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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 80/2022 r.g. pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCIA CAPOGRECO, domiciliatario, giusta procura in atti;
appellante e nella qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata per la Regione Calabria per la gestione del
FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Elisabetta Rita Gualtieri, domiciliatario, giusta procura in atti;
appellata
Avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 27/2021 emessa il
13.12.2021 dal GdP di Locri - risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: alla udienza cartolare del 19.9.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 24.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c . FATTO E DIRITTO
I.- Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del
2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'appello va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza
I.
1- Invero con il presente gravame ha chiesto la riforma della Parte_1
sentenza n. 27/2021 emessa il 13.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento della somma di euro
5.175,11 avanzata nei confronti della quale Controparte_1
impresa territorialmente designata per la gestione del FGVS a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in
Siderno (RC) l'08.6.2016, alle ore 22.30 circa, all'incrocio tra la via Carlo
Pisacane e la via Gorizia, a causa, a suo dire, di un veicolo Ford GA di colore nero rimasto non identificato che, mentre attraversava a piedi la via
Pisacane in corrispondenza delle strisce pedonali, lo avrebbe – a suo dire - urtato con la parte anteriore sinistra dell'auto facendolo cadere per terra sul lato sinistro. Ha censurato la sentenza deducendo quali motivi la insufficiente motivazione e/o omessa o erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054
c.c.. Ha concluso pertanto per la riforma della impugnata sentenza, con condanna al pagamento della somma di 5.175,11 ovvero di quella maggiore o minore che è stata accertata all'esito della CTU espletata in primo grado, oltre spese del doppio grado di giudizio da distrarsi (cfr. atto di citazione notificato in data 13.1.2022).
2 I.
2- La Compagnia, nella qualità in atti, ha resistito alla domanda insistendo per la conferma della impugnata sentenza e con conseguente rigetto dell'appello assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.5.2022).
II.- Orbene, si passa ad esaminare congiuntamente – per comodità espositiva – i motivi di gravame precisando che la sentenza di primo grado va integralmente confermata, salvo integrarne la motivazione.
In via generale, risultano condivisibili le argomentazioni del primo giudice atteso che manca un'adeguata dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la condotta tenuta da un assunto veicolo non identificato e l'evento suddetto, da fornirsi a cura della parte originaria parte attrice. Invero, la istruttoria espletata in primo grado non è risultata sufficiente per ritenere fondata nell'an la domanda risarcitoria non avendo la difesa del assolto agli oneri allegatori su quest'ultimo incombenti. Pt_1
In via generale, va premesso che in tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. In definitiva, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione (Cass. civ. sez. II,
11/02/2022, n. 4474).
3 Più dettagliatamente si precisa che nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, assegnando ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. civ. sez. VI, 24/09/2021, n.
25941).
II.
1- Tanto premesso sotto il profilo strettamente procedurale, giova in punto di diritto evidenziare che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art.
19, lett. a, l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10/06/2005, n.
12304 e Cassazione civile, sez. III, 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone
“le modalità dell'evento dannoso, oltre alla prova che tale veicolo sia rimasto sconosciuto” (Cassazione civile, sez. III, 19/09/1992, n. 10762).
Sicché l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto al fine di consentire il risarcimento dei danni (anche) nei casi di
4 sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Si aggiunga che, al fine di evitare frodi assicurative, nei casi di intervento del FGVS, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera rigorosa, in quanto “l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente risvolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (così Tribunale Bari, sez. III,
10/04/2008, n. 917).
Quanto poi alla condotta del danneggiato successiva alla verificazione del sinistro, - premesso che la presentazione di una denuncia/querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - , si osserva che questi non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873; Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n.23434; Cassazione civile sez. III, 02/09/2013,
n.20066).
5 Sicché, se non può pretendersi che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e complesse è necessario che, a seguito dell'evento lesivo, il medesimo abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi
(Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.15367). Ne consegue che, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere presunzioni, “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, mediante la produzione della denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, mentre al fine di provare che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.
In altri termini, il giudice di merito deve tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela ed accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Tribunale Napoli sez. VIII,
21/05/2020, n.3562; Corte appello Napoli sez. IV, 09/12/2019, n.5963).
II.
2- Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dall'odierno appellante – come sostenuto dal Giudice di primo grado - siano riconducibili ad un sinistro stradale cagionato per la condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato.
6 In disparte la mancata presentazione di denuncia-querela, l'odierno appellante non ha dimostrato di aver tenuto una condotta improntata al dovere di cooperazione.
Sicché tale elemento pur se da solo non sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria merita di essere complessivamente valutato alla luce delle altre emergenze istruttorie. Aggiungasi che nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione del sinistro non si è richiesto l'intervento delle Autorità.
In secondo luogo, la istruttoria espletata non ha chiarito, le esatte modalità di verificazione del sinistro e il nesso di causalità tra la lesione e l'impatto avvenuto con il veicolo poi dileguatosi;
peraltro, l'unico teste escusso, pur premettendo di aver assistito al sinistro in quanto l'odierno appellante lo precedeva di alcuni metri, si è limitato sotto il profilo contenutistico a riportare pedissequamente la descrizione del sinistro di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, senza fornire elementi utili a fugare ogni dubbio in merito alla effettiva verificazione del fatto e, in specie, alla presenza di un veicolo rimasto non identificato, sicché non è possibile, in forza degli scarsi elementi addotti, accertare che il sinistro sia imputabile alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore, non avendo le dichiarazioni dell'unico teste (legato peraltro da un legame amicale con il danneggiato), raggiunto un sufficiente grado di attendibilità. Nulla invero, viene precisato in ordine alla andatura del veicolo investitore, alla presenza di illuminazione del luogo del sinistro avuto riguardo all'orario di verificazione, né vengono descritte le modalità della caduta rispetto all'urto ovvero se il mezzo abbia tagliato la strada al pedone ovvero lo abbia colpito da tergo (riferisce genericamente il teste “dopo aver Testimone_1
7 attraversato la metà delle strisce pedonali veniva urtato con la parte anteriore dell'auto sul piede sinistro e cadeva per terra” mentre “la Ford
GA di colore nero non si fermava e proseguiva con direzione mare” - cfr. dichiarazioni rese al verbale dell'udienza del 06.9.2019).
Orbene, rebus sic stantibus, ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni del teste non appaiono dettagliate e circostanziate ai fini di una esatta ricostruzione della dinamica del sinistro con riferimento, da un lato, alla dedotta pericolosa ed illecita condotta di guida dell'automobilista, dall'altro al contestuale regolare comportamento del pedone (intento, come era, ad attraversare la strada servendosi delle apposite strisce pedonali), infine della riconducibilità causale a quella improvvida condotta di guida della caduta a terra del pedone.
Quanto, poi, alla condotta successiva è emerso dalla istruttoria che, a seguito di tale investimento, il conducente del veicolo investitore aveva proseguito la propria marcia con direzione mare, senza tuttavia nulla precisare in ordine alla impossibilità per l'appellante e per eventuali altre persone presenti sul luogo - in primis il teste -, di individuare il numero di targa e, quindi, procedere alla sua identificazione (pur avendo dato atto la difesa dell'appellante di aver visto il mezzo che transitava lungo la via
Pisacane e svoltava in via Gorizia). Le dichiarazioni del teste, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, non convincono inoltre in relazione al tentativo di accesso al Pronto Soccorso la sera stessa del sinistro – per come riferito per la prima volta in sede di escussione testimoniale – ovvero direttamente il giorno successivo (come si evince dalla certificazione medica in atti) per come si legge nelle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale dall'appellante (cfr. dichiarazione spontanea per la
8 ricostruzione della dinamica allegata al fascicolo di primo grado della
Compagnia dove si legge che il a causa dei dolori avvertiti durante Pt_1
la notte si era recato in ospedale il giorno successivo).
Sicché, sebbene si ritiene poco dirimente la circostanza che il teste abbia fatto riferimento alla lesione al 'piede sx' anziché alla 'caviglia sx'
(avendo indicato genericamente una parte corporea maggiore che in sostanza vi ricomprende anche la caviglia), non può non rilevarsi che le sue dichiarazioni non convincono nella misura in cui, pur dichiarando di essere teste oculare e trovandosi a seguire l'appellante – sicché avrebbe potuto essere a sua volta vittima del sinistro -, ciononostante non ha descritto in modo puntuale e dettagliato la dinamica;
in altri termini, in relazione alle assunte modalità di verificazione del sinistro non sono stati forniti dalla difesa dell'odierno appellante né sono emersi dalla istruttoria elementi da cui desumere le concrete modalità di verificazione del sinistro soprattutto ove si guardi alla circostanza che il presunto investimento sarebbe avvenuto al centro della strada in corrispondenza delle strisce pedonali senza che nel contempo sia stato allegato un fattore che possa aver determinato un evento alquanto anomalo, quale per esempio l'andatura elevata del mezzo investitore, la scarsa illuminazione ovvero la presenza di altri veicoli parcheggiati che possano aver costituito ingombro alla visuale, tali da giustificare un accadimento del tutto anomalo.
Alla luce di quanto precede, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
III.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dichiarato in base al DM n. 147/2022 in misura inferiore ai medi tariffari essendo le difese meramente ripetitive delle
9 questioni già esaminate in primo grado e ad esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di appello, definitivamente pronunciando, sul gravame proposto avverso la sentenza n. 27/2021 emessa il 13.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri da nei confronti di Parte_1
, quale Impresa designata territorialmente competente per Controparte_2
la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il gravame e, per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
Compagnia appellata che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 27.1.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 80/2022 r.g. pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCIA CAPOGRECO, domiciliatario, giusta procura in atti;
appellante e nella qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata per la Regione Calabria per la gestione del
FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Elisabetta Rita Gualtieri, domiciliatario, giusta procura in atti;
appellata
Avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 27/2021 emessa il
13.12.2021 dal GdP di Locri - risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: alla udienza cartolare del 19.9.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 24.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c . FATTO E DIRITTO
I.- Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del
2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'appello va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza
I.
1- Invero con il presente gravame ha chiesto la riforma della Parte_1
sentenza n. 27/2021 emessa il 13.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento della somma di euro
5.175,11 avanzata nei confronti della quale Controparte_1
impresa territorialmente designata per la gestione del FGVS a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in
Siderno (RC) l'08.6.2016, alle ore 22.30 circa, all'incrocio tra la via Carlo
Pisacane e la via Gorizia, a causa, a suo dire, di un veicolo Ford GA di colore nero rimasto non identificato che, mentre attraversava a piedi la via
Pisacane in corrispondenza delle strisce pedonali, lo avrebbe – a suo dire - urtato con la parte anteriore sinistra dell'auto facendolo cadere per terra sul lato sinistro. Ha censurato la sentenza deducendo quali motivi la insufficiente motivazione e/o omessa o erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054
c.c.. Ha concluso pertanto per la riforma della impugnata sentenza, con condanna al pagamento della somma di 5.175,11 ovvero di quella maggiore o minore che è stata accertata all'esito della CTU espletata in primo grado, oltre spese del doppio grado di giudizio da distrarsi (cfr. atto di citazione notificato in data 13.1.2022).
2 I.
2- La Compagnia, nella qualità in atti, ha resistito alla domanda insistendo per la conferma della impugnata sentenza e con conseguente rigetto dell'appello assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.5.2022).
II.- Orbene, si passa ad esaminare congiuntamente – per comodità espositiva – i motivi di gravame precisando che la sentenza di primo grado va integralmente confermata, salvo integrarne la motivazione.
In via generale, risultano condivisibili le argomentazioni del primo giudice atteso che manca un'adeguata dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la condotta tenuta da un assunto veicolo non identificato e l'evento suddetto, da fornirsi a cura della parte originaria parte attrice. Invero, la istruttoria espletata in primo grado non è risultata sufficiente per ritenere fondata nell'an la domanda risarcitoria non avendo la difesa del assolto agli oneri allegatori su quest'ultimo incombenti. Pt_1
In via generale, va premesso che in tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. In definitiva, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione (Cass. civ. sez. II,
11/02/2022, n. 4474).
3 Più dettagliatamente si precisa che nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, assegnando ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. civ. sez. VI, 24/09/2021, n.
25941).
II.
1- Tanto premesso sotto il profilo strettamente procedurale, giova in punto di diritto evidenziare che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art.
19, lett. a, l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10/06/2005, n.
12304 e Cassazione civile, sez. III, 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone
“le modalità dell'evento dannoso, oltre alla prova che tale veicolo sia rimasto sconosciuto” (Cassazione civile, sez. III, 19/09/1992, n. 10762).
Sicché l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto al fine di consentire il risarcimento dei danni (anche) nei casi di
4 sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Si aggiunga che, al fine di evitare frodi assicurative, nei casi di intervento del FGVS, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera rigorosa, in quanto “l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente risvolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (così Tribunale Bari, sez. III,
10/04/2008, n. 917).
Quanto poi alla condotta del danneggiato successiva alla verificazione del sinistro, - premesso che la presentazione di una denuncia/querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - , si osserva che questi non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873; Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n.23434; Cassazione civile sez. III, 02/09/2013,
n.20066).
5 Sicché, se non può pretendersi che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e complesse è necessario che, a seguito dell'evento lesivo, il medesimo abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi
(Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.15367). Ne consegue che, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere presunzioni, “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, mediante la produzione della denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, mentre al fine di provare che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.
In altri termini, il giudice di merito deve tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela ed accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Tribunale Napoli sez. VIII,
21/05/2020, n.3562; Corte appello Napoli sez. IV, 09/12/2019, n.5963).
II.
2- Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dall'odierno appellante – come sostenuto dal Giudice di primo grado - siano riconducibili ad un sinistro stradale cagionato per la condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato.
6 In disparte la mancata presentazione di denuncia-querela, l'odierno appellante non ha dimostrato di aver tenuto una condotta improntata al dovere di cooperazione.
Sicché tale elemento pur se da solo non sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria merita di essere complessivamente valutato alla luce delle altre emergenze istruttorie. Aggiungasi che nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione del sinistro non si è richiesto l'intervento delle Autorità.
In secondo luogo, la istruttoria espletata non ha chiarito, le esatte modalità di verificazione del sinistro e il nesso di causalità tra la lesione e l'impatto avvenuto con il veicolo poi dileguatosi;
peraltro, l'unico teste escusso, pur premettendo di aver assistito al sinistro in quanto l'odierno appellante lo precedeva di alcuni metri, si è limitato sotto il profilo contenutistico a riportare pedissequamente la descrizione del sinistro di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, senza fornire elementi utili a fugare ogni dubbio in merito alla effettiva verificazione del fatto e, in specie, alla presenza di un veicolo rimasto non identificato, sicché non è possibile, in forza degli scarsi elementi addotti, accertare che il sinistro sia imputabile alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore, non avendo le dichiarazioni dell'unico teste (legato peraltro da un legame amicale con il danneggiato), raggiunto un sufficiente grado di attendibilità. Nulla invero, viene precisato in ordine alla andatura del veicolo investitore, alla presenza di illuminazione del luogo del sinistro avuto riguardo all'orario di verificazione, né vengono descritte le modalità della caduta rispetto all'urto ovvero se il mezzo abbia tagliato la strada al pedone ovvero lo abbia colpito da tergo (riferisce genericamente il teste “dopo aver Testimone_1
7 attraversato la metà delle strisce pedonali veniva urtato con la parte anteriore dell'auto sul piede sinistro e cadeva per terra” mentre “la Ford
GA di colore nero non si fermava e proseguiva con direzione mare” - cfr. dichiarazioni rese al verbale dell'udienza del 06.9.2019).
Orbene, rebus sic stantibus, ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni del teste non appaiono dettagliate e circostanziate ai fini di una esatta ricostruzione della dinamica del sinistro con riferimento, da un lato, alla dedotta pericolosa ed illecita condotta di guida dell'automobilista, dall'altro al contestuale regolare comportamento del pedone (intento, come era, ad attraversare la strada servendosi delle apposite strisce pedonali), infine della riconducibilità causale a quella improvvida condotta di guida della caduta a terra del pedone.
Quanto, poi, alla condotta successiva è emerso dalla istruttoria che, a seguito di tale investimento, il conducente del veicolo investitore aveva proseguito la propria marcia con direzione mare, senza tuttavia nulla precisare in ordine alla impossibilità per l'appellante e per eventuali altre persone presenti sul luogo - in primis il teste -, di individuare il numero di targa e, quindi, procedere alla sua identificazione (pur avendo dato atto la difesa dell'appellante di aver visto il mezzo che transitava lungo la via
Pisacane e svoltava in via Gorizia). Le dichiarazioni del teste, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, non convincono inoltre in relazione al tentativo di accesso al Pronto Soccorso la sera stessa del sinistro – per come riferito per la prima volta in sede di escussione testimoniale – ovvero direttamente il giorno successivo (come si evince dalla certificazione medica in atti) per come si legge nelle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale dall'appellante (cfr. dichiarazione spontanea per la
8 ricostruzione della dinamica allegata al fascicolo di primo grado della
Compagnia dove si legge che il a causa dei dolori avvertiti durante Pt_1
la notte si era recato in ospedale il giorno successivo).
Sicché, sebbene si ritiene poco dirimente la circostanza che il teste abbia fatto riferimento alla lesione al 'piede sx' anziché alla 'caviglia sx'
(avendo indicato genericamente una parte corporea maggiore che in sostanza vi ricomprende anche la caviglia), non può non rilevarsi che le sue dichiarazioni non convincono nella misura in cui, pur dichiarando di essere teste oculare e trovandosi a seguire l'appellante – sicché avrebbe potuto essere a sua volta vittima del sinistro -, ciononostante non ha descritto in modo puntuale e dettagliato la dinamica;
in altri termini, in relazione alle assunte modalità di verificazione del sinistro non sono stati forniti dalla difesa dell'odierno appellante né sono emersi dalla istruttoria elementi da cui desumere le concrete modalità di verificazione del sinistro soprattutto ove si guardi alla circostanza che il presunto investimento sarebbe avvenuto al centro della strada in corrispondenza delle strisce pedonali senza che nel contempo sia stato allegato un fattore che possa aver determinato un evento alquanto anomalo, quale per esempio l'andatura elevata del mezzo investitore, la scarsa illuminazione ovvero la presenza di altri veicoli parcheggiati che possano aver costituito ingombro alla visuale, tali da giustificare un accadimento del tutto anomalo.
Alla luce di quanto precede, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
III.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dichiarato in base al DM n. 147/2022 in misura inferiore ai medi tariffari essendo le difese meramente ripetitive delle
9 questioni già esaminate in primo grado e ad esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di appello, definitivamente pronunciando, sul gravame proposto avverso la sentenza n. 27/2021 emessa il 13.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri da nei confronti di Parte_1
, quale Impresa designata territorialmente competente per Controparte_2
la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il gravame e, per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
Compagnia appellata che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 27.1.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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