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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17423 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13854/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 13854/2024, promossa con ricorso depositato il 28 Marzo 2024, ai sensi dell'art. 281 undecies e ss. c.p.c.,
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
, nato il [...]), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Ascari. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C. F. , , in
[...] P.IVA_1 Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_3
Generale dello Stato (C.F. . RESISTENTE P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Ricorrente, con ricorso depositato il 28.03.2024, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall' Controparte_2 sul rilascio del visto per motivi di famiglia in favore del figlio
[...] [...]
(nato il [...]). Persona_1
Nonostante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 emesso in data 28.04.2023 o 03.05.2023, lamentava l'ingiustificato ritardo nel rilascio del visto, il quale era da considerarsi un atto "sostanzialmente dovuto" a fronte del UL TA prefettizio. Chiedeva, in accoglimento, di ordinare all' a il rilascio del Controparte_2 CP_2 visto di ingresso per motivi di famiglia al figlio e la condanna alle spese legali.
Il Resistente, costituitosi con comparsa depositata il 19.02.2025, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto meramente avverso un atto procedimentale (il preavviso di diniego ex art. 10 bis). Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, asserendo la piena legittimità della condotta amministrativa e del successivo provvedimento definitivo di diniego datato 24.05.2023. Sosteneva che la domanda di visto era stata presentata in data 25.04.2023 o
1 28.04.2023, ovvero quasi tre anni dopo la scadenza del UL TA prefettizio rilasciato il 20.01.2020, e concludeva per la vittoria delle spese di lite.
--
IN FATTO
Il Sig. , cittadino srilankese Parte_1 CP_ residente in , in data 18.04.2019, presentava istanza di ricongiungimento familiare in favore del figlio Persona_1
nato il 21.06.2001 in Sri Lanka. In data 20.01.2020, la Prefettura di
[...]
Modena comunicava l'avvenuto rilascio del UL TA al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-MO/F/N/2019/101363), inviandolo alla competente Rappresentanza Diplomatico Consolare in Sri Lanka (Colombo).
Successivamente al rilascio del UL TA, che la normativa prevede avere validità semestrale, l' a non convocava il figlio del ricorrente per la Controparte_2 CP_2 consegna del visto. Il ricorrente lamentava che l'ingiustificato ritardo aveva causato gravi danni e che il figlio era nel frattempo divenuto maggiorenne. La difesa del ricorrente evidenziava anche che poco dopo il rilascio del UL TA (gennaio 2020) fu dichiarata l'emergenza sanitaria internazionale (pandemia di COVID-19).
Il resistente ha documentato che, nonostante il UL TA fosse stato CP_1 rilasciato il 20.01.2020, il soggetto interessato non aveva presentato alcuna formale istanza per l'ottenimento del visto presso l' entro il termine semestrale di CP_2 validità.
Risulta documentato che la prenotazione di un appuntamento per la domanda di visto, a nome di , è Persona_1 avvenuta mediante la piattaforma online in data 04.04.2023, con l'effettiva presentazione della domanda di visto presso l'outsourcer VFS in data 25.04.2023 o 28.04.2023. Tale presentazione avveniva quasi tre anni dopo la scadenza del predetto nulla osta prefettizio.
A seguito della presentazione della domanda, l' a Controparte_2 CP_2 emetteva un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, datato 03.05.2023 (R.N. 20230002513). Successivamente, in assenza di integrazioni documentali, il procedimento si concludeva con l'emanazione di un espresso provvedimento di diniego datato 24.05.2023.
Il ricorso de quo, iscritto a ruolo in data 28.03.2024, veniva promosso in origine avverso il silenzio rifiuto, sebbene facesse menzione del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del provvedimento di diniego definitivo datato 24.05.2023 solo dopo la costituzione del resistente in CP_1 giudizio.
IN DIRITTO
Pag. 2 di 4 In via preliminare, si osserva che il ricorrente ha chiesto, tra le sue conclusioni, l'annullamento del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
Dovendo valutare il giudice civile la sussistenza del diritto e non la legittimità dii atti amministrativi il ricorso è inammissibile.
L'articolo 29 del D.Lgs. 286/98 e la relativa normativa di attuazione stabiliscono che il visto per ricongiungimento familiare, a fronte del rilascio del UL TA da parte della Prefettura competente, è un atto "sostanzialmente dovuto" da parte dell'autorità consolare, la cui istruttoria è limitata, salvo motivi ostativi documentati, all'esibizione del passaporto e del titolo di viaggio. Il rilascio del UL TA da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura di Modena) in data 20.01.2020 costituisce il presupposto essenziale per l'ottenimento del visto.
Tuttavia, il UL TA rilasciato dalla Prefettura ha una validità stabilita ex lege in sei mesi. Ai sensi dell'art. 29 T.U. Immigrazione (citato anche dal resistente), CP_1
l'interessato ha l'onere di attivarsi per la richiesta del visto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare entro tale termine di validità semestrale.
Nel caso in esame, il UL TA è stato rilasciato in data 20.01.2020, e la sua validità scadeva dunque intorno al 20 luglio 2020.
Risulta documentato che la domanda di visto presso l' (o l'outsourcer VFS) CP_2
è stata formalmente presentata solo in data 25.04.2023 o 28.04.2023. Tale domanda è pervenuta all'autorità consolare oltre il termine di validità del UL TA, con un ritardo di quasi tre anni rispetto alla scadenza legale.
Le argomentazioni del ricorrente relative al ritardo imputabile alla Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria (pandemia di COVID-19) a partire dal 30 gennaio 2020, non sondo deduzioni che dovevano essere fatte valere nel giudizio avverso l'impugnazione del diniego
Di conseguenza, il provvedimento di diniego del 24.05.2023 dimostra che non vi è stato alcun inadempimento o rifiuto a provvedere da parte della Pubblica Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vanno determinate nel minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13854/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione che quantifica in euro 1000 come compenso, oltre accessori per legge se dovuti.
Pag. 3 di 4 Roma 10/12/2025
Il Giudice
MO RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13854/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 13854/2024, promossa con ricorso depositato il 28 Marzo 2024, ai sensi dell'art. 281 undecies e ss. c.p.c.,
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
, nato il [...]), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Ascari. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C. F. , , in
[...] P.IVA_1 Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_3
Generale dello Stato (C.F. . RESISTENTE P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Ricorrente, con ricorso depositato il 28.03.2024, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall' Controparte_2 sul rilascio del visto per motivi di famiglia in favore del figlio
[...] [...]
(nato il [...]). Persona_1
Nonostante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 emesso in data 28.04.2023 o 03.05.2023, lamentava l'ingiustificato ritardo nel rilascio del visto, il quale era da considerarsi un atto "sostanzialmente dovuto" a fronte del UL TA prefettizio. Chiedeva, in accoglimento, di ordinare all' a il rilascio del Controparte_2 CP_2 visto di ingresso per motivi di famiglia al figlio e la condanna alle spese legali.
Il Resistente, costituitosi con comparsa depositata il 19.02.2025, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto meramente avverso un atto procedimentale (il preavviso di diniego ex art. 10 bis). Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, asserendo la piena legittimità della condotta amministrativa e del successivo provvedimento definitivo di diniego datato 24.05.2023. Sosteneva che la domanda di visto era stata presentata in data 25.04.2023 o
1 28.04.2023, ovvero quasi tre anni dopo la scadenza del UL TA prefettizio rilasciato il 20.01.2020, e concludeva per la vittoria delle spese di lite.
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IN FATTO
Il Sig. , cittadino srilankese Parte_1 CP_ residente in , in data 18.04.2019, presentava istanza di ricongiungimento familiare in favore del figlio Persona_1
nato il 21.06.2001 in Sri Lanka. In data 20.01.2020, la Prefettura di
[...]
Modena comunicava l'avvenuto rilascio del UL TA al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-MO/F/N/2019/101363), inviandolo alla competente Rappresentanza Diplomatico Consolare in Sri Lanka (Colombo).
Successivamente al rilascio del UL TA, che la normativa prevede avere validità semestrale, l' a non convocava il figlio del ricorrente per la Controparte_2 CP_2 consegna del visto. Il ricorrente lamentava che l'ingiustificato ritardo aveva causato gravi danni e che il figlio era nel frattempo divenuto maggiorenne. La difesa del ricorrente evidenziava anche che poco dopo il rilascio del UL TA (gennaio 2020) fu dichiarata l'emergenza sanitaria internazionale (pandemia di COVID-19).
Il resistente ha documentato che, nonostante il UL TA fosse stato CP_1 rilasciato il 20.01.2020, il soggetto interessato non aveva presentato alcuna formale istanza per l'ottenimento del visto presso l' entro il termine semestrale di CP_2 validità.
Risulta documentato che la prenotazione di un appuntamento per la domanda di visto, a nome di , è Persona_1 avvenuta mediante la piattaforma online in data 04.04.2023, con l'effettiva presentazione della domanda di visto presso l'outsourcer VFS in data 25.04.2023 o 28.04.2023. Tale presentazione avveniva quasi tre anni dopo la scadenza del predetto nulla osta prefettizio.
A seguito della presentazione della domanda, l' a Controparte_2 CP_2 emetteva un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, datato 03.05.2023 (R.N. 20230002513). Successivamente, in assenza di integrazioni documentali, il procedimento si concludeva con l'emanazione di un espresso provvedimento di diniego datato 24.05.2023.
Il ricorso de quo, iscritto a ruolo in data 28.03.2024, veniva promosso in origine avverso il silenzio rifiuto, sebbene facesse menzione del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del provvedimento di diniego definitivo datato 24.05.2023 solo dopo la costituzione del resistente in CP_1 giudizio.
IN DIRITTO
Pag. 2 di 4 In via preliminare, si osserva che il ricorrente ha chiesto, tra le sue conclusioni, l'annullamento del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
Dovendo valutare il giudice civile la sussistenza del diritto e non la legittimità dii atti amministrativi il ricorso è inammissibile.
L'articolo 29 del D.Lgs. 286/98 e la relativa normativa di attuazione stabiliscono che il visto per ricongiungimento familiare, a fronte del rilascio del UL TA da parte della Prefettura competente, è un atto "sostanzialmente dovuto" da parte dell'autorità consolare, la cui istruttoria è limitata, salvo motivi ostativi documentati, all'esibizione del passaporto e del titolo di viaggio. Il rilascio del UL TA da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura di Modena) in data 20.01.2020 costituisce il presupposto essenziale per l'ottenimento del visto.
Tuttavia, il UL TA rilasciato dalla Prefettura ha una validità stabilita ex lege in sei mesi. Ai sensi dell'art. 29 T.U. Immigrazione (citato anche dal resistente), CP_1
l'interessato ha l'onere di attivarsi per la richiesta del visto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare entro tale termine di validità semestrale.
Nel caso in esame, il UL TA è stato rilasciato in data 20.01.2020, e la sua validità scadeva dunque intorno al 20 luglio 2020.
Risulta documentato che la domanda di visto presso l' (o l'outsourcer VFS) CP_2
è stata formalmente presentata solo in data 25.04.2023 o 28.04.2023. Tale domanda è pervenuta all'autorità consolare oltre il termine di validità del UL TA, con un ritardo di quasi tre anni rispetto alla scadenza legale.
Le argomentazioni del ricorrente relative al ritardo imputabile alla Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria (pandemia di COVID-19) a partire dal 30 gennaio 2020, non sondo deduzioni che dovevano essere fatte valere nel giudizio avverso l'impugnazione del diniego
Di conseguenza, il provvedimento di diniego del 24.05.2023 dimostra che non vi è stato alcun inadempimento o rifiuto a provvedere da parte della Pubblica Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vanno determinate nel minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13854/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione che quantifica in euro 1000 come compenso, oltre accessori per legge se dovuti.
Pag. 3 di 4 Roma 10/12/2025
Il Giudice
MO RA
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