Art. 11. Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945
I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo articolo 13, purche' nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.
I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo articolo 13, purche' nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.