Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1220
Articolo 2
Versione
14 novembre 1965
Art. 1.
All'Universita' di Perugia e' concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Universita', per i seguenti scopi:
a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori
b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;
c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.
Il contributo dovra' essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Universita'.
Entrata in vigore il 14 novembre 1965