Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
1213/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1213/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via C. Menotti n. 104, (C.F.: , cittadina italiana, C.F._1 ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Torre Annunziata n. 422/2024 del 12.02.24, elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 26 presso lo studio dell'avv. Gerardo Balzano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
E
, nato in [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
Via S. Pellico n. 16, (C.F.: ), cittadino italiano, elettivamente C.F._2 domiciliato in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 26 presso lo studio dell'avv. Gerardo Balzano, (C.F: ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._3 di mandato in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale ai patti e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in RE (NA) il 21.01.2022 (Atto n.1, P.1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE, anno 2022); che dall'unione coniugale è nato un figlio, Persona_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], (C.F. ), minorenne e convivente con C.F._4 la madre;
che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa in data 24.02.2025, all'esito di note scritte in sostituzione della predetta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 11.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Da quanto allegato dalle parti al ricorso, è emerso che ha Parte_1 percepito solo redditi esenti per l'anno 2022 e per l'anno 2023, non è titolare di diritti reali su beni immobili, su beni mobili registrati nonché di quote sociali, non è titolare di conti correnti bancari e finanziari;
mentre ha Parte_2 percepito redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a euro 16.447,61 per l'anno 2022 e redditi da lavoro dipendente a tempo determinato pari ad euro 5.043,84 per l'anno 2023.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 04/03/1988 e , nato a [...] il [...]; Parte_2
B. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
C. assegna la casa coniugale a;
Parte_1 D. affida il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, Persona_1 il minore vivrà stabilmente con la madre in RE, alla via Menotti n.104; E. il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso telefonico e conseguente reciproco accordo sulle modalità di visita con la madre stessa;
F. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni a settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo. A decorrere dal compimento del 3° anno di età il minore potrà Persona_1 trascorrere con il padre, oltre i due giorni infrasettimanali così come sopra previsto, anche l'intero fine settimana, per due volte al mese a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Per le vacanze di Natale e Pasquali: A decorrere dal compimento del 3° anno di età, il minore dimorerà dal 23/12 al 26/12 con un genitore e dal 30/12 al 02/01 trascorrerà le festività con l'altro e ciò ad anni alterni, cominciando con la madre, mentre per le vacanze Pasquali trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di lunedì in Albis con l'altro, sempre cominciando con la madre;
per il periodo estivo: a decorrere dal compimento del 3° anno di età, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi del mese di luglio nonché 15 giorni consecutivi del mese di agosto, da concordare tra i coniugi previa comunicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura;
A. pone in capo a la somma mensile di € 250,00, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio minore;
tale somma dovrà Persona_1 essere versata entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici istat;
B. pone le spese straordinarie per il figlio minore a carico dei coniugi al 50% così come individuate, ripartite e disciplinate dal Protocollo d'intesa N. 1568/2021 tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 06 luglio 2021, espressamente richiamato dalle parti;
C. dà atto che i coniugi si danno fin da ora reciproco consenso all'espatrio, consentendo, altresì, il rilascio del passaporto al figlio minore;
D. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.1 parte I, dei registri di matrimonio del Comune di RE dell'anno 2022); E. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato