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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 525 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 10 settembre 2025, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciafrè, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Finizio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio nei confronti della ex moglie . Ha esposto, in particolare, che Controparte_1 con sentenza del 6 novembre 2014 lo stesso Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni pattuite tra i coniugi sin dalla separazione consensuale del 2011, che prevedevano: l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà pro quota del ricorrente, il versamento di un contributo di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio, con riparto al 50% delle spese straordinarie, e l'erogazione di un assegno di € 250,00 mensili in favore della moglie.
Successivamente, l'istante ha adito nuovamente il Tribunale per ottenere la revisione di tali condizioni e, con decreto del 7 dicembre 2021, nel procedimento n. 858/21 V.G., è stato disposto: la revoca dell'assegno in favore del figlio, divenuto autonomo, nonché la riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno a favore della ex coniuge;
il giudice, tuttavia, ha respinto la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, rilevando che il figlio conviveva ancora con la madre.
L'odierno ricorrente ha dedotto che, nelle more, la situazione è ulteriormente mutata: il figlio, oltre ad avere conseguito la propria indipendenza economica, ha lasciato la casa materna per trasferirsi a convivere con la compagna in Archi, mantenendo soltanto la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Ne deriverebbe il venir meno dei presupposti per la permanenza dell'assegnazione della casa coniugale, che, secondo la giurisprudenza richiamata, può essere disposta soltanto a tutela della prole minore o non autosufficiente convivente.
Quanto all'assegno in favore della ex moglie, il ricorrente ha rappresentato che la stessa svolge attività lavorativa, seppur in nero, come addetta alle pulizie e all'assistenza domiciliare, percependo redditi che, secondo le stesse sue dichiarazioni rese in un precedente procedimento, ammontano a circa € 3.600 annui, ma che il ricorrente stima essere in realtà superiori. Non
2 sussisterebbero, dunque, condizioni oggettive che impediscano alla resistente di procurarsi mezzi adeguati.
Ha altresì dedotto il peggioramento della propria situazione economica, legato sia alla crisi del settore delle autofficine in cui opera, sia al deterioramento delle proprie condizioni di salute, oltre che alla necessità di provvedere in via esclusiva al mantenimento di una figlia minore, nata il [...] da una successiva relazione, rimasta a suo carico Per_1 dopo il rientro della madre naturale nel Paese di origine.
Alla luce di tali circostanze sopravvenute, ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa coniugale di via Civiltà del Lavoro n. 15, nonché la revoca Pt_2 dell'assegno di mantenimento in favore di , con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Costituendosi in giudizio, la resistente ha rilevato, in via Controparte_1 preliminare, come le parti abbiano raggiunto un accordo avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio. In forza di tale intesa, è stata riconosciuta l'indipendenza economica della , con conseguente venir meno di qualsiasi contribuzione a suo favore a carico del CP_1 ricorrente.
Nell'ambito dello stesso accordo, è stato altresì stabilito che la resistente continui a vivere nella casa coniugale sita in alla via Civiltà del Lavoro n. 15, immobile di cui Pt_2 Pt_1
è comproprietario.
[...]
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto che il Tribunale voglia accertare e ratificare l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto, omologarne il contenuto, con compensazione delle spese di lite.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che effettivamente nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto prospettato dalla resistente e tale accordo è stato prodotto in data 15 luglio 2025.
Osserva il Tribunale che le condizioni ivi contenute non sono contrarie a norme imperative e all'interesse di soggetti deboli;
non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte, con la conseguenza che esse possono essere omologate.
3 In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- stabilisce che le condizioni di divorzio siano disciplinate secondo l'accordo depositato in data 15 luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 525 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 10 settembre 2025, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciafrè, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Finizio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio nei confronti della ex moglie . Ha esposto, in particolare, che Controparte_1 con sentenza del 6 novembre 2014 lo stesso Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni pattuite tra i coniugi sin dalla separazione consensuale del 2011, che prevedevano: l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà pro quota del ricorrente, il versamento di un contributo di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio, con riparto al 50% delle spese straordinarie, e l'erogazione di un assegno di € 250,00 mensili in favore della moglie.
Successivamente, l'istante ha adito nuovamente il Tribunale per ottenere la revisione di tali condizioni e, con decreto del 7 dicembre 2021, nel procedimento n. 858/21 V.G., è stato disposto: la revoca dell'assegno in favore del figlio, divenuto autonomo, nonché la riduzione ad € 150,00 mensili dell'assegno a favore della ex coniuge;
il giudice, tuttavia, ha respinto la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, rilevando che il figlio conviveva ancora con la madre.
L'odierno ricorrente ha dedotto che, nelle more, la situazione è ulteriormente mutata: il figlio, oltre ad avere conseguito la propria indipendenza economica, ha lasciato la casa materna per trasferirsi a convivere con la compagna in Archi, mantenendo soltanto la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Ne deriverebbe il venir meno dei presupposti per la permanenza dell'assegnazione della casa coniugale, che, secondo la giurisprudenza richiamata, può essere disposta soltanto a tutela della prole minore o non autosufficiente convivente.
Quanto all'assegno in favore della ex moglie, il ricorrente ha rappresentato che la stessa svolge attività lavorativa, seppur in nero, come addetta alle pulizie e all'assistenza domiciliare, percependo redditi che, secondo le stesse sue dichiarazioni rese in un precedente procedimento, ammontano a circa € 3.600 annui, ma che il ricorrente stima essere in realtà superiori. Non
2 sussisterebbero, dunque, condizioni oggettive che impediscano alla resistente di procurarsi mezzi adeguati.
Ha altresì dedotto il peggioramento della propria situazione economica, legato sia alla crisi del settore delle autofficine in cui opera, sia al deterioramento delle proprie condizioni di salute, oltre che alla necessità di provvedere in via esclusiva al mantenimento di una figlia minore, nata il [...] da una successiva relazione, rimasta a suo carico Per_1 dopo il rientro della madre naturale nel Paese di origine.
Alla luce di tali circostanze sopravvenute, ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa coniugale di via Civiltà del Lavoro n. 15, nonché la revoca Pt_2 dell'assegno di mantenimento in favore di , con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Costituendosi in giudizio, la resistente ha rilevato, in via Controparte_1 preliminare, come le parti abbiano raggiunto un accordo avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio. In forza di tale intesa, è stata riconosciuta l'indipendenza economica della , con conseguente venir meno di qualsiasi contribuzione a suo favore a carico del CP_1 ricorrente.
Nell'ambito dello stesso accordo, è stato altresì stabilito che la resistente continui a vivere nella casa coniugale sita in alla via Civiltà del Lavoro n. 15, immobile di cui Pt_2 Pt_1
è comproprietario.
[...]
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto che il Tribunale voglia accertare e ratificare l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto, omologarne il contenuto, con compensazione delle spese di lite.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che effettivamente nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto prospettato dalla resistente e tale accordo è stato prodotto in data 15 luglio 2025.
Osserva il Tribunale che le condizioni ivi contenute non sono contrarie a norme imperative e all'interesse di soggetti deboli;
non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte, con la conseguenza che esse possono essere omologate.
3 In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- stabilisce che le condizioni di divorzio siano disciplinate secondo l'accordo depositato in data 15 luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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