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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5596/2022 vertente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Parte_1
TE IC, BI NC, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
l - in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.to e difeso ai CP_3 CP_4 sensi dell'art. 417 bis cpc dai funzionari Controparte_5 Controparte_6 CP_7
come in atti
[...]
- resistenti -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.08.2022, la ricorrente, in epigrafe indicata, deduceva di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici in relazione alle annualità indicate in ricorso, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari ad euro 500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese. Il si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_1 infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Osserva il Tribunale che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità.
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
I principi sopra enunciati muovono dal presupposto che la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la
2 struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine, pertanto, in un primo momento, si è indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentissero di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
3 Tuttavia, il quadro normativo e giurisprudenziale tracciato è stato di recente innovato dalla Corte di Giustizia con la sentenza C‑268/24 - Lalfi, depositata il 3 luglio 2025, con cui la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale – nelle argomentazioni della Corte - non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “L'attività educativa – si legge nella sentenza – non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento.
La Corte, nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”.
La CGUE ha, dunque, affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate.
I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto.
Prescrizione
Quanto al profilo della prescrizione la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 c.c. relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla
4 rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Nel caso di specie
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che nel caso di specie, la parte ricorrente, tramite i procuratori costituiti, ha chiesto la condanna del resistente CP_1 all'erogazione della Carta Docente in relazione ai seguenti anni scolastici:
a) Anno scolastico 2021/2022:
- Dal 12.11.2021 a 30.06.2022 Istituto Superiore “Piedimonte Matese” di Piedimonte Matese (CE)
Ebbene, in relazione a tali annualità, deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza sovranazionale.
Invero, nella pronuncia da ultimo citata del 3 luglio 2025, la CGUE ha affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate.
Rebus sic stantibus, a fronte dell'allegazione attorea (non contestata dal ) dello CP_1 svolgimento di mansioni analoghe rispetto a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, va accertato il diritto dell'istante all'ottenimento del bonus oggetto di causa.
Il ricorso, allora, va accolto, con condanna del all'erogazione del beneficio. CP_1
Risulta, invero, prova della persistenza dell'interesse ad agire, risultando la ricorrente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (la ricorrente è attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di Roma, come da documentazione in atti).
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte Controparte_1
5 ricorrente della carta docente per l'a.s. 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto- legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cassazione, civile, Sentenza|6 marzo 2023| n. 6635). Nel caso di specie la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale si caratterizza per la assoluta novità della questione trattata e per presentare gravi difficoltà interpretative;
il deposito del ricorso in data precedente a quella del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, che dirime il contrasto, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l' a.s. 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che CP_1 liquida in euro 320,50 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione.
6 Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5596/2022 vertente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Parte_1
TE IC, BI NC, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
l - in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.to e difeso ai CP_3 CP_4 sensi dell'art. 417 bis cpc dai funzionari Controparte_5 Controparte_6 CP_7
come in atti
[...]
- resistenti -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.08.2022, la ricorrente, in epigrafe indicata, deduceva di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici in relazione alle annualità indicate in ricorso, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari ad euro 500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese. Il si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_1 infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Osserva il Tribunale che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità.
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
I principi sopra enunciati muovono dal presupposto che la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la
2 struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine, pertanto, in un primo momento, si è indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentissero di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
3 Tuttavia, il quadro normativo e giurisprudenziale tracciato è stato di recente innovato dalla Corte di Giustizia con la sentenza C‑268/24 - Lalfi, depositata il 3 luglio 2025, con cui la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale – nelle argomentazioni della Corte - non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “L'attività educativa – si legge nella sentenza – non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento.
La Corte, nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”.
La CGUE ha, dunque, affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate.
I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto.
Prescrizione
Quanto al profilo della prescrizione la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 c.c. relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla
4 rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Nel caso di specie
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che nel caso di specie, la parte ricorrente, tramite i procuratori costituiti, ha chiesto la condanna del resistente CP_1 all'erogazione della Carta Docente in relazione ai seguenti anni scolastici:
a) Anno scolastico 2021/2022:
- Dal 12.11.2021 a 30.06.2022 Istituto Superiore “Piedimonte Matese” di Piedimonte Matese (CE)
Ebbene, in relazione a tali annualità, deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza sovranazionale.
Invero, nella pronuncia da ultimo citata del 3 luglio 2025, la CGUE ha affermato apertis verbis che la comparazione tra i docenti precari e di ruolo va effettuata non già in base alla durata dell'incarico, ma alla natura delle mansioni espletate.
Rebus sic stantibus, a fronte dell'allegazione attorea (non contestata dal ) dello CP_1 svolgimento di mansioni analoghe rispetto a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, va accertato il diritto dell'istante all'ottenimento del bonus oggetto di causa.
Il ricorso, allora, va accolto, con condanna del all'erogazione del beneficio. CP_1
Risulta, invero, prova della persistenza dell'interesse ad agire, risultando la ricorrente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (la ricorrente è attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di Roma, come da documentazione in atti).
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte Controparte_1
5 ricorrente della carta docente per l'a.s. 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto- legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cassazione, civile, Sentenza|6 marzo 2023| n. 6635). Nel caso di specie la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale si caratterizza per la assoluta novità della questione trattata e per presentare gravi difficoltà interpretative;
il deposito del ricorso in data precedente a quella del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, che dirime il contrasto, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l' a.s. 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che CP_1 liquida in euro 320,50 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione.
6 Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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