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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. UA NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 i stud Feraldi n.6/6 è eletto domicilio
– attore – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
O pres ena alla via Sant'Orsola n.36 è eletto domicilio
–convenuto–
(PI: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 r ifesa BARONE presso il cui studio in Milano alla Piazza Velasca n.6 è eletto domicilio
–terzo chiamato–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro CP_1 per cui è causa e conseguentemente condannarlo al risarcimento a favore di di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali da quest'ultimo subiti a seguito di detto sinistro, quantificati nell'importo di Euro 39.117,50 o in quello diverso risultante all'esito dell'istruttoria, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali dalla messa in mora al saldo, con vittoria delle spese di lite, quantificate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento indicato nel DM n. 147/2022 in Euro 566,08 per spese ed Euro 9.900,80 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, e con rimborso delle spese di CTU pari ad Euro 880,00»
⁃ per la parte convenuta CP_1 «La difesa del Signor dichiara di precisare le proprie conclusioni come da lettera B) e C) di pagina quattro della comparsa CP_1 di risposta di seguito trascritte: In via principale, respingere la domanda per difetto di nesso di causalità, ovvero, subordinatamente, limitare il danno e la condanna a quanto verrà accertato in sede di CTU, detratto quanto percepito da in forza del Controparte_3 principio indennizzatorio. c) In ogni caso condannare a tenere indenne il convenuto da tutti i capi di condanna e Controparte_4 a rimborsargli le spese legali del presente procedimento»
⁃ per la terza chiamata Controparte_2 «Voglia il Tribunale di Imperia, disattesa e respinta ogni avversa deduzione ed eccezione, così giudicare: - Nel merito. In via principale: Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, dato atto delle contestazioni mosse in narrativa respingere ogni domanda avanzata od estesa nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite. - In Controparte_2 subordine: Ove accertata l'operatività della polizza di cui alla narrativa e la sua corretta attivazione, limitarsi la richiesta di manleva a CP_ carico di a quanto strettamente provato e nei limiti dello scoperto, del massimale, della franchigia e delle condizioni di polizza e solo CP_ in relazione a quanto residua dal massimale offerto da operando la polizza di a secondo rischio e al Parte_2 Parte_ netto di quanto già percepito dal a titolo di indennizzo da , respinte sempre le avverse superiori pretese. - In Controparte_5 via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze D, E, F, G di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc che qui si intendono trascritte con i testi ivi indicati. Si insiste nella richiesta di ordinare a parte attrice la produzione/esibizione di tutti i contratti assicurativi a garanzia dei rischi di cui alla presente causa, in particolare la polizza infortuni in essere con ai sensi Controparte_5 dell'art. 210 cpc nonché gli eventuali indennizzi già ricevuti per il sinistro del 7.1.2022 da chiunque versati. Si insiste inoltre nella richiesta
1 dott. UA NI di ordinare a parte convenuta la produzione / esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc delle polizze stipulate con altri istituti assicurativi per il medesimo rischio, in particolare la polizza stipulata con e gli eventuali esborsi dalla stessa effettuati a causa Parte_2 del sinistro de quo. Con vittoria di spese e competenze di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di essere stato investito da tergo, mentre Parte_1 stava sciando sulla parte centrale della pista “Pancani–Pian del Leone” del comprensorio sciistico di Limone Piemonte, dallo snowboardista CP_1 riportando la rottura del tendine di achille sinistro per la cui ricomposizione veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con esiti invalidanti temporanei (gg. 137) e permanenti (nella misura dell'11%), dedotta la esclusiva responsabilità dello snowboarder nella causazione del sinistro, lamentato un danno complessivo, patrimoniale e non, pari ad € 39.244,15, comprensivo di personalizzazione, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di € 39.244,15, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, confermata la dinamica dell'evento CP_1 come ricostruita da parte attrice, escluso il nesso di causa tra l'urto e la lesione lamentata, non di natura traumatica ma patologica, contestata la quantificazione del danno che, in ogni caso, doveva essere ridotto di quanto gli sarebbe stato riconosciuto dalla propria compagnia di assicurazione per la polizza infortuni, invocata la operatività della polizza di assicurazione contratta con l'acquisto dello skipass, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della
[...]
, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in Controparte_6 subordine, per la limitazione del danno a quanto accertato con CTU e detratto quanto percepito da n ragione del principio indennizzatorio, in Controparte_3 ogni caso, per essere tenuto indenne dai capi di condanna dalla Controparte_6
.
[...]
1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, riconosciuta l'esistenza di un contratto assicurativo con la denominata Controparte_7
“Assicurazione Sci” alla quale, a garanzia del rischio responsabilità civile dello sciatore, aveva aderito rilevato che aveva in essere una CP_1 CP_1 copertura assi onsabilità civil con Parte_2 conseguente operatività, ex art. 19 delle condizioni di assicurazione, della invocata polizza a secondo rischio ovvero solo ad esaurimento del massimale dell'altra garanzia, lamentato che lo sciatore non aveva rispettato le norme di prudenza che, ai sensi dell'art. 15 del contratto, escludeva la copertura assicurativa, contestata la quantificazione del danno anche in ragione del principio indennitario, instava, in via principale, per il rigetto della domanda di garanzia, in via subordinata, per essere dichiarata tenuta a manlevare nei limiti dello scoperto/massimale/franchigia e CP_1 solo in relazione a quanto residuava dal massimale offerto da Parte_2
e al netto di quanto già percepito da a titolo
[...] Parte_1
, con vittori Controparte_5
1.2) Assunta la prova orale (interpello testi di parte attrice: Persona_1
testi di parte terza chiamata: Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, licenziata CTU medico legale sulla persona di Testimone_4 Parte_1
veniva trattenuta in decisione nell'udienza del
[...]
2 dott. UA NI concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulle domande attoree. Nessun dubbio in punto an debeatur. Asserisce l'attore che, mentre percorreva la pista “Pancani–Pian del Leone”, del comprensorio sciistico Limone Piemonte, veniva investito dallo snowboarder che, sopraggiungendo CP_1 alle sue spalle, lo urtava facendolo cadere rov . La parte convenuta, che già in sede di deposizione rese nell'immediatezza del fatto al personale della Polizia di Stato di Limone Piemonte si era assunta la responsabilità asserendo di essersi trovato improvvisamente sulla sua traiettoria di curva il senza riuscire ad evitarlo Parte_1
(«Verso le ore 11.15, stavo percorrendo a velocità moderata la pista denominata “Pancani – Pian del Leone” quando, giunto nella parte centrale improvvisamente trovavo sulla mia traiettoria uno sciatore che non riuscendo ad evitare investivo facendolo cadere sulla neve …. mi assumo la responsabilità dell'incidente»), nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la dinamica dell'incidente sciistico («La difesa del convenuto non intende contestare la dinamica degli eventi»), peraltro pacificamente risultante dal verbale della Questura di Cuneo del 7.1.2022 e dalle dichiarazioni testimoniali allegate (il teste oculare testualmente Testimone_5 dichiarava «alle ore 11.20 circa odierne stavo percorrendo la pista denominata “Pancani – Pian del leone” quando giunto nella parte centrale della stessa assistevo ad uno scontro tra due sciatori. Precisamente notavo con la coda dell'occhio che uno snowboarder ad una velocità moderata investiva uno sciatore che lo precedeva facendolo cadere sulla neve», doc. n. 2 di parte attrice). 2.1) In ragione dell'infortunio, lamentando nell'immediatezza «dolore all'altezza del polpaccio della gamba sinistra» (dich. doc. n.2 di parte attrice), «un forte CP_1 dolore all'altezza del polpaccio della gamba sinistra», (dich. doc. n.2 di Testimone_5 parte attrice), previa immobilizzazione, da parte del Parte_1 personale della Questura di Cuneo, dell'arto dolente tramite presidio a depressione, veniva prima accompagnato a valle e poi trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Cuneo laddove gli veniva diagnostica la “rottura tendine achille traumatica” (doc. n. 3 di parte attrice) che, per la ricomposizione del tendine sinistro reciso, imponeva un intervento chirurgico eseguito il 18.1.2022 presso la Clinica Sant'Anna di Genova (doc. 4 di parte attrice). 2.2) All'esito dell'esame della documentazione medica versata agli atti e della visita dell'infortunato, il CTU medico-legale, con elaborato non contestato da nessuna delle parti, in ragione della tipologia di lesioni riportate il 7.1.2022, allorchè, mentre sciava sulle piste di Limone Piemonte, veniva investito da altro sciatore procurandosi una lesione totale del TE di CH trattato chirurgicamente, ed uno stiramento del muscolo gastrocnemio interno, certificava «un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 1; un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 45; un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 45; un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 45; grado di sofferenza psicofisica da 1 a 5: 3; l'invalidità permanente, valutata in relazione alla sussistenza dei postumi descritti in sede di esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, è percentualizzabile, con riferimento alle tabelle vigenti, nella misura del 9 per cento. grado di sofferenza psicofisica da 1 a 5: 2 Nel fascicolo presenti spese mediche per un totale di 1288.00 euro ritenute congrue e non sembrano previste allo stato attuale spese mediche future». 2.3) Per la quantificazione del danno occorrerà riferirsi alle tabelle milanesi, essendo riservate quelle previste dall'art. 139 D.Lgs. 209/2005 ai soli danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. In merito è univoca la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
3 dott. UA NI per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma» (cass. n. 25922/2023). 2.3.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale del , si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (cass. n. 9006/ 2022; cass. n. 7513/2018; cass. n. 23469/2018; cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico–legale. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente –e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.3.2) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. 2.3.2.1) Il danno non patrimoniale va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. [...
) Nel caso di specie, con la deposizione dei testi (che nel Testimone_1 rispondere alla domanda “vero che per tutta la vita il sig. ha coltivato la Parte_1 passione per la corsa, per la quale era solito partecipare a gare competitive e maratone (doc. 8), passione che ha dovuto interrompere a seguito del sinistro, non consentendogli la menomazione subita di correre anche solo per brevi distanze?”, dichiarava: «si è vero. Conosco dai primi anni '90») e (che nel rispondere alla Parte_1 Tes_2 domanda “vero che per tutta la vita il sig. ha coltivato la passione per la corsa, Parte_1 per la quale era solito partecipare a gare competitive e maratone (doc. 8), passione che ha dovuto interrompere a seguito del sinistro, non consentendogli la menomazione subita di correre anche solo per brevi distanze?”, dichiarava «si è vero, conosco il
da anni. Lo so per conoscenza personale»), parte attrice ha offerto la prova di aver Parte_1 patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute. Pertanto, vi è, dunque, il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 20% del danno biologico. 2.4) Quanto al danno da invalidità permanente, il CTU ha concluso stimandolo nella misura del 9%. Per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 51) e di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva, va allora liquidata la somma complessiva di € 23.864,60 tenuto conto della personalizzazione del 20% del danno biologico (danno biologico = € 16.458,00; danno patrimoniale = € 20.573,00; con personalizzazione del 20% del danno biologico = € 23.864,60). 2.5) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 1 per ITP al 100%, in giorni 45 per ITP al 75%, in giorni 45 per ITP al 50% e in giorni 45 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 7.887,50 (di cui: euro 115,00 per gg. 1 di ITP al 100%; euro 3.881,25 per gg. 45 di ITP al 75%; euro 2.587,50 per gg. 45 di ITP al 50% ed euro 1.293,75 per gg. 45 di ITP al 25%). 2.6) Pertanto, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma pari ad € 23.864,60 a titolo di integrale ristoro del danno non
[...] patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022. 2.7) Per lo stesso evento, ha ottenuto, sulla base di una polizza Parte_1 infortuni non mortali, da la somma di € 6.675,90. Controparte_3
Naturalmente la circostanza che il danno oggetto di copertura assicurativa sia già stato indennizzato o risarcito da altri è fatto impeditivo della pretesa attorea, e come tale deve essere provato dall'assicuratore che ne invoca gli effetti, come nel caso di specie è avvenuto. 2.7.1) Invocando il principio indennitario, la parte convenuta ed il terzo chiamato pretendono che la detta somma vada decurtata dal danno non patrimoniale riconosciuto, ancorchè i titoli in forza dei quali l'importo riparativo del pregiudizio è stato ottenuto siano diversi. La parte attrice, richiamando l'art. 1910 cc («Ed infatti l'art. 1910 cc riguarda la concorrenza di indennizzi provenienti da identici contratti assicurativi stipulati con diversi assicuratori mentre nella fattispecie l'indennità corrisposta da ha natura contrattuale CP_5 mentre il risarcimento dovuto dal sig. ha natura extracontrattuale derivante da responsabilità CP_1 civile») e gli art.
2.9 e 3 della polizza infortuni stipulata con che commisuravano CP_5
l'indennizzo ad un capitale convenzionalmente stabilito con rinuncia della società al diritto di surroga nei diritti del danneggiante, ritiene, invece, sussistere i «presupposti per il cumulo tra l'indennizzo pagato dall'assicuratore, che oltretutto ha carattere previdenziale, con il risarcimento dovuto dal convenuto, che oltretutto ha carattere risarcitorio».
5 dott. UA NI 2.8) Secondo il principio della compensatio lucri cum damno, che opera sul piano esclusivamente della quantificazione del danno (quantum) e non su quello della sua ammissibilità (an) e non trova espressa previsione legislativa ma muove dalla considerazione che il risarcimento non può rappresentare ragione di lucro per il danneggiato, né può permettergli di conseguire più di quanto l'adempimento gli avrebbe procurato, il risarcimento deve tener conto, oltre che dei danni, anche degli effetti vantaggiosi derivanti da un determinato comportamento illecito, sulla scorta di una compensazione tra perdite e benefici. Il risarcimento non può costituire fonte di una locupletazione per il danneggiato, nel senso che il suo patrimonio deve risultare ripristinato dall'intervento risarcitorio nella stessa quantità che aveva prima del fatto lesivo, ma non certamente arricchito. Occorre decurtare dalla quantificazione complessiva del danno, gli effetti di tutte le conseguenze positive derivate dalla condotta illecita. 2.9) Allega l'attore che la sua operatività è, però, subordinata alla presenza del presupposto della cd unicità causale dell'evento dannoso. Sia il danno che il vantaggio devono essere conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Non basta che il beneficio tratto dall'illecito sia meramente occasionato da quest'ultimo. La compensatio lucri cum damno costituisce, infatti, un principio in virtù del quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nello stesso fatto dannoso. Ove così non sia — e così non è quando l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo — non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del danno da risarcire la circostanza che, a seguito della realizzazione del suo credito risarcitorio, l'avente diritto possa venire a trovarsi in una situazione patrimoniale più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso (cass. n. 3357/2009). La compensatio, in tale evenienza, va esclusa poiché siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione poiché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunio possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante. 2.10) Questo giudice non condivide la detta impostazione. 2.10.1) La regola della compensatio lucri cum damno altro non è che il principio di integralità della riparazione (o principio di indifferenza), in virtù del quale il risarcimento deve coprire l'intera perdita subita, ma non deve costituire un arricchimento per il danneggiato, non potendo il risarcimento creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa, indotta dall'illecito. Essendo il risarcimento del danno governato dal principio di indifferenza, nella stima di esso deve tenersi conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'illecito: sia in bonam che in malam partem. Il risarcimento spettante alla vittima dell'illecito deve dunque essere ridotto in tutti i casi in cui, senza l'illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile. Tale condizione ricorre in tutti i casi in cui il vantaggio dovuto alla vittima è previsto da una norma di legge che fa dell'illecito, ovvero del danno che ne è derivato, uno dei presupposti di legge per l'erogazione del beneficio. E ciò vale anche nel caso di assicurazione contro i danni, dove il beneficio (indennizzo) ha natura contrattuale, essendo, però, la legge (art. 1904 cc e ss) a tipizzare il contratto in funzione del “danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro” (principio indennitario), che costituisce
6 dott. UA NI limite coessenziale alla funzione stessa del contratto assicurativo. Corollario di quanto esposto è il superamento della concezione della compensatio come una regola da applicare dopo aver liquidato il danno, allo scopo di evitare l'arricchimento. In questa prospettiva quando si procede alla stima del danno non si compiono due operazioni: liquidazione del danno e compensazione del lucro. L'operazione è una soltanto e consiste nel sottrarre dal patrimonio della vittima ante illecito il patrimonio della vittima residuato dopo l'illecito. E se in tale operazione ci si imbatte in un vantaggio che sia di conseguenza dell'illecito non si dirà che per quella parte si stanno compensando danno e lucro, ma si dirà che l'illecito non ha provocato danno. In altri termini, il vantaggio derivante dall'illecito equivale a mancato danno. 2.10.2) Il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.). La tesi dell'attore, sovvertendo la causa del contratto di assicurazione trasformandolo da contratto di indennità in scommessa, conduce pertanto all'esito di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio. 2.10.3) Né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato (cass. n. 3429/2025): nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904,1909,1910 cc). Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito è stata risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi (cass. n. 3429/2025). 2.10.4) Un infortunio è sempre un “danno” in senso giuridico: sia quando provoca una contrazione del reddito, sia quando provoca soltanto una lesione dell'integrità psicofisica. L'assicurazione contro gli infortuni non mortali non è una scommessa sul fatto che possa accadere o non accadere un infortunio;
è un contratto indennitario che ha ad oggetto il danno alla persona, patrimoniale o non patrimoniale a seconda delle previsioni contrattuali. Il danno alla salute è stimabile in denaro: lo stabiliscono gli artt. 138 e 139 codice assicurazioni;
l'art. 13 D. Lgs. 38/2000; l'art. 7 L.
8.3.2017 n. 24. 2.10.5) Se la lesione della salute è un danno in senso giuridico, se l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura di quel danno, se quel danno è stato eliminato in tutto od in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, «scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti» (cass. n. 3429/2025). 2.11) A fronte della specifica deduzione di parte attrice (che, richiamando Tribunale Milano n.2894/2023, asserisce che la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei diritti del danneggiato contro il terzo responsabile, prevista al punto 2.9 della polizza infortuni, confermerebbe la volontà delle parti di consentire in capo all'assicurato di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo), occorre stabilire se la rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni consente all'assicurato di cumulare l'indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo. 2.11.1) La surrogazione è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia: «così, ad es.,
7 dott. UA NI se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile» (cass. n.3429/2014; ass. 13533/14). 2.12) Non essendo cumulabili l'indennizzo ed il risarcimento dovuto dal terzo, anche nel caso di rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicurazione, il terzo responsabile
, non è tenuto al pagamento del risarcimento, fino alla concorrenza CP_1 dell'indennizzo, pari ad € 6.675,90, che il danneggiato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dalla compagnia di assicurazione contro infortuni. 2.13) Da tutto quanto sopra consegue che va condannato al CP_1 pagamento, in favore di della somma pari ad € 17.188,87 (€ Parte_1
23.864,60 meno € 6.675,90) a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.13.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto
8 dott. UA NI importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (7.1.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.14) In ragione dell'esborso indicato nelle fatture nn.5/11/19 del 2022 (doc. 7 di parte attrice), sopportato da per le sostituzioni in udienza, come Parte_1 confermato dal teste l rispondere alla domanda “vero che Tes_2 durante il periodo di malattia, non potendo deambulare autonomamente, il sig.
era impossibilitato al normale svolgimento della propria professione di Parte_1 avvocato e doveva ricorrere all'ausilio di un collega per la sostituzione alle udienze, sopportando una spesa a tale titolo di complessivi Euro 1.150,00 (doc. 7)?”, testualmente dichiarava «si è vero, l'ho sostituto io e gli ho fatto fattura per l'attività prestata. Le fatture mostratemi sono le mie») e delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno non patrimoniale, vanno liquidate a le ulteriori Parte_1 somme di € 1.150,00 e di € 1.288,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla emissione delle singole fatture alla data di notifica dell'atto di citazione, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulla domanda di garanzia svolta da Pacificamente operativo è il contratto CP_1 assicurativo stipulato dalla con la Controparte_2 [...]
enominata “Assicurazione Sci” alla Controparte_7 CP_7 llo sciatore, aveva aderito CP_1
[...]
3.1) Trattasi di copertura per la responsabilità risarcitoria che coinvolge l'assicuratore a fronte dei danni fisici e materiali conseguenti ad un incidente provocato dall'assicurato: la lettera b) delle condizioni di assicurazione, prevede:« B) Parte_3
(valida per copertura giornaliere, plurigiornaliere e stagionali)
[...] [...] assicura il rischio che deriva dallo svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla neve CP_2 esclusivamente all'interno dell'area sciabile e si impegna entro il massimale di euro 200.000 per sinistro e per evento a liquidare le somme che devi risarcire (capitali, capitali interessi e spese) a seguito di un tuo incidente che ha causato a terzi danni fisici materiali e diretti per il quale è intervenuto il soccorso sulle piste con rilascio di verbale. Qualora tu abbia provocato oltre ai danni fisici di cui sopra anche danni materiali e diretti legati alla distruzione o al deterioramento di beni materiali o di animali di proprietà degli stessi terzi, la garanzia entro il sottomassimale di euro 20.000 per sinistro e per evento ti tiene indenne anche per questi danni».
9 dott. UA NI 3.1.1) Contrariamente a quanto sostenuto dalla terza chiamata, l'art. 15 del contratto di assicurazione precisa esattamente i rischi esclusi e tra essi non rientra certamente un sinistro causato da colpa dello sciatore. 3.1.2) Alcun rilievo ha la lamentata esistenza di una polizza in favore di CP_1 avente ad oggetto la garanzia dello sciatore per i danni dal medesimo arrecati
[...] lgimento dell'attività sciistica amatoriale. Ove tale polizza esistesse, troverebbe semplicemente applicazione l'art. 1910 Cc, non certamente la inoperatività del contratto di assicurazione oggetto di contesa. Ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di assicurazione, qualora vi fosse stata un'altra polizza a garanzia dello stesso rischio, la
[...]
avrebbe dovuto egualmente farsi carico del 50%, mediante relativa CP_2 mento, mai formulata. 3.1.3) In quanto fatto impeditivo della pretesa del convenuto chiamante, la esistenza di una polizza a copertura dello stesso rischio doveva essere provata dall'assicuratore che ne invoca gli effetti, come nel caso di specie non è avvenuto. In ogni caso, dirimenti sono le dichiarazioni rese dalla madre non convivente di che, nel rispondere CP_1 alla domanda “vero che in data 18.9.2023 mai dall'indirizzo a comunicando l'esistenza di altre coperture assicurative Email_1 CP_2
o to con ?”, confermava di avere una polizza con CP_2
ASSICURATRICE MILANESE al contempo negando la esistenza di una polizza che coprisse lo stesso rischio assicurato dalla . Controparte_2
3.1.4) Pertanto, coprendo la polizza integralmente l'evento, la Controparte_2 deve essere condannata a tenere indenne a tenere indenne il convenuto da tutti i capi di condanna e a rimborsargli le spese legali del presente procedimento.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannata a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00
10 dott. UA NI _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.835,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4.2) In ragione della soccombenza, , nella persona del Controparte_2
e pro-tempore, deve essere dichiarato tenuta e condannata a rimborsare a tutte le spese legali di cui al punto 4.1) CP_1
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore di (i) della somm ,87 Parte_1 oltre interessi al tasso le sulla predetta somma, devalutata al 07.01.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022; (ii) delle somme pari ad € 1.150,00 ed € 1.288,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla emissione delle singole fatture alla data di notifica dell'atto di citazione, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022 2) accoglie la domanda di garanzia di parte convenuta e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Controparte_2 i condanna di cui al punto n.1) ddel dispositivo Persona_1 al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di ida in complessivi € 5.835 compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a rim se legali di cui al punto precedente CP_1
5) pone definitivamen a carico delle parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 03.04.2025
Il Giudice dr. UA NI (con firma digitale)
11 dott. UA NI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 dott. Persona_2
[...]
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. UA NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 i stud Feraldi n.6/6 è eletto domicilio
– attore – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
O pres ena alla via Sant'Orsola n.36 è eletto domicilio
–convenuto–
(PI: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 r ifesa BARONE presso il cui studio in Milano alla Piazza Velasca n.6 è eletto domicilio
–terzo chiamato–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro CP_1 per cui è causa e conseguentemente condannarlo al risarcimento a favore di di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali da quest'ultimo subiti a seguito di detto sinistro, quantificati nell'importo di Euro 39.117,50 o in quello diverso risultante all'esito dell'istruttoria, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali dalla messa in mora al saldo, con vittoria delle spese di lite, quantificate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento indicato nel DM n. 147/2022 in Euro 566,08 per spese ed Euro 9.900,80 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, e con rimborso delle spese di CTU pari ad Euro 880,00»
⁃ per la parte convenuta CP_1 «La difesa del Signor dichiara di precisare le proprie conclusioni come da lettera B) e C) di pagina quattro della comparsa CP_1 di risposta di seguito trascritte: In via principale, respingere la domanda per difetto di nesso di causalità, ovvero, subordinatamente, limitare il danno e la condanna a quanto verrà accertato in sede di CTU, detratto quanto percepito da in forza del Controparte_3 principio indennizzatorio. c) In ogni caso condannare a tenere indenne il convenuto da tutti i capi di condanna e Controparte_4 a rimborsargli le spese legali del presente procedimento»
⁃ per la terza chiamata Controparte_2 «Voglia il Tribunale di Imperia, disattesa e respinta ogni avversa deduzione ed eccezione, così giudicare: - Nel merito. In via principale: Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, dato atto delle contestazioni mosse in narrativa respingere ogni domanda avanzata od estesa nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite. - In Controparte_2 subordine: Ove accertata l'operatività della polizza di cui alla narrativa e la sua corretta attivazione, limitarsi la richiesta di manleva a CP_ carico di a quanto strettamente provato e nei limiti dello scoperto, del massimale, della franchigia e delle condizioni di polizza e solo CP_ in relazione a quanto residua dal massimale offerto da operando la polizza di a secondo rischio e al Parte_2 Parte_ netto di quanto già percepito dal a titolo di indennizzo da , respinte sempre le avverse superiori pretese. - In Controparte_5 via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze D, E, F, G di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc che qui si intendono trascritte con i testi ivi indicati. Si insiste nella richiesta di ordinare a parte attrice la produzione/esibizione di tutti i contratti assicurativi a garanzia dei rischi di cui alla presente causa, in particolare la polizza infortuni in essere con ai sensi Controparte_5 dell'art. 210 cpc nonché gli eventuali indennizzi già ricevuti per il sinistro del 7.1.2022 da chiunque versati. Si insiste inoltre nella richiesta
1 dott. UA NI di ordinare a parte convenuta la produzione / esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc delle polizze stipulate con altri istituti assicurativi per il medesimo rischio, in particolare la polizza stipulata con e gli eventuali esborsi dalla stessa effettuati a causa Parte_2 del sinistro de quo. Con vittoria di spese e competenze di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di essere stato investito da tergo, mentre Parte_1 stava sciando sulla parte centrale della pista “Pancani–Pian del Leone” del comprensorio sciistico di Limone Piemonte, dallo snowboardista CP_1 riportando la rottura del tendine di achille sinistro per la cui ricomposizione veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con esiti invalidanti temporanei (gg. 137) e permanenti (nella misura dell'11%), dedotta la esclusiva responsabilità dello snowboarder nella causazione del sinistro, lamentato un danno complessivo, patrimoniale e non, pari ad € 39.244,15, comprensivo di personalizzazione, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di € 39.244,15, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, confermata la dinamica dell'evento CP_1 come ricostruita da parte attrice, escluso il nesso di causa tra l'urto e la lesione lamentata, non di natura traumatica ma patologica, contestata la quantificazione del danno che, in ogni caso, doveva essere ridotto di quanto gli sarebbe stato riconosciuto dalla propria compagnia di assicurazione per la polizza infortuni, invocata la operatività della polizza di assicurazione contratta con l'acquisto dello skipass, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della
[...]
, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in Controparte_6 subordine, per la limitazione del danno a quanto accertato con CTU e detratto quanto percepito da n ragione del principio indennizzatorio, in Controparte_3 ogni caso, per essere tenuto indenne dai capi di condanna dalla Controparte_6
.
[...]
1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, riconosciuta l'esistenza di un contratto assicurativo con la denominata Controparte_7
“Assicurazione Sci” alla quale, a garanzia del rischio responsabilità civile dello sciatore, aveva aderito rilevato che aveva in essere una CP_1 CP_1 copertura assi onsabilità civil con Parte_2 conseguente operatività, ex art. 19 delle condizioni di assicurazione, della invocata polizza a secondo rischio ovvero solo ad esaurimento del massimale dell'altra garanzia, lamentato che lo sciatore non aveva rispettato le norme di prudenza che, ai sensi dell'art. 15 del contratto, escludeva la copertura assicurativa, contestata la quantificazione del danno anche in ragione del principio indennitario, instava, in via principale, per il rigetto della domanda di garanzia, in via subordinata, per essere dichiarata tenuta a manlevare nei limiti dello scoperto/massimale/franchigia e CP_1 solo in relazione a quanto residuava dal massimale offerto da Parte_2
e al netto di quanto già percepito da a titolo
[...] Parte_1
, con vittori Controparte_5
1.2) Assunta la prova orale (interpello testi di parte attrice: Persona_1
testi di parte terza chiamata: Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, licenziata CTU medico legale sulla persona di Testimone_4 Parte_1
veniva trattenuta in decisione nell'udienza del
[...]
2 dott. UA NI concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulle domande attoree. Nessun dubbio in punto an debeatur. Asserisce l'attore che, mentre percorreva la pista “Pancani–Pian del Leone”, del comprensorio sciistico Limone Piemonte, veniva investito dallo snowboarder che, sopraggiungendo CP_1 alle sue spalle, lo urtava facendolo cadere rov . La parte convenuta, che già in sede di deposizione rese nell'immediatezza del fatto al personale della Polizia di Stato di Limone Piemonte si era assunta la responsabilità asserendo di essersi trovato improvvisamente sulla sua traiettoria di curva il senza riuscire ad evitarlo Parte_1
(«Verso le ore 11.15, stavo percorrendo a velocità moderata la pista denominata “Pancani – Pian del Leone” quando, giunto nella parte centrale improvvisamente trovavo sulla mia traiettoria uno sciatore che non riuscendo ad evitare investivo facendolo cadere sulla neve …. mi assumo la responsabilità dell'incidente»), nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la dinamica dell'incidente sciistico («La difesa del convenuto non intende contestare la dinamica degli eventi»), peraltro pacificamente risultante dal verbale della Questura di Cuneo del 7.1.2022 e dalle dichiarazioni testimoniali allegate (il teste oculare testualmente Testimone_5 dichiarava «alle ore 11.20 circa odierne stavo percorrendo la pista denominata “Pancani – Pian del leone” quando giunto nella parte centrale della stessa assistevo ad uno scontro tra due sciatori. Precisamente notavo con la coda dell'occhio che uno snowboarder ad una velocità moderata investiva uno sciatore che lo precedeva facendolo cadere sulla neve», doc. n. 2 di parte attrice). 2.1) In ragione dell'infortunio, lamentando nell'immediatezza «dolore all'altezza del polpaccio della gamba sinistra» (dich. doc. n.2 di parte attrice), «un forte CP_1 dolore all'altezza del polpaccio della gamba sinistra», (dich. doc. n.2 di Testimone_5 parte attrice), previa immobilizzazione, da parte del Parte_1 personale della Questura di Cuneo, dell'arto dolente tramite presidio a depressione, veniva prima accompagnato a valle e poi trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Cuneo laddove gli veniva diagnostica la “rottura tendine achille traumatica” (doc. n. 3 di parte attrice) che, per la ricomposizione del tendine sinistro reciso, imponeva un intervento chirurgico eseguito il 18.1.2022 presso la Clinica Sant'Anna di Genova (doc. 4 di parte attrice). 2.2) All'esito dell'esame della documentazione medica versata agli atti e della visita dell'infortunato, il CTU medico-legale, con elaborato non contestato da nessuna delle parti, in ragione della tipologia di lesioni riportate il 7.1.2022, allorchè, mentre sciava sulle piste di Limone Piemonte, veniva investito da altro sciatore procurandosi una lesione totale del TE di CH trattato chirurgicamente, ed uno stiramento del muscolo gastrocnemio interno, certificava «un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 1; un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 45; un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 45; un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 45; grado di sofferenza psicofisica da 1 a 5: 3; l'invalidità permanente, valutata in relazione alla sussistenza dei postumi descritti in sede di esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, è percentualizzabile, con riferimento alle tabelle vigenti, nella misura del 9 per cento. grado di sofferenza psicofisica da 1 a 5: 2 Nel fascicolo presenti spese mediche per un totale di 1288.00 euro ritenute congrue e non sembrano previste allo stato attuale spese mediche future». 2.3) Per la quantificazione del danno occorrerà riferirsi alle tabelle milanesi, essendo riservate quelle previste dall'art. 139 D.Lgs. 209/2005 ai soli danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. In merito è univoca la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass.,
3 dott. UA NI per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma» (cass. n. 25922/2023). 2.3.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale del , si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (cass. n. 9006/ 2022; cass. n. 7513/2018; cass. n. 23469/2018; cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico–legale. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente –e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.3.2) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. 2.3.2.1) Il danno non patrimoniale va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. [...
) Nel caso di specie, con la deposizione dei testi (che nel Testimone_1 rispondere alla domanda “vero che per tutta la vita il sig. ha coltivato la Parte_1 passione per la corsa, per la quale era solito partecipare a gare competitive e maratone (doc. 8), passione che ha dovuto interrompere a seguito del sinistro, non consentendogli la menomazione subita di correre anche solo per brevi distanze?”, dichiarava: «si è vero. Conosco dai primi anni '90») e (che nel rispondere alla Parte_1 Tes_2 domanda “vero che per tutta la vita il sig. ha coltivato la passione per la corsa, Parte_1 per la quale era solito partecipare a gare competitive e maratone (doc. 8), passione che ha dovuto interrompere a seguito del sinistro, non consentendogli la menomazione subita di correre anche solo per brevi distanze?”, dichiarava «si è vero, conosco il
da anni. Lo so per conoscenza personale»), parte attrice ha offerto la prova di aver Parte_1 patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute. Pertanto, vi è, dunque, il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 20% del danno biologico. 2.4) Quanto al danno da invalidità permanente, il CTU ha concluso stimandolo nella misura del 9%. Per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 51) e di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva, va allora liquidata la somma complessiva di € 23.864,60 tenuto conto della personalizzazione del 20% del danno biologico (danno biologico = € 16.458,00; danno patrimoniale = € 20.573,00; con personalizzazione del 20% del danno biologico = € 23.864,60). 2.5) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 1 per ITP al 100%, in giorni 45 per ITP al 75%, in giorni 45 per ITP al 50% e in giorni 45 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 7.887,50 (di cui: euro 115,00 per gg. 1 di ITP al 100%; euro 3.881,25 per gg. 45 di ITP al 75%; euro 2.587,50 per gg. 45 di ITP al 50% ed euro 1.293,75 per gg. 45 di ITP al 25%). 2.6) Pertanto, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma pari ad € 23.864,60 a titolo di integrale ristoro del danno non
[...] patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022. 2.7) Per lo stesso evento, ha ottenuto, sulla base di una polizza Parte_1 infortuni non mortali, da la somma di € 6.675,90. Controparte_3
Naturalmente la circostanza che il danno oggetto di copertura assicurativa sia già stato indennizzato o risarcito da altri è fatto impeditivo della pretesa attorea, e come tale deve essere provato dall'assicuratore che ne invoca gli effetti, come nel caso di specie è avvenuto. 2.7.1) Invocando il principio indennitario, la parte convenuta ed il terzo chiamato pretendono che la detta somma vada decurtata dal danno non patrimoniale riconosciuto, ancorchè i titoli in forza dei quali l'importo riparativo del pregiudizio è stato ottenuto siano diversi. La parte attrice, richiamando l'art. 1910 cc («Ed infatti l'art. 1910 cc riguarda la concorrenza di indennizzi provenienti da identici contratti assicurativi stipulati con diversi assicuratori mentre nella fattispecie l'indennità corrisposta da ha natura contrattuale CP_5 mentre il risarcimento dovuto dal sig. ha natura extracontrattuale derivante da responsabilità CP_1 civile») e gli art.
2.9 e 3 della polizza infortuni stipulata con che commisuravano CP_5
l'indennizzo ad un capitale convenzionalmente stabilito con rinuncia della società al diritto di surroga nei diritti del danneggiante, ritiene, invece, sussistere i «presupposti per il cumulo tra l'indennizzo pagato dall'assicuratore, che oltretutto ha carattere previdenziale, con il risarcimento dovuto dal convenuto, che oltretutto ha carattere risarcitorio».
5 dott. UA NI 2.8) Secondo il principio della compensatio lucri cum damno, che opera sul piano esclusivamente della quantificazione del danno (quantum) e non su quello della sua ammissibilità (an) e non trova espressa previsione legislativa ma muove dalla considerazione che il risarcimento non può rappresentare ragione di lucro per il danneggiato, né può permettergli di conseguire più di quanto l'adempimento gli avrebbe procurato, il risarcimento deve tener conto, oltre che dei danni, anche degli effetti vantaggiosi derivanti da un determinato comportamento illecito, sulla scorta di una compensazione tra perdite e benefici. Il risarcimento non può costituire fonte di una locupletazione per il danneggiato, nel senso che il suo patrimonio deve risultare ripristinato dall'intervento risarcitorio nella stessa quantità che aveva prima del fatto lesivo, ma non certamente arricchito. Occorre decurtare dalla quantificazione complessiva del danno, gli effetti di tutte le conseguenze positive derivate dalla condotta illecita. 2.9) Allega l'attore che la sua operatività è, però, subordinata alla presenza del presupposto della cd unicità causale dell'evento dannoso. Sia il danno che il vantaggio devono essere conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Non basta che il beneficio tratto dall'illecito sia meramente occasionato da quest'ultimo. La compensatio lucri cum damno costituisce, infatti, un principio in virtù del quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nello stesso fatto dannoso. Ove così non sia — e così non è quando l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo — non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del danno da risarcire la circostanza che, a seguito della realizzazione del suo credito risarcitorio, l'avente diritto possa venire a trovarsi in una situazione patrimoniale più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso (cass. n. 3357/2009). La compensatio, in tale evenienza, va esclusa poiché siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione poiché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunio possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante. 2.10) Questo giudice non condivide la detta impostazione. 2.10.1) La regola della compensatio lucri cum damno altro non è che il principio di integralità della riparazione (o principio di indifferenza), in virtù del quale il risarcimento deve coprire l'intera perdita subita, ma non deve costituire un arricchimento per il danneggiato, non potendo il risarcimento creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa, indotta dall'illecito. Essendo il risarcimento del danno governato dal principio di indifferenza, nella stima di esso deve tenersi conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'illecito: sia in bonam che in malam partem. Il risarcimento spettante alla vittima dell'illecito deve dunque essere ridotto in tutti i casi in cui, senza l'illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile. Tale condizione ricorre in tutti i casi in cui il vantaggio dovuto alla vittima è previsto da una norma di legge che fa dell'illecito, ovvero del danno che ne è derivato, uno dei presupposti di legge per l'erogazione del beneficio. E ciò vale anche nel caso di assicurazione contro i danni, dove il beneficio (indennizzo) ha natura contrattuale, essendo, però, la legge (art. 1904 cc e ss) a tipizzare il contratto in funzione del “danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro” (principio indennitario), che costituisce
6 dott. UA NI limite coessenziale alla funzione stessa del contratto assicurativo. Corollario di quanto esposto è il superamento della concezione della compensatio come una regola da applicare dopo aver liquidato il danno, allo scopo di evitare l'arricchimento. In questa prospettiva quando si procede alla stima del danno non si compiono due operazioni: liquidazione del danno e compensazione del lucro. L'operazione è una soltanto e consiste nel sottrarre dal patrimonio della vittima ante illecito il patrimonio della vittima residuato dopo l'illecito. E se in tale operazione ci si imbatte in un vantaggio che sia di conseguenza dell'illecito non si dirà che per quella parte si stanno compensando danno e lucro, ma si dirà che l'illecito non ha provocato danno. In altri termini, il vantaggio derivante dall'illecito equivale a mancato danno. 2.10.2) Il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.). La tesi dell'attore, sovvertendo la causa del contratto di assicurazione trasformandolo da contratto di indennità in scommessa, conduce pertanto all'esito di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio. 2.10.3) Né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato (cass. n. 3429/2025): nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904,1909,1910 cc). Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito è stata risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi (cass. n. 3429/2025). 2.10.4) Un infortunio è sempre un “danno” in senso giuridico: sia quando provoca una contrazione del reddito, sia quando provoca soltanto una lesione dell'integrità psicofisica. L'assicurazione contro gli infortuni non mortali non è una scommessa sul fatto che possa accadere o non accadere un infortunio;
è un contratto indennitario che ha ad oggetto il danno alla persona, patrimoniale o non patrimoniale a seconda delle previsioni contrattuali. Il danno alla salute è stimabile in denaro: lo stabiliscono gli artt. 138 e 139 codice assicurazioni;
l'art. 13 D. Lgs. 38/2000; l'art. 7 L.
8.3.2017 n. 24. 2.10.5) Se la lesione della salute è un danno in senso giuridico, se l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura di quel danno, se quel danno è stato eliminato in tutto od in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, «scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti» (cass. n. 3429/2025). 2.11) A fronte della specifica deduzione di parte attrice (che, richiamando Tribunale Milano n.2894/2023, asserisce che la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei diritti del danneggiato contro il terzo responsabile, prevista al punto 2.9 della polizza infortuni, confermerebbe la volontà delle parti di consentire in capo all'assicurato di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo), occorre stabilire se la rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni consente all'assicurato di cumulare l'indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo. 2.11.1) La surrogazione è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia: «così, ad es.,
7 dott. UA NI se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile» (cass. n.3429/2014; ass. 13533/14). 2.12) Non essendo cumulabili l'indennizzo ed il risarcimento dovuto dal terzo, anche nel caso di rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicurazione, il terzo responsabile
, non è tenuto al pagamento del risarcimento, fino alla concorrenza CP_1 dell'indennizzo, pari ad € 6.675,90, che il danneggiato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dalla compagnia di assicurazione contro infortuni. 2.13) Da tutto quanto sopra consegue che va condannato al CP_1 pagamento, in favore di della somma pari ad € 17.188,87 (€ Parte_1
23.864,60 meno € 6.675,90) a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.13.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto
8 dott. UA NI importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (7.1.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.14) In ragione dell'esborso indicato nelle fatture nn.5/11/19 del 2022 (doc. 7 di parte attrice), sopportato da per le sostituzioni in udienza, come Parte_1 confermato dal teste l rispondere alla domanda “vero che Tes_2 durante il periodo di malattia, non potendo deambulare autonomamente, il sig.
era impossibilitato al normale svolgimento della propria professione di Parte_1 avvocato e doveva ricorrere all'ausilio di un collega per la sostituzione alle udienze, sopportando una spesa a tale titolo di complessivi Euro 1.150,00 (doc. 7)?”, testualmente dichiarava «si è vero, l'ho sostituto io e gli ho fatto fattura per l'attività prestata. Le fatture mostratemi sono le mie») e delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno non patrimoniale, vanno liquidate a le ulteriori Parte_1 somme di € 1.150,00 e di € 1.288,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla emissione delle singole fatture alla data di notifica dell'atto di citazione, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulla domanda di garanzia svolta da Pacificamente operativo è il contratto CP_1 assicurativo stipulato dalla con la Controparte_2 [...]
enominata “Assicurazione Sci” alla Controparte_7 CP_7 llo sciatore, aveva aderito CP_1
[...]
3.1) Trattasi di copertura per la responsabilità risarcitoria che coinvolge l'assicuratore a fronte dei danni fisici e materiali conseguenti ad un incidente provocato dall'assicurato: la lettera b) delle condizioni di assicurazione, prevede:« B) Parte_3
(valida per copertura giornaliere, plurigiornaliere e stagionali)
[...] [...] assicura il rischio che deriva dallo svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla neve CP_2 esclusivamente all'interno dell'area sciabile e si impegna entro il massimale di euro 200.000 per sinistro e per evento a liquidare le somme che devi risarcire (capitali, capitali interessi e spese) a seguito di un tuo incidente che ha causato a terzi danni fisici materiali e diretti per il quale è intervenuto il soccorso sulle piste con rilascio di verbale. Qualora tu abbia provocato oltre ai danni fisici di cui sopra anche danni materiali e diretti legati alla distruzione o al deterioramento di beni materiali o di animali di proprietà degli stessi terzi, la garanzia entro il sottomassimale di euro 20.000 per sinistro e per evento ti tiene indenne anche per questi danni».
9 dott. UA NI 3.1.1) Contrariamente a quanto sostenuto dalla terza chiamata, l'art. 15 del contratto di assicurazione precisa esattamente i rischi esclusi e tra essi non rientra certamente un sinistro causato da colpa dello sciatore. 3.1.2) Alcun rilievo ha la lamentata esistenza di una polizza in favore di CP_1 avente ad oggetto la garanzia dello sciatore per i danni dal medesimo arrecati
[...] lgimento dell'attività sciistica amatoriale. Ove tale polizza esistesse, troverebbe semplicemente applicazione l'art. 1910 Cc, non certamente la inoperatività del contratto di assicurazione oggetto di contesa. Ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di assicurazione, qualora vi fosse stata un'altra polizza a garanzia dello stesso rischio, la
[...]
avrebbe dovuto egualmente farsi carico del 50%, mediante relativa CP_2 mento, mai formulata. 3.1.3) In quanto fatto impeditivo della pretesa del convenuto chiamante, la esistenza di una polizza a copertura dello stesso rischio doveva essere provata dall'assicuratore che ne invoca gli effetti, come nel caso di specie non è avvenuto. In ogni caso, dirimenti sono le dichiarazioni rese dalla madre non convivente di che, nel rispondere CP_1 alla domanda “vero che in data 18.9.2023 mai dall'indirizzo a comunicando l'esistenza di altre coperture assicurative Email_1 CP_2
o to con ?”, confermava di avere una polizza con CP_2
ASSICURATRICE MILANESE al contempo negando la esistenza di una polizza che coprisse lo stesso rischio assicurato dalla . Controparte_2
3.1.4) Pertanto, coprendo la polizza integralmente l'evento, la Controparte_2 deve essere condannata a tenere indenne a tenere indenne il convenuto da tutti i capi di condanna e a rimborsargli le spese legali del presente procedimento.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannata a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00
10 dott. UA NI _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.835,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4.2) In ragione della soccombenza, , nella persona del Controparte_2
e pro-tempore, deve essere dichiarato tenuta e condannata a rimborsare a tutte le spese legali di cui al punto 4.1) CP_1
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore di (i) della somm ,87 Parte_1 oltre interessi al tasso le sulla predetta somma, devalutata al 07.01.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022; (ii) delle somme pari ad € 1.150,00 ed € 1.288,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla emissione delle singole fatture alla data di notifica dell'atto di citazione, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente sciistico del 7.1.2022 2) accoglie la domanda di garanzia di parte convenuta e, per l'effetto, condanna
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, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Controparte_2 i condanna di cui al punto n.1) ddel dispositivo Persona_1 al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di ida in complessivi € 5.835 compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a rim se legali di cui al punto precedente CP_1
5) pone definitivamen a carico delle parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 03.04.2025
Il Giudice dr. UA NI (con firma digitale)
11 dott. UA NI
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4 dott. Persona_2
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