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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2024, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2387/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Verbale di udienza
Il giorno 4 luglio 2024, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
– attrice – E
Controparte_1
– convenuto –
nonché
Controparte_2
- convenuta -
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 2387/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2387/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente, dall'Avv. Teresa Russo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Acerra (Na) alla via Francesco Durante n. 1
-attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente, dall'avv. Rosa Balsamo, con cui è elettivamente domiciliato presso il Comune di Pomigliano D'arco (NA) alla piazza Municipio n. 1
-convenuto
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv.
Antonino Maresca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sorrento (Na) alla via Luigi De Maio n. 26 -convenuta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal 10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e la per ottenerne la condanna al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà modello Audi A3 tg.
EX793LN, nell'incidente occorso il 19 gennaio 2015 alle ore 02.00 circa in CP_1
alla via Pomigliano, direzione Castello di Cisterna, allorquando l'attrice, per
[...]
evitare un cane randagio, impattava contro il guardrail sul lato sinistro della strada.
Si è costituito in giudizio il ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1
dell'atto di citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la sussistenza in capo alla CP_2
dell'obbligo dell'accalappiamento dei cani senza padrone ai sensi della normativa regionale (art. 5 della L. Regione Campania n. 16 del 24.11.2001); nel merito, ha eccepito la insussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità risarcitoria, in mancanza di colpa ascrivibile all' EN (non essendo pervenute segnalazioni in ordine alla presenza dell'animale); pertanto, ha contestato in toto l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea ovvero, in via gradata, per il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'attrice, con vittoria di spese e competenze. Si è costituita, altresì, la , la quale ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 1 c.p.c. per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., chiedendo la fissazione di una nuova udienza di comparizione;
inoltre, ha sollevato il difetto di legittimazione passiva, per essere responsabile il nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e CP_1
l'eccessiva quantificazione dei danni;
ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e attribuzione.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, la stessa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione.
In via pregiudiziale, va dato atto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va più correttamente qualificata (in applicazione dei principi di cui alla Corte di Cass.,
SS.UU. n. 2951 del 2016) quale eccezione afferente al merito della pretesa risarcitoria.
Entrambe le parti convenute, infatti, prospettano l'insussistenza di un obbligo ex lege su di sé gravante in ordine alla vigilanza sui cani randagi;
come tale, l'individuazione del soggetto in concreto tenuto alla condotta doverosa costituisce questione di merito e non già questione processuale e, pertanto, la relativa eccezione non viene esaminata in via pregiudiziale, ma nell'ambito della valutazione degli elementi costitutivi della domanda.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Quanto all'inquadramento della fattispecie, va premesso che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali
e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (Cass., sent. n. 18954 del 2017). Da ciò consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il danneggiato sarà gravato – in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. – dall' onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi di cui all' art. 2043 c.c.
La giurisprudenza afferma, infatti, che tale responsabilità non può essere affermata
“semplicemente sulla base dell'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cass. n. 31957/2018); ed invero, non è sufficiente – ai fini della affermazione della responsabilità - individuare semplicemente l'EN preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, proprio in quanto “non è materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi”.
Da ciò consegue che, ai fini della affermazione della responsabilità, “occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura. Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c. principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053
c.c” (Cass., ordinanza n. 11591 del 2018). Pur se a conoscenza, invero, di un diverso orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità (richiamato da parte attrice nella comparsa conclusionale: Corte di Cass., sent. n. 38020 del 2021), per il quale la ricorrenza di pregresse segnalazioni sarebbe del tutto irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente preposto alla vigilanza, questo Tribunale aderisce all' orientamento su espresso (nello stesso senso, Trib. Nola, Sent. n. 1580/20, dott.ssa ; sent. n. 2029/2021, dott. Per_1
Annunziata; sent. n. 126/2021, dott. Tufano), dovendosi rilevare che la ricorrenza di una condotta colposa ascrivibile all'ente appare presupposto indispensabile ai fini della affermazione della responsabilità risarcitoria dell'ente, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c.: in caso contrario, si finirebbe con l' affermare la sussistenza di una responsabilità aggravata, ovvero di una responsabilità da posizione del soggetto pubblico, il quale sarebbe chiamato a rispondere indipendentemente dalla ricorrenza del dolo o anche solo della colpa (che ricorre laddove l'ente, pur avendo la possibilità di intervenire, non si sia attivato), come, invece, richiesto in via generale dalla fattispecie aquiliana.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è da rilevare che parte attrice non ha neppure allegato, nei termini per le preclusioni assertive, la ricorrenza di una specifica condotta colposa omissiva – rilevante ai sensi dell' art. 2043 c.c. – degli enti convenuti, essendosi limitata a dedurre che tali soggetti pubblici sono quelli
“destinatari degli obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, n.
281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (nel caso di specie, la L. Reg.
Campania, abrogata dalla L. n. 16/01)” (v. p. 6 dell'atto di citazione); con tali deduzioni difensive parte attrice ha esaurito l'onere di allegazione, senza nulla dedurre
– né provare – in ordine alla ricorrenza di una condotta colposa degli enti convenuti
(con riferimento a titolo esemplificativo, all'esistenza di specifiche segnalazioni agli enti in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale).
Al contrario, la convenuta ha prodotto in giudizio la nota prot. n. CP_2
17/RRS/PM/20145 del 11 febbraio 2015, in calce alla quale il comando di P.M. di , in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall' EN – Controparte_1
rappresenta che rispetto a tale evento “NON è pervenuta nessuna segnalazione sia in merito alla presenza di un cane in zona e sia relativo al sinistro, né tantomeno richiesta di N/S personale recante la data del 19/01/2015 alle ore 02.00” (v. all. nella produzione dell' ; da tale prova documentale emerge, pertanto, l'insussistenza CP_2
di segnalazioni relative alla presenza del cane randagio nella zona in cui è avvenuto l'incidente (la cui ricorrenza, peraltro, come rilevato, non è stata neppure dedotta da parte attrice).
Da ciò consegue che insufficienti, ai fini dell'accoglimento della domanda, risultano gli elementi probatori forniti da parte attrice ovvero la deposizione resa dal teste escusso all'udienza del 21 novembre 2019 che, in maniera generica Testimone_1
e poco convincente (si osservi che il teste ha, tra l' altro, dichiarato che alle 2 di notte si trovava sul luogo del sinistro con la sua auto perché era diretto a Pozzuoli per cenare in un ristorante con amici), ha confermato il sinistro;
non risulta, dunque, adempiuto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, con riferimento, in particolare, alla condotta colposa dell'ente.
La domanda, pertanto, va rigettata;
nelle motivazioni che precedono rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti (anche con riferimento alla individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria), che non vengono esaminate.
La sussistenza di contrari orientamenti nella giurisprudenza (testimoniati, del resto, dal precedente di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 38020/2021, richiamata in motivazione) costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n.
77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Verbale di udienza
Il giorno 4 luglio 2024, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
– attrice – E
Controparte_1
– convenuto –
nonché
Controparte_2
- convenuta -
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 2387/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2387/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente, dall'Avv. Teresa Russo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Acerra (Na) alla via Francesco Durante n. 1
-attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente, dall'avv. Rosa Balsamo, con cui è elettivamente domiciliato presso il Comune di Pomigliano D'arco (NA) alla piazza Municipio n. 1
-convenuto
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv.
Antonino Maresca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sorrento (Na) alla via Luigi De Maio n. 26 -convenuta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal 10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e la per ottenerne la condanna al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà modello Audi A3 tg.
EX793LN, nell'incidente occorso il 19 gennaio 2015 alle ore 02.00 circa in CP_1
alla via Pomigliano, direzione Castello di Cisterna, allorquando l'attrice, per
[...]
evitare un cane randagio, impattava contro il guardrail sul lato sinistro della strada.
Si è costituito in giudizio il ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1
dell'atto di citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la sussistenza in capo alla CP_2
dell'obbligo dell'accalappiamento dei cani senza padrone ai sensi della normativa regionale (art. 5 della L. Regione Campania n. 16 del 24.11.2001); nel merito, ha eccepito la insussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità risarcitoria, in mancanza di colpa ascrivibile all' EN (non essendo pervenute segnalazioni in ordine alla presenza dell'animale); pertanto, ha contestato in toto l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea ovvero, in via gradata, per il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'attrice, con vittoria di spese e competenze. Si è costituita, altresì, la , la quale ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 1 c.p.c. per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., chiedendo la fissazione di una nuova udienza di comparizione;
inoltre, ha sollevato il difetto di legittimazione passiva, per essere responsabile il nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e CP_1
l'eccessiva quantificazione dei danni;
ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e attribuzione.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, la stessa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione.
In via pregiudiziale, va dato atto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va più correttamente qualificata (in applicazione dei principi di cui alla Corte di Cass.,
SS.UU. n. 2951 del 2016) quale eccezione afferente al merito della pretesa risarcitoria.
Entrambe le parti convenute, infatti, prospettano l'insussistenza di un obbligo ex lege su di sé gravante in ordine alla vigilanza sui cani randagi;
come tale, l'individuazione del soggetto in concreto tenuto alla condotta doverosa costituisce questione di merito e non già questione processuale e, pertanto, la relativa eccezione non viene esaminata in via pregiudiziale, ma nell'ambito della valutazione degli elementi costitutivi della domanda.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Quanto all'inquadramento della fattispecie, va premesso che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali
e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (Cass., sent. n. 18954 del 2017). Da ciò consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il danneggiato sarà gravato – in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. – dall' onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi di cui all' art. 2043 c.c.
La giurisprudenza afferma, infatti, che tale responsabilità non può essere affermata
“semplicemente sulla base dell'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cass. n. 31957/2018); ed invero, non è sufficiente – ai fini della affermazione della responsabilità - individuare semplicemente l'EN preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, proprio in quanto “non è materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi”.
Da ciò consegue che, ai fini della affermazione della responsabilità, “occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura. Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c. principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053
c.c” (Cass., ordinanza n. 11591 del 2018). Pur se a conoscenza, invero, di un diverso orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità (richiamato da parte attrice nella comparsa conclusionale: Corte di Cass., sent. n. 38020 del 2021), per il quale la ricorrenza di pregresse segnalazioni sarebbe del tutto irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente preposto alla vigilanza, questo Tribunale aderisce all' orientamento su espresso (nello stesso senso, Trib. Nola, Sent. n. 1580/20, dott.ssa ; sent. n. 2029/2021, dott. Per_1
Annunziata; sent. n. 126/2021, dott. Tufano), dovendosi rilevare che la ricorrenza di una condotta colposa ascrivibile all'ente appare presupposto indispensabile ai fini della affermazione della responsabilità risarcitoria dell'ente, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c.: in caso contrario, si finirebbe con l' affermare la sussistenza di una responsabilità aggravata, ovvero di una responsabilità da posizione del soggetto pubblico, il quale sarebbe chiamato a rispondere indipendentemente dalla ricorrenza del dolo o anche solo della colpa (che ricorre laddove l'ente, pur avendo la possibilità di intervenire, non si sia attivato), come, invece, richiesto in via generale dalla fattispecie aquiliana.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è da rilevare che parte attrice non ha neppure allegato, nei termini per le preclusioni assertive, la ricorrenza di una specifica condotta colposa omissiva – rilevante ai sensi dell' art. 2043 c.c. – degli enti convenuti, essendosi limitata a dedurre che tali soggetti pubblici sono quelli
“destinatari degli obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, n.
281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (nel caso di specie, la L. Reg.
Campania, abrogata dalla L. n. 16/01)” (v. p. 6 dell'atto di citazione); con tali deduzioni difensive parte attrice ha esaurito l'onere di allegazione, senza nulla dedurre
– né provare – in ordine alla ricorrenza di una condotta colposa degli enti convenuti
(con riferimento a titolo esemplificativo, all'esistenza di specifiche segnalazioni agli enti in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale).
Al contrario, la convenuta ha prodotto in giudizio la nota prot. n. CP_2
17/RRS/PM/20145 del 11 febbraio 2015, in calce alla quale il comando di P.M. di , in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall' EN – Controparte_1
rappresenta che rispetto a tale evento “NON è pervenuta nessuna segnalazione sia in merito alla presenza di un cane in zona e sia relativo al sinistro, né tantomeno richiesta di N/S personale recante la data del 19/01/2015 alle ore 02.00” (v. all. nella produzione dell' ; da tale prova documentale emerge, pertanto, l'insussistenza CP_2
di segnalazioni relative alla presenza del cane randagio nella zona in cui è avvenuto l'incidente (la cui ricorrenza, peraltro, come rilevato, non è stata neppure dedotta da parte attrice).
Da ciò consegue che insufficienti, ai fini dell'accoglimento della domanda, risultano gli elementi probatori forniti da parte attrice ovvero la deposizione resa dal teste escusso all'udienza del 21 novembre 2019 che, in maniera generica Testimone_1
e poco convincente (si osservi che il teste ha, tra l' altro, dichiarato che alle 2 di notte si trovava sul luogo del sinistro con la sua auto perché era diretto a Pozzuoli per cenare in un ristorante con amici), ha confermato il sinistro;
non risulta, dunque, adempiuto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, con riferimento, in particolare, alla condotta colposa dell'ente.
La domanda, pertanto, va rigettata;
nelle motivazioni che precedono rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti (anche con riferimento alla individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria), che non vengono esaminate.
La sussistenza di contrari orientamenti nella giurisprudenza (testimoniati, del resto, dal precedente di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 38020/2021, richiamata in motivazione) costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n.
77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Esposito