Articolo 161 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 165Articolo 161 bis
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9 ottobre 2010
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23 giugno 2023
Art. 161. ((Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri)) 1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria; b) funzioni di sicurezza pubblica. (( 1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato ))
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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