Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 febbraio 2018 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 2019 |
Commentari • 77
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 18https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 18/01/2022, (ud. 09/09/2021, dep. 18/01/2022), n.1443 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27841/2019 proposto da: H. O H.V. O V., elettivamente domiciliata in MONTELEONE SABINO, V. PIETRE PIANE 10, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PICCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CRISCUOLO; – ricorrente – contro I.I., I.A., D.P.C., …
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Giurisprudenza • 247
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 2075Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE omettere le generalità e QUINTA SEZIONE PENALE gli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggi a norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 2075/2026 196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 19/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI OS NN LI - Presidente - Sent. n. sez. 1770/2025 IN NO CC - 18/11/2025 IRENE SCORDAMAGLIA - Relatore - R.G.N. 29516/2025 LE OC GI IN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON UD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del …Leggi di più...
- art. 582 cod. pen.·
- nullità notifica decreto citazione·
- competenza giudice di pace·
- prescrizione reato·
- art. 4 d.lgs. 274/2000·
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- art. 603 cod. proc. pen.·
- rinnovazione istruttoria dibattimentale·
- art. 161 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. Gratuito patrocinio 1. All' articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione).
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.». - Art. 2. Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.». - Art. 3. Sequestro conservativo 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 316 del codice di procedura penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».