TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 5 luglio 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente tra
(C.F. e P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Gnecchi, in virtù di mandato posto in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
C.F. e P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Conti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data il
1.12.2023, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 3 luglio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n 74/2022 del 08.02.2022, emesso dal Tribunale di
Chieti, su ricorso della società veniva ingiunto alla società Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 15.132,00, Parte_1 oltre interessi come da domanda, spese e accessori di legge, in virtù del mancato pagamento integrale della fattura n. 11 del 12.05.2021, da parte della società ingiunta, a fronte della consegna dell'opponente di un carico di rottami di alluminio.
Con atto notificato in data 17.03.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo eccependo la mancata consegna di parte di un precedente ordine, il n. 116 del 22.09.2020 (espresso in c.a. 74 tonnellate di alluminio), e la presenza di un nuovo accordo intervenuto via e-mail tra le parti in relazione a tale circostanza. In base a quest'ultimo accordo,
si impegnava al pagamento della fattura n. 11 del 12.05.2021 Parte_1 unicamente nella misura di 2/3 del saldo, trattenendo, a garanzia delle forniture del precedente ordine non evase, un terzo dell'importo, e ciò con espressa richiesta dell'opponente che entro sei mesi sarebbe avvenuta l'integrale consegna, circostanza questa mai verificatasi. Pertanto, applicava l'eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c. per quanto riguarda la parte di prezzo (1/3) ancora non pagata.
Per questi motivi
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di giudizio di controparte.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava la validità negoziale delle e-mail cui l'opponente riconduceva l'esistenza di un nuovo accordo tra le parti, sia da un punto di vista formale, in quanto contenuto in e-mail ordinare e non p.e.c., sia da quello sostanziale, stante la “vessatorietà” degli accordi raggiunti in danno della Inoltre, sottolineava come l'ordine relativo alla fattura n. 11, Controparte_1 per cui è causa, era stato interamente evaso da parte della e che ad Controparte_1 ogni modo la mancata consegna di parte dell'ordine n. 116 non aveva arrecato alcun danno alla come dimostrato dalla mancata proposizione di Parte_1 domanda riconvenzionale.
Questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, considerando possibile la decisione della causa sulla base delle produzioni documentali e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, fissava l'udienza del 03.07.2024 per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 04.07.2024 tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti in causa, l'opposizione deve essere accolta.
Dalla produzione documentale della corrispondenza intercorsa via e-mail tra i rispettivi portavoce delle società per cui è causa, depositata da parte opponente con il ricorso, si evince come le parti siano addivenute ad un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante. Parte opposta eccepisce, in merito all'esistenza di esso, sia un difetto formale che sostanziale, ma le censure mosse non sono meritevoli di accoglimento.
Il fatto che l'accordo sia stato raggiunto attraverso una e-mail ordinaria, e non una p.e.c., è assolutamente irrilevante dal punto di vista dell'impegno negoziale o della serietà della pattuizione;
in nessun modo si eccepisce esistere, del resto, una convenzione che disciplini la forma che devono rivestire i rapporti tra le società, ai sensi dell'art. 1352 c.c. La società inoltre, non ha contestato il Controparte_1 contenuto di quanto dichiarato nello scambio di corrispondenza, ma si è limitata a rilevarne la “vessatorietà”: circostanza che non può essere indubbiamente invocata per sottrarsi all'impegno contrattuale assunto.
Assodato dunque il carattere di piena validità della pattuizione intervenuta tra le parti con le e-mail prodotte, sul piano del diritto deve riconoscersi all'accordo assunto la natura di contratto di transazione novativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con
l'originario rapporto (transazione semplice)” (Cassazione. Sez. 5, Ordinanza n.
17869 del 23/06/2021). Inoltre, si specifica come “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 21371 del
06/10/2020).
Nel caso di specie, le parti hanno composto le reciproche pretese relativamente a due prestazioni diverse, in quanto forniture cronologicamente distinte di materiale, contenute in autonome fatture. È evidente, pertanto, come si sia in presenza della novazione del rapporto originario, in quanto alle precedenti prestazioni si è sostituita una diversa pattuizione, con scopo transattivo: quella di pagare unicamente i 2/3 della vendita relativa alla fattura n. 11 del 12.05.2021, trattenendo in garanzia la somma di denaro rappresentante il restante 1/3, in attesa della consegna delle restanti tonnellate di materiale relativo all'ordine n. 116 del
22.09.2020.
Alla luce di un siffatto accordo non è nemmeno corretto parlare di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: il pagamento di quanto richiesto in sede monitoria non è esigibile, sulla base di quanto pattuito nelle e-mail depositate, in quanto il versamento della somma richiesta con decreto ingiuntivo sarebbe avvenuto solo alla consegna del materiale, fatto da verificarsi entro sei mesi dall'accordo. Così testualmente viene convenuto dalle parti: “ti pago la scadenza trattenendo a garanzie delle forniture non evase un terzo dell'importo. Mandami una conferma però che entro 6 mesi mi consegnerai il tutto” e “confermo tutto quanto riportato da te. Ovvero ricevere almeno 2/3 dell'importo a scadenza ed evadere il residuo nell'arco di 6 mesi”. Il tenore di quanto riportato evidenzia l'intento di novare il rapporto, sostituendo alle precedenti pattuizioni un nuovo contratto, ove la prestazione di pagare il residuo 1/3 e quella della consegna del materiale restante si pongono in rapporto di reciproca dipendenza l'una dall'altra, e dove l'unico termine indicato è quello, semmai, per la consegna del materiale.
Irrilevante è poi la circostanza che l'odierno opponente non abbia proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la mancata parziale consegna dell'ordine n. 116: in materia di diritti disponibili, è in piena facoltà del titolare la scelta di avvalersi o meno della tutela risarcitoria, e ciò non incide in alcun modo sull'interesse a resistere in giudizio né permette di qualificare pretestuosa l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto detto, ne deriva che l'opposizione deve accolta integralmente, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate al loro valore medio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie integralmente l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n.
74/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla società alla Parte_1
Controparte_1
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opponente, che vengono liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 5 luglio 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente tra
(C.F. e P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Gnecchi, in virtù di mandato posto in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
C.F. e P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Conti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data il
1.12.2023, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 3 luglio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n 74/2022 del 08.02.2022, emesso dal Tribunale di
Chieti, su ricorso della società veniva ingiunto alla società Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 15.132,00, Parte_1 oltre interessi come da domanda, spese e accessori di legge, in virtù del mancato pagamento integrale della fattura n. 11 del 12.05.2021, da parte della società ingiunta, a fronte della consegna dell'opponente di un carico di rottami di alluminio.
Con atto notificato in data 17.03.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo eccependo la mancata consegna di parte di un precedente ordine, il n. 116 del 22.09.2020 (espresso in c.a. 74 tonnellate di alluminio), e la presenza di un nuovo accordo intervenuto via e-mail tra le parti in relazione a tale circostanza. In base a quest'ultimo accordo,
si impegnava al pagamento della fattura n. 11 del 12.05.2021 Parte_1 unicamente nella misura di 2/3 del saldo, trattenendo, a garanzia delle forniture del precedente ordine non evase, un terzo dell'importo, e ciò con espressa richiesta dell'opponente che entro sei mesi sarebbe avvenuta l'integrale consegna, circostanza questa mai verificatasi. Pertanto, applicava l'eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c. per quanto riguarda la parte di prezzo (1/3) ancora non pagata.
Per questi motivi
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di giudizio di controparte.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava la validità negoziale delle e-mail cui l'opponente riconduceva l'esistenza di un nuovo accordo tra le parti, sia da un punto di vista formale, in quanto contenuto in e-mail ordinare e non p.e.c., sia da quello sostanziale, stante la “vessatorietà” degli accordi raggiunti in danno della Inoltre, sottolineava come l'ordine relativo alla fattura n. 11, Controparte_1 per cui è causa, era stato interamente evaso da parte della e che ad Controparte_1 ogni modo la mancata consegna di parte dell'ordine n. 116 non aveva arrecato alcun danno alla come dimostrato dalla mancata proposizione di Parte_1 domanda riconvenzionale.
Questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, considerando possibile la decisione della causa sulla base delle produzioni documentali e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, fissava l'udienza del 03.07.2024 per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 04.07.2024 tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti in causa, l'opposizione deve essere accolta.
Dalla produzione documentale della corrispondenza intercorsa via e-mail tra i rispettivi portavoce delle società per cui è causa, depositata da parte opponente con il ricorso, si evince come le parti siano addivenute ad un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante. Parte opposta eccepisce, in merito all'esistenza di esso, sia un difetto formale che sostanziale, ma le censure mosse non sono meritevoli di accoglimento.
Il fatto che l'accordo sia stato raggiunto attraverso una e-mail ordinaria, e non una p.e.c., è assolutamente irrilevante dal punto di vista dell'impegno negoziale o della serietà della pattuizione;
in nessun modo si eccepisce esistere, del resto, una convenzione che disciplini la forma che devono rivestire i rapporti tra le società, ai sensi dell'art. 1352 c.c. La società inoltre, non ha contestato il Controparte_1 contenuto di quanto dichiarato nello scambio di corrispondenza, ma si è limitata a rilevarne la “vessatorietà”: circostanza che non può essere indubbiamente invocata per sottrarsi all'impegno contrattuale assunto.
Assodato dunque il carattere di piena validità della pattuizione intervenuta tra le parti con le e-mail prodotte, sul piano del diritto deve riconoscersi all'accordo assunto la natura di contratto di transazione novativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con
l'originario rapporto (transazione semplice)” (Cassazione. Sez. 5, Ordinanza n.
17869 del 23/06/2021). Inoltre, si specifica come “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 21371 del
06/10/2020).
Nel caso di specie, le parti hanno composto le reciproche pretese relativamente a due prestazioni diverse, in quanto forniture cronologicamente distinte di materiale, contenute in autonome fatture. È evidente, pertanto, come si sia in presenza della novazione del rapporto originario, in quanto alle precedenti prestazioni si è sostituita una diversa pattuizione, con scopo transattivo: quella di pagare unicamente i 2/3 della vendita relativa alla fattura n. 11 del 12.05.2021, trattenendo in garanzia la somma di denaro rappresentante il restante 1/3, in attesa della consegna delle restanti tonnellate di materiale relativo all'ordine n. 116 del
22.09.2020.
Alla luce di un siffatto accordo non è nemmeno corretto parlare di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: il pagamento di quanto richiesto in sede monitoria non è esigibile, sulla base di quanto pattuito nelle e-mail depositate, in quanto il versamento della somma richiesta con decreto ingiuntivo sarebbe avvenuto solo alla consegna del materiale, fatto da verificarsi entro sei mesi dall'accordo. Così testualmente viene convenuto dalle parti: “ti pago la scadenza trattenendo a garanzie delle forniture non evase un terzo dell'importo. Mandami una conferma però che entro 6 mesi mi consegnerai il tutto” e “confermo tutto quanto riportato da te. Ovvero ricevere almeno 2/3 dell'importo a scadenza ed evadere il residuo nell'arco di 6 mesi”. Il tenore di quanto riportato evidenzia l'intento di novare il rapporto, sostituendo alle precedenti pattuizioni un nuovo contratto, ove la prestazione di pagare il residuo 1/3 e quella della consegna del materiale restante si pongono in rapporto di reciproca dipendenza l'una dall'altra, e dove l'unico termine indicato è quello, semmai, per la consegna del materiale.
Irrilevante è poi la circostanza che l'odierno opponente non abbia proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la mancata parziale consegna dell'ordine n. 116: in materia di diritti disponibili, è in piena facoltà del titolare la scelta di avvalersi o meno della tutela risarcitoria, e ciò non incide in alcun modo sull'interesse a resistere in giudizio né permette di qualificare pretestuosa l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto detto, ne deriva che l'opposizione deve accolta integralmente, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate al loro valore medio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie integralmente l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n.
74/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla società alla Parte_1
Controparte_1
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opponente, che vengono liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)