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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.est. dott. Flavio Tovani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1851/2024 vertente tra:
, nato in [...] 07.101996 a Kaolack, in Senegal, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.U.I. ) dimorante in Gioia Tauro (RC), alla via Serra n.14, rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Santo Tomasello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Gioia Tauro alla via Carducci n.25. parte ricorrente
e
in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del Questore pro tempore
[...]
parte resistente non costituita
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 nato il [...] a [...], in Parte_1
Senegal, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2024 Imm/IV˚ Sez. (Nr. 20), emesso in data 18.04.2024 e notificato all'odierno ricorrente, brevi manu, in data pagina 1 di 4 12.07.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale in seguito al parere avverso emesso dalla CT per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone del 03.01.2024, chiedendo:
I) in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per la protezione speciale ex art 19, comma 1.2., del D.lgs. n. 286/1998 (come modificato dal D.L. n.
130/2020).
II)in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 12.07.2024. Il Tribunale, con provvedimento collegiale del 19.07.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere”.
1.3. Con decreto del 19.07.2024, il Decidente ha fissato udienza per il 25.11.2024, disponendo che sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza siano notificati, nei termini di legge, a cura del ricorrente nei confronti di parte resistente. All'udienza del 23 dicembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
1 In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente. CP_1 La difesa ha lamentato, innanzitutto, l'illegittimità dell'atto impugnato, per la mancata considerazione dei rischi cui il ricorrente, in caso di rimpatrio, sarebbe andato incontro, considerate le condizioni pregiudizievoli di precarietà ed incertezza sussistenti nel proprio Paese d'origine oltre al fatto che l'eventualità di un rientro avrebbe potuto incidere negativamente sulla vita privata dello stesso ricorrente. Il ha inoltre, messo in rilievo la sua condizione attuale all'interno del territorio nazionale, dando Pt_1 dimostrazione del proprio inserimento socioeconomico, con particolare riguardo all'integrazione socio- lavorativa, depositando documentazione riguardante le buste paga ottenute per le attività lavorative svolte sia una dichiarazione di disponibilità all'assunzione per la stagione estiva con riferimento all'anno in corso rilasciata da una ditta operante nel ramo alberghiero. Inoltre, parte ricorrente ha ravvisato una violazione dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, per omessa comunicazione e/o raccomandazione del rilascio di un permesso di soggiorno di carattere umanitario deducendo che la pur ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento CP_4 dello status di rifugiato, rilasciare permesso per motivi umanitari.
2. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione, tra l'altro, prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma pagina 2 di 4
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti;
inoltre, la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di Protezione speciale avanzata da
alla luce di due fondamentali e rilevanti aspetti. Parte_1
In primis, il ricorrente è arrivato in Italia il 4 giugno 2020 con l'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di in data 23.02.2023, dunque, egli è oramai quasi Controparte_3 del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Senegal alla data odierna da oltre 4 anni. In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Invero, dalla documentazione depositata in atti si desume, che il ricorrente è riuscito a procurarsi una dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte della ditta F.lli Macrì sas di Francesco Macrì-
Resort Sciabache, con sede in Zambrone via Marina snc e dalla quale si evince la manifestazione di volontà da parte del titolare sig. di voler assumere il per l'intera stagione estiva CP_5 Pt_1 dell'anno in corso. La difesa del richiedente ha, altresì, depositato buste paga segnatamente per i mesi di agosto e di settembre dell'anno 2022 emesse dalla ditta di ON ME con sede in c.da Piazzolla 172 Paternò nella quale il ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo e buste paga per l'anno Pt_1
2023 per aver lavorato dapprima alle dipendenze della ditta Daprile s.r.l. unipersonale con sede in c.da
Tre Fontane a Paternò con la mansione di raccoglitore agricolo (busta paga gennaio 2023) e successivamente con la qualifica di inserviente presso l'azienda di (cfr. buste paga Persona_1 agosto-settembre 2023); infine, l'odierno ricorrente ha prestato servizio presso la ditta di AN IA con sede in Campobello di Mazara via Calvario, n.15 con la qualifica di operatore agricolo per il periodo dall'11.10.2023 al 15.11.2023 (busta paga ottobre 2023). Successivamente parte ricorrente ha pagina 3 di 4 prodotto ulteriori contratti di lavoro con la ditta RI NC e con l'albergo Residence
Sciabache. Alla luce di quanto detto, tale produzione documentale ha valenza esplicativa di come il ricorrente abbia percepito uno stipendio che gli ha consentito di poter vivere una vita dignitosa.
Ma vi è di più. Infatti, ai fini della concessione della protezione speciale, è opportuno rilevare come il insieme ad altri suoi connazionali abbia stipulato, in data 03.05.2023, un contratto di locazione Pt_1 per l'utilizzo di un immobile ad uso abitativo sito in Gioia Tauro, via Serra n. 16, per la durata di un anno a decorrere dal 02.05.2023 fino al 02.05.2024 con corresponsione di un canone mensile concordato per un importo pari ad € 300,00; tale contratto è stato a sua volta, rinnovato dagli stessi contraenti in data 01.07.2024 per la durata di ulteriori 12 mesi e dietro versamento di uguale importo.
Ciò posto evidenzia come il Leye sia oramai completamente integrato all'interno del territorio nazionale sia in ambito lavorativo che sociale.
Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal , gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanif in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino dello Stato del Senegal, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità e incertezze.
In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 4 di 4
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.est. dott. Flavio Tovani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1851/2024 vertente tra:
, nato in [...] 07.101996 a Kaolack, in Senegal, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.U.I. ) dimorante in Gioia Tauro (RC), alla via Serra n.14, rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Santo Tomasello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Gioia Tauro alla via Carducci n.25. parte ricorrente
e
in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del Questore pro tempore
[...]
parte resistente non costituita
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 nato il [...] a [...], in Parte_1
Senegal, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2024 Imm/IV˚ Sez. (Nr. 20), emesso in data 18.04.2024 e notificato all'odierno ricorrente, brevi manu, in data pagina 1 di 4 12.07.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale in seguito al parere avverso emesso dalla CT per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone del 03.01.2024, chiedendo:
I) in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per la protezione speciale ex art 19, comma 1.2., del D.lgs. n. 286/1998 (come modificato dal D.L. n.
130/2020).
II)in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 12.07.2024. Il Tribunale, con provvedimento collegiale del 19.07.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere”.
1.3. Con decreto del 19.07.2024, il Decidente ha fissato udienza per il 25.11.2024, disponendo che sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza siano notificati, nei termini di legge, a cura del ricorrente nei confronti di parte resistente. All'udienza del 23 dicembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
1 In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente. CP_1 La difesa ha lamentato, innanzitutto, l'illegittimità dell'atto impugnato, per la mancata considerazione dei rischi cui il ricorrente, in caso di rimpatrio, sarebbe andato incontro, considerate le condizioni pregiudizievoli di precarietà ed incertezza sussistenti nel proprio Paese d'origine oltre al fatto che l'eventualità di un rientro avrebbe potuto incidere negativamente sulla vita privata dello stesso ricorrente. Il ha inoltre, messo in rilievo la sua condizione attuale all'interno del territorio nazionale, dando Pt_1 dimostrazione del proprio inserimento socioeconomico, con particolare riguardo all'integrazione socio- lavorativa, depositando documentazione riguardante le buste paga ottenute per le attività lavorative svolte sia una dichiarazione di disponibilità all'assunzione per la stagione estiva con riferimento all'anno in corso rilasciata da una ditta operante nel ramo alberghiero. Inoltre, parte ricorrente ha ravvisato una violazione dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, per omessa comunicazione e/o raccomandazione del rilascio di un permesso di soggiorno di carattere umanitario deducendo che la pur ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento CP_4 dello status di rifugiato, rilasciare permesso per motivi umanitari.
2. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione, tra l'altro, prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma pagina 2 di 4
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti;
inoltre, la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di Protezione speciale avanzata da
alla luce di due fondamentali e rilevanti aspetti. Parte_1
In primis, il ricorrente è arrivato in Italia il 4 giugno 2020 con l'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di in data 23.02.2023, dunque, egli è oramai quasi Controparte_3 del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Senegal alla data odierna da oltre 4 anni. In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Invero, dalla documentazione depositata in atti si desume, che il ricorrente è riuscito a procurarsi una dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte della ditta F.lli Macrì sas di Francesco Macrì-
Resort Sciabache, con sede in Zambrone via Marina snc e dalla quale si evince la manifestazione di volontà da parte del titolare sig. di voler assumere il per l'intera stagione estiva CP_5 Pt_1 dell'anno in corso. La difesa del richiedente ha, altresì, depositato buste paga segnatamente per i mesi di agosto e di settembre dell'anno 2022 emesse dalla ditta di ON ME con sede in c.da Piazzolla 172 Paternò nella quale il ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo e buste paga per l'anno Pt_1
2023 per aver lavorato dapprima alle dipendenze della ditta Daprile s.r.l. unipersonale con sede in c.da
Tre Fontane a Paternò con la mansione di raccoglitore agricolo (busta paga gennaio 2023) e successivamente con la qualifica di inserviente presso l'azienda di (cfr. buste paga Persona_1 agosto-settembre 2023); infine, l'odierno ricorrente ha prestato servizio presso la ditta di AN IA con sede in Campobello di Mazara via Calvario, n.15 con la qualifica di operatore agricolo per il periodo dall'11.10.2023 al 15.11.2023 (busta paga ottobre 2023). Successivamente parte ricorrente ha pagina 3 di 4 prodotto ulteriori contratti di lavoro con la ditta RI NC e con l'albergo Residence
Sciabache. Alla luce di quanto detto, tale produzione documentale ha valenza esplicativa di come il ricorrente abbia percepito uno stipendio che gli ha consentito di poter vivere una vita dignitosa.
Ma vi è di più. Infatti, ai fini della concessione della protezione speciale, è opportuno rilevare come il insieme ad altri suoi connazionali abbia stipulato, in data 03.05.2023, un contratto di locazione Pt_1 per l'utilizzo di un immobile ad uso abitativo sito in Gioia Tauro, via Serra n. 16, per la durata di un anno a decorrere dal 02.05.2023 fino al 02.05.2024 con corresponsione di un canone mensile concordato per un importo pari ad € 300,00; tale contratto è stato a sua volta, rinnovato dagli stessi contraenti in data 01.07.2024 per la durata di ulteriori 12 mesi e dietro versamento di uguale importo.
Ciò posto evidenzia come il Leye sia oramai completamente integrato all'interno del territorio nazionale sia in ambito lavorativo che sociale.
Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal , gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanif in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino dello Stato del Senegal, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità e incertezze.
In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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