Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Commentari73

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  • 1Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2018
    Gian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2018). DOTTRINA ARTICOLI Vervaele J., Foreign (Terrorist) Fighters: combattenti, terroristi o solo nemici?, p. 1875 ss. Tradizionalmente il diritto internazionale umanitario si applicava in tempo di guerra/conflitto armato e la legislazione antiterrorismo in tempo di pace. Tale linea di demarcazione è diventata più sfumata negli ultimi decenni. Le situazioni di conflitto armato si stanno internazionalizzando e la legislazione di contrasto al terrorismo sempre più spesso viene applicata a condotte criminose in …

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  • 2La sospensione della successione
    Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 11 aprile 2025

    La capacità e l'incapacità di succedere Ai sensi dell'art. 462, comma 1, del Codice civile, “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”; in altre parole, la capacità di succedere è un corollario della capacità giuridica, che si acquista al momento della nascita (cfr. art. 1 del Codice civile) e di cui non si può essere privati, che comporta l'idoneità ad acquistare a causa di morte. Di conseguenza, il nostro ordinamento non prevede nessuna ipotesi di incapacità assoluta a succedere. Esistono, tuttavia, alcune, tassative, ipotesi di incapacità a succedere cosiddetta relativa (artt. 411, commi 2 e 3, 596-599 del Codice civile), …

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  • 3Lesioni personali a danno del convivente: la competenza è del Tribunale
    Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 novembre 2025

  • 4Modulistica gratuita
    https://www.fiscoetasse.com/

    L'Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11169, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all'anno 2021, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2022 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il termine ultimo per …

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  • 5Andrea Bramante - IUS In Itinere
    https://www.iusinitinere.it/

    Institutio ex re certa: la volontà istitutiva parziale impedisce l'operatività della vis espansiva Institutio ex re certa: la volontà istitutiva parziale impedisce l'operatività della vis espansiva La Cassazione torna ad occuparsi – con la sentenza n. 17868 del 3 luglio 2019 – della sorte dei beni non menzionati in un testamento, ribadendo un principio già enunciato in passato dalla più attenta dottrina[1]. La vicenda aveva ad oggetto l'interpretazione […] Società titolare di farmacia e di parafarmacia: limiti e ammissibilità Con il presente contributo si intende affrontare la questione, di notevole rilevanza pratica, avente ad oggetto la possibilità, da parte di una società, di essere …

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Giurisprudenza234

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  • 1Corte Cost., sentenza 21/03/2025, n. 33
    Provvedimento: SENTENZA N. 33 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, AR RI AN RG, PO RO IF, RC D'AL, Giovanni LA, AN SC ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29- bis , comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da R. B., con ordinanza del 20 maggio 2024, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella …
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    • in genere·
    • convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cedu)·
    • adozione e affidamento·
    • principio ispiratore·
    • idoneità ad assicurarlo, astrattamente, anche da parte della persona singola·
    • ricomprensione al suo interno, del diritto alla genitorialità·
    • interesse del minore·
    • criteri·
    • obbligo del legislatore, derivante dall'art. 117, primo comma, cost., di rispettarne le norme·
    • esclusione·
    • adozione piena·
    • applicazione del principio di sussidiarietà

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 17/06/2024, n. 8009
    Provvedimento: Sentenza n. 8009/2024 Depositato il 17/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 11/06/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice DE FALCO GIUSEPPE, Giudice in data 11/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 7633/2023 depositato il 01/06/2023 proposto da Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM …
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    • tardivo deposito accordo·
    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • accordo sindacale·
    • prova di resistenza·
    • art. 1 commi 46-56 L.205/2017·
    • eccesso di potere·
    • credito d'imposta formazione 4.0·
    • recupero crediti·
    • requisiti credito d'imposta·
    • art. 1 commi 78-81 L.145/2018

  • 3Trib. Bolzano, sentenza 17/10/2025, n. 671
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen RG 2186/2025 La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e degli artt. 281- terdecies e ss. c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso depositato da rappresentata e difesa dall'avv. Martin FILL con studio Parte_1 in Bolzano, Via Perathoner n. 31, ivi domiciliata, giusta procura alle liti in calce al ricorso; - opponente – contro Controparte_1 , contumace- [...] OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al PSS di data 7.2.25. FATTO E DIRITTO I. Con provvedimento del …
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    • art. 577 c.p.·
    • interpretazione restrittiva norma eccezionale·
    • ne bis in idem·
    • relazione affettiva·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • art. 76 D.P.R. 115/2002·
    • competenza Presidente del Tribunale·
    • stabile convivenza·
    • revoca ammissione

  • 4Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 3366
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Anna Carla Catalano Presidente 2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere 3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riunita in camera di consiglio il giorno 21 marzo 2024, ha deliberato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 158/2020 vertente TRA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo Parte_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Barano …
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    • interpretazione autentica·
    • retribuzione individuale di anzianità (RIA)·
    • legge 730/1986 art. 12·
    • immissione in ruolo·
    • D.P.R. 268/1987·
    • giurisdizione·
    • compensazione spese·
    • prescrizione·
    • D.P.R. 347/1983·
    • D.P.R. 333/1990·
    • contrattazione collettiva·
    • appello

  • 5Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 25
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Civile per i Minorenni, composta dai magistrati: Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente Dott. Angelo PIRAINO Consigliere Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore Dott.ssa Valeria MANDALÀ Consigliere onorario Dott. Vincenzo CICALA Consigliere onorario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476/2023 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da , n.q. di zia TE della minore , Parte_1 Parte_2 nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI MATTEO FRANCESCA, PEC Email_1 appellante contro , CP_1 Controparte_2 appellati contumaci e nei …
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    • affidamento minore·
    • stato di adottabilità·
    • recisione rapporti parentali·
    • adozione·
    • relazioni socio-affettive·
    • uxoricidio·
    • art. 27 L. 184/1983·
    • diritto del minore·
    • interesse del minore·
    • giurisdizione dei tribunali per i minorenni
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Versioni del testo

  • Art. 1. Gratuito patrocinio 1. All' articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione).
    1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
    4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
    4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
    4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
    4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
  • Art. 2. Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
    b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
    Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso:
    1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
    2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
    3. con premeditazione;
    4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
    La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».
  • Art. 3. Sequestro conservativo 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
    «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 316 del codice di procedura penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
    «Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.
    1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
    1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
    2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
    3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
    4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».