è idonea a far presumere la sussistenza di pesanti ripercussioni sul piano psico - fisico avendo subito il soggetto un periodo di prigionia forzata, l'allontanamento dalla propria famiglia nonché continue e terribili vessazioni e pagina 14 di 18 umiliazioni, tutti elementi in grado anche di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
In proposito, la quantificazione del danno proposta da parte attrice in € 275.437,76, considerati i
584 giorni di prigionia patiti dal capitano (= € 235,82 x 2 x 584), appare motivata e Per_1
condivisibile quale criterio base, tenendo conto a tal fine non solo della privazione della libertà
personale, bensì, come già detto, anche delle ripercussioni fisiche e psicologiche di una prigionia in condizioni inumane.
Per altro verso, sebbene il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica non sia stato provato, richiedendo una prova specifica derivante dal raffronto fra i redditi percepiti prima,
durante e dopo l'illecito, è ampiamente presumibile che la mortificazione della possibilità di esprimersi con dignità anche in campo lavorativo abbia determinato un ulteriore pregiudizio non patrimoniale, non considerato nella somma proposta da parte attrice.
Si ritiene quindi equo aumentare la somma dovuta ad € 350.000,00, somma da intendersi già
rivalutata perché determinata secondo i valori attuali
Non provato è invece il danno biologico. Il risarcimento del suddetto pregiudizio implicherebbe infatti la prova di un determinata patologia, accertabile sul piano medico, contratta durante la prigionia e tale da determinare postumi invalidanti ormai stabilizzati e apprezzabili anche nel periodo successivo alla cessazione della privazione della libertà personale. In proposito parte attrice si è invece limitata ad evidenziare la perdita di peso, che in realtà è un effetto della privazione della libertà personale in condizioni inumane da considerare e già considerato ai fini del risarcimento, e a prospettare un danno biologico nella misura del 20% privo in realtà di fondamento concreto.
pagina 15 di 18 Nessun altro pregiudizio risarcibile risulta sufficientemente allegato e provato.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat
alla data della certa esistenza dell'illecito (aprile 1945), andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, devono anch'essi essere riconosciuti d'ufficio, integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Va infine osservato che i convenuti hanno eccepito l'operatività della compensatio lucri cum
damno alla luce dei benefici economici conseguiti o che comunque potevano essere conseguiti dal capitano in relazione alla detenzione subita in territorio tedesco. Tuttavia, chi eccepisce il Per_1
lucrum ha comunque l'onere, in primo luogo, di specificare il preciso importo della somma da portare in decurtazione del risarcimento, salvo che non sia suscettibile di determinazione in base agli elementi di causa (cfr. Cass. Civ., n. 14932/2013). Nel caso concreto i convenuti non hanno adeguatamente dimostrato e provato di quali importi effettivamente il soggetto leso abbia beneficiato o in ogni caso gli importi a cui avrebbe avuto diritto se non fosse incorso nelle relative decadenze e pertanto non può
essere applicata alcuna decurtazione dall'importo come sopra determinato.
Quanto alle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, nella misura pagina 16 di 18 indicata in dispositivo (valore effettivo € 350.000,00; parametro minimo con riferimento alla fase istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale, medio in relazione alle altre fasi).
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 13658/2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti , Controparte_2 Controparte_1
e Repubblica Federale di Germania a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale la somma di € 350.000,00, oltre agli interessi legali con la decorrenza e nei modi di cui in motivazione, in favore degli attori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ciascuno secondo la propria quota di diritto ereditario;
Parte_4
- condanna i convenuti , Controparte_2 Controparte_1
e Repubblica Federale di Germania, in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida
[...]
in complessivi euro 17.252,00 per compensi professionali, oltre € 1.250,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 marzo 2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce, Magistrato
Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
pagina 17 di 18 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18