TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, in seguito a discussione orale, ex art. 281- sexies, comma 2, c.p.c., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Nucara, appellante
e
, nato a [...] il Controparte_1
24.01.1966, appellato contumace avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
1 Nel verbale dell'udienza del 19.05.2025 l'avv. LABOCCETTA
DOMENICO, per delega dell'avv. NUCARA FRANCESCO, per Pt_1
, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “riportandosi a
[...]
quelle già rassegnate nell'atto di costituzione di parte civile, con condanna alle spese ed onorari di giudizio come per legge per entrambi i gradi.
Insiste nell'accoglimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 145/2023 del 07.06.2023, il Giudice di Pace di
Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 68/2019 instaurato a carico di (imputato per il reato Controparte_1
p. e. p. dall'art. 612 c.p., per aver minacciato ) ha assolto Parte_1
dal contestato art. 612 cp, perché il fatto Controparte_1
non sussiste”, così motivando: “Nel corso della istruttoria dibattimentale i fatti denunciati in querela non hanno trovato conferma. In assenza di deposizione della parte offesa, costituita parte civile, perdono valore indiziario gli elementi che indussero l'Ufficio di Procura a formulare il capo di imputazione. Risulta dalla relazione di servizio in atti che tra le parti ci sono dei rapporti di vicinato fortemente conflittuali con reciproche querele;
ma, non essendo emersi gli elementi integranti la fattispecie contestata, si impone l'assoluzione dell'imputato. Non si rilevano aspetti penalmente sanzionabili nel comportamento del va, quindi, rigettata Pt_1
la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura. Visto l'art. 82 cpp, va revocata la ammissione della costituzione di parte civile non essendo state depositate conclusioni scritte ex art. 523 cpp”.
§2. Avverso tale pronuncia la parte civile costituita in giudizio ha proposto appello innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
2 Penale, per erronea applicazione dell'art. 82 c.p.p. ed errata valutazione del materiale probatorio, formulando le seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'atto di appello, l'On.le Tribunale di Reggio Calabria voglia, in totale riforma della sentenza impugnata ritenere l'impugnazione ammissibile ed ai sensi dell'art. 573 c.p.p. comma 1 bis rinviare per la prosecuzione al giudice civile competente ai fini della decisione sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
§3. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, in composizione monocratica, ritenuto ammissibile l'appello, sul presupposto dell'erronea applicazione dell'art. 82 c.p.p. da parte del primo giudice, e considerato che la parte civile ha inteso impugnare la sentenza limitatamente agli effetti civili, ha disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile, ai sensi dell'art. 573, comma 1 bis, c.p.p.
§4. non si è costituito in Controparte_1
giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
§5. La causa, istruita solo con i documenti in atti, è stata introita per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19.05.2025.
§6. Giova premettere che verranno utilizzati ai fini della decisione gli elementi raccolti nell'ambito del procedimento penale di primo grado allo scopo di verificare la configurabilità di una responsabilità aquiliana e di determinare gli eventuali danni patiti dall'appellante in base alle regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile (senza che ciò abbia alcun effetto in termini di accertamento della responsabilità penale dell'appellato). Come chiarito, in una recente pronuncia, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, <In tema di giudizio di appello
3 instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica>> (cfr. Cass. pen. n. 45810 del 2024).
In particolare, il giudizio dinnanzi al giudice civile dev'essere condotto, tenendo conto che <in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (così Cass. civ. n. 2947/2023).
§7. Ciò premesso, nel caso di specie l'appello, limitato agli effetti civili della pronuncia resa dal giudice di primo grado, non coglie nel segno.
4 L'appellante non ha, difatti, assolto all'onere probatorio in punto di an debeatur, non avendo dimostrato la condotta illecita che sarebbe alla base della richiesta risarcitoria.
Ai fini probatori, gli unici documenti che vengono in rilievo sono rappresentati dalla relazione di servizio della Polizia di Stato del
10.10.2027 e dalla querela sporta dal (non essendosi il medesimo Pt_1
sottoposto ad esame nel corso del processo al giudice di pace).
Orbene, né l'una né l'altra sono idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio.
Non può, invero, sottacersi che dall'analisi congiunta della querela e del contenuto delle presunte dichiarazioni minacciose riportate dal agli Pt_1
operanti si desume che l'odierno appellante ha parzialmente modificato la narrazione dei fatti.
Dalla relazione di servizio emerge precisamente che il ha riferito Pt_1
agli agenti di polizia intervenuti sul posto che, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, era stato minacciato dal vicino, il quale, invitandolo ad uscire, aveva pronunciato la frase: “esci fuori cornuto e pezzo di merda”.
Il contenuto di questa frase (oltretutto non confermato da altri elementi) risulta senza ombra di dubbio scurrile e ingiurioso, ma non integra in alcun modo la fattispecie prevista dall'art. 612 c.p., su cui si incentra la domanda risarcitoria fatta valere in questa sede, non implicando la minaccia di alcun danno ingiusto.
Quindi, sotto questo primo aspetto la dichiarazione contenuta nella relazione di servizio non si appalesa idonea ai fini della configurazione di una minaccia penalmente rilevante e, per l'effetto, della conseguente responsabilità civile.
5 Inoltre, non si può non tener conto del fatto che vi è una parziale difformità tra quanto si legge nella relazione di servizio e quanto contenuto nella querela, ove, invece, lo stesso ha rappresentato che il vicino lo Pt_1
avrebbe minacciato dicendogli “pezzo di merda, cornuto, esci che ti ammazzo”.
Ne discende che in questo quadro di assoluta incertezza probatoria non vi è spazio per ritenere dimostrato il fatto illecito addotto a sostegno della domanda risarcitoria.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
§8. Data la mancata costituzione dell'appellato, vittorioso, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 20/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, in seguito a discussione orale, ex art. 281- sexies, comma 2, c.p.c., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Nucara, appellante
e
, nato a [...] il Controparte_1
24.01.1966, appellato contumace avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
1 Nel verbale dell'udienza del 19.05.2025 l'avv. LABOCCETTA
DOMENICO, per delega dell'avv. NUCARA FRANCESCO, per Pt_1
, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “riportandosi a
[...]
quelle già rassegnate nell'atto di costituzione di parte civile, con condanna alle spese ed onorari di giudizio come per legge per entrambi i gradi.
Insiste nell'accoglimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 145/2023 del 07.06.2023, il Giudice di Pace di
Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 68/2019 instaurato a carico di (imputato per il reato Controparte_1
p. e. p. dall'art. 612 c.p., per aver minacciato ) ha assolto Parte_1
dal contestato art. 612 cp, perché il fatto Controparte_1
non sussiste”, così motivando: “Nel corso della istruttoria dibattimentale i fatti denunciati in querela non hanno trovato conferma. In assenza di deposizione della parte offesa, costituita parte civile, perdono valore indiziario gli elementi che indussero l'Ufficio di Procura a formulare il capo di imputazione. Risulta dalla relazione di servizio in atti che tra le parti ci sono dei rapporti di vicinato fortemente conflittuali con reciproche querele;
ma, non essendo emersi gli elementi integranti la fattispecie contestata, si impone l'assoluzione dell'imputato. Non si rilevano aspetti penalmente sanzionabili nel comportamento del va, quindi, rigettata Pt_1
la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura. Visto l'art. 82 cpp, va revocata la ammissione della costituzione di parte civile non essendo state depositate conclusioni scritte ex art. 523 cpp”.
§2. Avverso tale pronuncia la parte civile costituita in giudizio ha proposto appello innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
2 Penale, per erronea applicazione dell'art. 82 c.p.p. ed errata valutazione del materiale probatorio, formulando le seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'atto di appello, l'On.le Tribunale di Reggio Calabria voglia, in totale riforma della sentenza impugnata ritenere l'impugnazione ammissibile ed ai sensi dell'art. 573 c.p.p. comma 1 bis rinviare per la prosecuzione al giudice civile competente ai fini della decisione sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
§3. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, in composizione monocratica, ritenuto ammissibile l'appello, sul presupposto dell'erronea applicazione dell'art. 82 c.p.p. da parte del primo giudice, e considerato che la parte civile ha inteso impugnare la sentenza limitatamente agli effetti civili, ha disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile, ai sensi dell'art. 573, comma 1 bis, c.p.p.
§4. non si è costituito in Controparte_1
giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
§5. La causa, istruita solo con i documenti in atti, è stata introita per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19.05.2025.
§6. Giova premettere che verranno utilizzati ai fini della decisione gli elementi raccolti nell'ambito del procedimento penale di primo grado allo scopo di verificare la configurabilità di una responsabilità aquiliana e di determinare gli eventuali danni patiti dall'appellante in base alle regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile (senza che ciò abbia alcun effetto in termini di accertamento della responsabilità penale dell'appellato). Come chiarito, in una recente pronuncia, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, <In tema di giudizio di appello
3 instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica>> (cfr. Cass. pen. n. 45810 del 2024).
In particolare, il giudizio dinnanzi al giudice civile dev'essere condotto, tenendo conto che <in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (così Cass. civ. n. 2947/2023).
§7. Ciò premesso, nel caso di specie l'appello, limitato agli effetti civili della pronuncia resa dal giudice di primo grado, non coglie nel segno.
4 L'appellante non ha, difatti, assolto all'onere probatorio in punto di an debeatur, non avendo dimostrato la condotta illecita che sarebbe alla base della richiesta risarcitoria.
Ai fini probatori, gli unici documenti che vengono in rilievo sono rappresentati dalla relazione di servizio della Polizia di Stato del
10.10.2027 e dalla querela sporta dal (non essendosi il medesimo Pt_1
sottoposto ad esame nel corso del processo al giudice di pace).
Orbene, né l'una né l'altra sono idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio.
Non può, invero, sottacersi che dall'analisi congiunta della querela e del contenuto delle presunte dichiarazioni minacciose riportate dal agli Pt_1
operanti si desume che l'odierno appellante ha parzialmente modificato la narrazione dei fatti.
Dalla relazione di servizio emerge precisamente che il ha riferito Pt_1
agli agenti di polizia intervenuti sul posto che, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, era stato minacciato dal vicino, il quale, invitandolo ad uscire, aveva pronunciato la frase: “esci fuori cornuto e pezzo di merda”.
Il contenuto di questa frase (oltretutto non confermato da altri elementi) risulta senza ombra di dubbio scurrile e ingiurioso, ma non integra in alcun modo la fattispecie prevista dall'art. 612 c.p., su cui si incentra la domanda risarcitoria fatta valere in questa sede, non implicando la minaccia di alcun danno ingiusto.
Quindi, sotto questo primo aspetto la dichiarazione contenuta nella relazione di servizio non si appalesa idonea ai fini della configurazione di una minaccia penalmente rilevante e, per l'effetto, della conseguente responsabilità civile.
5 Inoltre, non si può non tener conto del fatto che vi è una parziale difformità tra quanto si legge nella relazione di servizio e quanto contenuto nella querela, ove, invece, lo stesso ha rappresentato che il vicino lo Pt_1
avrebbe minacciato dicendogli “pezzo di merda, cornuto, esci che ti ammazzo”.
Ne discende che in questo quadro di assoluta incertezza probatoria non vi è spazio per ritenere dimostrato il fatto illecito addotto a sostegno della domanda risarcitoria.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
§8. Data la mancata costituzione dell'appellato, vittorioso, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 20/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
6