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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 505/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Scilirò
Appellante
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Carmelo Cinnirella
Appellata
OGGETTO: indennità di disoccupazione ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1737/2022 del 09.05.2022, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' - dato atto che con precedente Parte_2 Pt_1
sentenza n. 4253/2017, pronunciata tra le stesse parti. era stato riconosciuto il diritto della ricorrente “alla corresponsione del trattamento di disoccupazione ordinaria” - all'esito della disposta CTU condannava l' alla Pt_1
corresponsione della somma di € 6.855,64, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannava, altresì, l'ente previdenziale al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto e delle spese di giudizio, da versarsi in favore dell'Erario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' con ricorso Pt_1
depositato il 7 giugno 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio
2025, svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'ente appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale tenuto conto dell'eccezione di giudicato, sollevata dall' con riferimento alla sentenza n. 4253/2017. Pt_1
Assume che il passaggio in giudicato di tale sentenza precluderebbe
“l'accertamento in ordine al motivo del licenziamento dell'odierna appellata” in quanto “secondo la normativa afferente all'indennità di disoccupazione ordinaria, nel caso di licenziamento per giusta causa (c.d. licenziamento in tronco), la decorrenza dell'indennità viene prorogata di ulteriori 30 giorni rispetto alla decorrenza ordinaria, ovvero dall'ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 7 giorni, dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata entro i 68 giorni dal licenziamento”. 2. Con il secondo motivo di impugnazione assume che, essendo la decadenza nel processo previdenziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la relativa eccezione dovesse essere sollevata esclusivamente nel giudizio di impugnazione del rigetto della prestazione “con ciò mostrando di ritenere l'eccezione de qua rilevabile a istanza di parte col primo atto difensivo”.
3. Con l'ultimo motivo di gravame rileva l'omessa pronuncia del
Tribunale “al riguardo” e la carenza di prova in relazione alla domanda avanzata dall'odierna appellata “per carenza di produzione documentale del ricorso di primo grado e la conseguente nullità ed inammissibilità della stessa”.
4. Il ricorso è palesemente infondato.
È incontestato che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.
4253/2017 - la quale aveva accertato il diritto dell'odierna appellata all'indennità di disoccupazione ordinaria con pronuncia di condanna generica dell' al pagamento della prestazione “nella misura normativamente Pt_1
prevista” -, l' non ha provveduto a erogare la prestazione, e proprio Pt_1
tale inadempimento ha determinato l'insorgere della controversia in esame.
Peraltro, contrariamente a quanto in assunto, nella pronuncia passata in giudicato si dava espressamente atto che “dagli atti acquisiti progressivamente al giudizio emerge inconfutabilmente che la cessazione del rapporto di lavoro tra essa ricorrente e la società Controparte_2
è intervenuta in ragione del licenziamento intimato alla medesima. Pertanto, non è revocabile in dubbio che la stessa abbia diritto alla corresponsione del trattamento di disoccupazione ordinaria”; tant'è che lo stesso , in Pt_1
primo grado, aveva chiesto, “ai fini della determinazione della misura della prestazione richiesta”, che venisse accertato il motivo del licenziamento.
L'appellante non contesta d'altro verso in questo grado che, conformemente al mandato conferito al CTU al fine di rendere eseguibile l'ordine giudiziale (sentenza n. 4253/2017), la prestazione sia stata calcolata
“nella misura normativamente prevista” (ovvero tenuto conto di tutti i parametri indicati dal CTU nominato in primo grado nella relazione depositata, rimasta del tutto incontestata).
È, poi, del tutto infondata la doglianza in ordine all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, avendo al contrario il primo giudice ritenuto - del tutto correttamente - che l'eccezione annuale di decadenza (dalla prestazione) avrebbe dovuto essere proposta dall'ente nell'ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 4253/2017. L'eccezione di decadenza, infatti, nei giudizi previdenziali è certamente rilevabile d'ufficio, fermi restando, tuttavia, i limiti del giudicato.
Palesemente infondata, infine, anche l'eccezione di “carenza di produzione documentale”, alla luce dei documenti allegati al ricorso introduttivo della lite, ivi compresa anche una CTP contabile.
Per le ragioni che precedono, l'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e da versarsi all'Erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, da versarsi all'Erario. A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
. La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 505/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Scilirò
Appellante
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Carmelo Cinnirella
Appellata
OGGETTO: indennità di disoccupazione ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1737/2022 del 09.05.2022, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' - dato atto che con precedente Parte_2 Pt_1
sentenza n. 4253/2017, pronunciata tra le stesse parti. era stato riconosciuto il diritto della ricorrente “alla corresponsione del trattamento di disoccupazione ordinaria” - all'esito della disposta CTU condannava l' alla Pt_1
corresponsione della somma di € 6.855,64, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannava, altresì, l'ente previdenziale al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto e delle spese di giudizio, da versarsi in favore dell'Erario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' con ricorso Pt_1
depositato il 7 giugno 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio
2025, svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'ente appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale tenuto conto dell'eccezione di giudicato, sollevata dall' con riferimento alla sentenza n. 4253/2017. Pt_1
Assume che il passaggio in giudicato di tale sentenza precluderebbe
“l'accertamento in ordine al motivo del licenziamento dell'odierna appellata” in quanto “secondo la normativa afferente all'indennità di disoccupazione ordinaria, nel caso di licenziamento per giusta causa (c.d. licenziamento in tronco), la decorrenza dell'indennità viene prorogata di ulteriori 30 giorni rispetto alla decorrenza ordinaria, ovvero dall'ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 7 giorni, dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata entro i 68 giorni dal licenziamento”. 2. Con il secondo motivo di impugnazione assume che, essendo la decadenza nel processo previdenziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la relativa eccezione dovesse essere sollevata esclusivamente nel giudizio di impugnazione del rigetto della prestazione “con ciò mostrando di ritenere l'eccezione de qua rilevabile a istanza di parte col primo atto difensivo”.
3. Con l'ultimo motivo di gravame rileva l'omessa pronuncia del
Tribunale “al riguardo” e la carenza di prova in relazione alla domanda avanzata dall'odierna appellata “per carenza di produzione documentale del ricorso di primo grado e la conseguente nullità ed inammissibilità della stessa”.
4. Il ricorso è palesemente infondato.
È incontestato che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.
4253/2017 - la quale aveva accertato il diritto dell'odierna appellata all'indennità di disoccupazione ordinaria con pronuncia di condanna generica dell' al pagamento della prestazione “nella misura normativamente Pt_1
prevista” -, l' non ha provveduto a erogare la prestazione, e proprio Pt_1
tale inadempimento ha determinato l'insorgere della controversia in esame.
Peraltro, contrariamente a quanto in assunto, nella pronuncia passata in giudicato si dava espressamente atto che “dagli atti acquisiti progressivamente al giudizio emerge inconfutabilmente che la cessazione del rapporto di lavoro tra essa ricorrente e la società Controparte_2
è intervenuta in ragione del licenziamento intimato alla medesima. Pertanto, non è revocabile in dubbio che la stessa abbia diritto alla corresponsione del trattamento di disoccupazione ordinaria”; tant'è che lo stesso , in Pt_1
primo grado, aveva chiesto, “ai fini della determinazione della misura della prestazione richiesta”, che venisse accertato il motivo del licenziamento.
L'appellante non contesta d'altro verso in questo grado che, conformemente al mandato conferito al CTU al fine di rendere eseguibile l'ordine giudiziale (sentenza n. 4253/2017), la prestazione sia stata calcolata
“nella misura normativamente prevista” (ovvero tenuto conto di tutti i parametri indicati dal CTU nominato in primo grado nella relazione depositata, rimasta del tutto incontestata).
È, poi, del tutto infondata la doglianza in ordine all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, avendo al contrario il primo giudice ritenuto - del tutto correttamente - che l'eccezione annuale di decadenza (dalla prestazione) avrebbe dovuto essere proposta dall'ente nell'ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 4253/2017. L'eccezione di decadenza, infatti, nei giudizi previdenziali è certamente rilevabile d'ufficio, fermi restando, tuttavia, i limiti del giudicato.
Palesemente infondata, infine, anche l'eccezione di “carenza di produzione documentale”, alla luce dei documenti allegati al ricorso introduttivo della lite, ivi compresa anche una CTP contabile.
Per le ragioni che precedono, l'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e da versarsi all'Erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, da versarsi all'Erario. A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
. La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese