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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ROBERTO, Presidente
RICCI PASQUALE, Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IRAP 2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF07B9000120 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Rappresentante_1, con domicilio in Massa Lombarda (RA) Via indirizzo 1, nella sua qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), Indirizzo_2, difesa dal dott. Difensore_1, iscritto all'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata, con studio in Boscoreale (NA), Indirizzo_3, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e l'Avviso di accertamento n. THF07B900120/2025 notificati in data 19 maggio 2025 alla società Ricorrente_1 S.r.l. a mezzo PEC, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, aventi entrambi ad oggetto il controllo della posizione fiscale della ricorrente relativa all'anno 2021 riguardante l'imposta sul reddito della società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute, Ires € 174.337,96| Irap € 28.329,99| IVA
€ 163.161,36 per un totale di € 365.829,31.
Le attività di controllo, scaturivano dall'esame del processo verbale di constatazione redatto e consegnato alla ricorrente in data 05.12.2023 dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Cesena.
Rileva che, dai controlli effettuati sulle transazioni, sulla relativa documentazione e sui soggetti economici fornitori della Parte (quasi esclusivamente operanti nel campo dell'abbigliamento), è risultato che gli stessi hanno emesso fatture poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di
DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica) e che, nella quasi totalità dei casi, versano nella condizione di evasori totali o sono comunque soggetti che non provvedono al versamento delle imposte liquidate e dovute.
Evidenzia che la società Ricorrente_1 S.R.L. si rifornisce in un mercato nazionale italiano e il più delle volte presso grossisti di nazionalità cinese quindi connazionali, tramite canali nella loro lingua e con le loro note di consegna in lingua cinese, ed il più delle volte si ritrovano ad avere a che fare con rappresentanti factotum di fornitori, che mostravano il campionario prendevano l'ordine e magari effettuavano anche la consegna, e che non è possibile sapere se i fornitori e gli stessi rappresentanti potevano essere considerati “soggetti fraudolenti“.
Fa presente inoltre che i fornitori contestati dall'Ufficio sono soggetti che hanno dei volumi d'affari molto elevati, e che il ricorrente ha fatto piccoli acquisti se proporzionati al volume d'affari di questi fornitori, e se si andava a caccia di “fatture false” sarebbe stato più semplice acquistare da pochi fornitori e non così lontani geograficamente. Eccepisce che la Guardia di Finanza ha ritenuto le “fatture false”, poiché diversi fornitori ritenuti soggettivamente esistenti hanno emesso “fatture poco descrittive”.
Contesta questa affermazione, in quanto le fatture contestate contenevano gli elementi essenziali indicati nell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972.
Riconosce che non sono stati rinvenuti ddt, note di consegna e ordini, in quanto dall'avvento della fattura elettronica, per molte aziende compresa la presente, gran parte della merce viene consegnata loro accompagnata dal cartaceo della fattura elettronica, che ha piena validità come documento di accompagnamento.
Un'ulteriore considerazione è che la ricorrente per l'anno 2021 ha versato alle casse dello Stato Italiano oltre 200.000,00 euro e se questa azienda avesse voluto mettere in atto delle operazioni fraudolenti, non avrebbe versato tutta quell'iva e quelle tasse, non avrebbe assunto oltre 30 dipendenti che paga regolarmente e a cui versa regolarmente i contributi.
Osserva che la Guardia di Finanza ha fatto l'accertamento ai fornitori della Ricorrente_1 S.R.L. e non ha sottolineato che la scrivente società è nata nel 2016 ed è a tutt'oggi operante e non è per niente assimilabile alle filiere “apri e chiudi”; gli stessi finanzieri hanno constatato che l'azienda avesse un regolare deposito molto capiente.
In via principale chiede di voler dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Ufficio deduce che in data 07/10/2022 la G.D.F. di Cesena ha attivato un controllo per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 sul contribuente Ricorrente_1 S.R.L., società che opera nel settore degli ipermercati.
In data 05/12/2023 la società ha ricevuto il relativo P.V.C., in conseguenza del quale la Guardia di
Finanza ha inoltrato denuncia di reato per le violazioni constatate. La contribuente non ha presentato memorie avverso il P.V.C.
Dai controlli effettuati sui soggetti economici fornitori della contribuente (quasi esclusivamente operanti nel campo dell'abbigliamento), è risultato che questi hanno emesso fatture poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica); nella quasi totalità dei casi versano nella condizione di evasori totali o sono comunque soggetti che non provvedono al versamento delle imposte liquidate e dovute.
In ragione delle criticità rappresentate, in data 29/11/2023 sono stati richiesti chiarimenti al legale rappresentante della società, signor Rappresentante_1, il quale ha ricoperto tale carica dall'anno 2017 fino al mese di luglio 2020 e si occupava e si occupa tuttora di effettuare gli acquisti di merce. Allo stesso sono stati richiesti chiarimenti in ordine alle specificità sottese alle transazioni in argomento.
È stato inoltre richiesto all'attuale legale rappresentante, sig.ra Rappresentante_2, e al precedente legale rappresentante, signor Rappresentante_1, se avessero ulteriori notizie da fornire a riguardo.
I rappresentanti della società non hanno fornito delucidazioni in ordine alla documentazione delle transazioni esaminate utili a superare le criticità constatate dai verificatori in merito ai costi dedotti.
In conclusione, in assenza di qualsivoglia documentazione di supporto alle fatture acquisite in sede di accesso, evidenzia che non è stato possibile risalire alla reale provenienza e quantità delle merci acquistate dalla società in verifica.
Ha pertanto emesso l'avviso di accertamento n. THF03B900117, col quale ha disconosciuto i costi riguardanti le fatture per le quali non è stata reperita la documentazione atta a provare l'esistenza delle relative prestazioni;
inoltre ha disconosciuto i costi rappresentati nelle fatture ritenute oggettivamente false e, dunque, inesistenti;
ancora, ha disconosciuto i costi rappresentati in altra fattura, in quanto si riferiscono a transazioni avvenute con un fornitore diverso da quello indicato in fattura e dunque debbono ritenersi soggettivamente inesistenti;
infine, ha recuperato a tassazione componenti positivi di reddito emersi a seguito della riconciliazione fra i dati presenti nei registri dei corrispettivi ed i dati presenti nel sistema di interscambio.
Oltre al PVC della GDF, l'Ufficio Controlli della DP Forlì-Cesena il 19/03/2024 riceveva, dalla DP di
Monza-Brianza, l'avviso di accertamento nr.T9503GE00148/2024 del 24.02.2024 notificato alla società
“Società_1 SRL” ritenuta una mera “cartiera”, priva di una reale capacità operativa ed emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
contestualmente la stessa DP lombarda segnalava la posizione della Ricorrente_1 Srl in qualità di cessionaria della Società_1 srl.
Le operazioni intercorse fra le due società venivano considerate come oggettivamente inesistenti e pertanto l'Ufficio recuperava sia il costo perché indeducibile sia la relativa Iva perché indetraibile.
Insieme al maggior imponibile discendente dal disconoscimento delle fatture oggettivamente inesistenti, pari a € 80.025,63 e dall'emersione di componenti positivi di reddito non dichiarati per € 250.879,84, ha rilevato che la società Ricorrente_1 fosse composta, nel medesimo anno d'imposta 2021 da due soli soci: il sig. Rappresentante_1, proprietario del 90% delle quote, e la sig.ra Rappresentante_2, proprietaria del residuo 10% delle quote e dunque fosse composta da una ristretta base societaria.
Ha dunque presunto la distribuzione degli utili extracontabili accertati ai due soci, in proporzione alle rispettive quote.
In via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n.
THF03B900117/2025 per violazione dell'art.21 D.lgs 546/1992 – ricorso presentato oltre i termini di legge.
Infatti l'avviso di accertamento è stato notificato il 15/05/2025 e non il 19/05/2025 come ha scritto la Parte nel ricorso, il termine ultimo per la presentazione del ricorso nel caso de quo era lunedì 14/07/2025. Il contribuente ha notificato il ricorso all'Ufficio in data 15/07/2025.
Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n.
THF07B900120/2025 per violazione dell'art. 18 D.lgs 546/1992, ossia omessa indicazione dei motivi di impugnazione in relazione alle ritenute sulla distribuzione degli utili extracontabili.
Osserva che una parte delle fatture, segnatamente quelle enumerate nella tabella n. 1 dell'avviso di accertamento (pagg.5-6), è stata disconosciuta per l'assenza di documentazione, che si risolve nell'impossibilità di determinarne la certezza, dunque l'esistenza, e in ultima analisi l'inerenza.
Si tratta, del resto, di un requisito espressamente richiesto dalla lett. b) dell'art. 109, comma 1, TUIR ai fini della deducibilità del costo e dall'art. 19, DPR n. 633/1972, ai fini della detraibilità della relativa IVA.
Le fatture in parola risultano, contrariamente a quanto imposto dalla legge, poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica.
Evidenzia che l'assenza di documentazione non è affatto contestata nel ricorso.
Ritiene inconsistente l'argomento sulla scarsa conoscenza della legge italiana da parte dei cittadini cinesi:
l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 sancisce che “l'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile”. In ogni caso le norme violate (vale a dire l'art. 109 TUIR e l'art. 19 DPR n.
633/1972) costituiscono norme basilari, fondamentali e indispensabili nell'intrapresa di un'attività commerciale. A tal proposito, l'imprenditore commerciale soggiace al regime di responsabilità di cui all'art. 1176, comma 2, cc (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 16417/2022), sicché egli deve ben conoscere, tra l'altro, le regole contabili e tributarie ricollegate alla propria attività.
Vi è infine da considerare che, interrogato dai verificatori sulla conservazione dei documenti, il sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della ricorrente nell'anno 2020, non ha affatto addotto questioni di “ignoranza della legge”, bensì ha affermato che i documenti erano buttati per “ragioni di spazio”.
Evidenzia che, da tempo, la giurisprudenza ha sancito l'indispensabilità della documentazione sottesa alle fatture ricevute al fine di poter legittimamente dedurre il relativo costo e detrarre la relativa IVA.
Rileva che la tabella n. 3 dell'avviso di accertamento (pag. 9) elenca una serie di fatture ritenute oggettivamente false e, dunque, inesistenti.
Ciò in quanto emesse da fornitori nei confronti dei quali sono stati svolti controlli di coerenza esterna dai reparti del Corpo territorialmente competenti, che hanno portato a rilevare l'assenza di vere e proprie sedi operative oppure che tali imprese sono state sempre inattive e non hanno mai avuto una vera e propria struttura e, in alcuni casi, l'irreperibilità dei legali rappresentanti o dei titolari.
Osserva che, sulla contestazione delle fatture false, il ricorso sembra non spendere alcuna parola, essendo lo stesso incentrato sulla assenza di documentazione e sulla assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, della falsità soggettiva delle fatture.
Evidenzia che, circa l'utilizzo da parte della società Ricorrente_1 Srl di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla società “Società_1 SRL”, aveva proceduto così al recupero del relativo imponibile di
€ 9.593,63, in quanto costo indeducibile, e della relativa IVA indetraibile di € 2.110,60.
Sulle fatture soggettivamente inesistenti l'Ufficio osserva che per quelle elencate nella tabella n. 2 dell'avviso di accertamento (pagg. 8), ha constatato la riferibilità ad un fornitore diverso da quello apparentemente emittente.
Interrogato sul punto, il signor Rappresentante_1, legale rappresentante della società, nonché addetto agli acquisti, ha dichiarato di non ricordare nomi e dettagli dei fornitori, di non essersi mai recato presso le loro sedi, di non aver conservato alcun documento di trasporto della merce.
Riguardo all'affermazione nel ricorso secondo cui “se si andava a caccia di 'fatture false' non si sarebbero fatti questi piccoli acquisti per ogni fornitore, sarebbe stato più semplice acquistare da pochi fornitori e non così lontani geograficamente” evidenzia che è vero esattamente il contrario: proprio la parcellizzazione degli acquisti (soggettivamente falsi) da tanti apparenti fornitori diversi rende più complicato il lavoro di ricostruzione e dunque più difficile il recupero impositivo.
Evidenzia che nel ricorso non vi sono motivi riguardanti il terzo rilievo dell'avviso n. THF03B900117 avente ad oggetto maggiori componenti positivi di reddito risultanti dalla riconciliazione fra i dati presenti nei registri dei corrispettivi ed i dati presenti nel sistema di interscambio.
Osserva che sulle ritenute non versate di cui all'avviso THF03B900120, non si riscontrano motivi di ricorso. Ritiene che l'assenza di motivi di ricorso su tali questioni impone senz'altro la conferma di tali rilievi.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che deve ritenersi fondata l'eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025. In effetti, come documentato dall'Ufficio, l'avviso di accertamento è stato notificato il 15/05/2025, mentre il ricorso è stato presentato il 15/7/2025 e quindi oltre il termine di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992 (ossia il 14/7/2025). Si ritiene, comunque, necessario entrare nel merito della controversia per esaminare le problematiche proposte che, in ogni caso, possono essere riferite all'avviso n. THF07B900120/2025.
In proposito occorre evidenziare che il quadro rappresentato dalle parti si presenta molto complesso, in considerazione della pluralità di elementi da valutare, nell'ottica di rapporti economici aventi consistente e articolata rilevanza che sono stati oggetto di approfondimenti da parte della Guardia di Finanza di Cesena, rappresentati nel P.V.C., consegnato alla società Ricorrente_1 s.r.l. in data 5/12/2023 e che hanno portato ad effettuare controlli nei confronti di numerose ditte e società fornitrici nei confronti delle quali sono stati svolti controlli di coerenza esterna dai reparti del Corpo territorialmente competenti, che hanno portato a rilevare l'assenza di vere e proprie sedi operative oppure che tali imprese sono state sempre inattive e non hanno mai avuto una vera e propria struttura e, in alcuni casi, l'irreperibilità dei legali rappresentanti o dei titolari, così da portare alla conclusione che i costi fossero relativi ad operazioni inesistenti.
In altre occasioni dai controlli è emerso che le fatture emesse dagli stessi si riferiscono a transazioni avvenute con un fornitore diverso da quello indicato in fattura. Tanto che tali fornitori sono stati segnalati per l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti.
Per quanto concerne altri fornitori, le operazioni fatturate sono state ritenute inesistenti, sulla base degli elementi presenti nelle banche dati in uso alla G.d.F. Le fatture risultano poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica). Inoltre, durante il controllo è stata riscontrata sia l'assenza di qualsivoglia documentazione di supporto, sia la circostanza che i rappresentanti della società non hanno fornito delucidazioni in ordine alla documentazione delle transazioni in esame.
Ciò premesso si osserva che nessuna valenza può essere riconosciuta alla supposizione giustificativa, comunque esclusa dall'Ufficio, connessa alla limitata conoscenza della lingua italiana in quanto un imprenditore straniero che svolge la sua attività in Italia deve necessariamente conoscere le regole che devono essere applicate al fine di non violare la normativa vigente. Una diversa interpretazione sarebbe in assoluto inammissibile in quanto potrebbe portare a giustificare condotte incompatibili con le previsioni che regolamentano gli ambiti tributari. In sintesi il cittadino straniero che intenda svolgere in Italia un'attività commerciale, così come anche il cittadino italiano, deve informarsi sulla normativa quivi vigente e operare in conformità.
La diligenza esigibile dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta. E' anche opportuno osservare che, in questi contesti, quando l'Amministrazione finanziaria ritiene di dovere disattendere le risultanze contabili esposte dal contribuente, per provare la sussistenza di quanto ha ritenuto di ipotizzare, si trova generalmente a dover fronteggiare numerose difficoltà, soprattutto in quelle ipotesi ove si può riscontrare una tenuta della contabilità formalmente regolare, circostanza questa che, nel contesto in esame, non si può, comunque, ritenere sussistente in considerazione delle rilevanti e ripetute irregolarità riscontrate. E' ovvio, comunque, che in presenza di fatture formalmente rilasciate,
l'inesistenza dei presupposti per la loro emissione possa, di norma, trovare fondamento esclusivamente su elementi presuntivi da valutare e coordinare.
In materia la Corte di Cassazione, nella sent. 15395 dell'11/06/2008, ha ritenuto indispensabile che sia l'Amministrazione finanziaria ad assumersi l'onere di dimostrare la non rispondenza al vero delle operazioni fatturate, utilizzando, anche in via induttiva, elementi che unitariamente considerati, acquisiscano una effettiva valenza probatoria, lasciando successivamente al contribuente la responsabilità di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
La citata sentenza si attesta su orientamenti, in pratica uniformi, che attribuiscono, in una sorta di disciplina logica e cronologica, all'Amministrazione la precisazione dei fatti e delle circostanze che pongono in dubbio l'effettività delle operazioni e assegnano al contribuente l'onere di fornire la prova dell'esistenza di fatti da cui scaturisce un suo eventuale diritto.
Le operazioni di acquisto e di cessione di beni e di prestazioni di servizi costituiscono il presupposto, per l'esercizio della facoltà di deduzione dei costi e di detrazione dell'IVA; in generale, di conseguenza, il contribuente può assolvere e normalmente assolve questo onere della prova mediante la documentazione fiscale e contabile. Tale mezzo di prova non può, però, considerarsi incontestabile, in primo luogo perché il meccanismo elusivo, consistente nel contabilizzare operazioni c.d. inesistenti, presuppone, per definizione, l'approntamento di tale documentazione formale. In secondo luogo per il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la correttezza formale della contabilità non può diventare un alibi per commettere ogni possibile violazione delle leggi fiscali" (Cass. n.
21953 del 2007).
Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria può liberamente superare le risultanze documentali, contrapponendo ad esse circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni e che, in tal caso, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta nuovamente a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi, come detto, ad opporre la documentazione formale, costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente nelle ipotesi di evasione fiscale vengono utilizzati fittiziamente, per dare corpo apparente ad una transazione inesistente, ma dovrà, a sua volta, allegare adeguati elementi di prova per documentare la reale sussistenza dei rapporti. Come evidenziato il rispetto di criteri di correttezza formale nella tenuta della contabilità non possono escludere contestazioni e rilievi da parte dell'amministrazione finanziaria;
a maggior ragione una carente diligenza può determinare ulteriori complessivi elementi di valutazione.
In considerazione della particolarità della materia, l'Amministrazione, per meglio definire il quadro generale, pertanto può anche utilizzare presunzioni per giungere a provare la fondatezza delle proprie argomentazioni.
Le presunzioni non sono espressamente definite dal legislatore tributario che si limita a disciplinarne l'utilizzo e l'efficacia. Facendo, quindi, riferimento all'ambito civilistico ove le presunzioni sono definite come “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.), esse sono quindi destinate a formare la convinzione del giudice sull'esistenza o sulla inesistenza di un fatto. Questa impostazione rileva soprattutto per le presunzioni semplici, disciplinate dall'art.2729 c.c. ed identificate nelle presunzioni lasciate alla prudenza del giudice che presentino i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Ciò significa che, al fine della formazione della prova mediante presunzioni, è necessario che tra il fatto ignoto e la premessa cognita si presenti una relazione logica secondo il principio dell'id quod plerumque accidit.
Partendo da questi presupposti occorre considerare se le presunzioni su cui si è basato l'Ufficio possiedano i requisiti richiesti e se dalla loro valutazione si possa arrivare ad affermare l'esistenza di false fatturazioni.
L'esigenza di assicurare l'osservanza delle norme tributarie deve, infatti, conciliarsi con l'assoluta necessità di recuperare le imposte soltanto in quei casi in cui si siano realizzati schemi contrattuali solo apparentemente validi e conformi ai prescritti paradigmi normativi ma, in realtà, celanti precisi intenti elusivi e/o evasivi.
Dopo questa premessa occorre, quindi, esaminare gli elementi che l'Ufficio ha utilizzato per ipotizzare la schema fraudolento posto in essere dalla società ricorrente.
Per le valutazioni da espletare occorre, primariamente, partire da quanto esposto nel p.v.c. redatto dalla
Guardia di Finanza di Cesena a seguito della verifica fiscale eseguita ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. per il periodo dal 2017 al 2022, che ha costituito la base di quanto delineato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento.
Questo documento, infatti, oltre ad avere rappresentato a livello generale la problematica, ha compiuto una analisi delle vicende che hanno riguardato la società in esame, con approfondimenti sui rapporti che sono intercorsi con numerosi fornitori cinesi, che hanno interessato molteplici operazioni commerciali nel complesso riscontrate.
Occorre rilevare che il p.v.c. ha effettuato una ricostruzione delle situazioni che hanno riguardato la società ricorrente, riportando una serie di fatti indizianti i quali, pur non avendo una efficacia probatoria piena, ma meramente presuntiva, consentono di risalire, per il tramite di nessi di interferenza logica, al fatto da provare ai fini della decisione della vertenza. In effetti gli elementi riscontrati ed evidenziati dai verbalizzanti sono stati proposti come sintomatici di determinazioni finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Una volta definiti gli aspetti generali si deve osservare che l'esame degli atti ha portato ad evidenziare che il complessivo contesto deve ritenersi indicativo di una situazione che porta ad uniformi valutazioni, in quanto caratterizzata da diffuse e convergenti anomalie. Certamente singole situazioni irregolari avrebbero potuto essere valutate come rappresentative di disfunzioni che possono verificarsi in ambiti commerciali e di impresa, ma le generalizzate e costanti condotte evasive tenute dalle ditte con cui venivano intrattenuti i rapporti commerciali, costituiscono un elemento cui attribuire rilevante valore presuntivo. Se, infatti, le inadempienze fiscali si fossero rilevate percentualmente occasionali da parte degli interlocutori della ditta ricorrente, si sarebbe potuta ipotizzare una fisiologica sussistenza di problematiche. Diverso è invece l'approccio nel momento in cui i rapporti intrattenuti fra la soc. Ricorrente_1 s.r.l. e i suoi fornitori appaiono, in considerazione delle modalità adottate e delle loro sistematicità, come rappresentativi di reciproci e ricorrenti interessi finalizzati ad aggirare gli obblighi fiscali.
Oltre a questo non possono essere ignorate le ulteriori anomalie concernenti le analoghe e inconsuete modalità di emissione delle fatture da parte delle varie ditte che formalmente intrattenevano diversificati rapporti commerciali con il ricorrente. Pare, infatti, ingiustificabile che nelle stesse non fossero richiamati i documenti di trasporto relativi alla cessione beni, né venisse riportata alcuna spesa relativa al trasporto, nonostante le ditte avessero il loro luogo d'esercizio in regioni differenti e, inoltre, che, nonostante l'ingente importo, in nessuna venissero evidenziate le modalità di pagamento eventualmente utilizzate.
Si sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, gli elementi illustrati nel Pvc e nell'accertamento, risultano pienamente sufficienti a contestare la legittimità della condotta tenuta dal ricorrente e a dimostrare il suo diretto interesse alla contabilizzazione delle false fatturazioni, utilizzate al fine di abbattere il reddito imponibile.
Tutti questi rilievi, riportati nell'avviso di accertamento, non sono stati, peraltro, oggetto di contestazioni probanti da parte del ricorrente che si è limitato a presentare giustificazioni formali, prive, comunque, di qualsivoglia riscontro documentale, fondandosi su mere asserzioni.
Ritornando alla previsione dell'art. 2729 c.c. che indica che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, occorre rilevare che tali aggettivi sono stati previsti per individuare le caratteristiche del fatto acclarato che deve costituire il punto di partenza per il procedimento logico teso a dimostrare il fatto ignorato.
Nello specifico l'esame della documentazione rinvenuta, i riscontri, i collegamenti effettuati e le analisi svolte nel p.v.c. già citato evidenziano, come esposto, che tali requisiti devono essere considerati sussistenti e comprovano l'utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti o, comunque, non documentate.
Conformemente a quanto rilevato dall'Ufficio si deve evidenziare che nel ricorso non è stato contestato il terzo rilievo dell'avviso n. THF03B900117/2025 avente ad oggetto maggiori componenti positivi di reddito e il recupero relativo alle ritenute non versate di cui all'avviso THF03B900120/2025.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e respinto nel resto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e respinge nel resto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate in € 4.250,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ROBERTO, Presidente
RICCI PASQUALE, Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. HF03B900117 IRAP 2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF07B9000120 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Rappresentante_1, con domicilio in Massa Lombarda (RA) Via indirizzo 1, nella sua qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), Indirizzo_2, difesa dal dott. Difensore_1, iscritto all'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata, con studio in Boscoreale (NA), Indirizzo_3, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e l'Avviso di accertamento n. THF07B900120/2025 notificati in data 19 maggio 2025 alla società Ricorrente_1 S.r.l. a mezzo PEC, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, aventi entrambi ad oggetto il controllo della posizione fiscale della ricorrente relativa all'anno 2021 riguardante l'imposta sul reddito della società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute, Ires € 174.337,96| Irap € 28.329,99| IVA
€ 163.161,36 per un totale di € 365.829,31.
Le attività di controllo, scaturivano dall'esame del processo verbale di constatazione redatto e consegnato alla ricorrente in data 05.12.2023 dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Cesena.
Rileva che, dai controlli effettuati sulle transazioni, sulla relativa documentazione e sui soggetti economici fornitori della Parte (quasi esclusivamente operanti nel campo dell'abbigliamento), è risultato che gli stessi hanno emesso fatture poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di
DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica) e che, nella quasi totalità dei casi, versano nella condizione di evasori totali o sono comunque soggetti che non provvedono al versamento delle imposte liquidate e dovute.
Evidenzia che la società Ricorrente_1 S.R.L. si rifornisce in un mercato nazionale italiano e il più delle volte presso grossisti di nazionalità cinese quindi connazionali, tramite canali nella loro lingua e con le loro note di consegna in lingua cinese, ed il più delle volte si ritrovano ad avere a che fare con rappresentanti factotum di fornitori, che mostravano il campionario prendevano l'ordine e magari effettuavano anche la consegna, e che non è possibile sapere se i fornitori e gli stessi rappresentanti potevano essere considerati “soggetti fraudolenti“.
Fa presente inoltre che i fornitori contestati dall'Ufficio sono soggetti che hanno dei volumi d'affari molto elevati, e che il ricorrente ha fatto piccoli acquisti se proporzionati al volume d'affari di questi fornitori, e se si andava a caccia di “fatture false” sarebbe stato più semplice acquistare da pochi fornitori e non così lontani geograficamente. Eccepisce che la Guardia di Finanza ha ritenuto le “fatture false”, poiché diversi fornitori ritenuti soggettivamente esistenti hanno emesso “fatture poco descrittive”.
Contesta questa affermazione, in quanto le fatture contestate contenevano gli elementi essenziali indicati nell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972.
Riconosce che non sono stati rinvenuti ddt, note di consegna e ordini, in quanto dall'avvento della fattura elettronica, per molte aziende compresa la presente, gran parte della merce viene consegnata loro accompagnata dal cartaceo della fattura elettronica, che ha piena validità come documento di accompagnamento.
Un'ulteriore considerazione è che la ricorrente per l'anno 2021 ha versato alle casse dello Stato Italiano oltre 200.000,00 euro e se questa azienda avesse voluto mettere in atto delle operazioni fraudolenti, non avrebbe versato tutta quell'iva e quelle tasse, non avrebbe assunto oltre 30 dipendenti che paga regolarmente e a cui versa regolarmente i contributi.
Osserva che la Guardia di Finanza ha fatto l'accertamento ai fornitori della Ricorrente_1 S.R.L. e non ha sottolineato che la scrivente società è nata nel 2016 ed è a tutt'oggi operante e non è per niente assimilabile alle filiere “apri e chiudi”; gli stessi finanzieri hanno constatato che l'azienda avesse un regolare deposito molto capiente.
In via principale chiede di voler dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Ufficio deduce che in data 07/10/2022 la G.D.F. di Cesena ha attivato un controllo per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 sul contribuente Ricorrente_1 S.R.L., società che opera nel settore degli ipermercati.
In data 05/12/2023 la società ha ricevuto il relativo P.V.C., in conseguenza del quale la Guardia di
Finanza ha inoltrato denuncia di reato per le violazioni constatate. La contribuente non ha presentato memorie avverso il P.V.C.
Dai controlli effettuati sui soggetti economici fornitori della contribuente (quasi esclusivamente operanti nel campo dell'abbigliamento), è risultato che questi hanno emesso fatture poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica); nella quasi totalità dei casi versano nella condizione di evasori totali o sono comunque soggetti che non provvedono al versamento delle imposte liquidate e dovute.
In ragione delle criticità rappresentate, in data 29/11/2023 sono stati richiesti chiarimenti al legale rappresentante della società, signor Rappresentante_1, il quale ha ricoperto tale carica dall'anno 2017 fino al mese di luglio 2020 e si occupava e si occupa tuttora di effettuare gli acquisti di merce. Allo stesso sono stati richiesti chiarimenti in ordine alle specificità sottese alle transazioni in argomento.
È stato inoltre richiesto all'attuale legale rappresentante, sig.ra Rappresentante_2, e al precedente legale rappresentante, signor Rappresentante_1, se avessero ulteriori notizie da fornire a riguardo.
I rappresentanti della società non hanno fornito delucidazioni in ordine alla documentazione delle transazioni esaminate utili a superare le criticità constatate dai verificatori in merito ai costi dedotti.
In conclusione, in assenza di qualsivoglia documentazione di supporto alle fatture acquisite in sede di accesso, evidenzia che non è stato possibile risalire alla reale provenienza e quantità delle merci acquistate dalla società in verifica.
Ha pertanto emesso l'avviso di accertamento n. THF03B900117, col quale ha disconosciuto i costi riguardanti le fatture per le quali non è stata reperita la documentazione atta a provare l'esistenza delle relative prestazioni;
inoltre ha disconosciuto i costi rappresentati nelle fatture ritenute oggettivamente false e, dunque, inesistenti;
ancora, ha disconosciuto i costi rappresentati in altra fattura, in quanto si riferiscono a transazioni avvenute con un fornitore diverso da quello indicato in fattura e dunque debbono ritenersi soggettivamente inesistenti;
infine, ha recuperato a tassazione componenti positivi di reddito emersi a seguito della riconciliazione fra i dati presenti nei registri dei corrispettivi ed i dati presenti nel sistema di interscambio.
Oltre al PVC della GDF, l'Ufficio Controlli della DP Forlì-Cesena il 19/03/2024 riceveva, dalla DP di
Monza-Brianza, l'avviso di accertamento nr.T9503GE00148/2024 del 24.02.2024 notificato alla società
“Società_1 SRL” ritenuta una mera “cartiera”, priva di una reale capacità operativa ed emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
contestualmente la stessa DP lombarda segnalava la posizione della Ricorrente_1 Srl in qualità di cessionaria della Società_1 srl.
Le operazioni intercorse fra le due società venivano considerate come oggettivamente inesistenti e pertanto l'Ufficio recuperava sia il costo perché indeducibile sia la relativa Iva perché indetraibile.
Insieme al maggior imponibile discendente dal disconoscimento delle fatture oggettivamente inesistenti, pari a € 80.025,63 e dall'emersione di componenti positivi di reddito non dichiarati per € 250.879,84, ha rilevato che la società Ricorrente_1 fosse composta, nel medesimo anno d'imposta 2021 da due soli soci: il sig. Rappresentante_1, proprietario del 90% delle quote, e la sig.ra Rappresentante_2, proprietaria del residuo 10% delle quote e dunque fosse composta da una ristretta base societaria.
Ha dunque presunto la distribuzione degli utili extracontabili accertati ai due soci, in proporzione alle rispettive quote.
In via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n.
THF03B900117/2025 per violazione dell'art.21 D.lgs 546/1992 – ricorso presentato oltre i termini di legge.
Infatti l'avviso di accertamento è stato notificato il 15/05/2025 e non il 19/05/2025 come ha scritto la Parte nel ricorso, il termine ultimo per la presentazione del ricorso nel caso de quo era lunedì 14/07/2025. Il contribuente ha notificato il ricorso all'Ufficio in data 15/07/2025.
Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n.
THF07B900120/2025 per violazione dell'art. 18 D.lgs 546/1992, ossia omessa indicazione dei motivi di impugnazione in relazione alle ritenute sulla distribuzione degli utili extracontabili.
Osserva che una parte delle fatture, segnatamente quelle enumerate nella tabella n. 1 dell'avviso di accertamento (pagg.5-6), è stata disconosciuta per l'assenza di documentazione, che si risolve nell'impossibilità di determinarne la certezza, dunque l'esistenza, e in ultima analisi l'inerenza.
Si tratta, del resto, di un requisito espressamente richiesto dalla lett. b) dell'art. 109, comma 1, TUIR ai fini della deducibilità del costo e dall'art. 19, DPR n. 633/1972, ai fini della detraibilità della relativa IVA.
Le fatture in parola risultano, contrariamente a quanto imposto dalla legge, poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica.
Evidenzia che l'assenza di documentazione non è affatto contestata nel ricorso.
Ritiene inconsistente l'argomento sulla scarsa conoscenza della legge italiana da parte dei cittadini cinesi:
l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 sancisce che “l'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile”. In ogni caso le norme violate (vale a dire l'art. 109 TUIR e l'art. 19 DPR n.
633/1972) costituiscono norme basilari, fondamentali e indispensabili nell'intrapresa di un'attività commerciale. A tal proposito, l'imprenditore commerciale soggiace al regime di responsabilità di cui all'art. 1176, comma 2, cc (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 16417/2022), sicché egli deve ben conoscere, tra l'altro, le regole contabili e tributarie ricollegate alla propria attività.
Vi è infine da considerare che, interrogato dai verificatori sulla conservazione dei documenti, il sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della ricorrente nell'anno 2020, non ha affatto addotto questioni di “ignoranza della legge”, bensì ha affermato che i documenti erano buttati per “ragioni di spazio”.
Evidenzia che, da tempo, la giurisprudenza ha sancito l'indispensabilità della documentazione sottesa alle fatture ricevute al fine di poter legittimamente dedurre il relativo costo e detrarre la relativa IVA.
Rileva che la tabella n. 3 dell'avviso di accertamento (pag. 9) elenca una serie di fatture ritenute oggettivamente false e, dunque, inesistenti.
Ciò in quanto emesse da fornitori nei confronti dei quali sono stati svolti controlli di coerenza esterna dai reparti del Corpo territorialmente competenti, che hanno portato a rilevare l'assenza di vere e proprie sedi operative oppure che tali imprese sono state sempre inattive e non hanno mai avuto una vera e propria struttura e, in alcuni casi, l'irreperibilità dei legali rappresentanti o dei titolari.
Osserva che, sulla contestazione delle fatture false, il ricorso sembra non spendere alcuna parola, essendo lo stesso incentrato sulla assenza di documentazione e sulla assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, della falsità soggettiva delle fatture.
Evidenzia che, circa l'utilizzo da parte della società Ricorrente_1 Srl di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla società “Società_1 SRL”, aveva proceduto così al recupero del relativo imponibile di
€ 9.593,63, in quanto costo indeducibile, e della relativa IVA indetraibile di € 2.110,60.
Sulle fatture soggettivamente inesistenti l'Ufficio osserva che per quelle elencate nella tabella n. 2 dell'avviso di accertamento (pagg. 8), ha constatato la riferibilità ad un fornitore diverso da quello apparentemente emittente.
Interrogato sul punto, il signor Rappresentante_1, legale rappresentante della società, nonché addetto agli acquisti, ha dichiarato di non ricordare nomi e dettagli dei fornitori, di non essersi mai recato presso le loro sedi, di non aver conservato alcun documento di trasporto della merce.
Riguardo all'affermazione nel ricorso secondo cui “se si andava a caccia di 'fatture false' non si sarebbero fatti questi piccoli acquisti per ogni fornitore, sarebbe stato più semplice acquistare da pochi fornitori e non così lontani geograficamente” evidenzia che è vero esattamente il contrario: proprio la parcellizzazione degli acquisti (soggettivamente falsi) da tanti apparenti fornitori diversi rende più complicato il lavoro di ricostruzione e dunque più difficile il recupero impositivo.
Evidenzia che nel ricorso non vi sono motivi riguardanti il terzo rilievo dell'avviso n. THF03B900117 avente ad oggetto maggiori componenti positivi di reddito risultanti dalla riconciliazione fra i dati presenti nei registri dei corrispettivi ed i dati presenti nel sistema di interscambio.
Osserva che sulle ritenute non versate di cui all'avviso THF03B900120, non si riscontrano motivi di ricorso. Ritiene che l'assenza di motivi di ricorso su tali questioni impone senz'altro la conferma di tali rilievi.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che deve ritenersi fondata l'eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025. In effetti, come documentato dall'Ufficio, l'avviso di accertamento è stato notificato il 15/05/2025, mentre il ricorso è stato presentato il 15/7/2025 e quindi oltre il termine di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992 (ossia il 14/7/2025). Si ritiene, comunque, necessario entrare nel merito della controversia per esaminare le problematiche proposte che, in ogni caso, possono essere riferite all'avviso n. THF07B900120/2025.
In proposito occorre evidenziare che il quadro rappresentato dalle parti si presenta molto complesso, in considerazione della pluralità di elementi da valutare, nell'ottica di rapporti economici aventi consistente e articolata rilevanza che sono stati oggetto di approfondimenti da parte della Guardia di Finanza di Cesena, rappresentati nel P.V.C., consegnato alla società Ricorrente_1 s.r.l. in data 5/12/2023 e che hanno portato ad effettuare controlli nei confronti di numerose ditte e società fornitrici nei confronti delle quali sono stati svolti controlli di coerenza esterna dai reparti del Corpo territorialmente competenti, che hanno portato a rilevare l'assenza di vere e proprie sedi operative oppure che tali imprese sono state sempre inattive e non hanno mai avuto una vera e propria struttura e, in alcuni casi, l'irreperibilità dei legali rappresentanti o dei titolari, così da portare alla conclusione che i costi fossero relativi ad operazioni inesistenti.
In altre occasioni dai controlli è emerso che le fatture emesse dagli stessi si riferiscono a transazioni avvenute con un fornitore diverso da quello indicato in fattura. Tanto che tali fornitori sono stati segnalati per l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti.
Per quanto concerne altri fornitori, le operazioni fatturate sono state ritenute inesistenti, sulla base degli elementi presenti nelle banche dati in uso alla G.d.F. Le fatture risultano poco descrittive e/o senza indicazione delle modalità di trasporto (assenza di DDT, indicazioni del vettore, descrizione della merce generica). Inoltre, durante il controllo è stata riscontrata sia l'assenza di qualsivoglia documentazione di supporto, sia la circostanza che i rappresentanti della società non hanno fornito delucidazioni in ordine alla documentazione delle transazioni in esame.
Ciò premesso si osserva che nessuna valenza può essere riconosciuta alla supposizione giustificativa, comunque esclusa dall'Ufficio, connessa alla limitata conoscenza della lingua italiana in quanto un imprenditore straniero che svolge la sua attività in Italia deve necessariamente conoscere le regole che devono essere applicate al fine di non violare la normativa vigente. Una diversa interpretazione sarebbe in assoluto inammissibile in quanto potrebbe portare a giustificare condotte incompatibili con le previsioni che regolamentano gli ambiti tributari. In sintesi il cittadino straniero che intenda svolgere in Italia un'attività commerciale, così come anche il cittadino italiano, deve informarsi sulla normativa quivi vigente e operare in conformità.
La diligenza esigibile dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta. E' anche opportuno osservare che, in questi contesti, quando l'Amministrazione finanziaria ritiene di dovere disattendere le risultanze contabili esposte dal contribuente, per provare la sussistenza di quanto ha ritenuto di ipotizzare, si trova generalmente a dover fronteggiare numerose difficoltà, soprattutto in quelle ipotesi ove si può riscontrare una tenuta della contabilità formalmente regolare, circostanza questa che, nel contesto in esame, non si può, comunque, ritenere sussistente in considerazione delle rilevanti e ripetute irregolarità riscontrate. E' ovvio, comunque, che in presenza di fatture formalmente rilasciate,
l'inesistenza dei presupposti per la loro emissione possa, di norma, trovare fondamento esclusivamente su elementi presuntivi da valutare e coordinare.
In materia la Corte di Cassazione, nella sent. 15395 dell'11/06/2008, ha ritenuto indispensabile che sia l'Amministrazione finanziaria ad assumersi l'onere di dimostrare la non rispondenza al vero delle operazioni fatturate, utilizzando, anche in via induttiva, elementi che unitariamente considerati, acquisiscano una effettiva valenza probatoria, lasciando successivamente al contribuente la responsabilità di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
La citata sentenza si attesta su orientamenti, in pratica uniformi, che attribuiscono, in una sorta di disciplina logica e cronologica, all'Amministrazione la precisazione dei fatti e delle circostanze che pongono in dubbio l'effettività delle operazioni e assegnano al contribuente l'onere di fornire la prova dell'esistenza di fatti da cui scaturisce un suo eventuale diritto.
Le operazioni di acquisto e di cessione di beni e di prestazioni di servizi costituiscono il presupposto, per l'esercizio della facoltà di deduzione dei costi e di detrazione dell'IVA; in generale, di conseguenza, il contribuente può assolvere e normalmente assolve questo onere della prova mediante la documentazione fiscale e contabile. Tale mezzo di prova non può, però, considerarsi incontestabile, in primo luogo perché il meccanismo elusivo, consistente nel contabilizzare operazioni c.d. inesistenti, presuppone, per definizione, l'approntamento di tale documentazione formale. In secondo luogo per il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la correttezza formale della contabilità non può diventare un alibi per commettere ogni possibile violazione delle leggi fiscali" (Cass. n.
21953 del 2007).
Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria può liberamente superare le risultanze documentali, contrapponendo ad esse circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni e che, in tal caso, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta nuovamente a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi, come detto, ad opporre la documentazione formale, costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente nelle ipotesi di evasione fiscale vengono utilizzati fittiziamente, per dare corpo apparente ad una transazione inesistente, ma dovrà, a sua volta, allegare adeguati elementi di prova per documentare la reale sussistenza dei rapporti. Come evidenziato il rispetto di criteri di correttezza formale nella tenuta della contabilità non possono escludere contestazioni e rilievi da parte dell'amministrazione finanziaria;
a maggior ragione una carente diligenza può determinare ulteriori complessivi elementi di valutazione.
In considerazione della particolarità della materia, l'Amministrazione, per meglio definire il quadro generale, pertanto può anche utilizzare presunzioni per giungere a provare la fondatezza delle proprie argomentazioni.
Le presunzioni non sono espressamente definite dal legislatore tributario che si limita a disciplinarne l'utilizzo e l'efficacia. Facendo, quindi, riferimento all'ambito civilistico ove le presunzioni sono definite come “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.), esse sono quindi destinate a formare la convinzione del giudice sull'esistenza o sulla inesistenza di un fatto. Questa impostazione rileva soprattutto per le presunzioni semplici, disciplinate dall'art.2729 c.c. ed identificate nelle presunzioni lasciate alla prudenza del giudice che presentino i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Ciò significa che, al fine della formazione della prova mediante presunzioni, è necessario che tra il fatto ignoto e la premessa cognita si presenti una relazione logica secondo il principio dell'id quod plerumque accidit.
Partendo da questi presupposti occorre considerare se le presunzioni su cui si è basato l'Ufficio possiedano i requisiti richiesti e se dalla loro valutazione si possa arrivare ad affermare l'esistenza di false fatturazioni.
L'esigenza di assicurare l'osservanza delle norme tributarie deve, infatti, conciliarsi con l'assoluta necessità di recuperare le imposte soltanto in quei casi in cui si siano realizzati schemi contrattuali solo apparentemente validi e conformi ai prescritti paradigmi normativi ma, in realtà, celanti precisi intenti elusivi e/o evasivi.
Dopo questa premessa occorre, quindi, esaminare gli elementi che l'Ufficio ha utilizzato per ipotizzare la schema fraudolento posto in essere dalla società ricorrente.
Per le valutazioni da espletare occorre, primariamente, partire da quanto esposto nel p.v.c. redatto dalla
Guardia di Finanza di Cesena a seguito della verifica fiscale eseguita ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. per il periodo dal 2017 al 2022, che ha costituito la base di quanto delineato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento.
Questo documento, infatti, oltre ad avere rappresentato a livello generale la problematica, ha compiuto una analisi delle vicende che hanno riguardato la società in esame, con approfondimenti sui rapporti che sono intercorsi con numerosi fornitori cinesi, che hanno interessato molteplici operazioni commerciali nel complesso riscontrate.
Occorre rilevare che il p.v.c. ha effettuato una ricostruzione delle situazioni che hanno riguardato la società ricorrente, riportando una serie di fatti indizianti i quali, pur non avendo una efficacia probatoria piena, ma meramente presuntiva, consentono di risalire, per il tramite di nessi di interferenza logica, al fatto da provare ai fini della decisione della vertenza. In effetti gli elementi riscontrati ed evidenziati dai verbalizzanti sono stati proposti come sintomatici di determinazioni finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Una volta definiti gli aspetti generali si deve osservare che l'esame degli atti ha portato ad evidenziare che il complessivo contesto deve ritenersi indicativo di una situazione che porta ad uniformi valutazioni, in quanto caratterizzata da diffuse e convergenti anomalie. Certamente singole situazioni irregolari avrebbero potuto essere valutate come rappresentative di disfunzioni che possono verificarsi in ambiti commerciali e di impresa, ma le generalizzate e costanti condotte evasive tenute dalle ditte con cui venivano intrattenuti i rapporti commerciali, costituiscono un elemento cui attribuire rilevante valore presuntivo. Se, infatti, le inadempienze fiscali si fossero rilevate percentualmente occasionali da parte degli interlocutori della ditta ricorrente, si sarebbe potuta ipotizzare una fisiologica sussistenza di problematiche. Diverso è invece l'approccio nel momento in cui i rapporti intrattenuti fra la soc. Ricorrente_1 s.r.l. e i suoi fornitori appaiono, in considerazione delle modalità adottate e delle loro sistematicità, come rappresentativi di reciproci e ricorrenti interessi finalizzati ad aggirare gli obblighi fiscali.
Oltre a questo non possono essere ignorate le ulteriori anomalie concernenti le analoghe e inconsuete modalità di emissione delle fatture da parte delle varie ditte che formalmente intrattenevano diversificati rapporti commerciali con il ricorrente. Pare, infatti, ingiustificabile che nelle stesse non fossero richiamati i documenti di trasporto relativi alla cessione beni, né venisse riportata alcuna spesa relativa al trasporto, nonostante le ditte avessero il loro luogo d'esercizio in regioni differenti e, inoltre, che, nonostante l'ingente importo, in nessuna venissero evidenziate le modalità di pagamento eventualmente utilizzate.
Si sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, gli elementi illustrati nel Pvc e nell'accertamento, risultano pienamente sufficienti a contestare la legittimità della condotta tenuta dal ricorrente e a dimostrare il suo diretto interesse alla contabilizzazione delle false fatturazioni, utilizzate al fine di abbattere il reddito imponibile.
Tutti questi rilievi, riportati nell'avviso di accertamento, non sono stati, peraltro, oggetto di contestazioni probanti da parte del ricorrente che si è limitato a presentare giustificazioni formali, prive, comunque, di qualsivoglia riscontro documentale, fondandosi su mere asserzioni.
Ritornando alla previsione dell'art. 2729 c.c. che indica che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, occorre rilevare che tali aggettivi sono stati previsti per individuare le caratteristiche del fatto acclarato che deve costituire il punto di partenza per il procedimento logico teso a dimostrare il fatto ignorato.
Nello specifico l'esame della documentazione rinvenuta, i riscontri, i collegamenti effettuati e le analisi svolte nel p.v.c. già citato evidenziano, come esposto, che tali requisiti devono essere considerati sussistenti e comprovano l'utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti o, comunque, non documentate.
Conformemente a quanto rilevato dall'Ufficio si deve evidenziare che nel ricorso non è stato contestato il terzo rilievo dell'avviso n. THF03B900117/2025 avente ad oggetto maggiori componenti positivi di reddito e il recupero relativo alle ritenute non versate di cui all'avviso THF03B900120/2025.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e respinto nel resto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'avviso di accertamento n. THF03B900117/2025 e respinge nel resto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate in € 4.250,00.