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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 263 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
con sede in Roma (p.i ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
, in persona del curatore pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Dragone, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 2.5.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nell'ordinanza impugnata:
“Letti gli atti ed i verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
16/11/2022, si premette che:
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. titolare della omonima ditta di CP_1 soccorso stradale e depositeria giudiziaria ha domandato all'intestato Tribunale condannarsi l' al pagamento della somma di euro 30.437,60 a titolo di Parte_1 compenso per la custodia dell'auto Fiat Punto targata AA392PC per il periodo dal
24/09/2006 al 17/07/2018 e per quello successivo e sino al ritiro del veicolo;
- esponeva che in data 24/09/2006 su chiamata dell' della Polizia Controparte_2
Stradale il ricorrente provvedeva al recupero e al trasporto dell'auto, che era rimasta coinvolta in un incidente stradale, dalla Tangenziale Ovest di Lecce (S.S. 613) sino alla sua depositeria giudiziaria;
- lamentava che inevasa era rimasta la richiesta di pagamento della custodia inoltrata all'intestatario del veicolo, sig. ; CP_3
- chiedeva che del compenso di custodia dovesse farsi carico l' in Parte_1 applicazione dell'art. 14 del Codice della Strada;
- poneva a base di calcolo il costo giornaliero di 9,00 euro per i primi 30 giorni di custodia e 7,00 euro per i successivi oltre ad euro 193,60 per intervento e recupero in giorno festivo;
con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1
preliminarmente la prescrizione del diritto di credito ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nel merito contestava la pretesa creditoria sostenendo che il avrebbe dovuto CP_1
demolire il veicolo entro 60 giorni dal suo rinvenimento;
- contestava anche il quantum richiesto;
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 28.2.2023 ha condannato al pagamento in favore di Pt_1 [...]
della somma di euro 7,00 per ogni giorno di custodia del veicolo a partire dal CP_1
pag. 2/5 24/09/2006 sino al giorno di effettivo ritiro/alienazione del ciclomotore [n.d.r. il veicolo in custodia era invece un'autovettura] oltre alla somma di euro 193,60, ed interessi legali dalla domanda al saldo”, oltre al pagamento delle spese legali.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto di sollevata CP_1 da poiché costituitasi tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 702- Parte_1 bis c.p.c;
- ha accertato l'obbligo di ente gestore della S.S. 613, ai sensi dell'art. 14 Parte_1
del Codice della Strada e della giurisprudenza consolidata, di rimuovere, custodire e demolire il veicolo abbandonato dopo il sinistro avvenuto in data 24.9.2006;
- ha condannato al pagamento delle spese di custodia, applicando - in via Parte_1
equitativa - una tariffa di 7 euro al giorno, basata sui valori medi nazionali, dal
24/09/2006 fino alla rimozione del veicolo, aggiungendo 193,60 euro per il recupero festivo e interessi legali dalla domanda fino al pagamento.
§2
Ha proposto appello ed ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza Parte_1
impugnata, oltre alla sua totale riforma.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale di e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
Con ordinanza del 2.10.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 19.2.2025 causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il terzo motivo d'impugnazione, che per ragioni di ordine logico deve essere analizzato per primo, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha Parte_1 dedotto che avrebbe errato il tribunale a dichiarare inammissibile l'eccezione di pag. 3/5 prescrizione del credito vantato da ad avviso dell'appellante, invece, CP_1
l'eccezione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, oltre che fondata nel merito.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 702-bis, comma III, c.p.c., “la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza di comparizione”. Nel caso in questione, l'udienza di prima comparizione è stata fissata al 18.03.2021 e la costituzione della resistente è avvenuta il 5.3.2021 (come risulta dai registri informatici di Pt_1
cancelleria): la comparsa di costituzione, è stata depositata 13 giorni prima dell'udienza, quindi nei termini previsti dalla legge. Pertanto, il tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva la costituzione di che ha scorrettamente collocato in data 13.3.2021. Pt_1
L'eccezione di prescrizione è, inoltre, fondata nel merito: il credito vantato da CP_1 nei confronti di maturato nell'arco temporale dal 24.9.2006 al 23.11. 2006 Pt_1
(sessanta giorni dal rinvenimento), termine oltre il quale il titolare del centro di raccolta avrebbe dovuto procedere a demolizione (in ossequio al disposto dell'art. 1 del D.M. n.
460/1999).
E' documentalmente provato che è stata resa edotta della custodia, solo Parte_1 con l'atto di negoziazione assistita del 11.8.2018 a distanza di quasi 12 anni dal sinistro e, quindi, oltre il termine di 10 anni dal sorgere della pretesa creditoria (in violazione dell'art. 2946 c.c.).
§ 3.2
Con il primo motivo d'impugnazione, ha denunciato la violazione degli Parte_1
artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c.; in particolare ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare le eccezioni che l'ente gestore della strada aveva formulato in ordine alla carenza di titolarità del diritto vantato in ricorso in capo a per difetto di CP_1
prova:
- della sua posizione soggettiva rispetto alla depositeria giudiziaria;
- del verificarsi del sinistro;
- dell'avvenuto deposito dell'auto;
- della legittimazione passiva di in mancanza di riscontri circa lo stato di Pt_1
abbandono del veicolo.
pag. 4/5 Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente interpretato e applicato l'art. 14 Codice della Strada e l'art. 1 del
D.M. 460/1999, attribuendole obblighi non suoi (rimozione, custodia, demolizione del veicolo), spettanti invece agli organi di polizia e ai centri di raccolta.
Con la quarta censura, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale anche Parte_1
nella determinazione del quantum eseguita sulla scorta di tariffe nazionali non documentate.
Tutti i motivi residui sono assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata. condanna la curatela della liquidazione giudiziale di al pagamento in CP_1
favore di delle spese processuali del doppio grado, che liquida – per il Parte_1
giudizio di primo grado - in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello – in € 3.500,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 263 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
con sede in Roma (p.i ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
, in persona del curatore pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Dragone, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 2.5.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nell'ordinanza impugnata:
“Letti gli atti ed i verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
16/11/2022, si premette che:
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. titolare della omonima ditta di CP_1 soccorso stradale e depositeria giudiziaria ha domandato all'intestato Tribunale condannarsi l' al pagamento della somma di euro 30.437,60 a titolo di Parte_1 compenso per la custodia dell'auto Fiat Punto targata AA392PC per il periodo dal
24/09/2006 al 17/07/2018 e per quello successivo e sino al ritiro del veicolo;
- esponeva che in data 24/09/2006 su chiamata dell' della Polizia Controparte_2
Stradale il ricorrente provvedeva al recupero e al trasporto dell'auto, che era rimasta coinvolta in un incidente stradale, dalla Tangenziale Ovest di Lecce (S.S. 613) sino alla sua depositeria giudiziaria;
- lamentava che inevasa era rimasta la richiesta di pagamento della custodia inoltrata all'intestatario del veicolo, sig. ; CP_3
- chiedeva che del compenso di custodia dovesse farsi carico l' in Parte_1 applicazione dell'art. 14 del Codice della Strada;
- poneva a base di calcolo il costo giornaliero di 9,00 euro per i primi 30 giorni di custodia e 7,00 euro per i successivi oltre ad euro 193,60 per intervento e recupero in giorno festivo;
con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1
preliminarmente la prescrizione del diritto di credito ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nel merito contestava la pretesa creditoria sostenendo che il avrebbe dovuto CP_1
demolire il veicolo entro 60 giorni dal suo rinvenimento;
- contestava anche il quantum richiesto;
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 28.2.2023 ha condannato al pagamento in favore di Pt_1 [...]
della somma di euro 7,00 per ogni giorno di custodia del veicolo a partire dal CP_1
pag. 2/5 24/09/2006 sino al giorno di effettivo ritiro/alienazione del ciclomotore [n.d.r. il veicolo in custodia era invece un'autovettura] oltre alla somma di euro 193,60, ed interessi legali dalla domanda al saldo”, oltre al pagamento delle spese legali.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto di sollevata CP_1 da poiché costituitasi tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 702- Parte_1 bis c.p.c;
- ha accertato l'obbligo di ente gestore della S.S. 613, ai sensi dell'art. 14 Parte_1
del Codice della Strada e della giurisprudenza consolidata, di rimuovere, custodire e demolire il veicolo abbandonato dopo il sinistro avvenuto in data 24.9.2006;
- ha condannato al pagamento delle spese di custodia, applicando - in via Parte_1
equitativa - una tariffa di 7 euro al giorno, basata sui valori medi nazionali, dal
24/09/2006 fino alla rimozione del veicolo, aggiungendo 193,60 euro per il recupero festivo e interessi legali dalla domanda fino al pagamento.
§2
Ha proposto appello ed ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza Parte_1
impugnata, oltre alla sua totale riforma.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale di e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
Con ordinanza del 2.10.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 19.2.2025 causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il terzo motivo d'impugnazione, che per ragioni di ordine logico deve essere analizzato per primo, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha Parte_1 dedotto che avrebbe errato il tribunale a dichiarare inammissibile l'eccezione di pag. 3/5 prescrizione del credito vantato da ad avviso dell'appellante, invece, CP_1
l'eccezione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, oltre che fondata nel merito.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 702-bis, comma III, c.p.c., “la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza di comparizione”. Nel caso in questione, l'udienza di prima comparizione è stata fissata al 18.03.2021 e la costituzione della resistente è avvenuta il 5.3.2021 (come risulta dai registri informatici di Pt_1
cancelleria): la comparsa di costituzione, è stata depositata 13 giorni prima dell'udienza, quindi nei termini previsti dalla legge. Pertanto, il tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva la costituzione di che ha scorrettamente collocato in data 13.3.2021. Pt_1
L'eccezione di prescrizione è, inoltre, fondata nel merito: il credito vantato da CP_1 nei confronti di maturato nell'arco temporale dal 24.9.2006 al 23.11. 2006 Pt_1
(sessanta giorni dal rinvenimento), termine oltre il quale il titolare del centro di raccolta avrebbe dovuto procedere a demolizione (in ossequio al disposto dell'art. 1 del D.M. n.
460/1999).
E' documentalmente provato che è stata resa edotta della custodia, solo Parte_1 con l'atto di negoziazione assistita del 11.8.2018 a distanza di quasi 12 anni dal sinistro e, quindi, oltre il termine di 10 anni dal sorgere della pretesa creditoria (in violazione dell'art. 2946 c.c.).
§ 3.2
Con il primo motivo d'impugnazione, ha denunciato la violazione degli Parte_1
artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c.; in particolare ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare le eccezioni che l'ente gestore della strada aveva formulato in ordine alla carenza di titolarità del diritto vantato in ricorso in capo a per difetto di CP_1
prova:
- della sua posizione soggettiva rispetto alla depositeria giudiziaria;
- del verificarsi del sinistro;
- dell'avvenuto deposito dell'auto;
- della legittimazione passiva di in mancanza di riscontri circa lo stato di Pt_1
abbandono del veicolo.
pag. 4/5 Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente interpretato e applicato l'art. 14 Codice della Strada e l'art. 1 del
D.M. 460/1999, attribuendole obblighi non suoi (rimozione, custodia, demolizione del veicolo), spettanti invece agli organi di polizia e ai centri di raccolta.
Con la quarta censura, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale anche Parte_1
nella determinazione del quantum eseguita sulla scorta di tariffe nazionali non documentate.
Tutti i motivi residui sono assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata. condanna la curatela della liquidazione giudiziale di al pagamento in CP_1
favore di delle spese processuali del doppio grado, che liquida – per il Parte_1
giudizio di primo grado - in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello – in € 3.500,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 5/5