Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4289/2017 R.G. vertente tra
(già , Società con Socio Parte_1 Parte_1
Unico, C.F. e P.I. , R.E.A. RM-962805, con sede in Roma, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocato
Giovanni Trigona, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Messina nella via
Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Raimondo Adamo;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi 5, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Giuseppe Zanghì che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale esponendo che Controparte_1
costei deteneva senza titolo un immobile che era stato concesso in locazione, con contratto del 13 gennaio 1995, alla madre, deceduta in data 17 Persona_1
dicembre 2003.
Assumeva di avere regolarmente disdettato quel contratto in data 6 giugno 1998,
quando l'originaria locataria era ancora in vita, e che sia lei che la figlia, pur più volte sollecitate, non avevano voluto rinnovare il contratto, ormai cessato ed anche risolto,
in considerazione dell'accumulo dei canoni di locazione non corrisposti.
Rilevando di avere reiterato nei confronti della la diffida al CP_1
pagamento delle indennità di occupazione non pagate, chiedeva che la stessa fosse condannata a rilasciare l'immobile in questione perché detenuto senza titolo,
evidenziando che la predetta, quale erede non convivente, neppure era subentrata nella detenzione qualificata del bene, trovandosi appunto in uno stato di relazione di mero fatto e di detenzione precaria con la res locata che ne faceva una occupante senza titolo nei cui confronti era esperibile, quindi, l'azione di rilascio.
Si costituiva la che replicava, deducendo di essere succeduta nel CP_1
contratto, in qualità di erede, alla madre, ai sensi dell'art. 6 della Persona_1
legge n. 392/78. Aggiungeva, invero, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, di avere abitualmente convissuto con l'anziana madre, per ovvie quanto intuitive ragioni di assistenza e cura, e che, pertanto, il rapporto locatizio, ancorchè disdettato, aveva continuato a produrre i suoi effetti.
Essendo il titolo di detenzione ancora sussistente, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Assunta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento delle prove orali richieste dalle parti.
A tal proposito, però, anche prima del provvedimento di ammissione delle richieste istruttorie, parte attrice eccepiva la inammissibilità delle memorie ex art. 183
c.p.c., secondo termine, che contenevano le istanze istruttorie, perché depositate tardivamente il 31 ottobre 2018.
In particolare, la società attrice rilevava che “qualora il termine iniziale per l'espletamento dell'attività processuale sia fissato con specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, non si applica l'art. 155, comma 1 c.p.c. nella parte in cui dispone che, nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”.
Pertanto, in applicazione dei principi esposti, deduceva che il 1° termine scadeva il 30.09.2018 ed il 2° termine scadeva il 30.10.2018; insisteva, quindi, affinché fosse dichiarato tardivo il deposito della memoria ex art. 183 6° comma n.2 c.p.c. della
(effettuato in data 31.10.2018). CP_1 Parte convenuta replicava invocando la giurisprudenza -non riportata- che, sul punto, aveva deciso in modo opposto e contrario.
All'udienza dell'undici aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n.
56.
La domanda attorea è fondata.
Il contratto di locazione in questione è cessato a seguito della formale e rituale disdetta comunicata dalla società locatrice alla originaria locataria, dante causa della odierna convenuta (Cass. 19824/2022 e Trib. Massa 21 giugno 2021), a seguito della quale la dante causa e l'avente causa non hanno rinnovato il contratto, non raccogliendo gli inviti e le sollecitazioni formulate, in tal senso, dalla società attrice.
Peraltro, in presenza di disdetta, la rinnovazione tacita del contratto di locazione
-in ogni caso, neppure invocata- non poteva essere desunta dalla permanenza della convenuta nell'immobile, anche perché è pacifico che il locatore non abbia continuato a percepire il canone.
La compiuta disdetta, inoltre, ha anche impedito la successione nel contratto che si sarebbe potuta verificare ove il contratto fosse stato ancora in esecuzione. Invece,
come detto, il contratto era già da tempo cessato quando, poi, è avvenuto il decesso della originaria locataria;
e ciò a prescindere dal requisito della convivenza richiesto dalla citata normativa (art. 6 della legge n. 392 del 1978). In ogni caso, la successione nel contratto non si sarebbe potuta attuare, non essendo stato dimostrato proprio il presupposto della convivenza richiesto dalla legge.
A tal proposito, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla convenuta, perché le relative memorie difensive che le contengono sono state depositate oltre il termine concesso dal Giudice.
In particolare, il decidente, con ordinanza del 16 maggio 2018, aveva così
disposto: “vista la richiesta delle parti, assegna i seguenti termini perentori ex art. 183
comma VI c.p.c.: 1) un termine di trenta giorni decorrente dall'1 settembre 2018 per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande,
delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l' indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Ebbene, le memorie di cui al punto 2) dell'ordinanza sono state depositate il 31
ottobre 2018, ma il relativo termine perentorio era scaduto il 30 ottobre 2018.
Nella specie, invero, il Giudice aveva stabilito di far decorrere quei termini (in particolare, il primo) da una data stabilita, successiva all'ordinanza, e, pertanto, in tal caso, non trova applicazione la regola di cui all'art. 155, co. 1°, c.p.c. per la quale, nel computo dei termini a giorni o ad ore, "si escludono il giorno e l'ora iniziali". Tale regola si fonda, infatti, sul presupposto che il dies a quo (o il dies ad quem,
nel caso di termini che si devono computare "a ritroso"), sia, o debba presumersi,
indisponibile (o parzialmente indisponibile) per l'attività difensiva, in quanto giorno nel quale avviene o si realizza l'atto o il fatto processuale (o cade l'udienza) in relazione al quale è riconosciuto il diritto al compimento (in un dato termine) dell'attività o all'esercizio (in un dato termine) del potere processuale.
D'altra parte, e analogamente, ove il decorso del termine cominci nel periodo di sospensione feriale e sia conseguentemente differito alla fine di tale periodo, esso, per consolidata giurisprudenza, prende a decorrere dal primo settembre (giorno che,
dunque, è compreso nel calcolo del termine stesso) e non dal 2 settembre (arg. Cass.
S.U. 3668/95 e 6016/2007).
In sostanza, nel caso in esame, si verifica una separazione tra l'atto o il fatto processuale (qui rappresentato dall'ordinanza ex art. 183 c.p.c.) e il decorso del termine,
con la conseguenza del venir meno della ragione giustificatrice che presiede alla regola di cui all'art. 155, comma 1°, e che, come già accennato, deve intendersi ispirata all'esigenza di assicurare la fruibilità del periodo temporale nella sua interezza.
Conseguentemente, l'espletata attività istruttoria diventa inutilizzabile.
La domanda attorea deve essere, in conclusione, accolta e Controparte_1
deve essere condannata a rilasciare in favore della società Parte_1
l'unità immobiliare sita in Messina, Via Liguria, is. 11/quater, identificato con la U.I.
, in catasto al foglio 237, part. 178, sub 5, perché detenuta ed occupata senza P.IVA_2 titolo.
Sul punto, anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto -nel nostro caso si era estinto, come spiegato, anche prima- quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità
extracontrattuale (Cass. 6965/2001).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, condanna a rilasciare in favore della società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'unità Parte_1
immobiliare sita in Messina, Via Liguria, is. 11/quater, identificato con la U.I.
, in catasto al foglio 237, part. 178, sub 5. P.IVA_2
Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Messina, 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo