Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di cui al procedimento n. 3020/2024 R.G.; ritenuto che, con il proposto ricorso ha chiesto la pronunzia Parte_1
della sua separazione personale dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto il 21/3/2023 matrimonio dal quale non erano nati figli;
non dispiegava alcuna ulteriore domanda; fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato-relatore, con onere di notifica alla controparte entro l'assegnato termine del ricorso e del decreto di fissazione della udienza, non essendo comparso nessuno alla fissata udienza del 26/11/2024, il Giudice delegato-relatore, rilevato che nessuno è comparso, rimetteva la causa al Collegio il quale osserva quanto segue, sentito il Giudice delegato e relatore, odierno presidente estensore all'esito del rientro dello stesso in data 20/3/2025 dal sofferto lungo periodo di congedo straordinario per gravi motivi di salute, ed esaminati gli atti e
documenti di causa: deve dichiararsi improcedibile il ricorso con il quale
[...]
ha chiesto la pronunzia della sua separazione personale dal coniuge Parte_1
quale non erano nati figli; ed invero, non soltanto nessuno è comparso dinnanzi al Giudice delegato-relatore alla fissata udienza in data 26/11/2024 di comparizione delle parti, ma non sussiste prova alcuna in atti della avvenuta instaurazione del rapporto processuale con la controparte mediante notificazione alla stessa del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato-relatore, con onere di notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione della udienza;
quivi, inoltre, si è a ciò aggiunta la mancata comparizione con conseguente desistenza;
e ciò, basti.
La valenza definitoria del procedimento, ovviamente in mero rito, della statuizione di improcedibilità, determina la necessità che la stessa sia pronunziata con provvedimento collegiale.
Nulla và statuito per spese attesi la natura ed il contenuto della presente statuizione.
PTM
Il Tribunale, dichiara improcedibile nei sensi di cui in parte motiva il ricorso con il quale ha chiesto la pronunzia della sua separazione personale Parte_1
dal coniuge con il quale aveva contratto il 21/3/2023 Controparte_1
matrimonio dal quale non erano nati figli.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale il 21/3/2025
Il Presidente estensore
Cannata Baratta