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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE , IN PERSONA DEL DOTT. ANGELO SCARPATI Parte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa iscritta al N. R. G. 316/2024
TRA
e in proprio e n. q. di genitori di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, , CP_2 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 [...]
, tutti in proprio e n. q. di eredi di CP_4 Controparte_5 Parte_6
, rapp.ti e difesi, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Immacolata Persona_1
Guida, ed elett.te dom.ti presso lo studio di detto difensore in Avellino alla via Pennini n. RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura a Controparte_6
margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Claudia Manzi e dall'avv. Michele
Salomone, ed elett.te dom.to con detto difensore presso il Servizio affari giuridico-legali dell' in Napoli alla via Cardarelli n. 9 CP_6
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza cartolare del 22.4.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dai ricorrenti non è fondata e va rigettata, per i motivi di seguito precisati.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli odierni istanti deducevano quanto segue: che,
in data 27.10.2021, si recava presso l'Ospedale Villa Betania in Napoli per rottura Parte_3
precoce delle membrane amniotiche;
che, il giorno successivo ( 28.10.2021) veniva ricoverata presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove restava in osservazione;
che, tuttavia, solo il giorno
10.11.2021, a fronte di un cardiotocogrtamma patologico, veniva effettuato taglio cesareo, in seguito al quale nasceva il piccolo;
che il neonato, seppur posto in osservazione, Persona_1
2 decedeva il giorno 17.12.2021; che, già prima del ricovero ospedaliero, i familiari del minore si erano rivolti, per le cure, al medico di fiducia dott. che, nell'assunto di essi ricorrenti, la Per_2
morte di sarebbe ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari intervenuti Persona_1
( sia del dott. medico privato che già l'aveva in cura, sia dei sanitari dell'Azienda sanitaria Per_2
resistente); in particolare, assumevano che il decesso del de cuius sarebbe dipeso da una pluralità
di cause, in via alternativa, consistenti nel ritardo con cui fu praticato il taglio cesareo ( con permanenza del feto in utero in condizione di scarsità di liquido amniotico), nonché per polmonite interstiziale.
In ragione di tanto, essi istanti invocavano il risarcimento dei danni iure hereditatis ( nella forma del danno biologico e del danno da perdita di chances occorsi al minore deceduto), in qualità
dunque di eredi del , nonché dei danni iure proprio, per la perdita del cd. Persona_1
rapporto parentale conseguente al decesso del de cuius.
Si costituiva l' , la quale, nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto, Controparte_7
ritenendo insussistente la dedotta colpa medica in capo ai sanitari operanti presso detta Azienda
ospedaliera.
Si costituiva, altresì, il resistente , il quale deduceva la propria estraneità ai fatti di Controparte_8
causa.
Nondimeno, nel corso del giudizio, i resistenti rinunciavano all'azione spiegata nei confronti del resistente Fatigati il quale, con ordinanza del 21.2.2025, veniva estromesso dal presente giudizio con il beneficio delle spese di lite.
3 Quanto alle questioni preliminari, va detto che non è ammissibile, poiché tardiva, l'eccezione,
sollevata dalla resistente di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale in Controparte_6
favore del Tribunale di Napoli e/o di Nola.
Invero, non può non rilevarsi, come, nel caso di specie, in sede di comparsa di costituzione, non è
stata sollevata, specificamente, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale
invocando la competenza territoriale di un diverso Ufficio giudiziario con riguardo alla residenza, ai sensi dell'art. 18 cpc, dell'ulteriore resistente Fatigati, nonché in ragione della sede legale della resistente;
è noto, sul punto, che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a CP_6
diritti di obbligazione ( e, nella vicenda de quo, in ragione dell'art. 7 della legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1228 cc), la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore ( v. Cass. n.
16284/2019); di contro, nel caso di specie, la cennata eccezione è stata spiegata dalla solo CP_6
giusta memoria del 18.9.2024, e dunque tardivamente rispetto al termine perentorio fissato, per il giudizio semplificato di cognizione, al comma 3, ultima parte, dell'art. 281 undecies cpc.
Né coglie nel segno, va aggiunto, l'assunto della resistente secondo cui, nel caso di specie, si CP_6
verterebbe in un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc, come tale rilevabile d'ufficio ( peraltro, non oltre la prima udienza ex art. 281 duodecies comma 1 cpc); invero, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad
4 individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto,
eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( v. Cass. Ordinanza n. 11781
del 18/06/2020).
In ragione di quanto detto, dunque, la spiegata eccezione, come anticipato, sollevata solo con memoria del 18.9.2024, va dichiarata inammissibile poiché tardiva ( né, va aggiunto, il resistente costituitosi solo in data 18.11.2024 giusta rinnovazione della notifica dichiarata nulla dallo Per_2
scrivente istruttore, sollevava eccezione di incompetenza territoriale); sul punto, il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 20553/2019) ha chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase;
essa, infatti, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni
documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183
c.p.c. ( nel caso di specie, udienza ex art. 281 duodecies comma 1 cpc), salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice,
il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver
luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza
5 appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su
sollecitazione successiva di una delle parti.
Ciò detto quanto all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale, deve dirsi che, nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata, in ragione di quanto di seguito precisato.
È stata provata, in primo luogo, la legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, quali eredi di
; va precisato che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità il Persona_1
possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio,
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito della causa ( v.
Cass. ord. n. 31402 del 2 dicembre 2019).
Sul punto, deve dirsi che, secondo il giudice di legittimità, il soggetto che promuove l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede ( v. Cass. n. 21436/2018), rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio (
v. Cass. n. 16814/2018).
Nondimeno, la stessa S. C. ( v. Cass. n. 868/2017, Sez. VI) ha chiarito che, per quanto concerne la delazione di eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere qual rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ex art. 565 ss. cc;
il concetto è stato ribadito in tal senso anche nell'ordinanza della S. C. del 22 novembre 2019, n. 30505, in cui si precisa che la qualità di erede non può essere dimostrata utilizzando come prova solo la denuncia di successione, ma è
necessaria la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius ( v. anche App. Genova, n. 932/2019).
6 Peraltro, aggiunge la S. C., con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – come nel caso di specie – essendo volte al ristoro dei danni occorsi al de cuius, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cc, sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto attuale quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, emerge che i ricorrenti hanno versato in atti, in allegato al ricorso introduttivo, documentazione da cui si evince, anzitutto, l'avvenuto decesso del de cuius
( v. certificato di morte del 25.3.2025) – circostanza, questa, peraltro giammai Persona_1
contestata dalla resistente ed evincibile comunque dalla documentazione medica versata in atti in allegato al ricorso introduttivo -, nonché documentazione anagrafica ( v. certificati storici e integrali di famiglia allegati al ricorso introduttivo e estratti di nascita) da cui si desume il rapporto di parentela sussistente tra essi ricorrenti, da un lato, e il de cuius dall'altro. Persona_1
Tutto ciò premesso quanto alle questioni preliminari, prima di affrontare il merito della vicenda,
occorre, ad avviso di chi scrive, procedere ad una precisazione di ordine metodologico: appare necessario ricordare che, ai fini di un assai rapido inquadramento della cd. responsabilità per colpa medica, con l'entrata in vigore della cd. Legge Gelli, viene a tracciarsi una netta demarcazione tra la responsabilità della struttura pubblica o privata e della persona fisica del personale medico o paramedico che incorre nella responsabilità: mentre viene ad attrarsi nella responsabilità
contrattuale la responsabilità della struttura e quindi soggetta alle norme dell'art. 1218 e ss. c.c.,
l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
7 Già prima della Legge Gelli, invero, il rapporto che si instaura(va) tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) aveva fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgevano a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu
alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze ( v. Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004).
Ne consegue, dunque, prima come oggi, dopo la Legge Gelli, che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Con l'introduzione della nuova Legge Gelli-Bianco, dunque, si instaura un c.d. regime bipartito,
attraverso la previsione di una responsabilità contrattuale per soggetti che hanno il pieno governo del proprio rischio (strutture e liberi professionisti) in base a rapporto autenticamente contrattuale o all'accettazione del paziente in ospedale, ed una responsabilità extracontrattuale per chi non ha il pieno governo del rischio (medici dipendenti o convenzionati con SSN o comunque operanti in struttura).
Stante la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici liberi professionisti, il danneggiato deve fornire la prova del contratto ( o del cd. contatto sociale)
8 e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( v. Cass. n. 975 del 16.1.2009).
A tale riguardo è utile, se non altro per la estrema attualità, evidenziare la recente sentenza della S. C. n. 24073 del 13 ottobre 2017 in cui si ribadisce “il principio di diritto secondo
cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato,
ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. UU,
Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013)”.
Prima di esaminare in concreto la vicenda de quo, va altresì precisato che particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la
9 diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del
8.7.2010).
Venendo al merito della vicenda, ritiene questo giudice che, sulla scorta del materiale allegato dalle parti, non è possibile ritenere la sussistenza di un sicuro nesso di causalità tra la condotta ( solo asseritamente negligente e/o imprudente) tenuta dai sanitari operanti presso la struttura resistente ( , e il decesso di;
invero, Controparte_6 Persona_1
stante la rinuncia all'azione già spiegata nei confronti anche del resistente , Controparte_8
è evidente che, a tal punto, l'esame circa l'eventuale sussistenza di una colpa medica deve limitarsi alla verifica delle condotte tenute dai soli sanitari operanti presso l'Ospedale
Cardarelli di Napoli.
Orbene, stando al tenore della ctp allegata al ricorso introduttivo, l'evento morte sarebbe dipeso, nel caso specifico, da un supposto “ rallentamento dell'assistenza in un reparto d'emergenza” ( v. pag. 9 della ctp), nonché dall'assenza di prova, in atti, circa la somministrazione di “ terapia antibiotica attraverso il vettore naturale costituito dalla madre” per il giorni dal 28.10.2021 al 2.11.2021 ( v. pag. 13 della ctp).
Nondimeno, non può non rilevarsi come siffatti assunti, pure senza necessità di procedere all'espletamento di una ctu medico-legale ( la quale, di contro, avrebbe potuto lumeggiare
la sussistenza di eventuale responsabilità dell'altro resistente, nei cui confronti, tuttavia, vi
è stata rinuncia all'azione), sono oggettivamente e documentalmente sconfessati dalle risultanze di cui alle cartelle cliniche;
non si tratta, in sostanza, di interpretare la correttezza,
10 o meno – sotto il profilo della scienza medica -, di un contegno tenuto dai sanitari, bensì,
più limitatamente, di verificare la sussistenza o meno, sul piano oggettivo, del contegno medesimo.
Sul punto, come inequivocamente risulta dalla ctp a firma dei dott.ri e “ Per_3 Per_4
all'atto dell'ingresso della signora presso il reparto di Ostetricia della Parte_3
nelle immediatezze, così come riportato nel diario clinico, veniva posta Controparte_6
terapia antibiotica con Zitromax ev 500 mg, Amplital Ime V 1 Fl 1 G;
tale terapia veniva modificata in data 2.11.2021 con Pipericillina Tazobacta 2 GR in associazione con
Gentamicina 80 mg;
quindi appare evidente che non vi fu alcuna carenza di terapia
antibiotica per 6 giorni, così come affermato dalla parte attrice” ( v. pag. 3 della ctp).
È chiaro, allora, come lo stesso assunto dedotto dai ricorrenti a sostegno della invocata colpa medica ( “ non venne effettuata alcuna terapia antibiotica profilattica fino al giorno
2.11.2021”, v. pag. 14 della ctp), risulta documentalmente sconfessato dalle risultanze del diario clinico versato in atti;
in sostanza, ripetesi, stando al tenore del ricorso introduttivo,
non viene censurata la correttezza nella scelta, da parte dei sanitari, di una certa terapia antibiotica, bensì, di contro, la totale assenza di un qualsivoglia trattamento terapeutico (
volto alla somministrazione di antibiotici), il che, come detto, non trova riscontro negli atti versati a corredo delle rispettive produzioni.
In ragione di quanto detto, dunque, allo stato, l'espletamento di una ctu medico-legale apparirebbe del tutto esplorativa;
quest'ultima avrebbe avuto, di contro, a parere di chi scrive, ragion d'essere nel caso in cui fosse stato necessario verificare la correttezza della
condotta tenuta, prima del ricovero, dal sanitario di fiducia ( nella specie, va peraltro evidenziato che trattavasi di un parto di un neonato prematuro), ma siffatta verifica risulta
11 preclusa in ragione della rinuncia all'azione nei confronti dell'ulteriore resistente,
estromesso dal giudizio.
Quanto alle spese di lite, esse, stante la declaratoria, da un lato, di inammissibilità della spiegata eccezione di incompetenza territoriale e, dall'altro, il rigetto della domanda attorea, il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti ( v. SS. UU. 32061/2022).
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda spiegata dai ricorrenti;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, così deciso il 22.5.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 P.co dei Fiori